CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 giugno 2026
Cassazione n. 19883/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di Giustizia;-controricorrente-avverso la SENTENZA n. 252/2024 emessa da Corte di appello diMESSINAVista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti.Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrenteabbia chiesto la decisione del ricorso.Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 20914/2024Numero sezionale 739/2026Numero di raccolta generale 19883/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391Data pubblicazione 15/06/2026c.p.c.Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo. P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna le parti ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento, infavore della parte controricorrente, delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in complessivi Euro 3.000,00 per compensiprofessionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agliesborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 14 giugno 2026dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]