CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 04515/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
23 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6521/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentat a e difes a dall ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - R icorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - C ontroricorrente - avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO di LECCE n. 1286/2019depositata il 22/07/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/10/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. R [OSCURATO:PERSONA] : 1. Con ricorso depositato in data 18.1.2016, la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1481/2015 con cui il G.D. del Tribunale di Brindisi le aveva intimato il pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] della somma di euro 11.011,45, oltre accessori, a titolo di importi illegittimamente detratti dal canone dovuto, negli anni dal 2010 al 2014, deducendo che: (i) con contratto in data 30.10.2007, [OSCURATO:PERSONA] ha concesso in locazione a [OSCURATO:PERSONA] il terreno sito in agro di Ostuni, via [OSCURATO:PERSONA]Villanova km 0,200 della superficie di circa 2.092,00 mq. per l’installazione di una stazione di servizio per la vendita di carburanti ed accessori; (ii) l’art. 7 del contratto di affitto prevede espressamente che tutte le somme in esso indicate si intendono comprensive di imposta come per legge; (iii) il locatore, a fronte del pagamento del canone d’affitto, ha pertanto assunto l’obbligo di emettere fattura, che è l’unico documento che consente l’applicazione dell’IVA, essendo egli, per quanto constava alla società, soggetto ad imposta al momento della sottoscrizione del contratto. Proprio per tale motivo il contratto è stato registrato presso l’Ufficio del Registro di Ostuni con applicazione dell’imposta fissa, mentre se non fosse stato soggetto ad IVA sarebbe stato sottoposto a tassazione maggiore e diversa in base al valore del contratto; (iv) con riferimento ai canoni versati dalla società relativamente all’anno 2007-2008, il Bruno ha emesso ricevuta e non fattura, e successivamente, con lettera in data 23.2.2010, ha dichiarato di non essere mai stato soggetto di imposta ma semplice privato; (v) in conseguenza di ciò il locatore non può pretendere che la società versi il canone comprensivo dell’IVA, ma avrà diritto solo all’imponibile. Chiedeva pertanto la revoca del d.i. impugnato. 2. Istruita la causa documentalmente, con sentenza n. 1397/2018 il Tribunale di Brindisi rigettò l’opposizione, confermando il decreto ingiuntivo opposto. 3. Avverso tale sentenza, [OSCURATO:PERSONA] propose gravame dinanzi alla Corte d’Appello di Lecce. 4. Con sentenza n. 1286/2019, depositata in data 22/7/2020, oggetto di ricorso, la Corte di Appello di Lecce ha rigettato l’appello, con condanna di [OSCURATO:PERSONA] petroli alle spese del giudizio di secondo grado. 5. A vverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. 6. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell ’ art. 380 - bis . 1 c.p.c. 7. Parte controricorrente ha depositato memoria. C [OSCURATO:PERSONA] : 1. In via preliminare, va rilevato che il ricorso risulta inammissibile per inidoneità dell’esposizione del fatto, non rispettosa del principio di diritto secondo cui“Il requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, è volto a garantire la regolare e completa instaurazione del contraddittorio e può ritenersi soddisfatto, senza necessità che esso dia luogo ad una premessa autonoma e distinta rispetto ai motivi, laddove il contenuto del ricorso consenta al giudice di legittimità, in relazione ai motivi proposti, di avere una chiara e completa cognizione dei fatti che hanno originato la controversia e dell’oggetto dell’impugnazione, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata”(Cass., Sez. Un., n. 11653 del 2006). 2. L e stesse Sezioni Unite avevano, d’altro canto, già osservato che “ il disposto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, secondo cui il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l’esposizione sommaria dei fatti di causa, risponde non ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato”(Cass., Sez. Un., n. 2602 del 2003). 3. “ I n presenza di una espressa proposizione come parte del ricorso di una sede destinata all’esposizione del fatto, secondo lo schema formalmente previsto dall’art. 366 c.p.c., resterebbe esclusa la possibilità di valutare se le carenze rilevate siano supplite dall’illustrazione dei motivi del ricorso, atteso che, in conformità al principio della relatività della idoneità delle forme al raggiungimento dello scopo e conforme alla logica di un ovvio principio di autoresponsabilità, quando il ricorrente in cassazione proponga un ricorso che espressamente dichiara debba assolvere al requisito dell’art. 366, n. 3, c.p.c., attraverso una parte a ciò espressamente dedicata, tale modo di proposizione sottende che egli intenda che quel requisito debba desumersi da essa e che non debba e nemmeno possa desumersi, se del caso, per il tramite dell’integrazione con i motivi”(così, ex multis, Cass., 28 /0 9 / 2016, n. 19047). 4 N ella logica dei principi affermati dalle Sezioni Unite, è stato efficacemente statuito che “per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorso per cassazione deve contenere l’esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di Cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamene erronea, compiuta dal giudice di merito. Il principio di autosufficienza del ricorso impone che esso contenga tutti gli elementi necessari a porre il giudice di legittimità in grado di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto, di cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la sentenza stessa”(ex multis, Cass., sez. I, 3/11/2020, n. 24432; Cass., sez. trib., 30/4/2020, n. 8425, la quale precisa che “Ai fini del rispetto dei limiti contenutistici di cui all’art. 366,comma 1, n. 3) e 4), c.p.c. , il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità al dovere processuale della chiarezza e della sinteticità espositiva, dovendo il ricorrente selezionare i profili di fatto e di diritto della vicenda “sub iudice” posti a fondamento delle doglianze proposte in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell’intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell’ambito della tipologia dei vizi elencata dall’art. 360 c.p.c.; l’inosservanza di tale dovere (…) pregiudica l’intellegibilità delle questioni, rendendo oscura l’esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata e, pertanto, comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ponendosi in contrasto con l’obiettivo del processo, volto ad assicurare un’effettiva tutela del diritto di difesa (art. 24 Cost.), nel rispetto dei principi costituzionali e convenzionali del giusto processo (artt. 111, comma 2, Cost.e 6 CEDU ), senza gravare lo Stato e le parti di oneri processuali superflui” (v. anche Cass., sez. I, 1°/03/2022, n. 6611). 5. Lungi dal costituire un mero adempimento formale, la sommaria esposizione dei fatti ha lo scopo di consentire ai giudici di legittimità di ottenere una cognizione chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass., sez. III, 10-2-2020, n. 28239). Peraltro, se anche si procedesse alla lettura dei motivi per evincere una sufficiente comprensionedel fatto sostanziale e processuale, al di là della presenza nella parte del ricorso specificamente dedicata, come pure ammette un filone interpretativo della giurisprudenza di questa Corte, il tentativo rimarrebbe del tutto inidoneo e ciò a prescindere dall’ulteriore rilievo di inammissibilità che si viene a svolgere sui motivi. 6. T utti i motivi , infatti, nella loro illustrazione violano l ’ art . 366 , n. 6, c.p.c., atteso che non forniscono la localizzazione degli atti cui si riferiscono. Ciò premesso, rileva il Collegio che, se –per absurdum- fossero superabili le ragioni di inammissibilità, sullo scrutinio dei motivi inciderebbe –come esattamente fatto constare dalla parte resistente - il giudicato formatosi tra le parti sulle questioni che ne sono oggetto. Giudicato intervenuto per effetto di Cass., (ord.) n. 22203 del 2021, che scrutinò motivi identici a quelli oggi proposti, relativi ad altro periodo di durata del rapporto inter partes. È sufficiente al riguardo un rinvio alla motivazione di detta ordinanza. 7. Il ricorso è pertanto dichiarato in ammissibile per le gradate ragioni sopra esposte. 8. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 3.500,00, oltre agli esborsi, liquidati in euro 200,00, oltre al rimborso spese generali 15% e accessori di legge, in favore del controricorrente, [OSCURATO:PERSONA], con distrazione in favore del legale di quest’ultimo, Avv. [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi dell’art. 13, 1° comma, quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unifica