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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 4 agosto 2021

Cassazione n. 36628/2022

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re - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 6540-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - Ric. 2022 n. 06540 sez.

SU -ud. 06-12-2022 -2- nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenza non definitiva n. 19/2021 depositata il 08/02/2021, nonché la sentenza definitiva n. 136/2021 della [OSCURATO:PERSONA] sez.giurisdiz. di PALERMO, depositata il 04/08/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le memorie del ricorrente; [OSCURATO:PERSONA]

1. Nel 2001 era costituita [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. come società in house, con capitale sociale interamente detenuto dal Comune di Catania, unico socio con poteri di direzione e coordinamento, il cui scopo è la gestione dei parcheggi a pagamento e, quindi, la vendita di tagliandi di sosta, la gestione della segnaletica, la redazione di verbali di contestazione di mancato pagamento della sosta, con conseguente applicazione di sanzione pecuniaria ed attività comunque connesse.

Della società sono organi l’assemblea dei Soci, il consiglio di amministrazione, composto da tre membri, uno dei quali con funzioni di Presidente e legale rappresentante, ed un collegio sindacale, organo di controllo interno, ed è prevista anche la figura del Direttore Generale, responsabile del personale, dell’organizzazione e direzione degli uffici e dei servizi nonché della “regolarità delle gestioni tecniche, commerciali ed Ric. 2022 n. 06540 sez.

SU -ud. 06-12-2022 -3- amministrative in conformità delle decisioni o delle direttive impartite dagli organi sociali”.

Il controllo del socio unico, Comune di Catania, è assicurato da un Comitato unitario di indirizzo strategico e controllo gestionale (Organo di Controllo analogo).

Al termine di una riunione, tenutasi il 7 maggio 2013, tra i vertici della [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e le rappresentanze sindacali, in attesa del rinnovo della convenzione con il Comune, scaduta nel 2012, ed in previsione di un incremento delle attività assegnate alla società, veniva approvato un aumento da 30 a 33 del monte ore settimanale per singolo lavoratore.

Con nota del 13 giugno 2013, a firma del Presidente [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA], veniva comunicata ai dipendenti l’estensione dell’orario di lavoro, con decorrenza 1° luglio 2013.

In data 25 giugno 2013, l’aumento del monte ore veniva approvato dal consiglio di amministrazione (Presidente [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Vinciguerra) alla presenza del collegio sindacale (Presidente [OSCURATO:PERSONA], sindaci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]).

Il 28 aprile 2014, in sede di [OSCURATO:PERSONA], il rappresentante del Comune di Catania rilevava che l’incremento generalizzato dell’orario di lavoro comportava un aumento dei costi di circa 500.000,00 euro annui, non giustificati da un corrispondente aumento dei ricavi.

Ric. 2022 n. 06540 sez.

SU -ud. 06-12-2022 -4- Il 31 luglio 2016 veniva, infine, stipulato il nuovo contratto di servizio tra Comune e società [OSCURATO:SOCIETA], in base al quale trovava giustificazione l’aumento delle ore lavorative già applicato dal 1° luglio 2013. [OSCURATO:PERSONA] della Corte dei [OSCURATO:PERSONA] per la Regione Siciliana, ritenendo ingiustificata e fonte di danno all’erario la spesa di euro 1.232.214,53, corrispondente all’aumento delle ore lavorative per il periodo 1° luglio 2013 (decorrenza dell’aumento) – 31 luglio 2016 (stipula del nuov o contratto di servizio), conveniva in giudizio il [OSCURATO:PERSONA], che aveva sottoscritto l’accordo sindacale del 7 maggio 2013, dal quale era scaturito l’aumento del monte ore, il Presidente [OSCURATO:PERSONA] (nella duplice veste di Presidente del primo C.d.A. e firmatario dell’accordo sindacale che disponeva l’aumento delle ore lavorative), gli altri due membri del primo C.d.A., Barbagallo e Vinciguerra, che insieme al Presidente [OSCURATO:PERSONA] avevano approvato l’aumento, ed i membri del secondo C.d.A. nelle more subentrato, in quanto, ad avviso dell’Organo requirente, non avevano adottato alcun provvedimento che annullasse, o almeno limitasse, gli effetti dannosi dell’operato del precedente organo gestorio, nonché i membri del collegio sindacale ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), che non avrebbero esercitato il loro potere/dovere di controllo al fine di evitare il danno erariale.

Con la sentenza n. 621/2019 il giudice contabile rigettava l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dai convenuti Scarciofalo, Barbagallo, Vinciguerra, Tagliaferro, [OSCURATO:PERSONA], Ric. 2022 n. 06540 sez.

SU -ud. 06-12-2022 -5- [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché l’istanza di sospensione del giudizio contabile in attesa della definizione della controversia civile, avanzata dal [OSCURATO:PERSONA].

Disattese altre eccezioni preliminari, per quanto rileva in questa sede, era altresì respinta la deduzione del [OSCURATO:PERSONA] di insindacabilità delle scelte discrezionali.

Respinte anche le richieste istruttorie, il Collegio rilevava che l’irrazionalità della scelta di incrementare il numero delle ore si manifestava palesemente sin dall’inizio, e nella quantificazione del danno, detraeva dalla somma contestata dalla Procura alcune voci corrispondenti a servizi supplementari e sperimentali richiesti in via provvisoria dal Comune, ravvisando quindi la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] e dei membri del primo C.d.A., con esclusione della responsabilità del collegio sindacale nonché quella del secondo C.d.A.

Con appello incidentale, proposto a seguito di gravame principale di altri convenuti, [OSCURATO:PERSONA], eccepiva in primis il difetto di giurisdizione, unitamente alla violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del D.L.vo 175/2016, in relazione all’art. 111 della Costituzione.

In particolare, si assumeva l’inesistenza di un rapporto di servizio tra gli organi della società stessa e l’amministrazione e, di conseguenza, si lamentava la mancata partecipazione al giudizio del Comune di Catania, socio unico della [OSCURATO:SOCIETA].

Era poi sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 12 del D.L.vo 175/2016, in relazione agli artt. 3, 24, 25, 41, 97, 103 e 111 Cost., degli artt. 6 e 4 Prot.7 CEDU per Ric. 2022 n. 06540 sez.

SU -ud. 06-12-2022 -6- violazione dell’art.117, comma 1, Cost. e degli artt. 2393, 2393bis, 2476 e 2449 c.c. nella parte in cui non prevedono che il P.M. contabile possa esercitare l’azione di responsabilità nei confronti di una società a partecipazione pubblica e/o in house davanti al Tribunale delle imprese.

Si contestava anche la correttezza del merito della decisione e la quantificazione del danno.

All’udienza del 16 ottobre 2020, il difensore del [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 7 e 10 del R.D. 1214/1934, per contrasto con gli artt. 3, 24, 111 e 117 della Costituzione, nonché con l’art. 6 della CEDU, “nella parte in cui non richiedono un periodo di decantazione per il magistrato contabile che passi dalle funzioni requirenti alle funzioni giudicanti da esercitarsi in ambito territoriale diverso da quello di provenienza”, eccezione poi reiterata con la memoria del 20 gennaio 2021, e ciò in quanto “la presenza nel collegio giudicante di un magistrato con funzioni requirenti sino a poco tempo addietro viola le condizioni di parità di cui fa menzione l’art.111 Cost.

Risulta decisivo in fatto il rapporto di colleganza all’interno di un assetto organizzativo che vede quotidianamente lavorare assieme i magistrati addetti ad una sezione di appello relativamente piccola come quella siciliana: i Colleghi devono decidere su una vicenda azionata appunto dalla Procura della quale altro Collega faceva parte”.

Con sentenza parziale n.19/A/2021 del 26 gennaio/8 febbraio 2021, La Corte dei [OSCURATO:PERSONA] in sede di appello ha rigettato Ric. 2022 n. 06540 sez.

SU -ud. 06-12-2022 -7- l’eccezione didifetto di giurisdizione; ha dichiarato l’estinzione del giudizio con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]; ha dichiarato inammissibile, in quanto non rilevante ai fini del presente giudizio, la questione di legittimità costituzionale sollevata dall’appellante [OSCURATO:PERSONA]; ha sospeso il giudizio sul merito, in attesa del supplemento istruttorio disposto con separata ordinanza.

In particolare, evidenziava che la previsione di cui all’art. 12 del Testo unico delle società a partecipazione pubblica (TUSP D. Lgs. n. 175/2016), a mente del quale i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina in materia di società di capitali, fatta salva la giurisprudenza della Corte dei [OSCURATO:PERSONA] per il danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle società in house, non giustificava il difetto di giurisdizione eccepito, in quanto, una volta presenti i presupposti perché possa assumersi di essere al cospetto di una società in house, sussiste la giurisdizione contabile ove sia fatto valere il danno cagionato al patrimonio della stessa società.

Inoltre, ciò non preclude il concorso con la giurisdizione ordinaria, in quanto la proposizione di entrambi i giudizi non determina alcuna violazione del principio del ne bis in idem, avuto riguardo alla costante affermazione per la quale, una volta intervenuta una condanna in una delle due sedi e per i medesimi fatti, non è possibile pervenire alla duplicazione del risarcimento.

Ric. 2022 n. 06540 sez.

SU -ud. 06-12-2022 -8- Quanto alla questione di legittimità costituzionale prospettata dal [OSCURATO:PERSONA] per il fatto che del Collegio giudicante faceva parte un magistrato contabile che in precedenza, ed allorché era stata esercitata l’azione di responsabilità, faceva parte della Procura, senza che la legge abbia previsto un periodo di cd. decantazione, la sentenza osservava che in mancanza di una formale istanza di ricusazione del magistrato, il giudizio andava definito, il che rendeva la questione di costituzionalità inammissibile.

Espletato il supplemento di istruttoria, la Corte dei [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza definitiva n. 136 del 4 agosto 2021, in parziale accoglimento del gravame ha accolto l’appello del [OSCURATO:PERSONA], addivenendo ad una riduzione della somma dovuta (quantificata in € 10.502,96), avuto riguardoi al fatto, che essendo stata costituita una Banca ore, in relazione al maggior numero di ore di cui all’accordo sindacale del 2013, il danno andava limitato alle sole ore effettivamente retribuite per prestazioni mai eseguite, occorrendo per il resto confermare la sua responsabilità per i fatti oggetto di causa.

2. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di quattro motivi, illustrato da memorie.

3. Il Procuratore Generale presso la Corte dei conti ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso denuncia l’illegittimità/nullità delle sentenze impugnate per vizi di composizione del collegio Ric. 2022 n. 06540 sez.

SU -ud. 06-12-2022 -9- giudicante, in contrasto con l’art. 111 Cost. e con l’art. 6 CEDU che si riflettono in difetto di giurisdizione, sindacabile ai sensi dell’art. 111 Cost. e degli artt. 360 e 362 c.p.c.

Deduce che del collegio che ha deciso la controversia ha fatto parte, proprio nella qualità di relatore, il dott. [OSCURATO:PERSONA], sebbene questi fosse stato fino a poche settimane prima magistrato addetto alle funzioni requirenti presso la Procura regionale, e quindi co-autore dell’incolpazione a carico del ricorrente, stante il principio di impersonalità degli uffici di Procura.

La questione è stata sollevata dalla difesa del ricorrente all’udienza del 16 ottobre 2020, e reiterata con le memorie del 19 gennaio 2021, ma la sentenza non definitiva l’ha disattesa assumendo che, in assenza di una formale istanza di ricusazione, la causa andava in ogni caso decisa, indipendentemente dall’esito della questione di costituzionalità che il ricorrente aveva coevamente prospettato.

Assume il ricorrente che l’alterazione delle regole di composizione del collegio così evidenziata determina un deficit di legittimazione radicale e tale da trasmodare in un vizio suscettibile di essere denunciato come difetto di potere giurisdizionale.

Infatti, poiché il giudice deve apparire indipendente ed imparziale, non può reputarsi che conservi tali connotati un collegio del quale faccia parte un magistrato che fino a poco tempo prima era componente della procura, e cioè dell’organo che aveva formulato l’incolpazione nei confronti del ricorrente.

Ric. 2022 n. 06540 sez.

SU -ud. 06-12-2022 -10- Il secondo motivo contiene la richiesta alla Corte di sollevare la questione di legittimità costituzionale degli artt. 7 e 10 del r.d. n. 1214/1934, nella parte in cui non prevedono un periodo di decantazione del magistrato contabile che passa dalle funzioni requirenti a quelle giudicanti fuori dell’ambito territoriale di provenienza/destinazione, per contrasto con l’art. 3 Cost. e con l’art. 111 Cost., oltre che con l’art. 6 CEDU e quindi anche con l’art. 117 co. 1 Cost. e con il diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost.

Richiamato quanto esposto nel primo motivo circa la partecipazione del menzionato magistrato al collegio decidente, si evidenzia che la normativa sullo status dei magistrati contabili non contiene, a differenza di quanto invece previsto per i magistrati ordinari (art. 13 del D. Lgs. n. 160/2006) un periodo di cd. decantazione fuori distretto per il magistrato che passa da una funzione all’altra.

Si assume che tale disciplina, alla luce dei principi costituzionali, avrebbe un carattere vincolante e che la mancata previsione per i magistrati contabili incorre nella violazione delle norme costituzionali indicate in rubrica.

Inoltre, si porrebbe anche un evidente contrasto con i principi dettati dalla CEDU nell’interpretazione dell’art. 6 della Convenzione, quanto in particolare al profilo soggettivo dell’imparzialità del magistrato. 2.I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono inammissibili.

Ric. 2022 n. 06540 sez.

SU -ud. 06-12-2022 -11- Ritiene la Corte che la questione posta con i motivi in esame esuli dal novero di quelle suscettibili di denuncia in sede di legittimità, e ciò in continuità con quanto affermato di recente da queste Sezioni Unite, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Corte dei conti, è inammissibile la doglianza con la quale si contesti la partecipazione al collegio giudicante di un magistrato che avrebbe dovuto astenersi, vertendosi in tema di violazione di norme processuali, come tale esorbitante dai limiti del sindacato delle Sezioni Unite, atteso che la carenza di giurisdizione in relazione all'illegittima composizione dell'organo giudicante, è ravvisabile solo nelle diverse ipotesi di alterazioni strutturali dell'organo medesimo, per vizi di numero o qualità dei suoi membri, che ne precludono l'identificazione con quello delineato dalla legge (nella specie, le S.U. hanno dichiarato l'inammissibilità del ricorso che denunziava, ai sensi dell'art. 362 c.p.c., la partecipazione al collegio giudicante, in veste di relatore ed estensore, del magistrato che, nella fase precedente, aveva svolto la relazione istruttoria chiedendo la condanna dell'agente contabile; Cass.

S.U. n. 8951 del 18/03/2022; Cass.

S.U. n. 27173/2022).

Ancorché nel precedente citato l’anomalia era rappresentata dalla circostanza che non avrebbe potuto far parte del collegio giudicante il magistrato istruttore - autore della relazione istruttoria – in quanto si verrebbe a sovrapporre una duplicità di distinte ed autonome funzioni, essendo quest'ultimo - nella Ric. 2022 n. 06540 sez.

SU -ud. 06-12-2022 -12- veste di magistrato relatore ed estensore della sentenza che ha riconosciuto la fondatezza dei rilievi dallo stesso contestati in sede di relazione istruttoria - chiamato ad occuparsi nuovamente della medesima vicenda sotto diverse e tra loro incompatibili prospettive, le considerazioni ivi espresse ben si attagliano anche alla diversa situazione qui denunciata, nella quale del collegio sarebbe componente un magistrato che in precedenza prestava servizio presso la procura regionale, sebbene non avesse personalmente compiuto alcuno specifico atto relativo alla vicenda che interessava il ricorrente, sostenendosi che la preclusione a far parte dell’organo giudicante deriverebbe dal carattere impersonale dell’ufficio di procura.

Va però ribadito che il ricorso per cassazione contro le decisioni della Corte dei conti, stante l’esigenza di far salva l'autonomia della giurisdizione del giudice speciale, con la sola eccezione delle ipotesi in cui la stessa comporti il superamento dei limiti esterni alla rispettiva giurisdizione, impone che le relative decisioni possono essere impugnate in Cassazione solo per motivi inerenti alla giurisdizione, ai sensi dell'art. 362 c.p.c. e dell'art. 111 Cost., co. 8, ed ora anche dell'art. 207 del Codice della giustizia contabile approvato con d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174.

