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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 05780/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.31532/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che l a rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 51, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 2586/2021 depositata il13/10/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Venezia ha definito la causa ereditaria fra i fratelli Maurizio e [OSCURATO:PERSONA], eredi, insieme a [OSCURATO:PERSONA], del comune genitore [OSCURATO:PERSONA], deceduto il 15 giugno 2005.

In particolare, oggetto della controversia è un dossier titoli intestato in nome del de cuius e di [OSCURATO:PERSONA], liquidato interamente dalla cointestataria con operazione compiuta nove giorni prima dell’apertura della successione.

Il Tribunale, adito in primo grado da [OSCURATO:PERSONA], ha ritenuto che la somma € 104.515,060 ricavata dalla liquidazione facesse parte dell’asse relitto dal de cuius; conseguentemente, posto che [OSCURATO:PERSONA] aveva trattenuto l’intero importo, l’ha condannata a restituire al fratello Maurizio 1/3 di tale somma (€ 34.838,35).

La corte territoriale ha confermato la decisione di primo grado.

Essa, per quanto ora rileva: a) ha negato che nella vicenda fosse ravvisabile una donazione indiretta elargita dal genitore in favore della figlia; b) ha negato che la somma, riconosciuta dal Tribunale in favore di [OSCURATO:PERSONA], potesse essere pretesa dal coerede con l’azione di petizione ereditaria, che non è esperibile in relazione a beni che non facevano parte dell’asse al momento di apertura della successione; c) ha nondimeno confermato la decisione ravvisando nella pretesa fatta valere dal coerede l’esercizio dell’azione di rivendicazione; d) ha quindi ha respinto l’eccezione di prescrizione sollevata da [OSCURATO:PERSONA], essendo l’azione di rivendicazione, come l’azione di petizione di eredità, imprescrittibile.

Contro questa sentenza viene proposto ricorso per cassazione dalla soccombente [OSCURATO:PERSONA], affidato a un unico motivo, illustrato anche da memoria.

Si difende con controricorso l’intimato, che ha depositato anche la memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo, la ricorrente deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. la violazione e falsa applicazione degli artt.948, 1782, 1834, 2043, 2934, 2935 e 2946 c.c.

La Corte d’appello, con la decisione impugnata, ha finito per riconoscere che l’azione di rivendicazione, accordata al proprietario per il recupero di una cosa determinata, sia esperibile anche in una vicenda quale quella in esame, nella quale il coerede, in fin dei conti, aveva fatto valere un diritto di credito (risarcitorio) per la somma ricavata dalla vendita dei titoli di proprietà del genitore, operata dall’attuale ricorrente in forza della cointestazione quando il padre era in vita e poi accreditata suun suo esclusivo conto corrente bancario.

Il ricorso, come anticipato nella proposta del relatore, è manifestamente fondato.

La Corte d’appello, dopo avere fatto corretta applicazione del principio secondo cui con l’azione di petizione ereditaria l'erede può reclamare soltanto i beni nei quali egli è succeduto mortis causa al defunto, ossia i beni che, al tempo dell'apertura della successione, erano compresi nell'asse ereditario, ha accolto ugualmente la domanda, qualificata quale esercizio dell’azione di rivendicazione.

Tale azione, nel pensiero della Corte distrettuale, sarebbe ammissibile anche in una ipotesi quale quella in esame, a tutela della pretesa del coerede al recupero del ricavato della liquidazione di titoli mobiliari, di proprietà del defunto, liquidati prima della sua morte da altro coerede contestatario formale del deposito (i fatti sono pacifici e incontroversi).

In tal modo essa si è posta in senso contrario con il principio, consolidato nella giurisprudenza della Corte, secondo cui l’azione di rivendicazione non è ammessa se la cosa, per un qualsiasi motivo, non esista nella sua individualità o comunque non si trovi in possesso del convenuto; potrà proporsi in tal caso contro il già possessore azione personale di risarcimento di danno o anche - ove si tratti di cosa fungibile - azione di restituzione di cosa analoga per specie, quantità e qualità, oppure altra azione personale, come quella di arricchimento senza causa per indebito. (Cass. n. 1269/1962); in tale ipotesi rimane irrilevante, ai fini della qualificazione dell'azione, la circostanza che l'attore ponga a presupposto di essa l'affermazione della sua proprietà sulla cosa (Cass. n. 813/1975; n. 1207/1992).

In tempi recenti è stato incisivamente chiarito che «l'azione di rivendicazione ha per oggetto la restituzione della eadem res che l'attore afferma essere posseduta o detenuta dal convenuto, nel caso in cui la cosa sia venuta a mancare per distruzione della stessa (interitus rei) o per altra causa, già prima del processo, è esperibile soltanto l'azione personale di risarcimento dei danni diretta ad ottenere il valore pecuniario della cosa» (Cass. n. 1207/1992; n. 5702/2001; n. 6007/2019).

Quanto al rilievo del controricorrente, ancora riproposto con la memoria, secondo cui «senza l’interpolazione della sig.ra [OSCURATO:PERSONA],i titoli presenti nel deposito anzidetto sarebbero caduti in successione.

Pertanto, oggetto della domanda di rivendicazione erano i titoli, una res ben precisa, non il denaro ricavato dalla vendita degli stessi», il medesimo non apporta alcun argomento a sostegno della tesi dell’ammissibilità, nel caso di specie, dell’azione di rivendicazione; anzi costituisce ulteriore conferma del fatto che la Corte veneta, sotto la specie dell’azione di rivendicazione, ha accolto una pretesa restitutoria relativa a un credito già maturato quando il de cuiusera in vita e trasmesso pro quota ai suoli eredi.

Il richiamo, anticipato con la proposta del relatore all’orientamento di questa Corte formatosi sull’art. 103 della legge fallimentare, anche questo oggetto di critica con la memoria da parte del controricorrente, non aveva altro fine se non quello di ribadire il principio che le domande dirivendicazione e restituzione, anche ai sensi della norma fallimentare, sono ammissibili solo con riguardo a cose mobili determinate nella loro specifica e precisa individualità, non anche in relazione alle cosefungibili e, in particolare, al denaro, restando al loro riguardo configurabile un dirittodi credito da far valere nei modi e nelle forme dell’ammissione al passivo ex artt. 93 ss. l. fall (Cass.n. 1891/2018; n. 30894/2017; n. 12718/2001; n. 4268/1990).

Ancora nella proposta si ricordava che la giurisprudenza di legittimità fa salva l’ipotesi che sia intervenuto un fatto che abbia determinato la loro individuazione ed evitato la confusione con il patrimonio del fallito (Cass. n. 13511/2021).

Ma anche in questo caso non si intendeva operare alcuna similitudine con quanto avvenuto nel caso in esame; si intendeva sottolineare, a ulterior e conferma del palese errore commesso dal giudice di merito, che l’eccezione ravvisata in relazione alla norma fallimentare, non sarebbe configurabile neanche in astratto nella vicenda in esame, la cui genesi non è nell’effettuazione di un deposito di denaro da parte del de cuius, ma nell’abuso della cointestazione da parte della convenuta, abuso che, nella vicenda di fatto come accertata dalla Corte d’appello, ha dato luogo a un credito in favore del cointestatario, il quale, così come suoi eredi, non aveva a sua tutela altra azione se non quella personale.

Nella memoria il controricorrente sostiene, in contrasto con i principi sopra richiamati, che la regola generale (fuori dalla materia fallimentare) sarebbe che la rivendica di cose fungibili, ad esem pio una somma determinata nel suo ammontare, sarebbe incondizionatamente ammissibile.

Cita in proposito l’ordinanza della Sezione III Civile, n. 23330, in data 19.9.2019.

Senza che sia necessario approfondire l’esame della decisione di Cass. n. 23330 del 2019, è sufficiente rilevare che essa è intervenuta in una fattispecie caratterizzata dal fatto che la qualificazione della domanda quale azione di rivendicazione, data dal primo giudice, non era stata censurata in appello.

Ad ogni modo, la stessa decisione, nella parte in cui alcuni passaggi motivazionale potrebbero prestarsi a essere intesi quale incondizionato riconoscimento della ammissibilità della rivendica di cose fungibili, non è condivisa da questo Collegio, in quanto dissonante rispetto ai recepiti principi sopra richiamati, ai quali si intende dare incondizionata continuità.

La sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio innanzi alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, perché provveda a nuovo esame alla luce dei principî sopra ricordati.

Ad essa di demanda pure la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa innanzi alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legit

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.31532/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che l a rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 51, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 2586/2021 depositata il13/10/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Venezia ha definito la causa ereditaria fra i fratelli Maurizio e [OSCURATO:PERSONA], eredi, insieme a [OSCURATO:PERSONA], del comune genitore [OSCURATO:PERSONA], deceduto il 15 giugno 2005. In particolare, oggetto della controversia è un dossier titoli intestato in nome del de cuius e di [OSCURATO:PERSONA], liquidato interamente dalla cointestataria con operazione compiuta nove giorni prima dell’apertura della successione. Il Tribunale, adito in primo grado da [OSCURATO:PERSONA], ha ritenuto che la somma € 104.515,060 ricavata dalla liquidazione facesse parte dell’asse relitto dal de cuius; conseguentemente, posto che [OSCURATO:PERSONA] aveva trattenuto l’intero importo, l’ha condannata a restituire al fratello Maurizio 1/3 di tale somma (€ 34.838,35). La corte territoriale ha confermato la decisione di primo grado. Essa, per quanto ora rileva: a) ha negato che nella vicenda fosse ravvisabile una donazione indiretta elargita dal genitore in favore della figlia; b) ha negato che la somma, riconosciuta dal Tribunale in favore di [OSCURATO:PERSONA], potesse essere pretesa dal coerede con l’azione di petizione ereditaria, che non è esperibile in relazione a beni che non facevano parte dell’asse al momento di apertura della successione; c) ha nondimeno confermato la decisione ravvisando nella pretesa fatta valere dal coerede l’esercizio dell’azione di rivendicazione; d) ha quindi ha respinto l’eccezione di prescrizione sollevata da [OSCURATO:PERSONA], essendo l’azione di rivendicazione, come l’azione di petizione di eredità, imprescrittibile. Contro questa sentenza viene proposto ricorso per cassazione dalla soccombente [OSCURATO:PERSONA], affidato a un unico motivo, illustrato anche da memoria. Si difende con controricorso l’intimato, che ha depositato anche la memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo, la ricorrente deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. la violazione e falsa applicazione degli artt.948, 1782, 1834, 2043, 2934, 2935 e 2946 c.c. La Corte d’appello, con la decisione impugnata, ha finito per riconoscere che l’azione di rivendicazione, accordata al proprietario per il recupero di una cosa determinata, sia esperibile anche in una vicenda quale quella in esame, nella quale il coerede, in fin dei conti, aveva fatto valere un diritto di credito (risarcitorio) per la somma ricavata dalla vendita dei titoli di proprietà del genitore, operata dall’attuale ricorrente in forza della cointestazione quando il padre era in vita e poi accreditata suun suo esclusivo conto corrente bancario. Il ricorso, come anticipato nella proposta del relatore, è manifestamente fondato. La Corte d’appello, dopo avere fatto corretta applicazione del principio secondo cui con l’azione di petizione ereditaria l'erede può reclamare soltanto i beni nei quali egli è succeduto mortis causa al defunto, ossia i beni che, al tempo dell'apertura della successione, erano compresi nell'asse ereditario, ha accolto ugualmente la domanda, qualificata quale esercizio dell’azione di rivendicazione. Tale azione, nel pensiero della Corte distrettuale, sarebbe ammissibile anche in una ipotesi quale quella in esame, a tutela della pretesa del coerede al recupero del ricavato della liquidazione di titoli mobiliari, di proprietà del defunto, liquidati prima della sua morte da altro coerede contestatario formale del deposito (i fatti sono pacifici e incontroversi). In tal modo essa si è posta in senso contrario con il principio, consolidato nella giurisprudenza della Corte, secondo cui l’azione di rivendicazione non è ammessa se la cosa, per un qualsiasi motivo, non esista nella sua individualità o comunque non si trovi in possesso del convenuto; potrà proporsi in tal caso contro il già possessore azione personale di risarcimento di danno o anche - ove si tratti di cosa fungibile - azione di restituzione di cosa analoga per specie, quantità e qualità, oppure altra azione personale, come quella di arricchimento senza causa per indebito. (Cass. n. 1269/1962); in tale ipotesi rimane irrilevante, ai fini della qualificazione dell'azione, la circostanza che l'attore ponga a presupposto di essa l'affermazione della sua proprietà sulla cosa (Cass. n. 813/1975; n. 1207/1992). In tempi recenti è stato incisivamente chiarito che «l'azione di rivendicazione ha per oggetto la restituzione della eadem res che l'attore afferma essere posseduta o detenuta dal convenuto, nel caso in cui la cosa sia venuta a mancare per distruzione della stessa (interitus rei) o per altra causa, già prima del processo, è esperibile soltanto l'azione personale di risarcimento dei danni diretta ad ottenere il valore pecuniario della cosa» (Cass. n. 1207/1992; n. 5702/2001; n. 6007/2019). Quanto al rilievo del controricorrente, ancora riproposto con la memoria, secondo cui «senza l’interpolazione della sig.ra [OSCURATO:PERSONA],i titoli presenti nel deposito anzidetto sarebbero caduti in successione. Pertanto, oggetto della domanda di rivendicazione erano i titoli, una res ben precisa, non il denaro ricavato dalla vendita degli stessi», il medesimo non apporta alcun argomento a sostegno della tesi dell’ammissibilità, nel caso di specie, dell’azione di rivendicazione; anzi costituisce ulteriore conferma del fatto che la Corte veneta, sotto la specie dell’azione di rivendicazione, ha accolto una pretesa restitutoria relativa a un credito già maturato quando il de cuiusera in vita e trasmesso pro quota ai suoli eredi. Il richiamo, anticipato con la proposta del relatore all’orientamento di questa Corte formatosi sull’art. 103 della legge fallimentare, anche questo oggetto di critica con la memoria da parte del controricorrente, non aveva altro fine se non quello di ribadire il principio che le domande dirivendicazione e restituzione, anche ai sensi della norma fallimentare, sono ammissibili solo con riguardo a cose mobili determinate nella loro specifica e precisa individualità, non anche in relazione alle cosefungibili e, in particolare, al denaro, restando al loro riguardo configurabile un dirittodi credito da far valere nei modi e nelle forme dell’ammissione al passivo ex artt. 93 ss. l. fall (Cass.n. 1891/2018; n. 30894/2017; n. 12718/2001; n. 4268/1990). Ancora nella proposta si ricordava che la giurisprudenza di legittimità fa salva l’ipotesi che sia intervenuto un fatto che abbia determinato la loro individuazione ed evitato la confusione con il patrimonio del fallito (Cass. n. 13511/2021). Ma anche in questo caso non si intendeva operare alcuna similitudine con quanto avvenuto nel caso in esame; si intendeva sottolineare, a ulterior e conferma del palese errore commesso dal giudice di merito, che l’eccezione ravvisata in relazione alla norma fallimentare, non sarebbe configurabile neanche in astratto nella vicenda in esame, la cui genesi non è nell’effettuazione di un deposito di denaro da parte del de cuius, ma nell’abuso della cointestazione da parte della convenuta, abuso che, nella vicenda di fatto come accertata dalla Corte d’appello, ha dato luogo a un credito in favore del cointestatario, il quale, così come suoi eredi, non aveva a sua tutela altra azione se non quella personale. Nella memoria il controricorrente sostiene, in contrasto con i principi sopra richiamati, che la regola generale (fuori dalla materia fallimentare) sarebbe che la rivendica di cose fungibili, ad esem pio una somma determinata nel suo ammontare, sarebbe incondizionatamente ammissibile. Cita in proposito l’ordinanza della Sezione III Civile, n. 23330, in data 19.9.2019. Senza che sia necessario approfondire l’esame della decisione di Cass. n. 23330 del 2019, è sufficiente rilevare che essa è intervenuta in una fattispecie caratterizzata dal fatto che la qualificazione della domanda quale azione di rivendicazione, data dal primo giudice, non era stata censurata in appello. Ad ogni modo, la stessa decisione, nella parte in cui alcuni passaggi motivazionale potrebbero prestarsi a essere intesi quale incondizionato riconoscimento della ammissibilità della rivendica di cose fungibili, non è condivisa da questo Collegio, in quanto dissonante rispetto ai recepiti principi sopra richiamati, ai quali si intende dare incondizionata continuità. La sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio innanzi alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, perché provveda a nuovo esame alla luce dei principî sopra ricordati. Ad essa di demanda pure la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa innanzi alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legit
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