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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 luglio 2022

Cassazione n. 22952/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso.

Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore ( generale Luigi CUOMO, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Udite le conclusioni del difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Calogero AQUILINO, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza pronunciata in data 14 luglio 2022 con la quale il Tribunale del Riesame di Catania ha confermato l'ordinanza con la quale, in data 01 giugno 2022, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania ha disposto la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere nei confronti del ricorrente, indagato in relazione al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. 2.

Il ricorrente lamenta, con l'unico motivo di impugnazione la violazione ed í erronea interpretazione di legge, l'omessa ed illogica motivazione ed il travisamento del materiale probatorio.2.1.

La difesa lamenta che i giudici del riesame avrebbero erroneamente posto a base della decisione pregresse vicende processuali dell'AQUILINO, vicende irrilevanti in quanto relative a fatti diversi da quelli in relazione ai quali è stata emessa misura cautelare.

Il Tribunale avrebbe apoditticamente affermato l'esistenza di rapporti dell'indagato con il PALIO, il CARUANA ed il [OSCURATO:PERSONA], senza indicare gli elementi indiziari su cui sarebbe fondata tale affermazione.

Le dichiarazioni rese da Salvatore SCAVONE sarebbero irrilevanti in quanto lo stesso si sarebbe limitato a riportare notizie apprese de relato, ammettendo peraltro di non aver mai conosciuto l'AQUILINO.

I giudici del riesame non avrebbero tenuto in considerazione che l'AQUILINO non avrebbe ricavato alcun vantaggio o utilità dalle ipotizzate condotte e che la sua presenza presso l'officina Rinaldi sarebbe dovuta a ragioni non riferibili ad attività illecite.

2.2. Il Tribunale avrebbe, inoltre, travisato il contenuto delle intercettazioni, secondo la difesa, infatti, le conversazioni captate dagli inquirenti in considerazione della loro genericità non dimostrerebbero alcuna condotta attiva dell'AQUILINO né una volontà di partecipare al gruppo criminale oggetto di indagine.

In particolare, le affermazioni effettuate da Matteo VASTA nel corso delle conversazioni intercettate, sarebbero del tutto inidonee a dimostrare un ruolo attivo dell'AQUILINO all'interno dell'ipotizzato sodalizio mafioso in considerazione della loro assoluta genericità e della mancanza di riscontri.

Inoltre, le conversazioni intercettate dimostrerebbero che l'intenzione dell'AQUILINO sarebbe stata quella di evitare contatti con chi «bazzicava certi ambienti» e, quindi, di liberarsi dei suoi interlocutori.

2.3. La Corte territoriale non avrebbe motivato in alcun modo in ordine alla mancata qualificazione delle condotte ipotizzate nei meno gravi reati di concorso esterno in associazione mafiosa o di favoreggiamento.

2.4. Il ricorrente eccepisce, infine, l'assenza di pericolo di fuga, di pericolo di reiterazione e di inquinamento probatorio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono.

2. In una preliminare prospettiva d'insieme, è possibile immediatamente rilevare che il ricorso proposto dall'AQUILINO, che alterna parti espositive di doglianza con estratti di atti del giudizio di merito e ripetizioni pedisseque dei motivi di appello, risulti poco rispondente alla tipologia di un rituale ricorso per cassazione «secondo il' paradigma del codice di rito ed il pertinente modulo procedurale, funzionale al più efficace disimpegno del controllo di legittimità devoluto a questo Giudice, nel pieno rispetto delle precipue finalità istituzionali del relativo sindacato [...] un'impugnazione così concepita e strutturata, proprio perché rende assai arduo il controllo di legittimità, al di là del nominalistico richiamo all'art. 606, si candida già di per sé all'inammissibilità, proprio per genericità di formulazione, laddove per genericità deve intendersi non solo aspecificità delle doglianze, ma anche tenore confuso e scarsamente perspicuo, che renda particolarmente disagevole la lettura» (vedi Sez. 5, n. 32143 del 03/04/2013, Querci, Rv. 256085- 01, in motivazione).