Rileva pertanto il cosiddetto eccesso di potere giurisdizionale, per avere la Corte esercitato la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore ovvero alla discrezionalità amministrativa della pubblica amministrazione e l'esplicazione Ric. 2022 n. 06540 sez.

SU -ud. 06-12-2022 -13- della giurisdizione in materia attribuita a quella ordinaria o ad altra giurisdizione speciale, così verificandosi «una usurpazione o indebita assunzione di potestà giurisdizionale» (cfr. Cass., S.U., 3349/2004; Cass., S.U., 14438/2018).

Di contro, esula dal sindacato di queste Sezioni Unite la censura delle decisioni della Corte dei conti che si fondi sulla violazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) o di norme che regolano il processo o ne disciplinano i poteri (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) - cfr. Cass., S.U., 12539/2011; Cass., S.U., 14890/2010; Cass., S.U., 1704/2003; Cass., S.U., 9073/2003, Cass., S.U., 10 novembre 2020, n. 25208; Cass., S.U., 14 settembre 2020, n. 19085 - rientrando tale accertamento nell'ambito del sindacato afferente ai limiti interni della giurisdizione, all'interno dei quali si collocano le violazioni endoprocessuali rilevabili in ogni tipo di giudizio e non già inerenti all'esistenza della giurisdizione ovvero allo sconfinamento dai limiti esterni di essa, ma solo al modo in cui è stata esercitata (cfr. Cass., S.U., 12497/2017, nonché Cass., S.U., 31023/2019 e Cass., S.U., 4 giugno 2021, n. 15573).

E’ stato altresì precisato che nei giudizi civili e amministrativi, per la particolarità e diversità dei sistemi processuali, non sono applicabili le regole delle incompatibilità soggettive del Giudice penale per precedente attività (tipizzata) svolta nello stesso procedimento, bensì le sole disposizioni sull'astensione e ricusazione disciplinate dal Codice di procedura civile (cfr.

Corte Cost., 15 ottobre 1999, n. 387), aggiungendo che Ric. 2022 n. 06540 sez.

SU -ud. 06-12-2022 -14- l'eventuale partecipazione alla decisione della controversia di un magistrato che avrebbe dovuto astenersi, ai sensi dell'art.51 c.p.c., non può di per sé integrare difetto di giurisdizione del collegio giudicante, come tale deducibile, con riguardo a pronunzia di Giudice amministrativo o contabile, con ricorso per Cassazione, atteso che detta carenza di giurisdizione, in relazione all'illegittima composizione dell'organo giudicante, è ravvisabile solo nelle diverse ipotesi di alterazioni strutturali dell'organo medesimo, per vizi di numero o qualità dei suoi membri, che ne precludono l'identificazione con quello delineato dalla legge (cfr. Cass.

S.U., ord. 07 dicembre 2000, n. 415; Cass.

S.U., 16 dicembre 1987, n. 9305; Cass.

S.U., 6 gennaio 1981, n. 45; Cass.

S.U., 10 dicembre 1976, n. 4589).

Ritiene la Corte che anche nella fattispecie la censura sia volta a denunciare l’omessa astensione di uno dei componenti del collegio giudicante, e ciò dovendosi reputare che, ove il magistrato, avente in precedenza funzioni requirenti, sia chiamato a comporre un collegio destinato a trattare una vicenda della quale se ne era occupata la procura, quando ancora ne era componente, la disciplina per la rimozione della situazione, ove se ne sostenga l’anomalia, si rinviene nella regole in tema di astensione e di ricusazione.

Va quindi ribadito che il ricorso per Cassazione non è esperibile nei confronti di una pronuncia della Corte dei conti per denunziare la mancata astensione di un membro di quel collegio, vertendosi invero in ipotesi di violazione di norme Ric. 2022 n. 06540 sez.

SU -ud. 06-12-2022 -15- processuali, esorbitante dai limiti del suddetto sindacato (Cass., S.U., n. 15900/2006).

Né appare invocabile il consolidato orientamento di queste Sezioni Unite secondo il quale deve ricondursi al sindacato per motivi inerenti alla giurisdizione anche l'illegittima composizione dell'organo giurisdizionale, purché il vizio di costituzione del collegio giudicante sia di particolare gravità, quale quello che si verifica nei casi di alterazione strutturale dell'organo giudicante, per vizi di numero o di qualità dei suoi membri, che ne precludono l'identificazione con quello delineato dalla legge (cfr. da ultimo Cass. n. 26387/2020, a mente della quale, nei giudizi di appello avverso le sentenze della Sezione autonoma di Bolzano del Tribunale regionale di giustizia amministrativa, la mancanza, nella composizione del collegio del Consiglio di Stato investito dell'impugnazione, del consigliere appartenente al gruppo di lingua tedesca ovvero al gruppo di lingua ladina, in violazione delle prescrizioni contenute nello Statuto speciale per il Trentino-[OSCURATO:PERSONA] - art. 93 del d.P.R. n. 70 del 1972- e nelle relative norme di attuazione - art.14 del d.P.R. n. 426 del 1 984 - , determina un'alterazione strutturale dell'organo giudicante, tale da impedirne l'identificazione con l'organo delineato dalla fonte costituzionale, la quale richiede che il giudice sia, nella sua composizione, rappresentativo del complessivo sistema autonomistico locale, a sua volta improntato alla tutela delle minoranze linguistiche presenti nel territorio della provincia).

Ric. 2022 n. 06540 sez.

SU -ud. 06-12-2022 -16- Infatti, ove l'esistenza di irregolarità o deviazioni rispetto alle regole di formazione e composizione del collegio giudicante, non determina un deficit di legittimazione così radicale da deformare la stessa identificabilità del giudice in concreto con l'organo delineato nel sistema e da giustificare la sua correzione per via di censura di difetto di potere giurisdizionale, il vizio si sottrae al sindacato delle Sezioni Unite, il che ricorre anche nel caso, qui denunciato in cui si invochi il difetto di terzietà ed imparzialità del giudice che in precedenza aveva svolto le funzioni di componente della procura regionale, senza essere stato sottoposto ad un adeguato periodo di “decantazione” presso una sede giudicante avente una diversa collocazione geografica.

La circostanza, ad avviso della Corte, non integra affatto un vizio tale da poter configurare un'alterazione strutturale della composizione del collegio giudicante, ma si inquadra fra le ipotetiche cause di astensione e ricusazione prevista dal codice di giustizia contabile (artt. 21 e 22, come modificati dall’art. 10 co. 1 del D. Lgs. n. 114/2019, con l’espresso rinvio alla disciplina di cui agli artt. 51 e 52 c.p.c.), ma non attivate nel caso di specie, come già acclarato dalla Corte dei conti nella sentenza gravata in sede di appello.

Tali considerazioni danno conto anche della irrilevanza delle censure che si incentrano sulla violazione di parametri sovranazionali, e ciò anche perché i sospetti vulnera ai principi de quibustrovano adeguata tutela anche tramite il ricorso agli Ric. 2022 n. 06540 sez.

SU -ud. 06-12-2022 -17- istituto della astensione ovvero della ricusazione, senza che però di quest’ultimo il ricorrente abbia inteso avvalersi.

Quanto alla sollevata questione di illegittimità costituzionale riproposta in questa sede dal ricorrente, indipendentemente da ogni profilo attinente alla fondatezza, la stessa risulta in questa sede priva di rilevanza, in quanto non attinente a questione rifluente sul difetto di potere giurisdizionale, come detto, non riscontrabile nel presente giudizio - cfr. Cass.

S.U., n.15900/2006.

3. Il terzo motivo di ricorso denuncia la illegittimità/nullità delle sentenze impugnate per l’assenza della giurisdizione contabile sulla vicenda ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. n. 175/2016.

Assume il ricorrente che per la medesima vicenda è stato intrapreso dinanzi al Tribunale di Catania, sezione specializzata in materia di imprese, un giudizio di responsabilità nei confronti degli amministratori della società.

Si deduce che il giudice ordinario è il giudice naturale competente a conoscere della responsabilità degli amministratori della società a partecipazione pubblica, dovendosi piuttosto addivenire alla soluzione, peraltro sollecitata anche con la proposta questione di legittimità costituzionale, circa la facoltà del PM di agire dinanzi al giudice civile per far valere la responsabilità degli amministratori.

Si sostiene che la responsabilità erariale andrebbe ristretta al solo caso di pregiudizio arrecato al valore della partecipazione del socio pubblico, mentre ogni azione di responsabilità per Ric. 2022 n. 06540 sez.

