CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 42697/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] risulta fondato per l'eccepita prescrizione del reato di cui al capo 1 della rubrica (art. 81 cod. pen. e 3 d. Igs. 74 del 2000, commesso il 6 settembre 2012; il termine massimo di prescrizione anche valutando l'aumento dei termini di prescrizione di cui all'art.17, comma 1 bis, d. Igs. 74 del 2000 è di 10 anni, oltre a 64 giorni di sospensione dei termini; conseguentemente alla data della sentenza impugnata (26 ottobre 2022) il reato era già prescritto. Deve pertanto pronunciarsi sentenza di estinzione del reato di cui al capo 1 della rubrica per prescrizione. La relativa pena di mesi 3 di reclusione (aumento per la continuazione applicato dal giudice di merito) deve eliminarsi con ricalcolo della pena finale in anni 1 e mesi 9 di reclusione. 2. In presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento. (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009 - dep. 15/09/2009, Tettamanti, Rv. 244274). Le motivazioni della sentenza impugnata escludono la presenza di cause di assoluzione ex art. 129 cod. proc. pen. La sentenza deve quindi annullarsi senza rinvio per intervenuta prescrizione. Il ricorso risulta inammissibile nel resto, non essendoci ulteriori specifici motivi di ricorso in cassazione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo 1 della rubrica perché il reato è estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena di mesi 3 di reclusione rideterminando la pena finale in anni 1 e mesi 9 di reclusione; dichiara inammissibile il ricorso nel resto