CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 ottobre 1989
Cassazione n. 10907/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/10/1989 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 31/10/1989 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/08/1982 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/04/1994 avverso la sentenza del 06/04/2023 della CORTE ASSISE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al calcolo della pena e l'inammissibilità nel resto per tutti i ricorsi. uditi i difensori: - avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di BRINDISI, in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e, nella qualità di sostituto processuale dell'avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] del foro di BRINDISI, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso; - avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di LECCE, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento; - avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di BRINDISI, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo nell'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 6 aprile 2023, la Corte di assise di appello di Lecce: - ha riformato la decisione della Corte di assise di Brindisi, in data 2 dicembre 2021, riducendo, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e del vincolo della continuazione, ad anni 4 mesi 10 di reclusione ed euro 138.500,00 di multa la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], ritenuto colpevole dei reati di cui all'art. 12, commi 3 lett. a) e d), 3-bis e 3-ter lett. b) d.lgs. n. 286 del 1998, ascrittigli ai capi A5) e A6) per avere compiuto atti diretti a procurare l'ingresso illegale di cittadini extracomunitari di varie nazionalità attraverso l'acquisto, l'allestimento, l'equipaggiamento ed il trasferimento in Grecia di alcune imbarcazioni successivamente utilizzate per il trasporto dei migranti nelle coste salentine; - ha confermato la già menzionata pronuncia che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli: - Lacalaprice del reato associativo di cui al capo A) per avere fatto parte di un sodalizio, composto da correi operanti sia in Italia sia in Grecia, dedito alla consumazione di reati finalizzati a favorire l'immigrazione clandestina, nonché dei reati fine di cui all'art. 12, commi 3 lett. a) e d), 3-bis e 3-ter lett. b) d.lgs. 286 del 1998, contestati nei capi A3) e A4); - Morleo, del reato associativo di cui al capo A) nonché dei reati fine di cui all'art. 12, commi 3 lett. a) e d), 3-bis e 3-ter lett. b) d.lgs. 286 del 1998, contestatati nei capi Al), A2) e A4); - Zecca, del reato associativo di cui al capo A) nonché dei reati fine di cui all'art. 12, commi 3 lett. a) e d), 3-bis e 3-ter lett. b) d.lgs. 286 del 1998, contestati nei capi Al), A2), A3), A4) e A6). Previo riconoscimento delle circostanze generiche e del vincolo della continuazione a Lacalaprice è stata inflitta la pena di anni 5 di reclusione ed euro 139.000,00 di Multa, a Morleo la pena di anni 5 mesi 8 di reclusione ed euro 523.000,00 di multa, alla Zecca la pena di anni 6 mesi 4 di reclusione. Secondo la conforme ricostruzione dei giudici del merito gli imputati, ad eccezione di Mignarri, impegnato nella consumazione di alcuni reati scopo, avevano costituito, insieme con altre persone tra cui [OSCURATO:PERSONA], che aveva assunto un ruolo preminente, un sodalizio, dotato di mezzi finanziari e basi logistiche, dedito per un apprezzabile lasso di tempo all'acquisto di natanti che, dopo essere stati riparati ed allestiti, venivano trasferiti in Grecia e consegnati al rappresentante locale del gruppo, Walid, che, con la collaborazione di altri sodali, li utilizzava per trasferimento nel territorio italiano di migranti clandestini. Gli imputati avevano contribuito alla consumazione dei reati fine, loro rispettivamente ascritti, procurando o cercando di procurare l'ingresso nel territorio nazionale di decine di cittadini extracomunitari ospitati come passeggeri a bordo delle imbarcazioni, condotte da più scafisti, in precedenza allestite per effettuare i viaggi. 2. Ricorrono tutti gli imputati, per il tramite dei rispettivi difensori di fiducia. 2.1. Lacalaprice ha articolato tre motivi. 2.1.1. Con il primo deduce violazione degli artt. 416 cod. pen. e 192 cod. proc. pen. nonché illogicità e contraddittorietà della motivazione in tema di esistenza dell'associazione e della sussistenza dell'elemento psicologico circa la partecipazione al sodalizio e mancanza di motivazione con riferimento ai reati di cui ai capi A3) e A4). Lamenta che la Corte distrettuale ha erroneamente interpretato sia le poche conversazioni intercettate che lo riguardano sia le dichiarazioni rese in sede di esame, finendo per porre a fondamento dell'affermazione di responsabilità un compendio indiziario talmente scarno e lacunoso, anche se globalmente valutato, da rendere la motivazione irrimediabilmente viziata e non rispettosa del canone probatorio dell'oltre ogni ragionevole dubbio. Sostiene la difesa ricorrente che la consapevolezza in capo all'imputato in ordine all'utilizzo illecito delle imbarcazioni è stata desunta da elementi fattuali inconsistenti, quali l'effettuazione di due trasferte in Grecia per trasportare uno dei natanti ed il contenuto di alcune conversazioni (quelle con progressivo 167- 187 e 190 del 5 marzo 2019), che, tuttavia, non contengono riferimenti, sia pure velati, all'attività illecita ipotizzata dall'accusa. Lacalaprice si è, infatti, limitato ad affermare di essere stato incaricato dalla persona ritenuta il capo ed organizzatore del gruppo, [OSCURATO:PERSONA], di trasportare in Grecia, dietro la percezione di un compenso, l'imbarcazione, a bordo della quale si trovava, e di consegnarla agli acquirenti, con i quali, tuttavia, non aveva intrattenuto alcun rapporto né durante le trattative né dopo la consegna. Gli acquirenti, successivamente ed a sua insaputa, avevano utilizzato il natante per il trasporto in Italia di migranti privi di permesso di soggiorno. In assenza di informazioni dettagliate sull'effettivo valore dell'imbarcazione, non aggiungono elementi utili alla tesi accusatoria le conversazioni in cui Lacalaprice fa esplicito riferimento ai rilevanti guadagni ricavati da Ferrero dalle operazioni commerciali nonostante avessero ad oggetto imbarcazioni in condizioni non ottimali, a nulla rilevando l'asserita compatibilità delle somme oggetto di commento con le quote versate dai migranti trasportati. Né la consapevolezza di Lacalaprice sull'utilizzo delle imbarcazioni per la consumazione di reati di immigrazione clandestina può essere desunta dalle modalità del viaggio e dalla paura dei controlli, esternata in alcune captazioni, e dalla decisione di ritornare in Italia per l'esecuzione delle riparazioni necessarie per fronteggiare un'avaria insorta durante la traversata senza chiedere assistenza all'acquirente. Anzi tale ultima circostanza conferma che l'imputato era ignaro della ramificazione dell'organizzazione di Ferrero in Grecia. In ogni caso, la condotta, come accertata, non è sussumibile nella fattispecie incriminatrice di cui all'art. 416 cod. pen. difettando i caratteri dell'affectio societatis. Così come indicato nel capo di imputazione, Lacalaprice si è limitato a svolgere i lavori di manutenzione ed i trasporti commissionati da un singolo associato, Ferrero. Egli, pertanto, non si è messo a disposizione dell'intera organizzazione, ma ha svolto un'attività specifica e limitata nel tempo in favore del solo Ferrero, che non può essere considerata, così come richiesto dall'art. 416 cod. pen. ai fini dell'integrazione della partecipazione all'associazione, alla stregua di una forma di adesione al progetto delinquenziale preso di mira dal gruppo e dai singoli associati. 