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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 marzo 2022

Cassazione n. 11965/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la pronuncia di condanna emessa il 25 gennaio 2019 dal Tribunale di Udine in relazione al delitto di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 commesso in Udine il 15 maggio 2014 con recidiva reiterata infraquinquennale.

Considerato che, con riguardo al primo motivo di ricorso, con il quale si deduce erronea applicazione dell'art. 95 d.P.R. n. 115/2002, il Collegio rileva trattarsi di deduzioni reiterative del motivo sottoposto all'esame della Corte di appello; il giudice di merito ha fornito ampia e congrua replica, sottolineando per quali ragioni la solo parziale percezione dei redditi accertati dall'Agenzia delle Entrate fosse da ritenere correlata all'elemento soggettivo del dolo, evincibile dalla complessiva condotta dell'imputato.

Considerato che il secondo motivo, con il quale si è dedotta manifesta illogicità della motivazione in ordine alla quantificazione della pena, risulta aspecifico in quanto tralascia di esaminare l'analitica valutazione presente nelle due sentenze di merito con riguardo ai criteri di determinazione del trattamento sanzionatorio.

Occorre inoltre ricordare, in merito alla determinazione della pena, che una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena si richiede quante volte la sanzione sia determinata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la sola scelta implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. di irrogare una pena in misura media o prossima al minimo edittale (Sez.4, n.27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv.25835601; Sez.2, n.28852 del 8/05/2013, Taurasi, Rv.25646401; Sez. 4, n.21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv.25619701).

Considerato che alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 17 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] re estensore Il Presidente/ errao Ennan/uele Di7Sa//o [OSCURATO:PERSONA] C9_LERIA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la pronuncia di condanna emessa il 25 gennaio 2019 dal Tribunale di Udine in relazione al delitto di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 commesso in Udine il 15 maggio 2014 con recidiva reiterata infraquinquennale. Considerato che, con riguardo al primo motivo di ricorso, con il quale si deduce erronea applicazione dell'art. 95 d.P.R. n. 115/2002, il Collegio rileva trattarsi di deduzioni reiterative del motivo sottoposto all'esame della Corte di appello; il giudice di merito ha fornito ampia e congrua replica, sottolineando per quali ragioni la solo parziale percezione dei redditi accertati dall'Agenzia delle Entrate fosse da ritenere correlata all'elemento soggettivo del dolo, evincibile dalla complessiva condotta dell'imputato. Considerato che il secondo motivo, con il quale si è dedotta manifesta illogicità della motivazione in ordine alla quantificazione della pena, risulta aspecifico in quanto tralascia di esaminare l'analitica valutazione presente nelle due sentenze di merito con riguardo ai criteri di determinazione del trattamento sanzionatorio. Occorre inoltre ricordare, in merito alla determinazione della pena, che una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena si richiede quante volte la sanzione sia determinata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la sola scelta implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. di irrogare una pena in misura media o prossima al minimo edittale (Sez.4, n.27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv.25835601; Sez.2, n.28852 del 8/05/2013, Taurasi, Rv.25646401; Sez. 4, n.21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv.25619701). Considerato che alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 17 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] re estensore Il Presidente/ errao Ennan/uele Di7Sa//o [OSCURATO:PERSONA] C9_LERIA
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