SU -ud. 06-12-2022 -18- mala gestio degli amministratori andrebbe coltivata dinanzi al giudice ordinario.

Ne consegue, quindi, che le sentenze impugnate hanno travalicato i limiti della giurisdizione contabile.

Il quarto motivo contiene la richiesta di sollevare la questione di legittimità costituzionale dell’art. 12 del D. Lgs. n. 175/2016 per violazione e falsa applicazione degliartt. 3, 24, 25, 41, 97, 103, 111 Cost., 6 e 4 Prot. 7 CEDU, rilevante sottoli il profilo della violazione ex art. 117 co. 1 Cost., nonché la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2393 e 2393 bis, 2476, 2449 c.c., nella parte in cui non prevedono che il Pubblico Ministero contabile possa esercitare l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori di società a partecipazione pubblica e/o in house davanti al Tribunale delle imprese, ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 168/2003.

La normativa vigente estende a dismisura l’ambito della giurisdizione contabile e pone il concreto pericolo di una duplicazione dei procedimenti sanzionatori per il medesimo fatto, con violazione del principio del ne bis in idem. 4.I motivi che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono parimenti inammissibili.

Pacifica, in quanto presupposto delle sentenze di condanna emesse nei confronti del ricorrente, senza che la stessa risulti specificamente contestata con i motivi di ricorso, è la qualificazione della società [OSCURATO:SOCIETA]. come società in house.

Ric. 2022 n. 06540 sez.

SU -ud. 06-12-2022 -19- La giurisprudenza di questa Corte ha anche di recente ribadito che, in tema di azione di responsabilità promossa nei confronti degli organi di gestione e di controllo di società di capitali partecipate da enti pubblici, sussiste la giurisdizione della Corte dei conti nel caso in cui tali società abbiano, al momento delle condotte ritenute illecite, tutti i requisiti per essere definite "in house providing", che possono risultare dalle disposizioni statutarie in vigore all'epoca dei fatti, ma anche derivare dall'esterno ove la sussistenza di un controllo analogo, che diverso da quello gerarchico è posto in essere da un soggetto distinto da quello controllato (Cass.

S.U. n. 20632/2022, masi veda altresì Cass.

S.U. n. 15979/2022 che ha affermato che in tema di società di capitali a partecipazione pubblica, la responsabilità degli amministratori degli enti partecipanti per danno erariale diretto all'ente pubblico socio è configurabile anchequalora la partecipata non abbia natura di società "in house providing", poiché la previsione dell'art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 175 del 2016 non riveste una portata delimitatrice o abrogatrice della comune responsabilità contabile).

Costituisce principio altrettanto consolidato (cfr. Cass.

S.U. n. 26738/2021), quello secondo cui deve ravvisarsi la reciproca autonomia e quindi l'ammissibilità del concorso delle azioni di responsabilità ordinaria e contabile, anche quando trovino causa nei medesimi fatti materiali e perfino ove le prime siano direttamente intentate dalle singole amministrazioni coinvolte.

Infatti (Cass.

S.U. ord. 19/02/2019, n. 4883), l'azione di Ric. 2022 n. 06540 sez.

SU -ud. 06-12-2022 -20- responsabilità per danno erariale e quella di responsabilità civile promossa dalle singole amministrazioni interessate davanti al giudice ordinario restano reciprocamente indipendenti, anche quando investano i medesimi fatti materiali, essendo la prima volta alla tutela dell'interesse pubblico generale, al buon andamento della [OSCURATO:PERSONA] ed al corretto impiego delle risorse, con funzione prevalentemente sanzionatoria, e la seconda, invece, al pieno ristoro del danno, con funzione riparatoria ed integralmente compensativa, a protezione dell'interesse particolare della parte attrice (conf.

Cass.

S.U. n. 10019/2019).

Ne deriva che le eventuali interferenze tra i due giudizi integrano una questione, non di giurisdizione, ma di proponibilità dell'azione di responsabilità innanzi al giudice contabile, da far valere peraltro dinanzi al giudice successivamente adito (Cass.

S.U. n. 5978/2022; Cass.

S.U. n. 15570/2021; in precedenza, nello stesso senso, tra le altre: Cass.

S.U. ord. 10/09/2013, n. 26935; Cass.

S.U. ord.02/12/2013, n. 26935; in motivazione, Cass.

S.U. 17/04/2014, n. 8927; Cass.

S.U. 18/12/2014, n. 26659; Cass. ord. 23/08/2018, n. 21021).

Poiché quindi l'eventuale interferenza che può determinarsi tra i relativi giudizi pone esclusivamente un problema di proponibilità dell'azione di responsabilità ove anche fatta valere davanti alla Corte dei conti, non può mai dar luogo ad Ric. 2022 n. 06540 sez.

SU -ud. 06-12-2022 -21- una questione di giurisdizione (Cass., S.U., 28 novembre 2013, n. 26582; Cass., S.U., 16 dicembre 2019, n. 33092).

Ad esempio, è stata sostenuta l'esperibilità dell'azione di responsabilità amministrativa da parte del Procuratore della Corte dei conti, anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, nei confronti dei dipendenti di un ente pubblico economico, ma senza che ciò escluda la possibilità del datore di lavoro di promuovere l'ordinaria azione civilistica di responsabilità, per violazione della disciplina contrattuale del rapporto di lavoro privatistico, poiché la giurisdizione civile e quella contabile sono reciprocamente indipendenti nei loro profili istituzionali, anche quando investono un medesimo fatto materiale, sicché il rapporto tra le due azioni si pone in termini di alternatività, anziché di esclusività, dando luogo a questioni non di giurisdizione ma appunto di proponibilità della domanda, e ciò in quanto la giurisdizione della Corte dei conti non può ritenersi sostitutiva dei normali rimedi derivanti dai singoli rapporti intercorrenti tra l'amministrazione e i soggetti danneggianti (Cass., S.U., 19 maggio 2016, n. 10323, in motivazione).

La segnalata differenza fra l'azione di responsabilità per danno erariale e quella di responsabilità civile promossa dalle singole amministrazioni interessate davanti al giudice ordinario, essendo la prima volta alla tutela dell'interesse pubblico generale, al buon andamento della P.A. e al corretto impiego delle risorse, con funzione prevalentemente sanzionatoria, e la Ric. 2022 n. 06540 sez.

SU -ud. 06-12-2022 -22- seconda, invece, al pieno ristoro del danno, con funzione riparatoria ed integralmente compensativa, a protezione dell'interesse particolare dell’amministrazione attrice, comporta quindi che le eventuali interferenze tra i due giudizi integrano una questione non di giurisdizione ma di proponibilità dell'azione di responsabilità innanzi al giudice contabile, rendendo conseguentemente inammissibile il ricorso innanzi alla Corte di cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione (Cass.

S.U. n. 36205/2021).

La sentenza non definitiva qui gravata ha deciso in maniera assolutamente conforme all'indirizzo costantemente espresso in materia da questa Corte, come sopra riassunto, e la soluzione investe un profilo che chiaramente esula dal novero delle questioni di giurisdizione suscettibili di essere denunciate in questa sede, atteso che il sindacato delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione sulle decisioni della Corte dei [OSCURATO:PERSONA] in sede giurisdizionale è circoscritto al controllo dei limiti esterni di detto giudice, ed in concreto all'accertamento di vizi che attengano all'essenza della funzione giurisdizionale e non al modo del suo esercizio, talché rientrano nei limiti interni della giurisdizione, estranei al sindacato consentito, eventuali errori "in iudicando" o "in procedendo"».

L’inammissibilità della denuncia di difetto di giurisdizione del giudice contabile si riverbera altresì nell'inammissibilità per difetto di rilevanza della questione di legittimità costituzionale, subordinatamente proposta con il quarto motivo, e ciò Ric. 2022 n. 06540 sez.

SU -ud. 06-12-2022 -23- indipendentemente da ogni considerazione riguardo all'eventuale manifesta fondatezza o infondatezza.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato nel complesso inammissibile.

5. Non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese della presente impugnazione, stante la qualità di parte in senso meramente formale del Procuratore della Corte dei [OSCURATO:PERSONA].

Il Procuratore generale, infatti, così come non può sostenere l'onere delle spese processuali nel caso di sua soccombenza, al pari di ogni altro ufficio del pubblico ministero, non può essere destinatario di una pronuncia attributiva della rifusione delle spese quando, come nella specie, soccombente risulti il suo contraddittore.