2.1.2. Con il secondo motivo deduce violazione degli artt. 59, comma 2, cod. pen. 12, comma 3 lett. a), e 12 comma 3-ter lett. b) T.u. imm. in ordine alla mancata esclusione delle circostanze aggravanti del numero di migranti e dello scopo di profitto. La sentenza impugnata ha continuato a ricorrere alla logica presuntiva desumendo il numero di cittadini extracomunitari fatti entrare illegalmente in Italia dalle caratteristiche delle imbarcazioni ed il fine di profitto dalle conversazioni in cui il ricorrente commenta il lucro conseguito da Ferrero. Ha, pertanto, ignorato il consolidato orientamento giurisprudenziale in forza del quale la circostanza aggravante del fine di profitto, per la sua natura soggettiva, nel caso di concorso di persone non è applicabile ai concorrenti che, pur consapevoli dell'altrui profitto, che deve sempre essere connesso all'ingresso illegale, non abbiano agito in base a tale finalità. 2.1.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo agli artt. 81, secondo comma, 133 e 133-bis cod. pen. Nonostante i precisi rilievi difensivi, la Corte distrettuale, in violazione dei principii giurisprudenziali enunciati anche a Sezioni unite, non ha indicato, perpetuando l'errore del primo giudice, le ragioni in base alle quali ha determinato il quantum di pena irrogato per i singoli i reati satellite unificati sotto il vincolo della continuazione. Difetta qualunque giustificazione sulla quantificazione della pena pecuniaria di cui era stata sollecitata con l'atto di appello una rideterminazione più adeguata 2.2. Mignarri ha articolato tre motivi. 2.2.1. Con primo denuncia violazione di norma processuale, a mente dell'art. 606, lett. c), cod. proc. pen., in relazione all'art. 178, lett. c) cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione con riferimento al mancato rilascio di copia integrale dei brogliacci e delle trascrizioni della polizia giudiziaria contenute nel fascicolo del pubblico ministero. La sentenza impugnata, rispondendo all'eccezione riproposta con l'atto di appello, ha ritenuto infondata la doglianza sul rilievo, erroneo in fatto, che la difesa non aveva indicato la finalità perseguita con la richiesta rimasta inevasa. In realtà, risulta dall'originaria istanza e dalla fase dibattimentale in cui essa è stata depositata che la difesa intendeva ottenere la copia degli atti richiesti per condurre utilmente l'esame del perito - trascrittore, già fissato per l'udienza immediatamente successiva. Né la richiesta può essere definita generica non potendo pretendersi la precisa indicazione dei dati delle captazioni ancora non conosciuti. 2.2.2. Con il secondo motivo denuncia, in relazione al capo A5), violazione di legge in relazione agli artt. 42, comma 1, 43 e 110 cod. pen. nonché vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento psicologico. La sentenza impugnata ha considerato fondata la tesi accusatoria secondo cui l'imputato era consapevole della destinazione delle imbarcazioni trasportate in Grecia all'immigrazione di migranti clandestini senza adeguatamente scrutinare l'elemento soggettivo in capo a Mignarri. Ha, infatti, attribuito decisiva rilevanza ad una serie di captazioni intercorse tra terze persone ed in una sola occasione alla presenza di Mignarri, il quale, tuttavia, non conosceva la lingua utilizzata dagli interlocutori, ossia l'inglese. Non potendo in senso contrario valorizzarsi la circostanza che lo stesso aveva in passato soggiornato a lungo all'estero posto che aveva lavorato in Germania. Pur dando atto di ripetuti errori nella ricostruzione dei fatti, con particolare riferimento alla collocazione cronologica del contributo ascritto a Mignarri in relazione all'episodio contestato al capo A5), la Corte distrettuale ha continuato ad interpretare tutte le conversazioni senza spiegare le ragioni per cui avevano valore indiziario in ordine alla partecipazione di Mignarri agli specifici reati contestati, che, tuttavia, sono il pacifico risultato di accordi conclusi da altri. Ha fatto ricorso a vere e proprie congetture, senza spiegare le massime di esperienza utilizzate e frequentemente mischiando i dialoghi avvenuti in conversazioni diverse e colmando le lacune con informazioni non presenti nel materiale probatorio. 2.3. Con il terzo motivo denuncia, in relazione al capo A6), violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento psicologico nonché vizio di motivazione, anche sotto il profilo del travisamento del fatto e della prova e, infine, violazione degli artt. 56 cod. pen. e 12 T.u. imm. in relazione alla nozione di atti preparatori. In aggiunta alle doglianze esposte per il capo A5) nel secondo motivo, è evidenziato che la Corte distrettuale, discostandosi dai principii espressi dalla giurisprudenza di legittimità in una sentenza, la cui motivazione è analiticamente richiamata, ha continuato, senza rispondere ai rilievi difensivi, a qualificare come tentativo punibile, equiparato dalle norme speciali sull'immigrazione al reato consumato, la condotta di Mignarri nonostante lo stesso si sia limitato ad effettuare due traversate con le imbarcazioni asseritamente destinate al trasporto di clandestini, una interrotta per un'avaria e l'altra conclusa senza incontrarsi con gli acquirenti. Difetta l'elemento imprescindibile per la configurabilità del reato a consumazione anticipata di cui all'art. 12 cit. dell'ingresso effettivo dei migranti nelle acque territoriali. 2.4. Con il quarto motivo denuncia violazione di legge in relazione all'art. 12, comma 3 lett. b) T.u. imm. e 114 cod. pen. nonché vizio di motivazione. Lamenta che la Corte distrettuale abbia ritenuto sussistenti gli estremi dell'aggravante del fine di profitto dando per scontato che l'imputato fosse partecipe dei compensi elargiti al Ferrero ed abbia escluso l'attenuante della minima partecipazione in termini laconici.- 2.3. [OSCURATO:PERSONA] ha sviluppato due motivi. 2.3.1. Con il primo eccepisce la nullità della sentenza per motivazione apparente ed apodittica Lamenta che entrambe le sentenze di merito hanno acriticamente aderito all'impostazione accusatoria, trascurando che l'unico soggetto che ha compiuto le attività illecite, entrando in contatto con i cittadini stranieri dediti a procurare l'ingresso illegale in Italia dei migranti, è stato Ferrero il quale solo occasionalmente si è servito di altre persone, tra cui Morleo, inconsapevoli dell'accordo criminoso. Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di assise di appello, Morleo, come gli altri imputati, ha solo ammesso di avere svolto le diverse attività lecite di manovalanza, commissionategli da Ferrero, indicate nelle contestazioni addebitategli quale elemento oggettivo del reato di cui all'art. 12 cit., ma ha sempre ribadito di avere ignorato la destinazione illecita delle imbarcazioni. Anzi, ha sempre ritenuto che fossero trasportate in Grecia per essere consegnate agli acquirenti nell'ambito di operazioni di compravendita le cui condizioni non gli erano state rivelate. Da nessuna conversazione intercettata si evince che Morleo fosse stato messo a conoscenza dei rapporti tra Ferrero e l'organizzazione di trafficanti capeggiata da Walid. 2.3.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 59 cod. peri. 12 comma 3 bis e 12-ter T.u. imm. Lamenta che le circostanze aggravanti gli sono state ascritte sol perché ritenute oggettivamente esistenti senza esaminare le critiche formulate nell'atto di appello e senza specificare per ogni sinolo elemento aggravatore il correlato compendio probatorio che ne dimostrava la sussistenza. 2.4. [OSCURATO:PERSONA] ha articolato tre motivi. 2.4.1. Con il primo deduce erronea applicazione dell'art. 416 cod. pen. e vizio di motivazione. Lamenta che la Corte territoriale ha erroneamente ricondotto nel perimetro applicativo dell'art. 416 cod. pen. la condotta dell'imputata che, tuttavia, si è limitata ad accompagnare il fidanzato, [OSCURATO:PERSONA], in Grecia in più occasioni durante le operazioni di trasporto dei natanti e a presenziare ad incontri tra quest'ultimo ed esponenti della consorteria greca, senza mai assumere alcuna iniziativa in qualche modo sintomatica della sua adesione al programma criminoso o, comunque, strumentale al conseguimento degli obbiettivi presi di armi dalla compagine . È pacifico che la Zecca, priva di competenze nel campo nautico, non ha percepito i proventi dell'attività illecita. Non risulta, quindi individuato, come richiesto dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, sul piano oggettivo, un ruolo funzionale dell'imputata nell'ambito del sodalizio ed un suo contributo causalmente rilevante ai fini della conservazione o del rafforzamento del vincolo né, sul piano soggettivo, vi è prova della sua adesione ai fini criminosi comuni e condivisi dagli altri affiliati. Gli elementi fattuali valorizzati per dimostrare la cooperazione delittuosa dell'imputata sono illogici. Non può desumersi il suo coinvolgimento nelle operazioni di cessione dei natanti destinati al trasporto dei migranti né dalla consapevolezza dell'irregolarità delle operazioni commerciali né dalla conoscenza della sproporzione esistente tra il prezzo originario di acquisto delle imbarcazioni e quello versato da Walid per ottenere la disponibilità. Quest'ultimo elemento, peraltro, è stato desunto da una conversazione erroneamente interpretata, il cui corretto significato dimostra, se mai, l'ingenuità della ragazza ed il suo sincero affidamento ai progetti imprenditoriali del fidanzato. La presenza della Zecca all'incontro tra Ferrero ed il soggetto incaricato di effettuare il traporto dei migranti - nel corso del quale la stessa, peraltro, non ha mai interloquito con lo scafista - può essere letta, al pari delle altre conversazioni valorizzate per dimostrare la sua consapevolezza in ordine alla destinazione dell'imbarcazione venduta da Ferrero al trasporto illecito di clandestini, come dimostrative della sua mera connivenza e non certo della sua partecipazione all'associazione a delinquere. [OSCURATO:PERSONA] ha, infatti, sempre tenuto un comportamento passivo, del tutto inidoneo ad apportare un contributo alla realizzazione dei reati ascrittile. 2.4.2. Con il secondo motivo deduce erronea applicazione dell'art. 416 cod. pen. e manifesta illogicità della motivazione. Solo attraverso congetture la sentenza impugnata è pervenuta alla conclusione che Ferrero abbia costituito e gestito una vera e propria organizzazione criminale. Difetta la prova che gli altri partecipanti, a cominciare dalla Zecca, avessero la consapevolezza della finalizzazione dell'attività richiesta dal Ferrero al trasporto di cittadini extracomunitari. In conformità ai consolidati enunciati della giurisprudenza di legittimità, i giudici del merito avrebbero dovuto accertare l'esistenza di un programma volto alla consumazione di un numero indeterminato di reati e la sua permanenza per un congruo periodo di tempo, a prescindere dai reati scopo. A tale fine sono stati valorizzanti elementi equivoci come il numero di viaggi e l'organizzazione rapida delle trasferte ogni qual volta si presentavano le condizioni per eseguire il trasporto di cittadini extracomunitari. Non sono stati, invece, presi in esame gli elementi, ben più pregnanti, dimostrativi dell'assenza di un vincolo sociale e di una stabile organizzazione quali: - il ridotto arco temporale in cui sono state consumate le condotte delittuose; - il numero ridotto di imbarcazioni coinvolte; - il versamento agli altri indagati da parte di Ferrero di un corrispettivo dell'attività in concreto svolta e senza la previsione ella ripartizione degli utili dell'attività illecita. Difettano, inoltre, una regolare pianificazione dei viaggi e la pronta disponibilità di mezzi idonei all'allestimento dei natanti. Non risultano contatti tra i diversi imputati che operavano nella città di Brindisi. Proprio la valorizzazione di queste circostanze aveva indotto la Corte di assise ad assolvere dal reato associativo il coimputato Mignarri, significativamente definito un collaboratore esterno. 4.3. Con il terzo motivo deduce erronea applicazione degli artt. 12 d.lgs. n. 286 del 1998 e 110 cod. pen. nonché vizio di motivazione. Lamenta che la Corte di assise di appello non ha autonomamente esaminato le censure indicate nell'atto di appello con riferimento ai reati fine, preferendo, in contrasto coi principii fissati dalla richiamata giurisprudenza di legittimità, rinviare per realtionem alla sentenza di primo grado. In ogni caso, come si evince dalle argomentazioni spese in tema di partecipazione dell'imputata al sodalizio, non è emerso che la Zecca abbia fornito per ognuno dei reati fine un contributo rilevante: non si è infatti occupata della conduzione dei natanti né del loro reperimento né della pianificazione dei viaggi e non ha mai avuto contatti con i trafficanti operanti in Grecia. Si è limitata a salire a bordo delle imbarcazioni e partecipare ai viaggi, ponendo in essere un'attività del tutto irrilevante, tenuto conto della condotta assegnata e svolta dagli altri correi chiamanti a partecipare alla consumazione dei reati in ragione delle loro competenze professionali. Le sue condotte non possono rilevare neanche ai fini del reato associativo dovendo, al più ,essere inquadrate nell'istituto del concorso di persone, difettando qualunque contributo effettivo agli scopi della consorteria In senso contrario non possono utilizzarsi le conversazioni indicate alle pagine 34 e 35 della sentenza impugnata intercorse tra Ferrero e Walid cui l'imputata non ha preso parte perché impegnata a colloquiare con la partner di quest'ultimo. 