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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 15 novembre 2022

Cassazione n. 37826/2022

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nte ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 224/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 145, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]. –RICORRENTE– contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] II n. 18, presso lo studio legale Grenz e associati. -CONTRORICORRENTI- e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t.. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]. -INTIMATI- avverso la sentenza della Corte d’appello di Trieste n. 303/2017, pubblicata in data 18.5.2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 15.11.2022 dal [OSCURATO:PERSONA].

Oggetto:professioni [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto dinanzi al Tribunale di Udine la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (da ora PMO), i soci liquidatori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], garanti e poi assuntrici degli obblighi contemplati da una proposta di concordato fallimentare della società convenuta, chiedendo il pagamento del compenso professionale per aver predisposto il ricorso per l’ammissione alla procedura concorsuale, conclusasi con decreto del 15.6.2011.

Hanno resistito i convenuti, ad eccezione della [OSCURATO:SOCIETA]., eccependo la propria carenza di legittimazione passiva.

Il Tribunale, ritenuta superflua l’assunzione delle prove, ha respinto la domanda, ritenendo che nessuno dei convenuti fosse tenuto al pagamento del compenso.

La sentenza, impugnata dal Bonelli nei soli confronti della PMO, di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con rinuncia delle domande verso gli altri convenuti, è stata parzialmente riformata in secondo grado.

Per quanto qui interessa, la Corte diTrieste ha stabilito che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si erano limitate a sottoscrivere la proposta di concordato per adesione e conferma, senza prestare alcuna garanzia del pagamento dei compensi, non essendo tali spese annoverabili neppure tra quelle della procedura gravanti sulle proponenti.

Ha condannato la PMO al pagamento di € 3.425,45, affermando, che sebbene i capitoli di prova orale contrassegnanti con i nn. 1-6, diretti a dimostrare l’attività svolta, fossero generici e valutativi, era comunqueprovata la predisposizione del ricorso per concordato fallimentare in due occasioni, la prima il 26.5.1999 e la seconda in data 1.3.2000, nell’interesse e su incarico della società.

Per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso in due motivi , cui resistono con controricorso e con memoria illustrativa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto difese. [OSCURATO:PERSONA]

1. E’ infondata l’eccezion e di inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza: le censure enunciano le violazioni denunciate con argomentazioni pienamente comprensibili e con un puntuale richiamo alle vicende processuali, consentendo a questa Corte la decisione sulle questioni sollevate anche solo sulla base di quanto esposto nell’atto di impugnazione.

2. Il primo motivo di ricorso denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., per aver la Corte di merito ritenuto indimostrato lo svolgimento delle attività elencate nella nota specifica, non considerando che dal capitolo testimoniale n. 3, non ammesso perché vertente su circostanze pacifiche e non bisognevoli di dimostrazione, si evinceva che l’attività professionale era stata espletata in favore di tutte le parti, mentre i riferimenti cronologici riguardanti le singole prestazioni erano rilevabili dal contenuto delle proposte di concordato, essendo provato il periodo entro cui erano state svolte le attività difensive.

Il secondo motivo denuncia – sotto altro profilo - l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c., per aver la sentenza ritenuto infondata la domanda di pagamento per difetto di prova del conferimento dell’incarico da parte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], circostanza che invece era oggetto del capitolo n. 3 della prova testimoniale, non ammesso perché relativo a circostanze che la stessa Corte di merito aveva ritenuto pacifiche.

I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili.

La decisione di appello ha respinto le richieste di pagamento avanzate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sulle base delle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione di primo grado: non è perciò deducibile in cassazione la violazione dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., data la preclusione sancita dall’art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c..

In entrambi i gradi di causa è stato escluso che le resistenti, che avevano sottoscritto la proposta di concordato fallimentare solo per adesione e conferma, avessero conferito l’incarico di predisporre il ricorso o assunto l’obbligo di pagare le spese della procedura.

Anche con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la Corte di merito ha infatti ritenuto che il capitolo n. 6, specificamente diretto a provare lo svolgimento dell’attività professionale a favore di tutti i convenuti – fosse generico e valutativo, in considerazione della totale assenza di riferimenti a fatti e circostanze specifiche (cfr. sentenza, pag. 13).

Ciò conferma peraltro che –nel condividere il giudizio di irrilevanza dei capitoli da 1 a 5 –non è stato ritenuto pacifico, ma contestato e non dimostrato il conferimento dell’incarico da parte delle resistenti, conformemente a quanto già stabilito dal Tribunale.

Inoltre, per quanto detto, tale fatto, asseritamente non valutato, è stato invece specificamente esaminato e ritenuto indimostrato, previa valutazione di inammissibilità della prova, con apprezzamento non censurabile ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c. (Cass. s.u. 8053/2014).

Il ricorso è quindi inammissibile, con aggravio delle spese processuali liquidate in dispositivo.

Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in € 200,00 per esborsi ed € 2.500,00, per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%.

Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella cam

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 224/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 145, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]. –RICORRENTE– contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] II n. 18, presso lo studio legale Grenz e associati. -CONTRORICORRENTI- e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t.. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]. -INTIMATI- avverso la sentenza della Corte d’appello di Trieste n. 303/2017, pubblicata in data 18.5.2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 15.11.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto:professioni [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto dinanzi al Tribunale di Udine la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (da ora PMO), i soci liquidatori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], garanti e poi assuntrici degli obblighi contemplati da una proposta di concordato fallimentare della società convenuta, chiedendo il pagamento del compenso professionale per aver predisposto il ricorso per l’ammissione alla procedura concorsuale, conclusasi con decreto del 15.6.2011. Hanno resistito i convenuti, ad eccezione della [OSCURATO:SOCIETA]., eccependo la propria carenza di legittimazione passiva. Il Tribunale, ritenuta superflua l’assunzione delle prove, ha respinto la domanda, ritenendo che nessuno dei convenuti fosse tenuto al pagamento del compenso. La sentenza, impugnata dal Bonelli nei soli confronti della PMO, di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con rinuncia delle domande verso gli altri convenuti, è stata parzialmente riformata in secondo grado. Per quanto qui interessa, la Corte diTrieste ha stabilito che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si erano limitate a sottoscrivere la proposta di concordato per adesione e conferma, senza prestare alcuna garanzia del pagamento dei compensi, non essendo tali spese annoverabili neppure tra quelle della procedura gravanti sulle proponenti. Ha condannato la PMO al pagamento di € 3.425,45, affermando, che sebbene i capitoli di prova orale contrassegnanti con i nn. 1-6, diretti a dimostrare l’attività svolta, fossero generici e valutativi, era comunqueprovata la predisposizione del ricorso per concordato fallimentare in due occasioni, la prima il 26.5.1999 e la seconda in data 1.3.2000, nell’interesse e su incarico della società. Per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso in due motivi , cui resistono con controricorso e con memoria illustrativa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1. E’ infondata l’eccezion e di inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza: le censure enunciano le violazioni denunciate con argomentazioni pienamente comprensibili e con un puntuale richiamo alle vicende processuali, consentendo a questa Corte la decisione sulle questioni sollevate anche solo sulla base di quanto esposto nell’atto di impugnazione. 2. Il primo motivo di ricorso denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., per aver la Corte di merito ritenuto indimostrato lo svolgimento delle attività elencate nella nota specifica, non considerando che dal capitolo testimoniale n. 3, non ammesso perché vertente su circostanze pacifiche e non bisognevoli di dimostrazione, si evinceva che l’attività professionale era stata espletata in favore di tutte le parti, mentre i riferimenti cronologici riguardanti le singole prestazioni erano rilevabili dal contenuto delle proposte di concordato, essendo provato il periodo entro cui erano state svolte le attività difensive. Il secondo motivo denuncia – sotto altro profilo - l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c., per aver la sentenza ritenuto infondata la domanda di pagamento per difetto di prova del conferimento dell’incarico da parte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], circostanza che invece era oggetto del capitolo n. 3 della prova testimoniale, non ammesso perché relativo a circostanze che la stessa Corte di merito aveva ritenuto pacifiche. I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili. La decisione di appello ha respinto le richieste di pagamento avanzate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sulle base delle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione di primo grado: non è perciò deducibile in cassazione la violazione dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., data la preclusione sancita dall’art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c.. In entrambi i gradi di causa è stato escluso che le resistenti, che avevano sottoscritto la proposta di concordato fallimentare solo per adesione e conferma, avessero conferito l’incarico di predisporre il ricorso o assunto l’obbligo di pagare le spese della procedura. Anche con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la Corte di merito ha infatti ritenuto che il capitolo n. 6, specificamente diretto a provare lo svolgimento dell’attività professionale a favore di tutti i convenuti – fosse generico e valutativo, in considerazione della totale assenza di riferimenti a fatti e circostanze specifiche (cfr. sentenza, pag. 13). Ciò conferma peraltro che –nel condividere il giudizio di irrilevanza dei capitoli da 1 a 5 –non è stato ritenuto pacifico, ma contestato e non dimostrato il conferimento dell’incarico da parte delle resistenti, conformemente a quanto già stabilito dal Tribunale. Inoltre, per quanto detto, tale fatto, asseritamente non valutato, è stato invece specificamente esaminato e ritenuto indimostrato, previa valutazione di inammissibilità della prova, con apprezzamento non censurabile ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c. (Cass. s.u. 8053/2014). Il ricorso è quindi inammissibile, con aggravio delle spese processuali liquidate in dispositivo. Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in € 200,00 per esborsi ed € 2.500,00, per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella cam
Decreto Cassazione n. 37826/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris