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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 13 giugno 2023

Cassazione n. 25414/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente: Ordinanza sul ricorso iscritto al n.17587/2022 proposto da : Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]Maria; -intimato- nonché Ministero della Giustizia; -intimato- avversol’ordinanza d el Tribunale d i Roma n. 9386 /20 20 , depositata i l 24/05/2022.

È stata ascoltata la relazionedel c onsigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 13/06/2023.

Fatti di causa

1. - Il P ubblico Ministero presso il Tribunale di Roma presentava ri- corso ex art. 170 d.lgs. 115/2002, in opposizione al decreto –deposi- tato il l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] -di liquidazione del compenso a carico dell'Erario in favore dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per attività professionale di 2di 5 – 1 7587 /202 2 – S2 – 13/06/2023 ( 2 4 ) – [OSCURATO:PERSONA]. patrocinio svolta nell’interesse di un cittadino extracomunitario nell'ambito di un procedimento di riconoscimento della protezione in- ternazionale ex d.l. 13/2017.

La Procura allegava irregolarità nella ge- stione delle cause parte del difensore e faceva valere la necessità di ridurre l’entità del compenso, a cagione della serialità dei ricorsi in ma- teria presentati dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale di Roma ha dichiarato l’opposizione inammissibile per tardività.

La motivazione è in questi termini.

Dal fascicolo del procedimento a quo risulta l'annotazione «al visto PM» in data 1/10/2018.

Poiché il provvedimento viene comunicato trasportando il fascicolo nei giorni successivi nei locali della Procura, l’annotazione non dimostra che quest’ultima abbia effettivamente preso conoscenza dell'atto in quella specifica data, ma dimostra che nei giorni immediatamente successivi il fascicolo con il decreto di liquidazione è comunque entrato nella sfera di conoscibilità della Procura.

Ne segue che la comunicazione è avve- nutacirca due anni prima del deposito del ricorso, sebbene in forma equipollente (cfr. Cass. 27402/2018).

Ne deriva, secondo il Tribunale che incombeva al ricorrente l'onere di provare la conoscenza effettiva del provvedimento per cause non imputabili in una data successiva, rientrante nei 30 giorni precedenti il ricorso.

Ricorre in cassazione il Pubblico Ministerocon due motivi.

L’Avv. [OSCURATO:PERSONA] torri e il Ministero della Giustizia rimangono intimati.

Ragioni della decisione

1. – Con il primo motivo si lamenta che il Tribunale abbia ritenuto l’opposizione tardiva senza la prova dell’avvenuta comunicazione del provvedimento alla Procura, ma unicamente sulla base della presun- zione che il fascicolo del procedimento sia stato materialmente tra- smesso all’ufficio del PM nei giorni immediatamente successivi all’an- notazione «al visto PM» (violazione dell’art. 136 c.p.c. e omesso esame 3di 5 – 1 7587 /202 2 – S2 – 13/06/2023 ( 2 4 ) – [OSCURATO:PERSONA]. circa fatto decisivo).

Con il secondo motivo si deduce l’omesso esame dell’attestazione scritta del direttore amministrativo dell’ufficio affari civili della Procura della Repubblica di Roma che nessuna comunica- zione era stata ricevuta dalla Procura da parte del Tribunale circa i provvedimenti di liquidazione del compenso all’avv. [OSCURATO:PERSONA].

2. - Del ricorso è da dichiarare l’inammissibilità e x art. 360- bis n. 1 c.p.c., poiché esso non reca argomentazioni che inducano a modificare o precisare la giurisprudenza di legittimità, alla quale il provvedimento impugnato si è conformato con una motivazione, pur meritevole di par- ziale correzione nei termini seguenti.

Secondo l’art. 84 d.p.r. 115/2002, avverso il decreto di pagamento del compenso al difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato è ammessa op- posizione ex art. 170 d.p.r. cit., con ricorso al capo dell'ufficio giudizia- rio che ha emesso il provvedimento impugnato e con procedimento assoggettato all’epoca alla disciplina del procedimento sommario di co- gnizione ex art. 702-bisss. c.p.c. (cfr. art. 15 d.lgs. 150/2011; in virtù della riforma del processo civile del 2022, in futuroassoggettato alla disciplina del procedimento semplificato ex 281-decies ss. c.p.c.).

Ne segue che il decreto di liquidazione del compenso è da equiparare all’ordinanza del giudice monocratico, appellabile ex art. 702-quater c.p.c.

Pertanto, all’opposizione avverso tale decreto è applicabile il ter- mine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedi- mento (cfr.

Corte cost. 106/2016).

Se notificazione o comunicazione non vi è, è applicabile, con decorrenza dalla data della pubblicazione delprovvedimento, il termine lungo d'impugnazione ex art. 327 c.p.c., che opera per tutti i provvedimenti di carattere decisorio e definitivo (Cass. 16893/2018, 32961/2019, 5990/2020, arg. anche da Cass.

SU 28975/2022). 4di 5 – 1 7587 /202 2 – S2 – 13/06/2023 ( 2 4 ) – [OSCURATO:PERSONA].

Depone per la generale applicabilità del termine semestrale ex art.327 co. 1 c.p.c. (in assenza di un’espressa esclusione da parte del le- gislatore), anche la giurisprudenza costituzionale.

Infatti, Corte Cost.297/2008, nel dichiarare l’infondatezza di una questione di legittimità costituzionale dell'art. 327, co. 1 c.p.c. per lesione del diritto di difesa ex art. 24 Cost., ha ritenuto che la norma operi un ragionevole bilan- ciamento tra l'esigenza di certezza delle situazioni giuridiche e il diritto di difesa e che la decorrenza dalla pubblicazione è un corollario del principio secondo cui, dopo un certo lasso di tempo, la cosa giudicata si forma indipendentemente dalla notificazione della sentenza.

In linea di continuità si pone Corte cost. 106/2016, cit., che, nell’estendere all’opposizione ex art. 170 d.p.r. 115/2002 il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione di cui all’art. 702-quater c.p.c., ha sottolineato che la soluzione è imposta dall’esigenza di evitare che l’op- posizione sia sottratta a qualsiasi termine, sicché è il termine seme- strale ex art. 327, co. 1 c.p.c. a sopperire a tale esigenza, ove sia mancata la comunicazione.

Nel caso di specie,il ricorso per cassazione è privo della esposizione dei fatti di causa (circostanza che renderebbe il ricorso inammissibile già ex art. 366, n. 3 c.p.c.), ma è dato comunque di desumere dall’esposizione del primo motivo che il procedimento di opposizione è stato instaurato il 4/2/2020, quindi dopo circa un anno e mezzo dalla pubblicazione del provvedimento impugnato.

In conclusione, il ricorso è inammissibile.

3. -Nulla deve disporsi con riguardo alle spese del presente giudizio, sia perché il ricorso è stato proposto dalla Procura della Repubblica, per la quale è esclusa la possibilità della condanna al pagamento delle spese processuali (Cass.

SU 5079/2005, SU 5165/2004 ) , sia perché l’avv. [OSCURATO:PERSONA] e il Ministero della Giustizia sono rimasti intimati. 5di 5 – 1 7587 /202 2 – S2 – 13/06/2023 ( 2 4 ) – [OSCURATO:PERSONA].

Neppure sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell’art. 13, co. 1, quater d.p.r. 115/2002 di un ulteriore importo a titol

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente: Ordinanza sul ricorso iscritto al n.17587/2022 proposto da : Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]Maria; -intimato- nonché Ministero della Giustizia; -intimato- avversol’ordinanza d el Tribunale d i Roma n. 9386 /20 20 , depositata i l 24/05/2022. È stata ascoltata la relazionedel c onsigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 13/06/2023. Fatti di causa 1. - Il P ubblico Ministero presso il Tribunale di Roma presentava ri- corso ex art. 170 d.lgs. 115/2002, in opposizione al decreto –deposi- tato il l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] -di liquidazione del compenso a carico dell'Erario in favore dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per attività professionale di 2di 5 – 1 7587 /202 2 – S2 – 13/06/2023 ( 2 4 ) – [OSCURATO:PERSONA]. patrocinio svolta nell’interesse di un cittadino extracomunitario nell'ambito di un procedimento di riconoscimento della protezione in- ternazionale ex d.l. 13/2017. La Procura allegava irregolarità nella ge- stione delle cause parte del difensore e faceva valere la necessità di ridurre l’entità del compenso, a cagione della serialità dei ricorsi in ma- teria presentati dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale di Roma ha dichiarato l’opposizione inammissibile per tardività. La motivazione è in questi termini. Dal fascicolo del procedimento a quo risulta l'annotazione «al visto PM» in data 1/10/2018. Poiché il provvedimento viene comunicato trasportando il fascicolo nei giorni successivi nei locali della Procura, l’annotazione non dimostra che quest’ultima abbia effettivamente preso conoscenza dell'atto in quella specifica data, ma dimostra che nei giorni immediatamente successivi il fascicolo con il decreto di liquidazione è comunque entrato nella sfera di conoscibilità della Procura. Ne segue che la comunicazione è avve- nutacirca due anni prima del deposito del ricorso, sebbene in forma equipollente (cfr. Cass. 27402/2018). Ne deriva, secondo il Tribunale che incombeva al ricorrente l'onere di provare la conoscenza effettiva del provvedimento per cause non imputabili in una data successiva, rientrante nei 30 giorni precedenti il ricorso. Ricorre in cassazione il Pubblico Ministerocon due motivi. L’Avv. [OSCURATO:PERSONA] torri e il Ministero della Giustizia rimangono intimati. Ragioni della decisione 1. – Con il primo motivo si lamenta che il Tribunale abbia ritenuto l’opposizione tardiva senza la prova dell’avvenuta comunicazione del provvedimento alla Procura, ma unicamente sulla base della presun- zione che il fascicolo del procedimento sia stato materialmente tra- smesso all’ufficio del PM nei giorni immediatamente successivi all’an- notazione «al visto PM» (violazione dell’art. 136 c.p.c. e omesso esame 3di 5 – 1 7587 /202 2 – S2 – 13/06/2023 ( 2 4 ) – [OSCURATO:PERSONA]. circa fatto decisivo). Con il secondo motivo si deduce l’omesso esame dell’attestazione scritta del direttore amministrativo dell’ufficio affari civili della Procura della Repubblica di Roma che nessuna comunica- zione era stata ricevuta dalla Procura da parte del Tribunale circa i provvedimenti di liquidazione del compenso all’avv. [OSCURATO:PERSONA]. 2. - Del ricorso è da dichiarare l’inammissibilità e x art. 360- bis n. 1 c.p.c., poiché esso non reca argomentazioni che inducano a modificare o precisare la giurisprudenza di legittimità, alla quale il provvedimento impugnato si è conformato con una motivazione, pur meritevole di par- ziale correzione nei termini seguenti. Secondo l’art. 84 d.p.r. 115/2002, avverso il decreto di pagamento del compenso al difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato è ammessa op- posizione ex art. 170 d.p.r. cit., con ricorso al capo dell'ufficio giudizia- rio che ha emesso il provvedimento impugnato e con procedimento assoggettato all’epoca alla disciplina del procedimento sommario di co- gnizione ex art. 702-bisss. c.p.c. (cfr. art. 15 d.lgs. 150/2011; in virtù della riforma del processo civile del 2022, in futuroassoggettato alla disciplina del procedimento semplificato ex 281-decies ss. c.p.c.). Ne segue che il decreto di liquidazione del compenso è da equiparare all’ordinanza del giudice monocratico, appellabile ex art. 702-quater c.p.c. Pertanto, all’opposizione avverso tale decreto è applicabile il ter- mine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedi- mento (cfr. Corte cost. 106/2016). Se notificazione o comunicazione non vi è, è applicabile, con decorrenza dalla data della pubblicazione delprovvedimento, il termine lungo d'impugnazione ex art. 327 c.p.c., che opera per tutti i provvedimenti di carattere decisorio e definitivo (Cass. 16893/2018, 32961/2019, 5990/2020, arg. anche da Cass. SU 28975/2022). 4di 5 – 1 7587 /202 2 – S2 – 13/06/2023 ( 2 4 ) – [OSCURATO:PERSONA]. Depone per la generale applicabilità del termine semestrale ex art.327 co. 1 c.p.c. (in assenza di un’espressa esclusione da parte del le- gislatore), anche la giurisprudenza costituzionale. Infatti, Corte Cost.297/2008, nel dichiarare l’infondatezza di una questione di legittimità costituzionale dell'art. 327, co. 1 c.p.c. per lesione del diritto di difesa ex art. 24 Cost., ha ritenuto che la norma operi un ragionevole bilan- ciamento tra l'esigenza di certezza delle situazioni giuridiche e il diritto di difesa e che la decorrenza dalla pubblicazione è un corollario del principio secondo cui, dopo un certo lasso di tempo, la cosa giudicata si forma indipendentemente dalla notificazione della sentenza. In linea di continuità si pone Corte cost. 106/2016, cit., che, nell’estendere all’opposizione ex art. 170 d.p.r. 115/2002 il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione di cui all’art. 702-quater c.p.c., ha sottolineato che la soluzione è imposta dall’esigenza di evitare che l’op- posizione sia sottratta a qualsiasi termine, sicché è il termine seme- strale ex art. 327, co. 1 c.p.c. a sopperire a tale esigenza, ove sia mancata la comunicazione. Nel caso di specie,il ricorso per cassazione è privo della esposizione dei fatti di causa (circostanza che renderebbe il ricorso inammissibile già ex art. 366, n. 3 c.p.c.), ma è dato comunque di desumere dall’esposizione del primo motivo che il procedimento di opposizione è stato instaurato il 4/2/2020, quindi dopo circa un anno e mezzo dalla pubblicazione del provvedimento impugnato. In conclusione, il ricorso è inammissibile. 3. -Nulla deve disporsi con riguardo alle spese del presente giudizio, sia perché il ricorso è stato proposto dalla Procura della Repubblica, per la quale è esclusa la possibilità della condanna al pagamento delle spese processuali (Cass. SU 5079/2005, SU 5165/2004 ) , sia perché l’avv. [OSCURATO:PERSONA] e il Ministero della Giustizia sono rimasti intimati. 5di 5 – 1 7587 /202 2 – S2 – 13/06/2023 ( 2 4 ) – [OSCURATO:PERSONA]. Neppure sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell’art. 13, co. 1, quater d.p.r. 115/2002 di un ulteriore importo a titol