6. Poiché il ricorso è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto –ai sensi dell’art. 1, comm a 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 6540-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - Ric. 2022 n. 06540 sez. SU -ud. 06-12-2022 -2- nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenza non definitiva n. 19/2021 depositata il 08/02/2021, nonché la sentenza definitiva n. 136/2021 della [OSCURATO:PERSONA] sez.giurisdiz. di PALERMO, depositata il 04/08/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le memorie del ricorrente; [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel 2001 era costituita [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. come società in house, con capitale sociale interamente detenuto dal Comune di Catania, unico socio con poteri di direzione e coordinamento, il cui scopo è la gestione dei parcheggi a pagamento e, quindi, la vendita di tagliandi di sosta, la gestione della segnaletica, la redazione di verbali di contestazione di mancato pagamento della sosta, con conseguente applicazione di sanzione pecuniaria ed attività comunque connesse. Della società sono organi l’assemblea dei Soci, il consiglio di amministrazione, composto da tre membri, uno dei quali con funzioni di Presidente e legale rappresentante, ed un collegio sindacale, organo di controllo interno, ed è prevista anche la figura del Direttore Generale, responsabile del personale, dell’organizzazione e direzione degli uffici e dei servizi nonché della “regolarità delle gestioni tecniche, commerciali ed Ric. 2022 n. 06540 sez. SU -ud. 06-12-2022 -3- amministrative in conformità delle decisioni o delle direttive impartite dagli organi sociali”. Il controllo del socio unico, Comune di Catania, è assicurato da un Comitato unitario di indirizzo strategico e controllo gestionale (Organo di Controllo analogo). Al termine di una riunione, tenutasi il 7 maggio 2013, tra i vertici della [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e le rappresentanze sindacali, in attesa del rinnovo della convenzione con il Comune, scaduta nel 2012, ed in previsione di un incremento delle attività assegnate alla società, veniva approvato un aumento da 30 a 33 del monte ore settimanale per singolo lavoratore. Con nota del 13 giugno 2013, a firma del Presidente [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA], veniva comunicata ai dipendenti l’estensione dell’orario di lavoro, con decorrenza 1° luglio 2013. In data 25 giugno 2013, l’aumento del monte ore veniva approvato dal consiglio di amministrazione (Presidente [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Vinciguerra) alla presenza del collegio sindacale (Presidente [OSCURATO:PERSONA], sindaci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]). Il 28 aprile 2014, in sede di [OSCURATO:PERSONA], il rappresentante del Comune di Catania rilevava che l’incremento generalizzato dell’orario di lavoro comportava un aumento dei costi di circa 500.000,00 euro annui, non giustificati da un corrispondente aumento dei ricavi. Ric. 2022 n. 06540 sez. SU -ud. 06-12-2022 -4- Il 31 luglio 2016 veniva, infine, stipulato il nuovo contratto di servizio tra Comune e società [OSCURATO:SOCIETA], in base al quale trovava giustificazione l’aumento delle ore lavorative già applicato dal 1° luglio 2013. [OSCURATO:PERSONA] della Corte dei [OSCURATO:PERSONA] per la Regione Siciliana, ritenendo ingiustificata e fonte di danno all’erario la spesa di euro 1.232.214,53, corrispondente all’aumento delle ore lavorative per il periodo 1° luglio 2013 (decorrenza dell’aumento) – 31 luglio 2016 (stipula del nuov o contratto di servizio), conveniva in giudizio il [OSCURATO:PERSONA], che aveva sottoscritto l’accordo sindacale del 7 maggio 2013, dal quale era scaturito l’aumento del monte ore, il Presidente [OSCURATO:PERSONA] (nella duplice veste di Presidente del primo C.d.A. e firmatario dell’accordo sindacale che disponeva l’aumento delle ore lavorative), gli altri due membri del primo C.d.A., Barbagallo e Vinciguerra, che insieme al Presidente [OSCURATO:PERSONA] avevano approvato l’aumento, ed i membri del secondo C.d.A. nelle more subentrato, in quanto, ad avviso dell’Organo requirente, non avevano adottato alcun provvedimento che annullasse, o almeno limitasse, gli effetti dannosi dell’operato del precedente organo gestorio, nonché i membri del collegio sindacale ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), che non avrebbero esercitato il loro potere/dovere di controllo al fine di evitare il danno erariale. Con la sentenza n. 621/2019 il giudice contabile rigettava l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dai convenuti Scarciofalo, Barbagallo, Vinciguerra, Tagliaferro, [OSCURATO:PERSONA], Ric. 2022 n. 06540 sez. SU -ud. 06-12-2022 -5- [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché l’istanza di sospensione del giudizio contabile in attesa della definizione della controversia civile, avanzata dal [OSCURATO:PERSONA]. Disattese altre eccezioni preliminari, per quanto rileva in questa sede, era altresì respinta la deduzione del [OSCURATO:PERSONA] di insindacabilità delle scelte discrezionali. Respinte anche le richieste istruttorie, il Collegio rilevava che l’irrazionalità della scelta di incrementare il numero delle ore si manifestava palesemente sin dall’inizio, e nella quantificazione del danno, detraeva dalla somma contestata dalla Procura alcune voci corrispondenti a servizi supplementari e sperimentali richiesti in via provvisoria dal Comune, ravvisando quindi la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] e dei membri del primo C.d.A., con esclusione della responsabilità del collegio sindacale nonché quella del secondo C.d.A. Con appello incidentale, proposto a seguito di gravame principale di altri convenuti, [OSCURATO:PERSONA], eccepiva in primis il difetto di giurisdizione, unitamente alla violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del D.L.vo 175/2016, in relazione all’art. 111 della Costituzione. In particolare, si assumeva l’inesistenza di un rapporto di servizio tra gli organi della società stessa e l’amministrazione e, di conseguenza, si lamentava la mancata partecipazione al giudizio del Comune di Catania, socio unico della [OSCURATO:SOCIETA]. Era poi sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 12 del D.L.vo 175/2016, in relazione agli artt. 3, 24, 25, 41, 97, 103 e 111 Cost., degli artt. 6 e 4 Prot.7 CEDU per Ric. 2022 n. 06540 sez. SU -ud. 06-12-2022 -6- violazione dell’art.117, comma 1, Cost. e degli artt. 2393, 2393bis, 2476 e 2449 c.c. nella parte in cui non prevedono che il P.M. contabile possa esercitare l’azione di responsabilità nei confronti di una società a partecipazione pubblica e/o in house davanti al Tribunale delle imprese. Si contestava anche la correttezza del merito della decisione e la quantificazione del danno. All’udienza del 16 ottobre 2020, il difensore del [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 7 e 10 del R.D. 1214/1934, per contrasto con gli artt. 3, 24, 111 e 117 della Costituzione, nonché con l’art. 6 della CEDU, “nella parte in cui non richiedono un periodo di decantazione per il magistrato contabile che passi dalle funzioni requirenti alle funzioni giudicanti da esercitarsi in ambito territoriale diverso da quello di provenienza”, eccezione poi reiterata con la memoria del 20 gennaio 2021, e ciò in quanto “la presenza nel collegio giudicante di un magistrato con funzioni requirenti sino a poco tempo addietro viola le condizioni di parità di cui fa menzione l’art.111 Cost. Risulta decisivo in fatto il rapporto di colleganza all’interno di un assetto organizzativo che vede quotidianamente lavorare assieme i magistrati addetti ad una sezione di appello relativamente piccola come quella siciliana: i Colleghi devono decidere su una vicenda azionata appunto dalla Procura della quale altro Collega faceva parte”. Con sentenza parziale n.19/A/2021 del 26 gennaio/8 febbraio 2021, La Corte dei [OSCURATO:PERSONA] in sede di appello ha rigettato Ric. 2022 n. 06540 sez. SU -ud. 06-12-2022 -7- l’eccezione didifetto di giurisdizione; ha dichiarato l’estinzione del giudizio con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]; ha dichiarato inammissibile, in quanto non rilevante ai fini del presente giudizio, la questione di legittimità costituzionale sollevata dall’appellante [OSCURATO:PERSONA]; ha sospeso il giudizio sul merito, in attesa del supplemento istruttorio disposto con separata ordinanza. In particolare, evidenziava che la previsione di cui all’art. 12 del Testo unico delle società a partecipazione pubblica (TUSP D. Lgs. n. 175/2016), a mente del quale i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina in materia di società di capitali, fatta salva la giurisprudenza della Corte dei [OSCURATO:PERSONA] per il danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle società in house, non giustificava il difetto di giurisdizione eccepito, in quanto, una volta presenti i presupposti perché possa assumersi di essere al cospetto di una società in house, sussiste la giurisdizione contabile ove sia fatto valere il danno cagionato al patrimonio della stessa società. Inoltre, ciò non preclude il concorso con la giurisdizione ordinaria, in quanto la proposizione di entrambi i giudizi non determina alcuna violazione del principio del ne bis in idem, avuto riguardo alla costante affermazione per la quale, una volta intervenuta una condanna in una delle due sedi e per i medesimi fatti, non è possibile pervenire alla duplicazione del risarcimento. Ric. 2022 n. 06540 sez. SU -ud. 06-12-2022 -8- Quanto alla questione di legittimità costituzionale prospettata dal [OSCURATO:PERSONA] per il fatto che del Collegio giudicante faceva parte un magistrato contabile che in precedenza, ed allorché era stata esercitata l’azione di responsabilità, faceva parte della Procura, senza che la legge abbia previsto un periodo di cd. decantazione, la sentenza osservava che in mancanza di una formale istanza di ricusazione del magistrato, il giudizio andava definito, il che rendeva la questione di costituzionalità inammissibile. Espletato il supplemento di istruttoria, la Corte dei [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza definitiva n. 136 del 4 agosto 2021, in parziale accoglimento del gravame ha accolto l’appello del [OSCURATO:PERSONA], addivenendo ad una riduzione della somma dovuta (quantificata in € 10.502,96), avuto riguardoi al fatto, che essendo stata costituita una Banca ore, in relazione al maggior numero di ore di cui all’accordo sindacale del 2013, il danno andava limitato alle sole ore effettivamente retribuite per prestazioni mai eseguite, occorrendo per il resto confermare la sua responsabilità per i fatti oggetto di causa. 2. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di quattro motivi, illustrato da memorie. 3. Il Procuratore Generale presso la Corte dei conti ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso denuncia l’illegittimità/nullità delle sentenze impugnate per vizi di composizione del collegio Ric. 2022 n. 06540 sez. SU -ud. 06-12-2022 -9- giudicante, in contrasto con l’art. 111 Cost. e con l’art. 6 CEDU che si riflettono in difetto di giurisdizione, sindacabile ai sensi dell’art. 111 Cost. e degli artt. 360 e 362 c.p.c. Deduce che del collegio che ha deciso la controversia ha fatto parte, proprio nella qualità di relatore, il dott. [OSCURATO:PERSONA], sebbene questi fosse stato fino a poche settimane prima magistrato addetto alle funzioni requirenti presso la Procura regionale, e quindi co-autore dell’incolpazione a carico del ricorrente, stante il principio di impersonalità degli uffici di Procura. La questione è stata sollevata dalla difesa del ricorrente all’udienza del 16 ottobre 2020, e reiterata con le memorie del 19 gennaio 2021, ma la sentenza non definitiva l’ha disattesa assumendo che, in assenza di una formale istanza di ricusazione, la causa andava in ogni caso decisa, indipendentemente dall’esito della questione di costituzionalità che il ricorrente aveva coevamente prospettato. Assume il ricorrente che l’alterazione delle regole di composizione del collegio così evidenziata determina un deficit di legittimazione radicale e tale da trasmodare in un vizio suscettibile di essere denunciato come difetto di potere giurisdizionale. Infatti, poiché il giudice deve apparire indipendente ed imparziale, non può reputarsi che conservi tali connotati un collegio del quale faccia parte un magistrato che fino a poco tempo prima era componente della procura, e cioè dell’organo che aveva formulato l’incolpazione nei confronti del ricorrente. Ric. 2022 n. 06540 sez. SU -ud. 06-12-2022 -10- Il secondo motivo contiene la richiesta alla Corte di sollevare la questione di legittimità costituzionale degli artt. 7 e 10 del r.d. n. 1214/1934, nella parte in cui non prevedono un periodo di decantazione del magistrato contabile che passa dalle funzioni requirenti a quelle giudicanti fuori dell’ambito territoriale di provenienza/destinazione, per contrasto con l’art. 3 Cost. e con l’art. 111 Cost., oltre che con l’art. 6 CEDU e quindi anche con l’art. 117 co. 1 Cost. e con il diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost. Richiamato quanto esposto nel primo motivo circa la partecipazione del menzionato magistrato al collegio decidente, si evidenzia che la normativa sullo status dei magistrati contabili non contiene, a differenza di quanto invece previsto per i magistrati ordinari (art. 13 del D. Lgs. n. 160/2006) un periodo di cd. decantazione fuori distretto per il magistrato che passa da una funzione all’altra. Si assume che tale disciplina, alla luce dei principi costituzionali, avrebbe un carattere vincolante e che la mancata previsione per i magistrati contabili incorre nella violazione delle norme costituzionali indicate in rubrica. Inoltre, si porrebbe anche un evidente contrasto con i principi dettati dalla CEDU nell’interpretazione dell’art. 6 della Convenzione, quanto in particolare al profilo soggettivo dell’imparzialità del magistrato. 2.I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono inammissibili. Ric. 2022 n. 06540 sez. SU -ud. 06-12-2022 -11- Ritiene la Corte che la questione posta con i motivi in esame esuli dal novero di quelle suscettibili di denuncia in sede di legittimità, e ciò in continuità con quanto affermato di recente da queste Sezioni Unite, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Corte dei conti, è inammissibile la doglianza con la quale si contesti la partecipazione al collegio giudicante di un magistrato che avrebbe dovuto astenersi, vertendosi in tema di violazione di norme processuali, come tale esorbitante dai limiti del sindacato delle Sezioni Unite, atteso che la carenza di giurisdizione in relazione all'illegittima composizione dell'organo giudicante, è ravvisabile solo nelle diverse ipotesi di alterazioni strutturali dell'organo medesimo, per vizi di numero o qualità dei suoi membri, che ne precludono l'identificazione con quello delineato dalla legge (nella specie, le S.U. hanno dichiarato l'inammissibilità del ricorso che denunziava, ai sensi dell'art. 362 c.p.c., la partecipazione al collegio giudicante, in veste di relatore ed estensore, del magistrato che, nella fase precedente, aveva svolto la relazione istruttoria chiedendo la condanna dell'agente contabile; Cass. S.U. n. 8951 del 18/03/2022; Cass. S.U. n. 27173/2022). Ancorché nel precedente citato l’anomalia era rappresentata dalla circostanza che non avrebbe potuto far parte del collegio giudicante il magistrato istruttore - autore della relazione istruttoria – in quanto si verrebbe a sovrapporre una duplicità di distinte ed autonome funzioni, essendo quest'ultimo - nella Ric. 2022 n. 06540 sez. SU -ud. 06-12-2022 -12- veste di magistrato relatore ed estensore della sentenza che ha riconosciuto la fondatezza dei rilievi dallo stesso contestati in sede di relazione istruttoria - chiamato ad occuparsi nuovamente della medesima vicenda sotto diverse e tra loro incompatibili prospettive, le considerazioni ivi espresse ben si attagliano anche alla diversa situazione qui denunciata, nella quale del collegio sarebbe componente un magistrato che in precedenza prestava servizio presso la procura regionale, sebbene non avesse personalmente compiuto alcuno specifico atto relativo alla vicenda che interessava il ricorrente, sostenendosi che la preclusione a far parte dell’organo giudicante deriverebbe dal carattere impersonale dell’ufficio di procura. Va però ribadito che il ricorso per cassazione contro le decisioni della Corte dei conti, stante l’esigenza di far salva l'autonomia della giurisdizione del giudice speciale, con la sola eccezione delle ipotesi in cui la stessa comporti il superamento dei limiti esterni alla rispettiva giurisdizione, impone che le relative decisioni possono essere impugnate in Cassazione solo per motivi inerenti alla giurisdizione, ai sensi dell'art. 362 c.p.c. e dell'art. 111 Cost., co. 8, ed ora anche dell'art. 207 del Codice della giustizia contabile approvato con d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174. Rileva pertanto il cosiddetto eccesso di potere giurisdizionale, per avere la Corte esercitato la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore ovvero alla discrezionalità amministrativa della pubblica amministrazione e l'esplicazione Ric. 2022 n. 06540 sez. SU -ud. 06-12-2022 -13- della giurisdizione in materia attribuita a quella ordinaria o ad altra giurisdizione speciale, così verificandosi «una usurpazione o indebita assunzione di potestà giurisdizionale» (cfr. Cass., S.U., 3349/2004; Cass., S.U., 14438/2018). Di contro, esula dal sindacato di queste Sezioni Unite la censura delle decisioni della Corte dei conti che si fondi sulla violazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) o di norme che regolano il processo o ne disciplinano i poteri (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) - cfr. Cass., S.U., 12539/2011; Cass., S.U., 14890/2010; Cass., S.U., 1704/2003; Cass., S.U., 9073/2003, Cass., S.U., 10 novembre 2020, n. 25208; Cass., S.U., 14 settembre 2020, n. 19085 - rientrando tale accertamento nell'ambito del sindacato afferente ai limiti interni della giurisdizione, all'interno dei quali si collocano le violazioni endoprocessuali rilevabili in ogni tipo di giudizio e non già inerenti all'esistenza della giurisdizione ovvero allo sconfinamento dai limiti esterni di essa, ma solo al modo in cui è stata esercitata (cfr. Cass., S.U., 12497/2017, nonché Cass., S.U., 31023/2019 e Cass., S.U., 4 giugno 2021, n. 15573). E’ stato altresì precisato che nei giudizi civili e amministrativi, per la particolarità e diversità dei sistemi processuali, non sono applicabili le regole delle incompatibilità soggettive del Giudice penale per precedente attività (tipizzata) svolta nello stesso procedimento, bensì le sole disposizioni sull'astensione e ricusazione disciplinate dal Codice di procedura civile (cfr. Corte Cost., 15 ottobre 1999, n. 387), aggiungendo che Ric. 2022 n. 06540 sez. SU -ud. 06-12-2022 -14- l'eventuale partecipazione alla decisione della controversia di un magistrato che avrebbe dovuto astenersi, ai sensi dell'art.51 c.p.c., non può di per sé integrare difetto di giurisdizione del collegio giudicante, come tale deducibile, con riguardo a pronunzia di Giudice amministrativo o contabile, con ricorso per Cassazione, atteso che detta carenza di giurisdizione, in relazione all'illegittima composizione dell'organo giudicante, è ravvisabile solo nelle diverse ipotesi di alterazioni strutturali dell'organo medesimo, per vizi di numero o qualità dei suoi membri, che ne precludono l'identificazione con quello delineato dalla legge (cfr. Cass. S.U., ord. 07 dicembre 2000, n. 415; Cass. S.U., 16 dicembre 1987, n. 9305; Cass. S.U., 6 gennaio 1981, n. 45; Cass. S.U., 10 dicembre 1976, n. 4589). Ritiene la Corte che anche nella fattispecie la censura sia volta a denunciare l’omessa astensione di uno dei componenti del collegio giudicante, e ciò dovendosi reputare che, ove il magistrato, avente in precedenza funzioni requirenti, sia chiamato a comporre un collegio destinato a trattare una vicenda della quale se ne era occupata la procura, quando ancora ne era componente, la disciplina per la rimozione della situazione, ove se ne sostenga l’anomalia, si rinviene nella regole in tema di astensione e di ricusazione. Va quindi ribadito che il ricorso per Cassazione non è esperibile nei confronti di una pronuncia della Corte dei conti per denunziare la mancata astensione di un membro di quel collegio, vertendosi invero in ipotesi di violazione di norme Ric. 2022 n. 06540 sez. SU -ud. 06-12-2022 -15- processuali, esorbitante dai limiti del suddetto sindacato (Cass., S.U., n. 15900/2006). Né appare invocabile il consolidato orientamento di queste Sezioni Unite secondo il quale deve ricondursi al sindacato per motivi inerenti alla giurisdizione anche l'illegittima composizione dell'organo giurisdizionale, purché il vizio di costituzione del collegio giudicante sia di particolare gravità, quale quello che si verifica nei casi di alterazione strutturale dell'organo giudicante, per vizi di numero o di qualità dei suoi membri, che ne precludono l'identificazione con quello delineato dalla legge (cfr. da ultimo Cass. n. 26387/2020, a mente della quale, nei giudizi di appello avverso le sentenze della Sezione autonoma di Bolzano del Tribunale regionale di giustizia amministrativa, la mancanza, nella composizione del collegio del Consiglio di Stato investito dell'impugnazione, del consigliere appartenente al gruppo di lingua tedesca ovvero al gruppo di lingua ladina, in violazione delle prescrizioni contenute nello Statuto speciale per il Trentino-[OSCURATO:PERSONA] - art. 93 del d.P.R. n. 70 del 1972- e nelle relative norme di attuazione - art.14 del d.P.R. n. 426 del 1 984 - , determina un'alterazione strutturale dell'organo giudicante, tale da impedirne l'identificazione con l'organo delineato dalla fonte costituzionale, la quale richiede che il giudice sia, nella sua composizione, rappresentativo del complessivo sistema autonomistico locale, a sua volta improntato alla tutela delle minoranze linguistiche presenti nel territorio della provincia). Ric. 2022 n. 06540 sez. SU -ud. 06-12-2022 -16- Infatti, ove l'esistenza di irregolarità o deviazioni rispetto alle regole di formazione e composizione del collegio giudicante, non determina un deficit di legittimazione così radicale da deformare la stessa identificabilità del giudice in concreto con l'organo delineato nel sistema e da giustificare la sua correzione per via di censura di difetto di potere giurisdizionale, il vizio si sottrae al sindacato delle Sezioni Unite, il che ricorre anche nel caso, qui denunciato in cui si invochi il difetto di terzietà ed imparzialità del giudice che in precedenza aveva svolto le funzioni di componente della procura regionale, senza essere stato sottoposto ad un adeguato periodo di “decantazione” presso una sede giudicante avente una diversa collocazione geografica. La circostanza, ad avviso della Corte, non integra affatto un vizio tale da poter configurare un'alterazione strutturale della composizione del collegio giudicante, ma si inquadra fra le ipotetiche cause di astensione e ricusazione prevista dal codice di giustizia contabile (artt. 21 e 22, come modificati dall’art. 10 co. 1 del D. Lgs. n. 114/2019, con l’espresso rinvio alla disciplina di cui agli artt. 51 e 52 c.p.c.), ma non attivate nel caso di specie, come già acclarato dalla Corte dei conti nella sentenza gravata in sede di appello. Tali considerazioni danno conto anche della irrilevanza delle censure che si incentrano sulla violazione di parametri sovranazionali, e ciò anche perché i sospetti vulnera ai principi de quibustrovano adeguata tutela anche tramite il ricorso agli Ric. 2022 n. 06540 sez. SU -ud. 06-12-2022 -17- istituto della astensione ovvero della ricusazione, senza che però di quest’ultimo il ricorrente abbia inteso avvalersi. Quanto alla sollevata questione di illegittimità costituzionale riproposta in questa sede dal ricorrente, indipendentemente da ogni profilo attinente alla fondatezza, la stessa risulta in questa sede priva di rilevanza, in quanto non attinente a questione rifluente sul difetto di potere giurisdizionale, come detto, non riscontrabile nel presente giudizio - cfr. Cass. S.U., n.15900/2006. 3. Il terzo motivo di ricorso denuncia la illegittimità/nullità delle sentenze impugnate per l’assenza della giurisdizione contabile sulla vicenda ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. n. 175/2016. Assume il ricorrente che per la medesima vicenda è stato intrapreso dinanzi al Tribunale di Catania, sezione specializzata in materia di imprese, un giudizio di responsabilità nei confronti degli amministratori della società. Si deduce che il giudice ordinario è il giudice naturale competente a conoscere della responsabilità degli amministratori della società a partecipazione pubblica, dovendosi piuttosto addivenire alla soluzione, peraltro sollecitata anche con la proposta questione di legittimità costituzionale, circa la facoltà del PM di agire dinanzi al giudice civile per far valere la responsabilità degli amministratori. Si sostiene che la responsabilità erariale andrebbe ristretta al solo caso di pregiudizio arrecato al valore della partecipazione del socio pubblico, mentre ogni azione di responsabilità per Ric. 2022 n. 06540 sez. SU -ud. 06-12-2022 -18- mala gestio degli amministratori andrebbe coltivata dinanzi al giudice ordinario. Ne consegue, quindi, che le sentenze impugnate hanno travalicato i limiti della giurisdizione contabile. Il quarto motivo contiene la richiesta di sollevare la questione di legittimità costituzionale dell’art. 12 del D. Lgs. n. 175/2016 per violazione e falsa applicazione degliartt. 