Nondimeno, superato ogni facile impulso ad aprioristiche soluzioni decisionali, si è tentato di estrapolare in narrativa i profili essenziali di censura, intendendosi, così, ogni altro rilievo, non espressamente considerato, implicitamente disatteso vuoi perché palesemente irrilevante rispetto al thema decidendum, vuoi perché inutilmente reiterativo, vuoi perché afferente ad aspetti marginali della vicenda, assolutamente incompatibili con l'iter logico-giuridico addotto a sostegno dell'epilogo decisionale, sulla scia del modus operandi già accolto in casi simili da questa Suprema Corte (vedi Sez.

F., n. 40256 del 23/08/2016, Fechtner, non massimata).

3. Le doglianze addotte dall'AQUILINO sono aspecifiche e non consentite in quanto reiterative di medesime censure in fatto già espresse in sede di riesame ed affrontate dal Tribunale, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze indiziarie, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità.

Il Tribunale ha trattato e disatteso, con specifica ed adeguata motivazione, le analoghe censure addotte con i motivi di riesame, con la conseguenza che la struttura giustificativa dell'ordinanza qui impugnata si salda con il provvedimento genetico, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, avendo esaminato le censure proposte dall'odierna parte ricorrente con criteri omogenei a quelli del giudice per le indagini preliminari, in tal modo concordando nell'analisi e nella valutazione degli elementi di gravità indiziaria posti a fondamento della decisione stessa (vedi pag. 8 dell'ordinanza impugnata).

Il ricorso è improntato ad una valutazione degli indizi del tutto parcellizzata, caratterizzata dall'analisi dei singoli elementi in maniera del tutto avulsa dal contesto, prescindendo dagli evidenti elementi di coerenza palesati e valorizzati nell'ordinanza impugnata

4. Il Tribunale ha indicato, con motivazione logica ed esaustiva, la pluralità di elementi gravemente indiziari (intercettazioni ambientali e telefoniche dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia Alfredo PALIO, Dario CARUANA e Salvatore SCAVONE) in base ai quali è stata riconosciuta l'intraneità dell'AQUILINO alla famiglia mafiosa di Ramacca (vedi pag. da 3 a 9 dell'ordinanza impugnata).

I giudizi di merito hanno, in particolare, affermato che le attendibili e convergenti dichiarazioni accusatorie rese da Alfredo PALIO, Dario CARUANA e Salvatore SCAVONE, oltre a riscontrarsi vicendevolmente, hanno trovato riscontro esterno individualizzante nelle conversazioni intercettate dalle quali si desume il ruolo attivo del ricorrente all'interno del clan, svolto attraverso «il coordinamento delle attività, lo scambio di informazioni, la partecipazione alle riunioni, l'intervento in vicende relazionali commerciali, la partecipazione a decisioni aventi rilevanza sul piano operativo o organizzativo, l'interessamento ai momenti relazionali più significativi» (pag. 8).

Va ricordato, in proposito, che ai fini dell'integrazione della condotta di partecipazione all'associazione di tipo mafioso non è necessario che l'affiliato si renda protagonista di specifici atti esecutivi della condotta criminosa programmata, perché il reato associativo, secondo la struttura tipica dei reati di pericolo presunto, si consuma anche con la sola adesione consapevole al programma criminoso da parte del singolo, il quale mettendosi a disposizione per il perseguimento dei comuni fini criminosi accresce, per ciò solo, la potenziale capacità operativa e la temibilità dell'associazione.

La condotta di partecipazione all'associazione di cui all'art. 416-bis cod. pen. è, infatti, a forma libera, nel senso che il comportamento del partecipe può realizzarsi in forme e contenuti diversi, purché si traduca in un contributo non marginale ma apprezzabile alla realizzazione degli scopi dell'organismo (Sez. 2, n. 35185 del 21/09/2020, Cangiano, Rv. 280458 - 02; Sez. 5, n. 27672 del 03/06/2019, Geraci, Rv. 276897 - 01).

Il ricorrente attraverso una non consentita opera di parcellizzazione dei dati indiziari complessivamente valutati, tenta di accreditare la presenza di lacune e contraddizioni che, ove presenti, attengono a particolari niente affatto determinanti in ordine al thema probandum.

5. La complessiva ricostruzione dei giudici del riesame, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto in ordine alla attendibilità e credibilità dei collaboratori di giustizia ed alla presenza di riscontri individualizzanti non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede.

Il ricorrente, senza confrontarsi con quanto motivato dal Tribunale al fine di confutare le censure difensive, si è limitato a reiterare le medesime doglianze asseritamente pretermesse, chiedendo a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui più gradita, senza confrontarsi con le emergenze determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito con conseguente aspecificità dei motivi di ricorso.

La spiegazione alternativa indicata in ricorso riposa su affermazioni meramente apodittiche, su congetture sganciate dal compendio probatorio ovvero su assunti destituiti di pregio come quello che pretende di desumere l'estraneità ai fatti dell'AQUILINO dall'asserito mancato conseguimento di alcun vantaggio o utilità da parte dell'indagato e, quindi, da un elemento del tutto inidoneo a confutare la ricostruzione logico-fattuale fornita dai giudici di appello.

6. Quanto alle censure difensive in ordine al valore indiziario delle intercettazioni valorizzate nell'ordinanza impugnata, è necessario ribadire che, in sede di legittimità, è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia laddove il decidente, diversamente dal caso oggetto di scrutinio, ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e tale difformità risulti decisiva ed incontestabile, difformità (vedi Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, Napoleoni, Rv. 259516, da ultimo Sez. 5, n. 2245 del 14/12/2022, dep. 2023, Vallepiano, non massimata) così da rendere manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (vedi Sez.2, n. 35181, del 22/5/2013, Vecchio, Rv. 257784; da ultimo Sez. 1, n. 3019 del 27/09/2022, dep. 2023, Cremona, non massinnata), ipotesi sicuramente non riscontrabili nel caso in esame.

La valutazione dei contenuti delle conversazioni captate è infatti un apprezzamento di merito che investe il significato e, dunque la capacità dimostrativa della prova, sicché la sua critica è ammessa in sede di legittimità solo ove si rilevi una illogicità manifesta e decisiva della motivazione o una decisiva discordanza tra la prova raccolta e quella valutata (vedi Sez. 2, n. 6414 del 23/11/2022, dep. 2023, Pitasi, non massimata).

Nel caso di specie il ricorrente non ha rappresentato alcuna reale divergenza tra il contenuto delle conversazioni trascritte e quelle registrate ma si è limitato a obiettare circa l'efficacia dimostrativa della sua partecipazione al sodalizio, sicché devono ritenersi non consentite le generiche censure sviluppate nel ricorso inerenti alla presunta illogicità della motivazione, stante l'assenza di travisamento del contenuto delle intercettazioni da parte dei giudici di merito.

7. La doglianza con la quale il ricorrente lamenta la carenza di motivazione in ordine alla mancata qualificazione del fatto nel reato di concorso esterno in associazione mafiosa o nel reato di favoreggiamento, oltre ad avere ad oggetto un vizio non censurato in sede di riesame, è manifestamente infondata.

In considerazione della completezza e logica conseguenzialità del percorso motivazionale attestante la sussistenza del reato di partecipazione ad una associazione a delinquere di stampo mafioso, percorso che non lascia spazio ad alternative logico-fattuali di pari valore, risultano implicitamente disattese le deduzioni difensive incompatibili in punto di logica con la decisione adottata, ivi compresa l'ipotizzata configurabilità delle predette ipotesi di reato più lievi.

Questo collegio condivide, invero, il costante e consolidato principio di diritto elaborato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui non è censurabile il provvedimento per il suo silenzio su una specifica deduzione, quando questa risulta disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che il provvedimento evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca a implicitamente alla reiezione della prospettazione difensiva (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, Currò, Rv. 275500; Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, dep. 2014, Cento, Rv. 259643).

8. La doglianza con la quale il ricorrente lamenta l'insussistenza delle esigenze cautelari è del tutto generica.

La difesa, infatti, si è limitata a sostenere, con argomentazione minimale, una generica mancanza del pericolo di fuga, inquinamento probatorio e reiterazione criminosa, senza alcuna valida confutazione delle argomentazioni espresse dai giudici di merito.

La censura è, pertanto, priva dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., in quanto non risultano in alcun modo enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata con conseguente impossibilità per il giudice di legittimità di esercitare il proprio sindacato (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01; Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112 - 01).

9. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

Non conseguendo dall'adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà dell'indagato, deve provvedersi ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso. Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore ( generale Luigi CUOMO, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Udite le conclusioni del difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Calogero AQUILINO, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza pronunciata in data 14 luglio 2022 con la quale il Tribunale del Riesame di Catania ha confermato l'ordinanza con la quale, in data 01 giugno 2022, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania ha disposto la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere nei confronti del ricorrente, indagato in relazione al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. 2. Il ricorrente lamenta, con l'unico motivo di impugnazione la violazione ed í erronea interpretazione di legge, l'omessa ed illogica motivazione ed il travisamento del materiale probatorio.2.1. La difesa lamenta che i giudici del riesame avrebbero erroneamente posto a base della decisione pregresse vicende processuali dell'AQUILINO, vicende irrilevanti in quanto relative a fatti diversi da quelli in relazione ai quali è stata emessa misura cautelare. Il Tribunale avrebbe apoditticamente affermato l'esistenza di rapporti dell'indagato con il PALIO, il CARUANA ed il [OSCURATO:PERSONA], senza indicare gli elementi indiziari su cui sarebbe fondata tale affermazione. Le dichiarazioni rese da Salvatore SCAVONE sarebbero irrilevanti in quanto lo stesso si sarebbe limitato a riportare notizie apprese de relato, ammettendo peraltro di non aver mai conosciuto l'AQUILINO. I giudici del riesame non avrebbero tenuto in considerazione che l'AQUILINO non avrebbe ricavato alcun vantaggio o utilità dalle ipotizzate condotte e che la sua presenza presso l'officina Rinaldi sarebbe dovuta a ragioni non riferibili ad attività illecite. 2.2. Il Tribunale avrebbe, inoltre, travisato il contenuto delle intercettazioni, secondo la difesa, infatti, le conversazioni captate dagli inquirenti in considerazione della loro genericità non dimostrerebbero alcuna condotta attiva dell'AQUILINO né una volontà di partecipare al gruppo criminale oggetto di indagine. In particolare, le affermazioni effettuate da Matteo VASTA nel corso delle conversazioni intercettate, sarebbero del tutto inidonee a dimostrare un ruolo attivo dell'AQUILINO all'interno dell'ipotizzato sodalizio mafioso in considerazione della loro assoluta genericità e della mancanza di riscontri. Inoltre, le conversazioni intercettate dimostrerebbero che l'intenzione dell'AQUILINO sarebbe stata quella di evitare contatti con chi «bazzicava certi ambienti» e, quindi, di liberarsi dei suoi interlocutori. 2.3. La Corte territoriale non avrebbe motivato in alcun modo in ordine alla mancata qualificazione delle condotte ipotizzate nei meno gravi reati di concorso esterno in associazione mafiosa o di favoreggiamento. 2.4. Il ricorrente eccepisce, infine, l'assenza di pericolo di fuga, di pericolo di reiterazione e di inquinamento probatorio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono. 2. In una preliminare prospettiva d'insieme, è possibile immediatamente rilevare che il ricorso proposto dall'AQUILINO, che alterna parti espositive di doglianza con estratti di atti del giudizio di merito e ripetizioni pedisseque dei motivi di appello, risulti poco rispondente alla tipologia di un rituale ricorso per cassazione «secondo il' paradigma del codice di rito ed il pertinente modulo procedurale, funzionale al più efficace disimpegno del controllo di legittimità devoluto a questo Giudice, nel pieno rispetto delle precipue finalità istituzionali del relativo sindacato [...] un'impugnazione così concepita e strutturata, proprio perché rende assai arduo il controllo di legittimità, al di là del nominalistico richiamo all'art. 606, si candida già di per sé all'inammissibilità, proprio per genericità di formulazione, laddove per genericità deve intendersi non solo aspecificità delle doglianze, ma anche tenore confuso e scarsamente perspicuo, che renda particolarmente disagevole la lettura» (vedi Sez. 5, n. 32143 del 03/04/2013, Querci, Rv. 256085- 01, in motivazione). Nondimeno, superato ogni facile impulso ad aprioristiche soluzioni decisionali, si è tentato di estrapolare in narrativa i profili essenziali di censura, intendendosi, così, ogni altro rilievo, non espressamente considerato, implicitamente disatteso vuoi perché palesemente irrilevante rispetto al thema decidendum, vuoi perché inutilmente reiterativo, vuoi perché afferente ad aspetti marginali della vicenda, assolutamente incompatibili con l'iter logico-giuridico addotto a sostegno dell'epilogo decisionale, sulla scia del modus operandi già accolto in casi simili da questa Suprema Corte (vedi Sez. F., n. 40256 del 23/08/2016, Fechtner, non massimata). 3. Le doglianze addotte dall'AQUILINO sono aspecifiche e non consentite in quanto reiterative di medesime censure in fatto già espresse in sede di riesame ed affrontate dal Tribunale, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze indiziarie, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità. Il Tribunale ha trattato e disatteso, con specifica ed adeguata motivazione, le analoghe censure addotte con i motivi di riesame, con la conseguenza che la struttura giustificativa dell'ordinanza qui impugnata si salda con il provvedimento genetico, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, avendo esaminato le censure proposte dall'odierna parte ricorrente con criteri omogenei a quelli del giudice per le indagini preliminari, in tal modo concordando nell'analisi e nella valutazione degli elementi di gravità indiziaria posti a fondamento della decisione stessa (vedi pag. 8 dell'ordinanza impugnata). Il ricorso è improntato ad una valutazione degli indizi del tutto parcellizzata, caratterizzata dall'analisi dei singoli elementi in maniera del tutto avulsa dal contesto, prescindendo dagli evidenti elementi di coerenza palesati e valorizzati nell'ordinanza impugnata 4. Il Tribunale ha indicato, con motivazione logica ed esaustiva, la pluralità di elementi gravemente indiziari (intercettazioni ambientali e telefoniche dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia Alfredo PALIO, Dario CARUANA e Salvatore SCAVONE) in base ai quali è stata riconosciuta l'intraneità dell'AQUILINO alla famiglia mafiosa di Ramacca (vedi pag. da 3 a 9 dell'ordinanza impugnata). I giudizi di merito hanno, in particolare, affermato che le attendibili e convergenti dichiarazioni accusatorie rese da Alfredo PALIO, Dario CARUANA e Salvatore SCAVONE, oltre a riscontrarsi vicendevolmente, hanno trovato riscontro esterno individualizzante nelle conversazioni intercettate dalle quali si desume il ruolo attivo del ricorrente all'interno del clan, svolto attraverso «il coordinamento delle attività, lo scambio di informazioni, la partecipazione alle riunioni, l'intervento in vicende relazionali commerciali, la partecipazione a decisioni aventi rilevanza sul piano operativo o organizzativo, l'interessamento ai momenti relazionali più significativi» (pag. 8). Va ricordato, in proposito, che ai fini dell'integrazione della condotta di partecipazione all'associazione di tipo mafioso non è necessario che l'affiliato si renda protagonista di specifici atti esecutivi della condotta criminosa programmata, perché il reato associativo, secondo la struttura tipica dei reati di pericolo presunto, si consuma anche con la sola adesione consapevole al programma criminoso da parte del singolo, il quale mettendosi a disposizione per il perseguimento dei comuni fini criminosi accresce, per ciò solo, la potenziale capacità operativa e la temibilità dell'associazione. La condotta di partecipazione all'associazione di cui all'art. 416-bis cod. pen. è, infatti, a forma libera, nel senso che il comportamento del partecipe può realizzarsi in forme e contenuti diversi, purché si traduca in un contributo non marginale ma apprezzabile alla realizzazione degli scopi dell'organismo (Sez. 2, n. 35185 del 21/09/2020, Cangiano, Rv. 280458 - 02; Sez. 5, n. 27672 del 03/06/2019, Geraci, Rv. 276897 - 01). Il ricorrente attraverso una non consentita opera di parcellizzazione dei dati indiziari complessivamente valutati, tenta di accreditare la presenza di lacune e contraddizioni che, ove presenti, attengono a particolari niente affatto determinanti in ordine al thema probandum. 5. La complessiva ricostruzione dei giudici del riesame, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto in ordine alla attendibilità e credibilità dei collaboratori di giustizia ed alla presenza di riscontri individualizzanti non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. Il ricorrente, senza confrontarsi con quanto motivato dal Tribunale al fine di confutare le censure difensive, si è limitato a reiterare le medesime doglianze asseritamente pretermesse, chiedendo a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui più gradita, senza confrontarsi con le emergenze determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito con conseguente aspecificità dei motivi di ricorso. La spiegazione alternativa indicata in ricorso riposa su affermazioni meramente apodittiche, su congetture sganciate dal compendio probatorio ovvero su assunti destituiti di pregio come quello che pretende di desumere l'estraneità ai fatti dell'AQUILINO dall'asserito mancato conseguimento di alcun vantaggio o utilità da parte dell'indagato e, quindi, da un elemento del tutto inidoneo a confutare la ricostruzione logico-fattuale fornita dai giudici di appello. 