CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 09834/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 25789-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 99, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - resistente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 3454/5/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di CATANIA, depositata il 29/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/03/2022 dal Co: [OSCURATO:PERSONA] I. RILEVATO che la parte contribuente ricorre avverso la sentenza della CTR per la Sicilia - Catania che ha confermato la pronuncia della CTP di Ragusa, ove erano respinte le ragioni della parte contribuente in tema di regolarità della cartella; che l'Agenzia delle entrate è rimata intimata, mentre l'incarico per la riscossione ha spiegato tempestivo controricorso; che, in prossimità dell'udienza la parte contribuente ha depositato memoria illustrativa delle proprie ragioni; CONSIDERATO che il ricorso è affidato ad unico motivo; che con l'unico motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell'art. 36 bis d.P.R. n. 600/1973, nonché dell'art. 6, comma Ric. 2020 n. 25789 sez. MT - ud. 09-03-2022 -2- quinto, 1. 212/2000, nonché dell'art. 1, comma 412, 1. n. 311/2004, per non aver trasmesso la preventiva comunicazione di irregolarità all'esito del controllo automatizzato nella fattispecie di redditi sottoposti a tassazione separata, procedendo subito all'iscrizione a ruolo; che in tema di controlli automatizzati delle dichiarazioni tributarie ai sensi dell'art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, nell'ipotesi di redditi soggetti a tassazione separata, ai sensi dell'art. 1, comma 412, della 1. n. 311 del 2004, l'Ufficio è tenuto a comunicare preventivamente al contribuente, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, l'esito dell'attività di liquidazione, indipendentemente dalla ricorrenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione ed, in mancanza, il provvedimento di iscrizione a ruolo è nullo (così Cass. V, n. 18398/2018, conf. Cass. V, n. 11000/2014 e Cass. V, n. 7291/2020); che, nella fattispecie, la CTR non si è uniformata al predetto orientamento; che, pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento; PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR per la Sicilia - Catania in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Così deci