4.4. Con il quarto motivo - indicato per mera svista come terzo - deduce inosservanza degli artt. 59 cod. pen. e 12 commi 3 3 bis e 3 ter T.u. imm. La sentenza impugnata ha ricostruito erroneamente i presupposti in fatto su cui riposano le valutazioni giuridiche in tema di aggravanti. La conoscenza del numero esatto di migranti trasportati, necessaria per l'imputazione soggettiva dell'aggravante di cui all'art. 12, comma 3 lett. a), è stata congetturalmente desunto dalla presenza dell'imputata all'incontro tra Ferrero e lo scafista in cui il primo ha dato indicazioni al secondo sulle modalità di sistemazione dei passeggeri all'interno dell'imbarcazione, senza, tuttavia, accennare al loro numero, nonché dai commenti generici dell'imputata su tale argomento. Quanto all'aggravante del fine di profitto è stato ignorato il consolidato indirizzo giurisprudenziale in forza del quale la stessa, a cagione della sua natura soggettiva, è applicabile soltanto ai concorrenti del reato che abbiano agito con tale finalità e non a chi, come la Zecca, ha agito per finalità diverse di natura sentimentale senza percepire alcun provento dall'attività illecita. [OSCURATO:PERSONA] Ritiene il collegio che i ricorsi propongono censure che, laddove superano il vaglio di ammissibilità, sono comunque infondate sicché devono essere tutti rigettati. 1. [OSCURATO:PERSONA]. 1.1. Il primo motivo non è consentito nella parte in cui denuncia erronea interpretazione delle conversazioni intercettate e della prova dichiarativa perché, nella sostanza, sollecita non la verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l'eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, ma una vera e propria rilettura del "significato" o comunque re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova, operazioni queste ultime, a differenza della prima, precluse al giudice della legittimità (da ultimo cfr. Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283370 - 01 e, in tema di intercettazioni, Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 - 01). Sono, invece, infondate le censure che contestano la tenuta logica della motivazione e la violazione delle norme incriminatrici. Sostiene il ricorrente che la Corte distrettuale, nell'esaminare i rilevi difensivi, non abbia adeguatamente approfondito il tema, rilevante per tutte le imputazioni di cui è chiamato a rispondere, della consapevolezza circa la destinazione delle imbarcazioni - in almeno due occasioni acquistate, manutenute e trasportate in Grecia con la sua fattiva ed indiscussa partecipazione - alla consumazione di reati di immigrazione clandestina e, con specifico riferimento al reato di cui all'art. 416 cod. pen., il tema dell'affectio societatis, sotto il profilo dell'adesione al progetto delinquenziale preso di mira dal sodalizio. Rileva il Collegio che, al contrario di quanto prospettato, la sentenza impugnata (pagg. da 13 a 23) ha puntualmente indicato gli elementi probatori ritenuti sintomatici di tale peculiare consapevolezza e li ha valorizzati seguendo un percorso argomentativo plausibile, privo di incongruenze manifeste. Ha, in particolare, osservato che le informazioni in possesso di Lacalaprice e da questi rivelate nel corso di più conversazioni intercettate sono indicative di un grado di conoscenza dell'attività criminosa svolta, anche grazie al suo prezioso contributo materiale, da un'organizzazione, stabile e rodata di cui facevano parte, in Italia, [OSCURATO:PERSONA] e, in Grecia, il trafficante di migranti "Walid", con il quale era entrato in diretto contatto in almeno una delle operazioni. Si tratta di una conoscenza così completa da consentire a Lacalaprice di contestare, con argomentazioni precise, il trattamento economico riservatogli per ogni singolo trasporto e consegna, valutato troppo esiguo sia rispetto ai rischi corsi in occasione dei controlli, per evitare i quali era costretto a adottare, durante la navigazione e l'approdo, rigide cautele evidentemente non necessarie nel caso di operazioni commerciali lecite, sia rispetto ai guadagni delle altre persone impegnate nella medesima attività, a cominciare da Ferrero. Lacalaprice è, perfino, al corrente della precisa somma di denaro percepita da Ferrero per la consegna del natante che è intento a trasferire in Grecia e ne indica l'ammontare in una somma, 50.000,00 euro, che significativamente è compatibile non con il valore commerciale dell'imbarcazione, nettamente inferiore in ragione delle sue "pessime condizioni", ma con il valore attribuitogli da Walid, il quale era disposto a versare somme nettamente più elevate perché, come spiegato dallo stesso nelle conversazioni intercettate, parametrate al numero di cittadini extracomunitari in grado di ospitare, ognuno dei quali pagava il viaggio 7.000,00 o 7.500,00 euro o dollari. D'altra parte, aggiunge pertinentemente la Corte territoriale, la ricostruzione alternativa proposta da [OSCURATO:PERSONA], secondo cui si era limitato ad accompagnare Ferrero nelle operazioni lecite di compravendita delle imbarcazioni e nel traporto di queste ultime in Grecia per consegnarle agli acquirenti, oltre a non avere trovato alcuna conferma documentale, risulta, sul piano logico, smentita non solo dalla dichiarata impossibilità dell'imputato di riferire indicazioni, anche generiche, sugli acquirenti o promissari acquirenti dei natanti, sui luoghi e sulle modalità delle consegne, ma anche dalla condotta inspiegabile tenuta quest'ultimo in occasione dell'avaria all'imbarcazione "Mada". In quella occasione, Lacalaprice aveva preferito ritornare dalla Grecia in Italia per eseguire le necessarie riparazioni sull'imbarcazione in avaria senza neanche cercare di contattare il promissario acquirente, teoricamente interessato. p sentenza in verifica ha correttamente ritenuto configurabili non solo i due reati fine ma anche il reato associativo, una volta dato per accertato che Lacalaprice, dopo averle manutenute per renderle idonee alla navigazione, aveva effettuato - dietro compenso, per un periodo di tempo prolungato, a semplice richiesta ed in tempi ristrettissimi legati ai flussi di passeggeri - le consegne di più imbarcazioni trasportandole dall'Italia alla Grecia, nella piena consapevolezza che i natanti, nell'ambito di un progetto programma comune e condiviso, nei giorni immediatamente successivi sarebbero stati impiegati dalla stessa organizzazione che gli aveva commissionato siffatta attività, per il tramite di Ferrero e sotto la supervisione di Walid, per trasportare nel territorio nazionale migranti clandestini, come effettivamente avvenuto nei termini contestati nelle imputazioni di cui al capi A3) - trasporto di 36 cittadini extracomunitari con la nave "No para dos" in data 8 febbraio 2019" e A4) - trasporto di 12 cittadini extracomunitari con la nave "Mada" in data 20 arile 2019 . A proposito del reato di cui all'art. 416 cod. pen., va tenuto presente che la condotta partecipativa può essere provata anche attraverso la valutazione dei reati scopo, ove indicativi di un'organizzazione stabile e autonoma, nonché di una capacità progettuale che si aggiunge e persiste oltre la consumazione dei medesimi e che il dolo del delitto di associazione a delinquere è integrato dalla coscienza e volontà di partecipare attivamente alla realizzazione del programma delinquenziale in modo stabile e permanente e può desumersi in modo fortemente indiziante dalla stessa realizzazione dell'attività delittuosa in termini conformi al piano associativo (Sez. 2, n. 22906 del 08/03/2023, Bronzellino, Rv. 284724 - 01; Sez. 1, n. 29093 del 24/05/2022, Barillari, Rv. 283311 - 01; Sez. 2, n. 28868 del 02/07/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279589 - 01; Sez. 6, n. 50334 del 02/10/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 257845 - 01). 1.2. Il secondo motivo, relativo all'imputazione soggettiva delle circostanze aggravanti del numero di migranti e dello scopo di profitto, è manifestamente infondato. Quanto all'aggravante di cui all'art. 12, comma 3 lett. a) T.u. imm., la Corte territoriale, preso atto che i cittadini extracomunitari trasportati in occasione della consumazione dei reati ascritti all'imputato nei capi A3) e A4) erano superiori a cinque, ha tratto la convinzione che l'imputato o conosceva, se non il numero preciso delle persone trasportate, quanto meno la circostanza che si trattava di un numero ingente, o, comunque, l'aveva ignorata, a mente dell'art. 59, comma 2, cod. pen., per colpa o errore determinato a colpa, trattandosi di dato facilmente desumibile dalle caratteristiche e le dotazioni delle imbarcazioni Il ragionamento è corretto se si considera che Lacalaprice non solo aveva sicura conoscenza delle capacità di accoglienza di entrambe le imbarcazioni, dotate di cabina, vano coperto e lunghe diversi metri e quindi destinate ad ospitare un numero cospicuo di passeggeri, per avere curato i lavori di manutenzione e personalmente pilotato i natanti prima di consegnarli in Grecia, ma era altresì informato, come ricordato nel paragrafo precedente, dei costi e vantaggi economici correlati all'intera attività illecita che imponevano per produrre profitto l'imbarco di un numero di migranti molto elevato per ogni viaggio. Quanto all'aggravante di cui all'art. 12, comma 3-ter lett. b) T.u. imm., va tenuto presente che il profitto da considerare, per espressa previsione di legge, è anche quello "indiretto". Per tale deve intendersi, a parere del Collegio, il profitto anche mediatamente connesso all'ingresso contra ius dello straniero favorito (sul punto v. Sez. 1, n. 35510 del 30/05/2019, Fantini, Rv. 276613 - 01; Sez. 1. n. 35848 del 16/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276715 - 01; Sez. 1, n. 15939 del 19/03/2013, Alcu, Rv. 255637-01), compreso quello di cui sia beneficiaria terza persona, ove l'azione del reo sia intenzionalmente diretta a procurarlo. Fuori di tale ultima ipotesi, il profitto conseguito dal correo rimane irrilevante, ancorché conosciuto dall'agente. Con questa precisazione va inteso il condivisibile principio ricordato in forza del quale l'aggravante de qua, avendo natura soggettiva, perché incentrata su una particolare motivazione a delinquere e sulla specifica direzione finalistica del dolo e della condotta, nel caso di concorso di persone nel reato, non è applicabile ai concorrenti che non abbiano agito in base a tale specifica finalità (Sez. 6, n. 8891 del 19/12/2017, dep. 2018, Castiglione, Rv. 272335-01; Sez. 1, n. 54085 del 15/11/2017, Quaranta, Rv. 271641-01; sez. 6, n. 43890 del 21/06/2017, Aruta, Rv. 271098 - 01; -01).In applicazione di tali principi, la Corte di assise di appello ha ineccepibilmente osservato che Lacalaprice - accettando di eseguire l'attiva commissionatagli, oggettivamente funzionale alla consumazione dei reati fine scrittigli di cui ai capi A3) e A4), in cambio di un compenso - ha agito al fine di ottenere un vantaggio economico apprezzabile che ben sapeva essere collegato al trasporto in Italia dei migranti privi di promesso di soggiorno. 1.3. Il terzo motivo, relativo al trattamento sanzionatorio del reato continuato, è manifestamente infondato La Corte di assise di appello ha esaustivamente risposto ai rilievi difensivi, osservando che l'aumento di mesi 4 di reclusione ed ero 1.000,00 di multa per ciascuno dei due reati satellite è congruo tenuto conto non solo della misura molto contenuta ma soprattutto della gravità dei fatti desunta dal numero ingente dei cittadini extracomunitari illegalmente trasportati. Risulta pertanto ampiamente rispettato il principio in base al quale nella determinazione della pena complessiva del reato continuato, è necessario, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite con un diverso grado di impegno motivazionale correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art.81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene • (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01). Quanto alla pena pecuniaria, essa non era suscettibile di alcuna rideterminazione in melius perché calcolata, in relazione alla pena base del reato di cui al capo A3), con il sistema automatico previsto dal legislatore (euro 25.000 euro per ogni persona trasportata) per essere poi aumentata di mille euro per ciascuno dei due reati satellite. 2. [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Il primo motivo è infondato. Sostiene il ricorrente che il processo a suo carico sarebbe nullo per violazione del diritto di difesa o che, comunque, non sarebbero utilizzabili nei suoi confronti tutte le conversazioni intércettate, a seguito dell'illegittimo rigetto della richiesta, avanzata al pubblico ministero nel corso del giudizio di primo grado, di rilasciare copia integrale dei brogliacci e delle trascrizioni eseguite dalla polizia giudiziaria. L'assunto è erroneo perché non tiene conto né della diversa disciplina cui il codice di rito, nel regolamentare la materia delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, sottopone, i verbali e le registrazioni, da una parte, ed i brogliacci, dall'altra, né delle conseguenze che la legge processuale prevede in caso di omesso rilascio di copia degli atti di indagine. L'art. 268, comma 4, cod. proc. pen. stabilisce che i verbali e le registrazioni relativi alle operazioni di intercettazione effettuate sono immediatamente trasmessi al pubblico ministero e che entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, essi sono depositati in segreteria insieme ai decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione, rimanendovi per il tempo fissato dal pubblico ministero, salvo che il giudice non riconosca necessaria una proroga. [OSCURATO:PERSONA], con sentenza 10 ottobre 2008, n. 336, ha dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo nella parte in cui non prevede che, dopo la notificazione o l'esecuzione dell'ordinanza che dispone una misura cautelare personale, il difensore possa ottenere la trasposizione su nastro magnetico delle registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate, utilizzate ai fini dell'adozione del provvedimento cautelare, anche se non depositate. La violazione del diritto del difensore di estrarre copia dei "files" audio, rileva, in quanto funzionale al pieno esercizio del diritto di difesa, non solo in sede di riesame cautelare in cui l'illegittima compressione del diritto di difesa, derivante dal rifiuto o dall'ingiustificato ritardo del pubblico ministero nel consentire al difensore, prima del loro deposito ai sensi del quarto comma dell'art. 268 cod. proc. pen., dà luogo ad una nullità che se ritualmente dedotta in sede di riesame prelude l'utilizzazione delle suddette trascrizioni come prova nel giudizio "de libertate". (Sez. U, n. 20300 del 22/04/2010, Lasala, Rv. 246907 - 01), ma anche in sede dibattimentale. A quest'ultimo proposito è stato affermato che il diritto del difensore di ascoltare le registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate e di estrarre copia dei "files" audio, dopo il deposito effettuato ai sensi dell'art. 268, comma 4, cod. proc. pen., non è suscettibile di limitazione né è subordinato ad autorizzazione, per cui ogni compressione di tale diritto dà luogo alla nullità di ordine generale a regime intermedio prevista dall'art. 178, lett. c), cod. proc. pen. (in applicazione del principio mentre Sez. 4, n. 57195 del 15/11/2017 [OSCURATO:PERSONA]. 271701 - 01 ha annullato con rinvio la sentenza impugnata, avendo la corte di appello omesso di verificare se il diritto all'ascolto diretto delle conversazioni o comunicazioni intercettate fosse stato, in concreto, compresso dalla indisponibilità dei nastri magnetici, al fine di valutare, all'esito di tale verifica, la fondatezza della eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni, Sez. 6, n. 41362 del 11/07/2013, Drago, Rv. 257804 - 01 ha annullato con rinvio la sentenza impugnata che in un procedimento celebrato con rito abbreviato, aveva utilizzato ai fini della decisione conversazioni intercettate acquisite mediante "brogliacci", senza consentire ai difensori l'esercizio della facoltà di ascolto). 14 )4, Con riferimento ai cosiddetti brogliacci di ascolto delle operazioni di intercettazione, consistenti nella sintesi delle conversazioni eseguita dalla polizia giudiziaria che procede all'intercettazione, il loro omesso deposito, non previsto da alcuna previsione codicistica, non è sanzionato da alcuna nullità, o inutilizzabilità, delle intercettazioni medesime (ex plurimis, Sez. 3, n. 21968 del 24/02/2016, Amato, Rv. 267075 - 01; Sez. 3, 23 marzo 2015, n. 36350, Bertini, Rv. 265630; Sez. 6, 26 novembre 2009, n. 49541, Santagati, Rv. 245656; Sez. 4, 21 gennaio 2004, n. 16890, Casali, Rv. 228040). La sanzione dell'inutilizzabilità opera, infatti, nel diverso caso dell'omessa redazione del verbale, che si distingue dal brogliaccio, perché contiene la sommaria indicazione delle operazioni svolte e non la sintesi delle conversazioni intercettate. D'altra parte, proprio perché si tratta di trascrizioni informali compiute nel corso delle indagini dalla polizia giudiziaria, i brogliacci relativi alle conversazioni telefoniche intercettate, nel giudizio ordinario non sono utilizzabili ai fini della decisione salvo il consenso delle parti alla loro acquisizione al fascicolo per il dibattimento (cfr. Sez. 6, n. 24744 del 28/03/2018, Liccione, Rv. 273619 - 01). Coerentemente alla loro diversa natura e funzione, la disciplina speciale delle intercettazioni non sanziona l'omesso rilascio di copia dei brogliacci. Come correttamene rilevato dalla sentenza impugnata, l'art. 271 cod. proc. pen non include tale ipotesi tra i casi di inutilizzabilità. Deve, quindi, escludersi che l'ordinamento processuale tuteli il diritto della difesa dell'imputato di ottenere il rilascio di copia, digitale o cartacea, dei brogliacci nelle medesime forme di quello ad ottenere copia dei verbali e delle registrazioni. La sanzione alla violazione del diritto di estrarre copia dei brogliacci, pertanto, deve essere individuata in applicazione dei principi generali. Non può trovare applicazione la sanzione dell'inutilizzabilità che è configurabile o nell'ipotesi di violazione di espressi divieti di acquisizione probatoria ex art. 191 cod. proc. pen. - inutilizzabilità generali - ovvero di una specifica previsione, che nel caso non è rinvenibile nell'ordinamento, della sanzione in relazione a un'acquisizione difforme dai modelli legali - inutilizzabilità speciali - (Sez. 2, n. 9494 del 07/02/2018, Schiavo, Rv: 272348 - 01; Sez. 3, n. 56086 del 25/10/2017, C., Rv. 272357 - 01; Sez. 6, n. 40973 del 08/10/2008, Pagano, Rv. 241318 - 01). L'inosservanza delle formalità prescritte per l'assunzione delle prove, nella specie l'intercettazione telefonica, può eventualmente rilevare sul piano della nullità, qualora, in base al principio di tassatività, tale sanzione sia prevista con riferimento alla specifica violazione.In questa prospettiva il mancato rilascio delle copie dei brogliacci potrebbe dare luogo a nullità di ordine generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen., per violazione del diritto di difesa solo se la parte interessata, che è comunque posta in condizione di prendere conoscenza diretta e personale mediante accesso alla segreteria degli atti ivi depositati, alleghi di avere patito un concreto pregiudizio, specificandone le ragioni a sostengo. Ciò non è avvenuto nel caso in esame, in cui il ricorrente si è limitato ad indicare nell'originaria istanza di rilascio copie la mera eventualità di formulare richieste al giudice del dibattimento in corso di svolgimento senza altro aggiungere, salvo in sede di eccezione precisare che la richiesta era funzionale al conferimento dell'incarico al perito trascrittore. Si tratta, a ben vedere. di una carenza particolarmente grave ove si consideri che la difesa richiedente, sin dall'applicazione della misura cautelare nei confronti dell'imputato, e quindi anche prima dell'esercizio dell'azione penale e dell'inizio del dibattimento, aveva avuto accesso diretto ai verbali e soprattutto alle registrazioni di tutte le conversazioni intercettate, con la possibilità di conoscerne il reale contenuto attraverso l'ascolto delle bobine. Queste ultime, pacificamente, costituiscono la "prova", a differenza non solo dei brogliacci, in cui è sintetizzata la trascrizione della polizia giudiziaria, ma anche della perizia. Non a caso, secondo la giurisprudenza di legittimità ormai consolidatasi, il contenuto delle conversazioni intercettate può essere provato anche mediante deposizione testimoniale, non essendo necessaria la trascrizione delle registrazioni nelle forme della perizia, atteso che la prova è costituita dalla bobina o dalla cassetta, che l'art. 271, comma 1, cod. proc. pen. non richiama la previsione dell'art. 268, comma 7, cod. proc. pen. tra le disposizioni la cui inosservanza determina l'inutilizzabilità e che la mancata trascrizione non è espressamente prevista né come causa di nullità, né è riconducibile alle ipotesi di nullità di ordine generale tipizzate dall'art. 178 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 2507 del 28/10/2021, dep. 2022, Schiariti, Rv. 282696 - 01; Sez. 1, n. 41632 del 03/05/2019, Wantong, Rv. 277139 - 01). 2.2. Il secondo motivo, relativo all'affermazione di responsabilità con particolare riferimento all'elemento psicologico del delitto di cui al capo A 5), pur formalmente strutturato come denuncia di violazione di legge e vizio di motivazione sollecita, nella sostanza, una inammissibile rilettura delle conversazioni intercettate, non confrontandosi criticamente con il precorso argomentativo seguito dalla Corte salentina per pervenire alla conclusione che Mignani fosse pienamente consapevole della destinazione delle imbarcazioni di cui aveva curato la consegna in Grecia a traffici illeciti e, più precisamente, al trasporto nel territorio nazionale di cittadini extracomunitari privi del permesso di soggiorno (pagg. da 52 a 59).I Giudici del merito, al riguardo, hanno preso in esame una pluralità di conversazioni in cui è lo stesso Mignarri, colloquiando con Ferrero, a fornire informazioni sulle reali condizioni dell'imbarcazione, sulle modalità della navigazione e del pagamento della somma pattuita a titolo di compenso incompatibili con una operazione commerciale di compravendita nei termini del tutto generici riferiti dall'imputato. Soprattutto hanno messo in evidenza che, alla luce della ricostruzione cronologica delle conversazioni captate il 7 e l' 8 giugno, giorno dell'abbordaggio a largo di Otranto dell'imbarcazione in precedenza condotta in Grecia da Mignarri con bordo 8 migranti, risulta accertato che è stato proprio l'odierno ricorrente a consegnare personalmente l'imbarcazione a Walid, dopo essere stato freneticamente avvisato da Ferrero circa l'urgenza dell'operazione perché nel posto convenuto era già arrivati i cittadini extra comunitari da imbarcare. Su queste ultime conversazioni, evidente chiave di lettura anche di quelle precedenti, la difesa del ricorrente nulla di concreto oppone soffermandosi su aspetti secondari e non decisivi. 2.3. Il terzo motivo, relativo all'affermazione di responsabilità con particolare riferimento all'elemento psicologico del delitto di cui al capo A 6), oltre a reiterare, per di più in termini generici, inammissibili doglianze in fatto sovrapponibili a quelle oggetto del motivo precedentemente esaminato, propone una questione infondata sulla qualificazione giuridica della condotta. Secondo la difesa ricorrente, la Corte di assise di appello ha erroneamente interpretato la norma incriminatrice, ritenendo configurabile il reato di cui all'art. 12, comma 3, T.u. imm. nonostante risulti accertato che nessun migrante abbia fatto ingresso nelle acque territoriali, evento che dovrebbe costruire il momento consumativo. L'opzione ermeneutica proposta non è condivisibile. Il principio enunciato dalla sentenza. Sez. 1, n. 40624 del 25/03/2014, Scarano, Rv. 259923 - 01, citata nel ricorso - secondo cui le condotte descritte ai commi 3 e 3-bis dell'art. 12 T.U. imm. implicano l'effettivo ingresso dello straniero nel territorio dello Stato, in violazione della disciplina di settore, presupposto invece non richiesto ai fini dell'integrazione dell'ipotesi di reato di cui all'art. 12, comma primo, che si configura come delitto a consumazione anticipata - è stato definitivamente abbandonato dalla giurisprudenza di legittimità dopo la sentenza Sez. U, Sn. 40982 del 21/06/2018, P., Rv. 273937 - 01. In tale pronuncia si è dato continuità, con dovizia di argomentazioni, correttamente riportate dalla Corte territoriale, all'orientamento contrario sostenuto dal Sez. 1, n. 45734 del 31/03/2017, Bouslim, Rv. 271127 in base al quale anche la fattispecie criminosa disciplinata dall'art. 12, comma 3, del d.lgs.17 \\- 25 luglio 1998, n. 286 integra un reato di pericolo o "a consumazione anticipata", che si perfeziona per il solo fatto di compiere atti diretti a procurare l'ingresso dello straniero nel territorio dello Stato in violazione della disciplina di settore, non richiedendo l'effettivo ingresso illegale dell'immigrato in detto territorio. 2.4. Il quarto motivo, relativo all'aggravante del fine di profitto e all'attenuante della minima partecipazione, propone, quanto all'aggravante, considerazioni assimilabili a quelle contenute nel ricorso di Lacalaprice e dunque parimenti infondate (vedi par. 1.2.) e, quanto all'attenuante, formula una critica generica che non si confronta con il contenuto reale della motivazione (pag. 63), che ha correttamente valutato il ruolo determinante avuto dall'imputato nella consumazione dei reati. 3. [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. Il primo motivo non supera il vaglio di ammissibilità, laddove formula critiche sul giudizio di responsabilità generiche e comunque interamente versate in fatto, mentre è infondato nella parte in cui censura l'apparato motivazionale posto a sostengo dell'elemento soggettivo di tutti i reati per cui è intervenuta condanna, evidenziando, principalmente, l'assenza di consapevolezza in capo all'imputato circa la destinazione illecita delle imbarcazioni. Contrariamente a quanto opinato dalla difesa ricorrente, la sentenza impugnata (pagg. da 39 a 47) ha indicato la pluralità di elementi indizia ri convergenti - tratti sia dalle conversazioni intercettate, specie con Lacalaprice, sia dalle ammissioni dell'imputato - da cui ha tratto la convinzione, tutt'altro che manifestamente illogica, che Morleo aveva svolto le prestazioni rivelatisi, sotto il profilo oggettivo, funzionali alla consumazione del reato associativo e dei reati scopo, nella piena consapevolezza della reale destinazione dei natanti di cui si era variamente occupato, ora allestendoli ora curandone la consegna in Grecia, ovvero il trasporto di migranti irregolari. Ha, in particolare, osservato che le informazioni di cui Morleo è in possesso depongono univocamente per un elevato livello conoscenza di tutte le implicazioni dell'attività criminosa svolta - anche grazie al suo prezioso contributo materiale che aveva pacificamente consentito l'allestimento delle imbarcazioni utilizzate per gli sarchi di cui ai capi Al), A2) e A4) - da un'organizzazione, stabile e rodata di cui facevano parte, in Italia, [OSCURATO:PERSONA] e, in Grecia, il trafficante di migranti "Walid. Morleo non mostra, infatti, alcuna sorpresa nell'apprendere le lamentele espostegli da Lacalaprice, il quale, nel parlare dei rischi correlati allo svolgimento dell'attività di trasporto delle imbarcazioni in Grecia, cui lo stesso Morleo era alacremente impegnato, nonché della necessità di adottare cautele per evitare controlli anche molto stringenti, aveva ripetutamente evidenziato il carattere irrisorio deli compensi ricevuti, specie se paragonato ai ben più lauti guadagni percepiti dalle altre persone coinvolte, a cominciare da Ferrero. Anzi, Morleo cerca di rassicurare il suo interlocutore per evitare problemi alla riuscita del piano criminoso, ampiamente condiviso, e giustifica le condotte tenute da Ferrero. D'altra parte, aggiunge pertinentemente la Corte territoriale, la ricostruzione alternativa proposta dall'imputato, secondo cui si era limitato, in vista delle operazioni lecite di compravendita delle imbarcazioni, ad eseguire i lavori commissionatigli da Ferrero e a provvedere al loro traporto in Grecia per la consegna agli acquirenti, non aveva trovato alcuna conferma. 3.2. Il secondo motivo, relativo all'imputazione soggettiva delle circostanze aggravanti, non si sottrae alla declaratoria di inammissibilità perché ripropone pedissequamente le censure già dedotte con l'atto di appello e dichiarate inammissibili in ragione ella loro genericità e difetto di confronto con la complessiva motivazione fornita dalla sentenza della Corte di Assise, che, nel trattare la posizione di Morleo, aveva, tra l'altro, approfondito i temi dei compensi elargitigli, rilevanti ai fini della sussistenza della finalità di profitto mediato di cui all'aggravante prevista dall'art 12, comma ter-ter. T.U. imm., e delle caratteristiche oggettive delle imbarcazioni, tali da far ragionevolmente credere a tutte e persone coinvolte nell'organizzazione che si trattava di natanti destinati ad ospitare un numero cospicuo di migranti per ogni singolo viaggio, sicuramente superiore a quello indicato dall'art. 12, comma 3 lett. a) cit. 4. [OSCURATO:PERSONA]. 4.1. Il primo motivo, relativo alla condotta partecipativa del reato associativo, è privo di pregio. Sostiene la difesa ricorrente che la sentenza impugnata, oltre a valutare erroneamente le prove a carico, tra cui le conversazioni intercettate - aspetto non più sindacabile in sede di legittimità in difetto della specifica indicazione di vizi motivazionali - non ha esaustivamente indicato le ragioni per le quali le condotte della Zecca non siano valutabili in termini di mera connivenza e abbiano, invece, rappresentato un contributo causalmente rilevante ai fini della conservazione o del rafforzamento del vincolo sociale prestato da un soggetto che ha convintamente aderito ai fini criminosi comuni e condivisi dagli altri affiliati. Ritiene il Collegio che la questione, già sollevata con l'atto di appello, sia stata risolta in modo corretto. Sulla scorta del contenuto di molteplici conversazioni intercettate, lette anche valorizzando criticamente le ammissioni dell'imputata, la Corte territoriale (pagg. 25 e seg.) ha ritenuto accertato che la Zecca non si è affatto limitata ad accompagnare il Ferrero nei viaggi in Grecia nella convinzione di affiancarlo nella attività imprenditoriale o di compiere gite di piacere, come sostenuto dalla stessa in sede di esame. Al contrario, l'imputata era informata della destinazione delle imbarcazioni, di cui aveva curato l'allestimento e la consegna in collaborazione con il fidanzato, al traporto in Italia di migranti irregolari. Aveva, infatti, personalmente assistito alle operazioni immediatamente precedenti all'imbarco dei migranti in occasione dell'episodio di cui al capo A 3) ed aveva, in più occasioni, parlato con il referente in Grecia, Walid, dei viaggi dei migranti e delle somme sborsate da ogni singolo passeggero per usufruire del servizio. Ella, inoltre aveva svolto, in favore dell'intera organizzazione e previo idoneo "addestramento", compiti funzionali al perseguimento del programma criminoso avuto di mira dal sodalizio, non solo partecipando a più reati scopo ma anche collaborando alle operazioni di acquisto e cessione dei natanti, all'incasso dei corrispettivi e di trasferimento del denaro nel territorio italiano. La condotta così ricostruita è stata correttamente sussunta nella fattispecie incriminatrice di cui all'art. 416 cod. pen. perché, con tutta evidenza, rappresenta, nel suo complesso, un contributo, avente effettiva rilevanza causale, ai fini della conservazione o del rafforzamento della consorteria. 4.2. Il secondo motivo, relativo agli elementi costitutivi dell'associazione a delinquere, non supera il vaglio di ammissibilità perché ripropone pedissequamente le doglianze contenute nell'atto di appello, senza confrontarsi con le argomentazioni fornite in risposta dalla sentenza impugnata e finisce, nella sostanza, per sollecitare un diverso apprezzamento dei medesimi elementi di prova già valutati, prospettandone una rilettura asseritamente più plausibile. La Corte territoriale (pagg. 7 e seg.), in continuità con i giudici del primo grado del giudizio, ha valorizzato, seguendo un percorso giustificativo non manifestamente illogico, ai fini della dimostrazione dei requisiti della stabilità del vincolo associativo e dell'indeterminatezza del programma criminoso, non solo le modalità di esecuzione dei reati scopo, indicativi di un'organizzazione stabile e autonoma nonché di una capacità progettuale che si aggiunge e persiste oltre la consumazione dei medesimi, ma ulteriori elementi, fattuali e di natura logica, quali il significativo lasso di tempo detti reati nel quale sono stati commessi (circa 10 mesi), la distribuzione dei ruoli fra i compenti del gruppo, l'organizzazione dei viaggi in tempi strettissimi una volta ricevuto l'imput dal referente presente nel luogo di imbarco dei migranti. Ha pertinentemente rimarcato che siffatta indubitabile efficienza era resa possibile proprio dalla permanenza nel tempo di una struttura stabile, pronta ad agire anche senza alcun preavviso. Non difettava neanche la ripartizione dei guadagni conseguiti attraverso l'attività illecita, essendo prevista, anche se non sempre puntualmente attuata, la corresponsione di compensi ai singoli associati, tutti comunque disposti, in ragione della condivisione del progetto illecito e quindi dell'affectio societatis, a svolgere i compiti prestabiliti pure in caso di ritardo nei pagamenti. 4.3 Il terzo motivo, relativo ai reati scopo, è anch'esso inammissibile perché è versato in fatto e non si confronta, se non genericamente, con il reale contenuto della sentenza impugnata, che nelle pagine da 26 e seg. nonché nei paragrafi dedicati ai concorrenti Mignarri, Morleo e Lacalaprice, ha analiticamente approfondito, attraverso l'esame di numerose conversazioni, sia il tema del coinvolgimento personale della Zecca nella consumazione dei sinoli reati scopo sia quello del correlato elemento psicologico, pervenendo alla conclusione, tutt'altro che illogica, che l'imputata , in tutti gli episodi contestatile, aveva fornito un contributo che, valutato alla luce delle condotte coordinate dei compartecipi, è stato senz'altro funzionale al buon esito delle operazioni di cessione delle imbarcazioni. L'imputata, infatti, pienamente consapevole della destinazione dei natanti consegnati in Grecia al trasporto illegale in Italia di cittadini extracomunitari ed a conoscenza del sistema operativo del gruppo, si è, di volta in volta, messa a disposizione in modo da garantire il suo apporto nella fase esecutiva: non solo accompagnando e coadiuvando Ferrero nei viaggi e durante la permanenza in Grecia per rendere gli uni e l'altra più sicuri, ma anche intervenendo personalmente nelle trattative di acquisto e rivendita dei natanti, nel trasferimento in Italia del denaro contante ricevuto dall'organizzaizone e nei rapporti con il referente Walid. D'altra parte, l'atipicità della condotta criminosa concorsuale prevista dall'art. 110 cod. pen., rende punibili tutte le condotte legate da rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti con la conseguenza che il contributo causale del concorrente può manifestarsi attraverso forme differenziate anche di tipo "morale", rafforzando il proposito criminoso altrui. 4.4. Il quarto motivo è inammissibile laddove censura l'apparato giustificativo a sostegno del riconoscimento dell'aggravante del numero di migranti trasportati di cui all'art. 12, comma 3 lett. a) perché pretende una nuova valutazione delle emergenze probatorie da sovrapporre a quella, non illogica, della sentenza impugnata (pagg. 37 e 38), che ha valorizzato più conversazioni interpretate come indicative della conoscenza da parte dell'imputata dell'allestimento delle imbarcazioni per accogliere un numero di migranti elevato, circostanza quest'ultima che, d'altra parte, non rendeva antieconomica l'intera operazione Le criticità rilevate con riferimento all'aggravante di cui all'art. 12, comma 3- ter lett. b) T.u. imm. sono infondate perché trascurano che, come già ricordato nel par. 1.2., il "profitto" da considerare, per espressa previsione di legge, è anche quello "indiretto", nozione nella quale rientra anche il "profitto" di cui sia beneficiaria terza persona,