CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 03090/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; 14-34721/2021 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Avverso la sentenza indicata in epigrafe -che ha confermato la sentenza di condanna emessa dal giudice monocratico del Tribunale di Napoli in data 19 novembre 2013- propongono ricorso per cassazione gli imputati, a ministero del comune difensore di fiducia, deducendo a ragione della impugnazione i motivi in appresso sinteticamente indicati, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.: 1.1-2. nullità del giudizio di appello, celebrato in udienza partecipata il 16/12/2020, secondo esplicita richiesta del difensore, che precisava pure come detta richiesta dovesse intendersi riferita all'intero giudizio di appello e non alla singola udienza di trattazione, quindi differito per rinnovare la citazione ad uno solo dei due imputati; definito all'udienza del 30 aprile 2021 sull'erroneo presupposto che non vi fosse istanza di discussione orale, procedendosi alla trattazione cartolare, in violazione del disposto dell'art. 23, comma 3, del d.l. n. 149 del 2020, in concreto, così incorrendo in una violazione del diritto di difesa. Si procedeva inoltre a definire il giudizio senza che le conclusioni scritte trasmesse dal Procuratore generale fossero comunicate al difensore e senza raccogliere le conclusioni della difesa; tale procedura avrebbe impedito ad entrambi gli imputati di intervenire, essere assistiti e rappresentati nel giudizio di appello. 1.3. violazione e falsa applicazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.), per omessa valutazione dello stato di necessità che aveva determinato gli agenti ad invadere l'appartamento al fine di occuparlo. 2. Il primo motivo di ricorso è fondato. 2.1. Dalla lettura degli atti processuali - accessibile in questa sede essendo stato dedotto un error in procedendo (Cass. Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092) - risulta che: - in data 24 novembre 2020, e dunque entro il termine di quindici giorni liberi previsto dall'art. 23, comma 3, d.l. n. 149 del 2020, veniva tempestivamente inoltrata e consegnata a mezzo PEC all'ufficio procedente l'istanza difensiva di trattazione orale per l'udienza del 16 dicembre 2020; detta udienza, alla quale presenziava il difensore di fiducia, era differita al 30 aprile 2021, perché mancava la prova della notificazione all'imputato [OSCURATO:PERSONA] del decreto di citazione per il giudizio di appello; - alla successiva udienza, la Corte, dato erroneamente atto che non vi era stata richiesta di trattazione orale, preso atto della presenza delle conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, e della mancanza di conclusioni scritte da parte degli imputati, riservava la decisione «ai sensi dell'art. 23-bis I. n. 176/2020». 3. Alla stregua della ricostruita sequenza degli atti del procedimento emerge, dunque, che in regime di ordinaria trattazione cartolare dei procedimenti pendenti dinanzi alle corti di appello, nell'ambito della disciplina emergenziale di contenimento della pandemia da Covid-19 la difesa ha tempestivamente assolto il proprio onere di richiesta di trattazione orale, in conformità al z 14-34721/2021 disposto di cui all'art. 23, comma 1, entro il temine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza, inoltrandola attraverso i canali telematici, come individuati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati in conformità al combinato disposto di cui ai commi 2 e 4 del medesimo art. 23. A prescindere dalla motivazione del rinvio disposto dalla Corte, non è ragionevole ritenere che la richiesta dovesse essere reiterata per le udienze successive, essendo previsto dall'art. 23, comma 1, cit. che la trattazione scritta - suscettibile di deroga a richiesta della parte - deve valere per la «decisione degli appelli» e non per le singole udienze; sicché anche la richiesta di trattazione orale non poteva che essere riferita alla decisione (e dunque all'intero procedimento che di norma si esaurisce in unica udienza in sede di gravame); del resto la prima udienza, celebrata in presenza, confermava la correttezza del rito partecipato. Sul punto questa Corte ha già avuto più volte modo di chiarire che «in tema di disciplina emergenziale per il contrasto alla pandemia da COVID-19, la richiesta di discussione orale ai sensi dell'art. 23, comma 3, del d.l. 9 novembre 2020, n. 149, riferendosi alla decisione dell'appello e non alla singola udienza, non va reiterata in caso di rinvio o differimento d'ufficio dell'udienza, con la conseguenza che, se il processo venga nondimeno definito con rito camerale non partecipato, si radica una nullità generale a regime intermedio per violazione del principio del contraddittorio, deducibile con ricorso per cassazione» (Cass. Sez. 6, n. 8588 del 12/1/2022, Rossello, Rv. 283002; Sez. 5, n. 44646 del 14/10/2021, Giaconi, Rv. 282172; da ultimo, Sez. 1, n. 36340, del 17/6/2022, n.m.). 4. Lo svolgimento del processo con rito camerale non partecipato nel caso in esame ha, dunque, determinato una nullità generale a regime intermedio per violazione del principio del contraddittorio, deducibile con ricorso per cassazione, in relazione al giudizio d'appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale di contenimento della pandemia da Covid-19, ove il difensore dell'imputato abbia inoltrato rituale e tempestiva richiesta di trattazione orale. 5. S'impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata e la trasmissione alla Corte di appello di Napoli per ulteriore corso. 6. La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Napoli per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, nella camera di