CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06873/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce il difetto di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di ricettazione contestato, è manifestamente infondato avendo la Corte territoriale puntualmente evidenziato, a fronte delle medesime doglianze proposte in appello, l'esatta corrispondenza fra il ciclomotore rinvenuto presso l'abitazione dell'imputato e quello oggetto di furto (si veda, in particolare, pag. 2 sulla coincidenza del numero di telaio indicato nella denuncia di furto e nel verbale di sequestro nonché sull'irrilevanza dell'errore materiale contenuto nel capo di imputazione); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio di motivazione in relazione al mancato contenimento della pena nel minimo edittale, è manifestamente infondato in quanto la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., e sfugge al sindacato di legittimità qualora, come nella specie, non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (si veda, in proposito, pag. 3); va poi considerato che l'onere motivazionale va parametrato alla concreta sanzione irrogata che, quando prossima al minimo edittale, o comunque decisamente inferiore al medio edittale (come in questo caso: oltre un terzo in meno) non richiede particolare sforzo giustiicativo; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla sulle spese sostenute dalla parte civile dato che la relativa memoria è sostanzialmente priva di elaborazione e non fornisce alcun reale supporto argomentativo (Sez. 4, sent. n. 36535 del 15/09/2021 Rv. 281923 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla sulle spese di parte civile. Così deciso il 14 gennaio 425 Il Consigliere estensore