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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 4 febbraio 2026

Cassazione n. 15902/2026

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la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale che ha chiesto ladichiarazione di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il tribunale del riesame di Roma, adito in sede di appello avversol'ordinanza del medesimo tribunale, quarta sezione penale, del 25.7.2025, dirigetto della istanza di modifica della misura cautelare degli arresti domiciliariapplicata previa sostituzione di quella della custodia in carcere, avvenuta in data11.7.2025, a [OSCURATO:PERSONA] in relazione ad ipotesi di reato riqualificate insede di condanna in primo grado, nel reato ex art. 73 comma 5 del DPR 309/90,si pronunziava sulla istanza diretta ad ottenere l'autorizzazione del ricorrente adallontanarsi temporaneamente dal luogo di esecuzione della misura per far frontealle esigenze di vita ed a condividere l'appartamento con il proprietario SanettiDario.

Istanza accolta limitatamente alla convivenza con il Sanetti, e in ordinealla possibilità di allontanarsi temporaneamente, in alcuni giorni e per talune oreespressamente indicate in ordinanza.2.

Avverso la ordinanza sopra indicata propone ricorso mediante il propriodifensore [OSCURATO:PERSONA], deducendo cinque motivi di impugnazione.3.

Con il primo rappresenta la violazione dell'art. 292 cod. proc. pen. e ilvizio di motivazione per mancanza di concreta e personalizzata valutazione dellecircostanze del caso ai fini delle esigenze cautelari, quali il tempo trascorso, lamancanza di elementi di pericolo e la modestia dei fatti.4.

Con il secondo deduce la violazione degli art. 275 e 285 cod. proc. pen.circa il principio di proporzionalità e adeguatezza della misura applicata.5.

Con il terzo deduce la omessa valutazione del sopravvenuto venir menodelle esigenze cautelari.6.

Con il quarto deduce la omessa considerazione degli elementi favorevoliall'imputato.

Quali quelli in precedenza citati e l'assenza di una strutturaorganizzata per lo spaccio.7.

Con il quinto deduce la omessa valutazione della richiesta di sostituzionedella misura.8.

Si deve premettere che sussiste un onere generale di specificaconfutazione del riepilogo delle contestazioni proposte, riportato nelprovvedimento impugnato, allorquando si ritenga che non sia stata menzionatala medesima questione come già proposta in sede di gravame; in mancanza dellapredetta contestazione, il motivo deve pertanto ritenersi proposto per la primavolta in cassazione, e quindi tardivo (cfr. in tal senso, con riferimento allaomessa contestazione del riepilogo dei motivi di gravame, Sez. 2, n. 31650 del03/04/2017 Ud. (dep. 28/06/2017 ) Rv. 270627 – 01).

Nel caso in esame, imotivi indicati nella ordinanza impugnata hanno riguardato solo le richiesteriportate nel precedente paragrafo 1, peraltro accolte, senza che il ricorrenteabbia lamentato alcuna imprecisione nel riepilogo delle stesse.

Per cui i motiviqui dedotti appaiono nuovi e anche generici, oltre a mancare ogni interesseall'impugnazione essendo stata accolta la richiesta di appello.Si ribadisce altresì, che il giudice in sede di appello cautelare deve soloesaminare la sussistenza di elementi di novità, e rispetto ad essi pronunziarsi inordine alla domanda proposta per cui non deve, in tale ristretto ambito digravame, riesaminare la questione della sussistenza delle condizioni diapplicabilità della misura stessa, ma solo stabilire se il provvedimento gravatosia immune da violazioni di legge ed adeguatamente motivato in relazioneall'eventuale allegazione di fatti nuovi, preesistenti o sopravvenuti, idonei amodificare il quadro probatorio o ad influire sull'esigenza della misura cautelare;fermo restando il dovere, in ogni caso, e cioè anche indipendentemente daqualsiasi sollecitazione dell'interessato, di revocare immediatamente la misuraallorché ne siano venute meno le condizioni di applicabilità (Cass. sez. 2, n. 1134del 22/02/1995 - dep. il 05/04/1995 - Rv. 201863).Circostanza, quest'ultima, che non può essere rivendicata sulla base di solepersonali deduzioni valutative, non proposte per la relativa analisi agli organicompetenti.9.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertantoche il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere peril ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese delprocedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale indata 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che ilricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma,determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delleAmmende.

P.Q.Mdichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleAmmendeCosì è deciso, 04/2/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale che ha chiesto ladichiarazione di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il tribunale del riesame di Roma, adito in sede di appello avversol'ordinanza del medesimo tribunale, quarta sezione penale, del 25.7.2025, dirigetto della istanza di modifica della misura cautelare degli arresti domiciliariapplicata previa sostituzione di quella della custodia in carcere, avvenuta in data11.7.2025, a [OSCURATO:PERSONA] in relazione ad ipotesi di reato riqualificate insede di condanna in primo grado, nel reato ex art. 73 comma 5 del DPR 309/90,si pronunziava sulla istanza diretta ad ottenere l'autorizzazione del ricorrente adallontanarsi temporaneamente dal luogo di esecuzione della misura per far frontealle esigenze di vita ed a condividere l'appartamento con il proprietario SanettiDario. Istanza accolta limitatamente alla convivenza con il Sanetti, e in ordinealla possibilità di allontanarsi temporaneamente, in alcuni giorni e per talune oreespressamente indicate in ordinanza.2. Avverso la ordinanza sopra indicata propone ricorso mediante il propriodifensore [OSCURATO:PERSONA], deducendo cinque motivi di impugnazione.3. Con il primo rappresenta la violazione dell'art. 292 cod. proc. pen. e ilvizio di motivazione per mancanza di concreta e personalizzata valutazione dellecircostanze del caso ai fini delle esigenze cautelari, quali il tempo trascorso, lamancanza di elementi di pericolo e la modestia dei fatti.4. Con il secondo deduce la violazione degli art. 275 e 285 cod. proc. pen.circa il principio di proporzionalità e adeguatezza della misura applicata.5. Con il terzo deduce la omessa valutazione del sopravvenuto venir menodelle esigenze cautelari.6. Con il quarto deduce la omessa considerazione degli elementi favorevoliall'imputato. Quali quelli in precedenza citati e l'assenza di una strutturaorganizzata per lo spaccio.7. Con il quinto deduce la omessa valutazione della richiesta di sostituzionedella misura.8. Si deve premettere che sussiste un onere generale di specificaconfutazione del riepilogo delle contestazioni proposte, riportato nelprovvedimento impugnato, allorquando si ritenga che non sia stata menzionatala medesima questione come già proposta in sede di gravame; in mancanza dellapredetta contestazione, il motivo deve pertanto ritenersi proposto per la primavolta in cassazione, e quindi tardivo (cfr. in tal senso, con riferimento allaomessa contestazione del riepilogo dei motivi di gravame, Sez. 2, n. 31650 del03/04/2017 Ud. (dep. 28/06/2017 ) Rv. 270627 – 01). Nel caso in esame, imotivi indicati nella ordinanza impugnata hanno riguardato solo le richiesteriportate nel precedente paragrafo 1, peraltro accolte, senza che il ricorrenteabbia lamentato alcuna imprecisione nel riepilogo delle stesse. Per cui i motiviqui dedotti appaiono nuovi e anche generici, oltre a mancare ogni interesseall'impugnazione essendo stata accolta la richiesta di appello.Si ribadisce altresì, che il giudice in sede di appello cautelare deve soloesaminare la sussistenza di elementi di novità, e rispetto ad essi pronunziarsi inordine alla domanda proposta per cui non deve, in tale ristretto ambito digravame, riesaminare la questione della sussistenza delle condizioni diapplicabilità della misura stessa, ma solo stabilire se il provvedimento gravatosia immune da violazioni di legge ed adeguatamente motivato in relazioneall'eventuale allegazione di fatti nuovi, preesistenti o sopravvenuti, idonei amodificare il quadro probatorio o ad influire sull'esigenza della misura cautelare;fermo restando il dovere, in ogni caso, e cioè anche indipendentemente daqualsiasi sollecitazione dell'interessato, di revocare immediatamente la misuraallorché ne siano venute meno le condizioni di applicabilità (Cass. sez. 2, n. 1134del 22/02/1995 - dep. il 05/04/1995 - Rv. 201863).Circostanza, quest'ultima, che non può essere rivendicata sulla base di solepersonali deduzioni valutative, non proposte per la relativa analisi agli organicompetenti.9. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertantoche il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere peril ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese delprocedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale indata 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che ilricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma,determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delleAmmende. P.Q.Mdichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleAmmendeCosì è deciso, 04/2/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
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