3, 24, 25, 41, 97, 103, 111 Cost., 6 e 4 Prot. 7 CEDU, rilevante sottoli il profilo della violazione ex art. 117 co. 1 Cost., nonché la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2393 e 2393 bis, 2476, 2449 c.c., nella parte in cui non prevedono che il Pubblico Ministero contabile possa esercitare l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori di società a partecipazione pubblica e/o in house davanti al Tribunale delle imprese, ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 168/2003. La normativa vigente estende a dismisura l’ambito della giurisdizione contabile e pone il concreto pericolo di una duplicazione dei procedimenti sanzionatori per il medesimo fatto, con violazione del principio del ne bis in idem. 4.I motivi che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono parimenti inammissibili. Pacifica, in quanto presupposto delle sentenze di condanna emesse nei confronti del ricorrente, senza che la stessa risulti specificamente contestata con i motivi di ricorso, è la qualificazione della società [OSCURATO:SOCIETA]. come società in house. Ric. 2022 n. 06540 sez. SU -ud. 06-12-2022 -19- La giurisprudenza di questa Corte ha anche di recente ribadito che, in tema di azione di responsabilità promossa nei confronti degli organi di gestione e di controllo di società di capitali partecipate da enti pubblici, sussiste la giurisdizione della Corte dei conti nel caso in cui tali società abbiano, al momento delle condotte ritenute illecite, tutti i requisiti per essere definite "in house providing", che possono risultare dalle disposizioni statutarie in vigore all'epoca dei fatti, ma anche derivare dall'esterno ove la sussistenza di un controllo analogo, che diverso da quello gerarchico è posto in essere da un soggetto distinto da quello controllato (Cass. S.U. n. 20632/2022, masi veda altresì Cass. S.U. n. 15979/2022 che ha affermato che in tema di società di capitali a partecipazione pubblica, la responsabilità degli amministratori degli enti partecipanti per danno erariale diretto all'ente pubblico socio è configurabile anchequalora la partecipata non abbia natura di società "in house providing", poiché la previsione dell'art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 175 del 2016 non riveste una portata delimitatrice o abrogatrice della comune responsabilità contabile). Costituisce principio altrettanto consolidato (cfr. Cass. S.U. n. 26738/2021), quello secondo cui deve ravvisarsi la reciproca autonomia e quindi l'ammissibilità del concorso delle azioni di responsabilità ordinaria e contabile, anche quando trovino causa nei medesimi fatti materiali e perfino ove le prime siano direttamente intentate dalle singole amministrazioni coinvolte. Infatti (Cass. S.U. ord. 19/02/2019, n. 4883), l'azione di Ric. 2022 n. 06540 sez. SU -ud. 06-12-2022 -20- responsabilità per danno erariale e quella di responsabilità civile promossa dalle singole amministrazioni interessate davanti al giudice ordinario restano reciprocamente indipendenti, anche quando investano i medesimi fatti materiali, essendo la prima volta alla tutela dell'interesse pubblico generale, al buon andamento della [OSCURATO:PERSONA] ed al corretto impiego delle risorse, con funzione prevalentemente sanzionatoria, e la seconda, invece, al pieno ristoro del danno, con funzione riparatoria ed integralmente compensativa, a protezione dell'interesse particolare della parte attrice (conf. Cass. S.U. n. 10019/2019). Ne deriva che le eventuali interferenze tra i due giudizi integrano una questione, non di giurisdizione, ma di proponibilità dell'azione di responsabilità innanzi al giudice contabile, da far valere peraltro dinanzi al giudice successivamente adito (Cass. S.U. n. 5978/2022; Cass. S.U. n. 15570/2021; in precedenza, nello stesso senso, tra le altre: Cass. S.U. ord. 10/09/2013, n. 26935; Cass. S.U. ord.02/12/2013, n. 26935; in motivazione, Cass. S.U. 17/04/2014, n. 8927; Cass. S.U. 18/12/2014, n. 26659; Cass. ord. 23/08/2018, n. 21021). Poiché quindi l'eventuale interferenza che può determinarsi tra i relativi giudizi pone esclusivamente un problema di proponibilità dell'azione di responsabilità ove anche fatta valere davanti alla Corte dei conti, non può mai dar luogo ad Ric. 2022 n. 06540 sez. SU -ud. 06-12-2022 -21- una questione di giurisdizione (Cass., S.U., 28 novembre 2013, n. 26582; Cass., S.U., 16 dicembre 2019, n. 33092). Ad esempio, è stata sostenuta l'esperibilità dell'azione di responsabilità amministrativa da parte del Procuratore della Corte dei conti, anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, nei confronti dei dipendenti di un ente pubblico economico, ma senza che ciò escluda la possibilità del datore di lavoro di promuovere l'ordinaria azione civilistica di responsabilità, per violazione della disciplina contrattuale del rapporto di lavoro privatistico, poiché la giurisdizione civile e quella contabile sono reciprocamente indipendenti nei loro profili istituzionali, anche quando investono un medesimo fatto materiale, sicché il rapporto tra le due azioni si pone in termini di alternatività, anziché di esclusività, dando luogo a questioni non di giurisdizione ma appunto di proponibilità della domanda, e ciò in quanto la giurisdizione della Corte dei conti non può ritenersi sostitutiva dei normali rimedi derivanti dai singoli rapporti intercorrenti tra l'amministrazione e i soggetti danneggianti (Cass., S.U., 19 maggio 2016, n. 10323, in motivazione). La segnalata differenza fra l'azione di responsabilità per danno erariale e quella di responsabilità civile promossa dalle singole amministrazioni interessate davanti al giudice ordinario, essendo la prima volta alla tutela dell'interesse pubblico generale, al buon andamento della P.A. e al corretto impiego delle risorse, con funzione prevalentemente sanzionatoria, e la Ric. 2022 n. 06540 sez. SU -ud. 06-12-2022 -22- seconda, invece, al pieno ristoro del danno, con funzione riparatoria ed integralmente compensativa, a protezione dell'interesse particolare dell’amministrazione attrice, comporta quindi che le eventuali interferenze tra i due giudizi integrano una questione non di giurisdizione ma di proponibilità dell'azione di responsabilità innanzi al giudice contabile, rendendo conseguentemente inammissibile il ricorso innanzi alla Corte di cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione (Cass. S.U. n. 36205/2021). La sentenza non definitiva qui gravata ha deciso in maniera assolutamente conforme all'indirizzo costantemente espresso in materia da questa Corte, come sopra riassunto, e la soluzione investe un profilo che chiaramente esula dal novero delle questioni di giurisdizione suscettibili di essere denunciate in questa sede, atteso che il sindacato delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione sulle decisioni della Corte dei [OSCURATO:PERSONA] in sede giurisdizionale è circoscritto al controllo dei limiti esterni di detto giudice, ed in concreto all'accertamento di vizi che attengano all'essenza della funzione giurisdizionale e non al modo del suo esercizio, talché rientrano nei limiti interni della giurisdizione, estranei al sindacato consentito, eventuali errori "in iudicando" o "in procedendo"». L’inammissibilità della denuncia di difetto di giurisdizione del giudice contabile si riverbera altresì nell'inammissibilità per difetto di rilevanza della questione di legittimità costituzionale, subordinatamente proposta con il quarto motivo, e ciò Ric. 2022 n. 06540 sez. SU -ud. 06-12-2022 -23- indipendentemente da ogni considerazione riguardo all'eventuale manifesta fondatezza o infondatezza. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato nel complesso inammissibile. 5. Non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese della presente impugnazione, stante la qualità di parte in senso meramente formale del Procuratore della Corte dei [OSCURATO:PERSONA]. Il Procuratore generale, infatti, così come non può sostenere l'onere delle spese processuali nel caso di sua soccombenza, al pari di ogni altro ufficio del pubblico ministero, non può essere destinatario di una pronuncia attributiva della rifusione delle spese quando, come nella specie, soccombente risulti il suo contraddittore. 6. Poiché il ricorso è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto –ai sensi dell’art. 1, comm a 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 3
Sentenza Cassazione n. 36628/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris