Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06873/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce il difetto di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di ricettazione contestato, è manifestamente infondato avendo la Corte territoriale puntualmente evidenziato, a fronte delle medesime doglianze proposte in appello, l'esatta corrispondenza fra il ciclomotore rinvenuto presso l'abitazione dell'imputato e quello oggetto di furto (si veda, in particolare, pag. 2 sulla coincidenza del numero di telaio indicato nella denuncia di furto e nel verbale di sequestro nonché sull'irrilevanza dell'errore materiale contenuto nel capo di imputazione); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio di motivazione in relazione al mancato contenimento della pena nel minimo edittale, è manifestamente infondato in quanto la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., e sfugge al sindacato di legittimità qualora, come nella specie, non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (si veda, in proposito, pag. 3); va poi considerato che l'onere motivazionale va parametrato alla concreta sanzione irrogata che, quando prossima al minimo edittale, o comunque decisamente inferiore al medio edittale (come in questo caso: oltre un terzo in meno) non richiede particolare sforzo giustiicativo; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nulla sulle spese sostenute dalla parte civile dato che la relativa memoria è sostanzialmente priva di elaborazione e non fornisce alcun reale supporto argomentativo (Sez. 4, sent. n. 36535 del 15/09/2021 Rv. 281923 - 01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nulla sulle spese di parte civile.

Così deciso il 14 gennaio 425 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce il difetto di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di ricettazione contestato, è manifestamente infondato avendo la Corte territoriale puntualmente evidenziato, a fronte delle medesime doglianze proposte in appello, l'esatta corrispondenza fra il ciclomotore rinvenuto presso l'abitazione dell'imputato e quello oggetto di furto (si veda, in particolare, pag. 2 sulla coincidenza del numero di telaio indicato nella denuncia di furto e nel verbale di sequestro nonché sull'irrilevanza dell'errore materiale contenuto nel capo di imputazione); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio di motivazione in relazione al mancato contenimento della pena nel minimo edittale, è manifestamente infondato in quanto la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., e sfugge al sindacato di legittimità qualora, come nella specie, non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (si veda, in proposito, pag. 3); va poi considerato che l'onere motivazionale va parametrato alla concreta sanzione irrogata che, quando prossima al minimo edittale, o comunque decisamente inferiore al medio edittale (come in questo caso: oltre un terzo in meno) non richiede particolare sforzo giustiicativo; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla sulle spese sostenute dalla parte civile dato che la relativa memoria è sostanzialmente priva di elaborazione e non fornisce alcun reale supporto argomentativo (Sez. 4, sent. n. 36535 del 15/09/2021 Rv. 281923 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla sulle spese di parte civile. Così deciso il 14 gennaio 425 Il Consigliere estensore
Sentenza Cassazione n. 06873/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris