CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 giugno 2026
Cassazione n. 19639/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria II Grado di Sicilian.4307/2025 depositata il 11/06/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 643/2026Numero sezionale 1609/2026Numero di raccolta generale 19639/2026Data pubblicazione 13/06/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 12/06/2026IL CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA]