CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28851/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ..è Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che la censura dedotta nel primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] circa l'incompetenza della Corte di appello di Catanzaro a valutare la richiesta di trattenimento della missiva in favore del Magistrato di sorveglianza di Spoleto è manifestamente infondata, giustificandosi la competenza del Presidente della Corte di appello in prima istanza per il fatto che [OSCURATO:PERSONA] rivestiva la posizione giuridica di appellante e, quindi, ai sensi dell'art. 279 cod. proc. pen. richiamato dal comma 3, lett. b) dell'art. 18-ter I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.). Considerato che sono inammissibili anche le doglianze di cui al secondo motivo di impugnazione, relative alla violazione di legge e al vizio di motivazione in relazione ai presupposti del trattenimento, in quanto manifestamente infondate e meramente rivalutative. E ciò a fronte di argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici del provvedimento impugnato, in cui il Tribunale di Catanzaro, nel rigettare il reclamo avverso il trattenimento della missiva, indirizzata al detenuto dalla moglie e corredata da rilievi fotografici, ha rilevato che dalla disamina della stessa emergono riferimenti a luoghi, incontri, dati numerici e persone, che, unitariamente considerati, rendono la comunicazione complessivamente equivoca. Ha, inoltre, osservato che l'associazione di detti dati e, segnatamente, la frequente ripetizione di taluni nominativi, in uno al richiamo a precipui incontri e all'anomala precisazione di dati numerici eccentrici ed eccessivi - per grado di dettaglio - rispetto alle circostanze fattuali cui pertengono e che si vorrebbero comunicare, ridondi sul complessivo contenuto comunicativo della corrispondenza che appare potenzialmente allusivo a significati noti e comprensibili al solo destinatario, quindi suscettibile di veicolare messaggi relativi al contesto criminale di appartenenza del predetto. Ha, pertanto, ritenuto che il contenuto dell'incarto in oggetto giustifichi il provvedimento di trattenimento, per come correttamente valutato e motivato dal Giudice di prima istanza. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3