CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 febbraio 2025
Cassazione n. 04700/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato ad Alessandria il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia; avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino emesso in data 06/02/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; vista la requisitoria con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; viste le conclusioni e la nota spese della parte civile, [OSCURATO:PERSONA], datate 3 e 4 novembre 2025 a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]; vista la memoria di replica a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] datata [OSCURATO:DATA_NASCITA].[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Alessandria in data 14/07/2023 di condanna dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] ritenuto responsabile del reato di appropriazione indebita per essersi, in qualità di amministratore unico pro tempore della [OSCURATO:SOCIETA]., al fine di procurarsi un ingiusto profitto, appropriato della somma di euro 50.986,41 della quale entrava in possesso erroneamente, nonostante la formale richiesta di restituzione avanzata dalla costituita parte civile [OSCURATO:PERSONA], amministratore condominiale titolare dello Studio "[OSCURATO:PERSONA]". 2. Avverso la predetta sentenza, propone ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del difensore, affidandolo ad un unico articolato motivo, con il quale deduce vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per contraddittorietà e manifesta illogicità sotto due profili, già rilevati in sede di appello: l'errata qualificazione giuridica del fatto e la tardività della querela. 2.1. In particolare, la difesa, riportando stralci della sentenza di secondo grado (pp. 5-7 ricorso) e rifacendosi alla giurisprudenza di legittimità sul rapporto tra il reato di cui all'art. 646 e quello di cui all'art. 647 cod. pen., assume che il fatto avrebbe dovuto essere qualificato nella diversa fattispecie di cui al depenalizzato art. 647 cod. pen. relativa all'appropriazione indebita di cose ricevute per errore o per caso fortuito; il ricorrente afferma la sovrapponibilità del caso di specie a quello relativo a somme ricevute per errore tramite bonifico bancario e non restituite, citato dalla stessa Corte territoriale (Sez. 2, n. 45891 del 10/09/2021, Radu, Rv. 282443-01), la quale però non lo ha ritenuto assimilabile al caso sub iudice, in cui la beneficiaria, società "[OSCURATO:SOCIETA]" del [OSCURATO:PERSONA], non si è limitata a confondere le somme ricevute con il proprio patrimonio, ma, a fronte della segnalazione dell'errore e della richiesta dell'avente diritto di restituire quanto erroneamente ricevuto, ha trattenuto indebitamente l'ingente somma di denaro, manifestando con ciò la propria consapevole volontà di appropriarsene, sapendo di agire senza averne diritto ed allo scopo di trarne una illegittima utilità. Secondo il ricorrente, invece, il caso di bonifico inviato per errore sarebbe stato riconducibile all'ipotesi di reato di cui all'art. 647 cod. pen. fino al momento della sua abrogazione e, successivamente, a mero illecito civile, sotto forma di arricchimento senza causa. 2.2. Sotto il secondo profilo, il ricorrente ribadisce l'eccezione di tardività della querela sporta dalla parte offesa, lamentando l'illogicità della motivazione della Corte territoriale sul punto (di cui viene riportato un ampio stralcio, pp. 13 e 14 ricorso): si assume, in particolare, che sarebbe illogico individuare il momento consumativo del reato - dal quale fare decorrere il termine per la proposizione della querela - nella data del 10 settembre 2016, assegnato dalla parte offesa, società "[OSCURATO:PERSONA]" di [OSCURATO:PERSONA], autrice del bonifico (con e- mail inviata in data 6 settembre 2018), all'imputato [OSCURATO:PERSONA] per la restituzione delle somme ricevute sine titulo, con conseguente interversio possessionis, a fronte della mancata restituzione, e successiva presentazione della denuncia-querela ad opera del [OSCURATO:PERSONA] in data 10 dicembre 2018, dunque entro il termine (di tre mesi) di cui all'art. 124 cod. pen. Secondo la difesa, invece, a fronte dei bonifici effettuati erroneamente alla società del [OSCURATO:PERSONA] nel novembre 2017 e delle lettere di sollecito al pagamento delle forniture inviate dalla "Duferco energia s.p.a." in data 28/07/2018 