CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 giugno 2025
Cassazione n. 29279/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Taranto con cui l'imputato era stato condannato per il delitto di furto; rilevato che, con un unico motivo, il ricorso deduce il vizio della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità penale dell'imputato; ritenuto che esso sia inammissibile in quanto costituito da doglianze caratterizzate da estrema genericità, prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto posti a sostegno delle richieste difensive; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 giugno 2025.