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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 44355/2023

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'OSITO; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;[OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza del Tribunale di Napoli del 15 novembre 2018, ha rideterminato in anni uno e mesi due di reclusione la pena complessiva inflitta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 590 cod. pen. (capo A) e 189, commi 6 e 7, C.d.S. (capo B).

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per vizio di motivazione in relazione alla richiesta di revoca o modifica della statuizione accessoria della sospensione della patente di guida.

Si deduce che la Corte di appello ha accolto esclusivamente il motivo di impu- gnazione relativo al trattamento sanzionatorio e, al contrario, ha confermato la san- zione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di anni due e mesi sei.

La Corte territoriale, pertanto, ha ridotto la pena principale sul presupposto della non allarmante entità dei fatti; al contrario, con motivazione carente e contradditto- ria, ha lasciato inalterata la durata della sospensione della patente di guida, senza fornire nessuna motivazione al riguardo neanche di mero richiamo alle argomenta- zioni del giudice di primo grado. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

Va premesso che, con l'atto di appello, [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto la revoca della statuizione della sospensione della patente di guida o, in via subordinata, la diminuzione della sua durata.

La Corte di appello ha omesso di riportare nell'esposizione tale specifico motivo di ricorso e non lo ha successivamente esaminato.

La sentenza impugnata ha esami- nato solo le ulteriori doglianze, attinenti all'affermazione di responsabilità, al ricono- scimento delle circostanze attenuanti generiche, alla concessione della sospensione condizionale e della non menzione della sentenza di condanna nel certificato del ca- sellario giudiziale nonché al trattamento sanzionatorio.

La mancanza di disamina della censura in tema di sospensione della patente di guida dà luogo ad un vizio di motivazione rilevante a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in quanto non risulta neanche implicitamente assorbito e disatteso dalle spiegazioni svolte nella motivazione della sentenza impugnata (vedi, sul punto, Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019., Cammi, Rv. 277593).Al riguardo, le argomentazioni sviluppate dalla Corte di appello in tema di trat- tamento sanzionatorio non possono sopperire alla carenza motivazionale sopra illu- strata.

Infatti, nei casi di applicazione da parte del giudice della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, previsti dall'art. 222 C.d.S., la determinazione della durata di tale sospensione deve essere effettuata non in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. proc. pen., ma in base ai diversi parametri di cui all'art. 218, comma 2, C.d.S., sicché le motivazioni relative alla misura della sanzione penale e di quella amministrativa restano tra di loro autonome (Sez. 4, n. 55130 del 09/11/2017, Fiorini, Rv. 271661).

L'art. 218, comma 2, C.d.S., disciplina la motiva- zione della durata della sanzione della sospensione della patente di guida nei seguenti termini: "[...] Tale periodo, nei limiti minimo e massimo fissati da ogni singola norma, è determinato in relazione all'entità del danno apportato, alla gravità della violazione commessa, nonché al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare [..1".

2. Per tali ragioni la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli limitatamente al punto concernente la determinazione della durata della sospensione della patente di guida in ordine al quale la motivazione è stata del tutto omessa.

P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sospensione della patente di guida con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli.

Così deciso in R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'OSITO; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza del Tribunale di Napoli del 15 novembre 2018, ha rideterminato in anni uno e mesi due di reclusione la pena complessiva inflitta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 590 cod. pen. (capo A) e 189, commi 6 e 7, C.d.S. (capo B). 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per vizio di motivazione in relazione alla richiesta di revoca o modifica della statuizione accessoria della sospensione della patente di guida. Si deduce che la Corte di appello ha accolto esclusivamente il motivo di impu- gnazione relativo al trattamento sanzionatorio e, al contrario, ha confermato la san- zione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di anni due e mesi sei. La Corte territoriale, pertanto, ha ridotto la pena principale sul presupposto della non allarmante entità dei fatti; al contrario, con motivazione carente e contradditto- ria, ha lasciato inalterata la durata della sospensione della patente di guida, senza fornire nessuna motivazione al riguardo neanche di mero richiamo alle argomenta- zioni del giudice di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Va premesso che, con l'atto di appello, [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto la revoca della statuizione della sospensione della patente di guida o, in via subordinata, la diminuzione della sua durata. La Corte di appello ha omesso di riportare nell'esposizione tale specifico motivo di ricorso e non lo ha successivamente esaminato. La sentenza impugnata ha esami- nato solo le ulteriori doglianze, attinenti all'affermazione di responsabilità, al ricono- scimento delle circostanze attenuanti generiche, alla concessione della sospensione condizionale e della non menzione della sentenza di condanna nel certificato del ca- sellario giudiziale nonché al trattamento sanzionatorio. La mancanza di disamina della censura in tema di sospensione della patente di guida dà luogo ad un vizio di motivazione rilevante a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in quanto non risulta neanche implicitamente assorbito e disatteso dalle spiegazioni svolte nella motivazione della sentenza impugnata (vedi, sul punto, Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019., Cammi, Rv. 277593).Al riguardo, le argomentazioni sviluppate dalla Corte di appello in tema di trat- tamento sanzionatorio non possono sopperire alla carenza motivazionale sopra illu- strata. Infatti, nei casi di applicazione da parte del giudice della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, previsti dall'art. 222 C.d.S., la determinazione della durata di tale sospensione deve essere effettuata non in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. proc. pen., ma in base ai diversi parametri di cui all'art. 218, comma 2, C.d.S., sicché le motivazioni relative alla misura della sanzione penale e di quella amministrativa restano tra di loro autonome (Sez. 4, n. 55130 del 09/11/2017, Fiorini, Rv. 271661). L'art. 218, comma 2, C.d.S., disciplina la motiva- zione della durata della sanzione della sospensione della patente di guida nei seguenti termini: "[...] Tale periodo, nei limiti minimo e massimo fissati da ogni singola norma, è determinato in relazione all'entità del danno apportato, alla gravità della violazione commessa, nonché al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare [..1". 2. Per tali ragioni la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli limitatamente al punto concernente la determinazione della durata della sospensione della patente di guida in ordine al quale la motivazione è stata del tutto omessa. P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sospensione della patente di guida con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli. Così deciso in R