e 24/08/2018 al [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo, già a quelle date, aveva la possibilità e l'onere di accorgersi di avere eseguito i bonifici alla società sbagliata e di proporre la querela, senza attendere il rifiuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito da parte del [OSCURATO:PERSONA] (la querela veniva proposta scaduto il termine del 10/09/2018, quale data assegnata dal [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] per la restituzione, essendo stata la querela presentata solo il 10/12/2018), ribadendo che, in caso di acquisizione di somma per errore, non può verificarsi interversio possessionis, non essendoci una precedente detenzione legittima e sussistendo ab origine il dovere di restituzione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo di ricorso relativo alla riqualificazione del fatto nel reato depenalizzato di cui all'art. 647 cod. pen. è fondato per le ragioni che seguono; ne consegue l'assorbimento delle ulteriori questioni. 2. Premesso che il fatto, quale tipo appropriativo, sussiste, va rilevato che i giudici del merito, Tribunale di Alessandria e Corte di appello di Torino, non hanno fatto buon governo del principio di diritto, già affermato da questa Corte, che il Collegio ribadisce, secondo il quale il reato di appropriazione indebita di cose ricevute per errore o per caso fortuito, di cui all'art. 647, comma primo, n. 3, cod. pen., oggi depenalizzato per effetto del decreto legislativo 15/01/2016, n. 7, è configurabile anche nel caso di appropriazione di denaro, riconducibile alla nozione generale di "cose", poiché la suddetta disposizione si pone in rapporto di specialità rispetto all'art.646 cod. pen., a nulla rilevando che l'appropriazione del "denaro" sia espressamente prevista nel medesimo art. 647, comma primo, n. 1 e nel testo dell'art. 316 cod. pen. (Sez. 2, n. 45891 del 10/09/2021, Radu, Rv. 282443 - 01, cit.; principio affermato in fattispecie sovrapponibile relativa all'appropriazione di somma di denaro per errore bonificata sul conto corrente errato e non destinatario della operazione di trasferimento dei fondi per come delegata all'istituto bancario e non restituita; v. anche Sez. 2, n. 26024 del 17/06/2025, Cristiano, non mass.). 2.1. Si deve infatti rilevare come, seppure il titolo (bonifico bancario) fosse astrattamente idoneo a trasferire la proprietà della somma di denaro bonificata per errore, l'atto di disposizione non ne abbia trasferito la proprietà, per evidente difetto della volontà del disponente ed assenza della causa, con la conseguenza che, pur sussistendo un fatto appropriativo, la condotta contestata rientra certamente nella appropriazione di "... cose, delle quali sia venuto in possesso per errore altrui ...", originariamente disciplinata dall'art. 647, primo comma, n. 3 cod. pen., oggi, come detto, depenalizzata per effetto del d. Igs. n. 7 del 15 gennaio 2016, art. 1, comma 1, lett. e). Si è sul punto, la sentenza "Radu" ha osservato che: "... il testo della speciale incriminazione, salvo insignificanti variazioni lessicali, corrisponde a quello che si leggeva all'art. 420, prima parte, n. 3 e cpv., del codice Zanardelli. Ai fini del perfezionamento della fattispecie è dunque necessario che l'agente possieda, al momento del fatto, la cosa altrui; ciò che distingue il delitto in questione dal furto è infatti il possesso lecito della cosa, ricevuta in forza di un titolo astrattamente idoneo al suo trasferimento, mentre il furto presuppone l'impossessamento volontario mediante sottrazione al detentore. Il possesso, avuto ancora riguardo all'appropriazione "minore", deve avere ad oggetto "cose"; ma ben s'intende che l'appropriazione deve riguardare "denaro" o altre "cose mobili". Così si esprime unanimemente la dottrina che si è confrontata in forma sistematica con la formulazione dell'articolato, attribuendo significato omnicomprensivo al termine generico "cose"; valorizzando una accezione di "cosa" quale entità materiale individuata e suscettiva di detenzione, avente un qualsiasi valore, che la caratterizzi come bene patrimoniale. Sulla specifica questione interpretativa si è pronunciata ... questa Corte (Sez. 2, n. 6951 del 22/01/2001, Ravanesi, non mass.), affermando il principio di diritto così sintetizzato dai redattori delle riviste di settore: il reato di appropriazione di «cose» avute per errore o per caso fortuito (art. 647, comma 1, n. 3, cod. pen.) è configurabile anche con riguardo all'appropriazione di denaro, conformemente a quanto previsto dall'art. 646 c.p., rispetto al quale la norma in esame si pone in rapporto di specialità, a nulla rilevando che l'appropriazione del denaro sia invece espressamente prevista nel n. 1 del medesimo art. 647 cod. pen. Si legge in motivazione che la generica espressione "cose" usata dal legislatore al n. 3 dell'art. 647 cod. pen., è suscettibile di avvincere alla tipicità descrittiva della fattispecie anche il denaro, che è specie del genere cose. Tale esegesi fonda peraltro anche sulla obiettiva difficoltà (non superata in dottrina, tantomeno in giurisprudenza) di individuare una ratio, per così dire ellittica, nella esclusione del denaro dal novero delle "cose" suscettibili di appropriazione indebita (c.d. minore) determinata da errore. Il possesso deve essere, quindi, frutto dell'errore (spontaneo e non certo indotto, ravvisandosi altrimenti truffa) altrui, che può cadere sulla cosa (una cosa per un'altra, diversa per qualità o per maggiore quantità di quella dovuta: negli specifici termini si esprimeva, in epoca davvero remota, Cass. 10 gennaio 1906, in Riv. Pen. LXIV, 689) o sulla persona dell'accipiens ". 22. La medesima decisione ha, quindi, chiarito che: " ... se infine il disponente, ancorché il titolo sia astrattamente idoneo al trasferimento della proprietà, non vuole dare quel che in effetti non è dovuto, ma trasferisce ugualmente per mero errore sulla cosa (qualità o quantità) o sulla persona dell'accípiens [...], è vero che manca il vincolo di destinazione sulla cosa trasferita, ma solo perché a monte difettano la volontà e la causa del trasferimento. Il fatto tipico appropriativo resta integrato, giacché l'accipiens trattiene sine titulo e contro l'intima volontà del disponente, ma va qualificato ai sensi dell'art. 647, primo comma, n. 3 cod. pen., perché il trasferimento di ricchezza è avvenuto per errore del disponente". In tal caso, si prosegue, "... sussiste pertanto l'elemento specializzante atto a qualificare il fatto (sussistente) ai sensi dell'art. 647, primo comma, n. 3 cod. pen., reato oggi depenalizzato per effetto del d.l.vo. n. 7 del 15 gennaio 2016, art. 1, comma 1, lett. e ... ". 3. Orbene, entrambi i giudici del merito nella motivazione hanno descritto in modo puntuale sia la destinazione della somma di denaro, per errore, ad un soggetto piuttosto che ad un altro sia i comportamenti successivi posti in essere dall'odierno ricorrente, pacifici, documentati e non smentiti neanche dalla difesa, che dimostrano una chiara trasformazione per trasferimento e mutamento di titolarità della somma di denaro, per effetto dell'errore nella disposizione del bonifico. Sul punto, si rammenta che la giurisprudenza di questa Corte ha evidenziato che, ai fini della configurabilità del delitto di appropriazione indebita, qualora oggetto della condotta sia il denaro, è necessario che l'agente violi, attraverso l'utilizzo personale, la specifica destinazione ad esso impressa dal proprietario al momento della consegna (cfr., Sez. 2, n. 37820 del 26/11/2020, Cattaneo, Rv. 280465-01; Sez. n. 24857 del 21/04/2017, Forte, Rv. 270092-01). Tale elemento non ricorre, nel caso di specie, in cui, come detto, è stato riscontrato un trasferimento per errore mediante bonifici da parte della [OSCURATO:PERSONA]. Ne consegue l'esclusione del contestato reato di appropriazione indebita, dovendo la condotta essere riqualificata nella fattispecie di cui all'art. 647, primo comma n. 3, cod. pen., fatto non più previsto dalla legge come reato. 4. Per le considerazioni che precedono, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, rimanndo assorbite le altre questioni poste nell'ambito nell'unico articolato motivo di ricorso. 5. Consegue la revoca delle statuizioni civili, poiché, di regola, il giudice penale può pronunciarsi sull'azione civile solo nell'ipotesi di sentenza di condanna e l'impugnazione dell'imputato - qui accolta - estende i suoi effetti alle statuizioni civili (Sez. 4, n. 5892 del 08/01/2019, ASL Modena, Rv. 275120-01). Nessuna somma per le spese di giudizio asseritamente sostenute viene riconosciuta e liquidata alla parte civile attesa la sua riconosciuta soccombenza. P.Q.M. Previa riqualificazione del fatto nella fattispecie di cui all'art. 647 cod. pen., annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato. Revoca le statuizioni c