6. Quanto alle censure difensive in ordine al valore indiziario delle intercettazioni valorizzate nell'ordinanza impugnata, è necessario ribadire che, in sede di legittimità, è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia laddove il decidente, diversamente dal caso oggetto di scrutinio, ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e tale difformità risulti decisiva ed incontestabile, difformità (vedi Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, Napoleoni, Rv. 259516, da ultimo Sez. 5, n. 2245 del 14/12/2022, dep. 2023, Vallepiano, non massimata) così da rendere manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (vedi Sez.2, n. 35181, del 22/5/2013, Vecchio, Rv. 257784; da ultimo Sez. 1, n. 3019 del 27/09/2022, dep. 2023, Cremona, non massinnata), ipotesi sicuramente non riscontrabili nel caso in esame. La valutazione dei contenuti delle conversazioni captate è infatti un apprezzamento di merito che investe il significato e, dunque la capacità dimostrativa della prova, sicché la sua critica è ammessa in sede di legittimità solo ove si rilevi una illogicità manifesta e decisiva della motivazione o una decisiva discordanza tra la prova raccolta e quella valutata (vedi Sez. 2, n. 6414 del 23/11/2022, dep. 2023, Pitasi, non massimata). Nel caso di specie il ricorrente non ha rappresentato alcuna reale divergenza tra il contenuto delle conversazioni trascritte e quelle registrate ma si è limitato a obiettare circa l'efficacia dimostrativa della sua partecipazione al sodalizio, sicché devono ritenersi non consentite le generiche censure sviluppate nel ricorso inerenti alla presunta illogicità della motivazione, stante l'assenza di travisamento del contenuto delle intercettazioni da parte dei giudici di merito. 7. La doglianza con la quale il ricorrente lamenta la carenza di motivazione in ordine alla mancata qualificazione del fatto nel reato di concorso esterno in associazione mafiosa o nel reato di favoreggiamento, oltre ad avere ad oggetto un vizio non censurato in sede di riesame, è manifestamente infondata. In considerazione della completezza e logica conseguenzialità del percorso motivazionale attestante la sussistenza del reato di partecipazione ad una associazione a delinquere di stampo mafioso, percorso che non lascia spazio ad alternative logico-fattuali di pari valore, risultano implicitamente disattese le deduzioni difensive incompatibili in punto di logica con la decisione adottata, ivi compresa l'ipotizzata configurabilità delle predette ipotesi di reato più lievi. Questo collegio condivide, invero, il costante e consolidato principio di diritto elaborato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui non è censurabile il provvedimento per il suo silenzio su una specifica deduzione, quando questa risulta disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che il provvedimento evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca a implicitamente alla reiezione della prospettazione difensiva (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, Currò, Rv. 275500; Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, dep. 2014, Cento, Rv. 259643). 8. La doglianza con la quale il ricorrente lamenta l'insussistenza delle esigenze cautelari è del tutto generica. La difesa, infatti, si è limitata a sostenere, con argomentazione minimale, una generica mancanza del pericolo di fuga, inquinamento probatorio e reiterazione criminosa, senza alcuna valida confutazione delle argomentazioni espresse dai giudici di merito. La censura è, pertanto, priva dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., in quanto non risultano in alcun modo enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata con conseguente impossibilità per il giudice di legittimità di esercitare il proprio sindacato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01; Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112 - 01). 9. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. Non conseguendo dall'adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà dell'indagato, deve provvedersi ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in
Sentenza Cassazione n. 22952/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris