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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 ottobre 1974

Cassazione n. 13831/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2025 del GIP TRIBUNALE di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]';Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Torino indicata in epigrafe con la quale è stata pronunciata, ex art. 444 bis, condanna per i reati di cui all'art. 81 cpv, 572 cod pen, 73, comma 4, d.P.R. 309/1990 ( detenzione di stupefacente tipo hashish da cui era possibile ricavare 564 dosi medie singole).

Con la medesima sentenza è stata disposta la confisca ai sensi del'art. 240 bis della somma di denaro di euro 62.000, suddivisa in mazzette di banconote di vario taglio avvolte in pellicola, sequestrata presso l'abitazione del ricorrente.

2. L'esponente lamenta vizio di motivazione in relazione alla sussistenza degli elementi probatori circa i presupposti della disposta confisca, essendo stato pienamente dimostrato il lecito possesso della somma attraverso elementi di prova non correttamente valutati dal giudice di merito, che avrebbe dovuto limitarsi, secondo l'insegnamento delle sezioni Unite, ad apprezzare la credibilità della provenienza lecita dei beni (Sez.

U, n. 8052 del 26/10/2023, Rv. 285852 - 01).

3. Va preliminarmente rilevato che è inconferente il richiamo giurisprudenziale cui fa riferimento il motivo di ricorso, in quanto relativo al divieto, ex art. 240-bis cod. pen., di giustificazione della legittima provenienza dei beni che ne formano oggetto considerando il danaro utilizzato per acquistarli provento o reimpiego di evasione fiscale, caso del tutto differente da quello in esame.

È difatti applicabile al caso di specie (giusta il disposto dell'art. 85 bis DPR 309/1990) la norma di cui all'art. 240 bis cod. pen., secondo la quale è sempre disposta la confisca del denaro di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito.

4. Ciò posto, il motivo è inammissibile, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione o e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da una pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito.

È noto, tuttavia, che siffatte doglianze esulano dal sindacato della Corte di legittimità, investendo profili di valutazione della prova, di ricostruzione del fatto essenzialmente riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum (Sez.

U, n. 930 del 13/12/1995 - dep. 1996, Clarke, Rv. 20342801; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507).

La sentenza impugnata reca congrua motivazione, perfettamente conforme all'inequivoco disposto normativo.

Il giudice di merito ha infatti rilevato, quanto alla somma ingente di denaro, la sproporzione tra la somma accantonata e le precariecondizioni di vita dell'imputato, ed ha correttamente ritenuto del tutto indimostrate le giustificazioni addotte sul punto.

È dunque immune da censure la valutazione del giudice di merito secondo cui l'ammontare dei guadagni del ricorrente ( documentati dalle certificazioni uniche per gli anni 2023- 2024, attestanti redditi esigui, dalle dichiarazioni degli anni 2021 e 2022, attestanti redditi per 14.661 euro annuali) non gli avrebbe consentito di accumulare una somma di tale importo.

E tanto in assenza di prova in ordine agli asseriti introiti relativi alla attività di gestione di una società di rivendita di pesce insieme al suocero.

In più, il giudice di merito ha rimarcato che la suddivisione della somma in banconote da piccolo taglio era ulteriore elemento a conferma della riconducibilità della somma alla attività di vendita dello stupefacente.

Si tratta, pertanto, di valutazioni ancorate a dati oggettivi la cui lettura è assolutamente logica e congrua e, come tale, incensurabile nella presente sede di legittimità.

5. Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000 euro, in favore della cassa delle ammende.

P. P.Q.MCC T 6 R 26 fi Furyzio »ozia e Súliiis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2025 del GIP TRIBUNALE di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]';Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Torino indicata in epigrafe con la quale è stata pronunciata, ex art. 444 bis, condanna per i reati di cui all'art. 81 cpv, 572 cod pen, 73, comma 4, d.P.R. 309/1990 ( detenzione di stupefacente tipo hashish da cui era possibile ricavare 564 dosi medie singole). Con la medesima sentenza è stata disposta la confisca ai sensi del'art. 240 bis della somma di denaro di euro 62.000, suddivisa in mazzette di banconote di vario taglio avvolte in pellicola, sequestrata presso l'abitazione del ricorrente. 2. L'esponente lamenta vizio di motivazione in relazione alla sussistenza degli elementi probatori circa i presupposti della disposta confisca, essendo stato pienamente dimostrato il lecito possesso della somma attraverso elementi di prova non correttamente valutati dal giudice di merito, che avrebbe dovuto limitarsi, secondo l'insegnamento delle sezioni Unite, ad apprezzare la credibilità della provenienza lecita dei beni (Sez. U, n. 8052 del 26/10/2023, Rv. 285852 - 01). 3. Va preliminarmente rilevato che è inconferente il richiamo giurisprudenziale cui fa riferimento il motivo di ricorso, in quanto relativo al divieto, ex art. 240-bis cod. pen., di giustificazione della legittima provenienza dei beni che ne formano oggetto considerando il danaro utilizzato per acquistarli provento o reimpiego di evasione fiscale, caso del tutto differente da quello in esame. È difatti applicabile al caso di specie (giusta il disposto dell'art. 85 bis DPR 309/1990) la norma di cui all'art. 240 bis cod. pen., secondo la quale è sempre disposta la confisca del denaro di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito. 4. Ciò posto, il motivo è inammissibile, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione o e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da una pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito. È noto, tuttavia, che siffatte doglianze esulano dal sindacato della Corte di legittimità, investendo profili di valutazione della prova, di ricostruzione del fatto essenzialmente riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995 - dep. 1996, Clarke, Rv. 20342801; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507). La sentenza impugnata reca congrua motivazione, perfettamente conforme all'inequivoco disposto normativo. Il giudice di merito ha infatti rilevato, quanto alla somma ingente di denaro, la sproporzione tra la somma accantonata e le precariecondizioni di vita dell'imputato, ed ha correttamente ritenuto del tutto indimostrate le giustificazioni addotte sul punto. È dunque immune da censure la valutazione del giudice di merito secondo cui l'ammontare dei guadagni del ricorrente ( documentati dalle certificazioni uniche per gli anni 2023- 2024, attestanti redditi esigui, dalle dichiarazioni degli anni 2021 e 2022, attestanti redditi per 14.661 euro annuali) non gli avrebbe consentito di accumulare una somma di tale importo. E tanto in assenza di prova in ordine agli asseriti introiti relativi alla attività di gestione di una società di rivendita di pesce insieme al suocero. In più, il giudice di merito ha rimarcato che la suddivisione della somma in banconote da piccolo taglio era ulteriore elemento a conferma della riconducibilità della somma alla attività di vendita dello stupefacente. Si tratta, pertanto, di valutazioni ancorate a dati oggettivi la cui lettura è assolutamente logica e congrua e, come tale, incensurabile nella presente sede di legittimità. 5. Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000 euro, in favore della cassa delle ammende. P. P.Q.MCC T 6 R 26 fi Furyzio »ozia e Súliiis
Sentenza Cassazione n. 13831/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris