CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 33499/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25727/2021 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende ope legis -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]., domiciliataex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONEe rappresentata e difesa dall’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA d ella COMM.TRIB.REG. della Lombardia n. 918/2021depositata il 03/03/2021 ; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/10/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. la [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, con la sentenza n. 918/25/2021 depositata in data 28 gennaio 2021 e non notificata, pronunziando in sede di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 6207/2018, in riforma della sentenza di primo grado, annullava parzialmente l’ avviso di accertamento, relativo ad un decreto di omologazione del concordato preventivo, impugnato dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. determinando la base imponibile in euro 404.611,42 da sottoporsi alla aliquota proporzionale dello 0,50%; 2. l’ Agenzia delle Entrate ha impugnato detta sentenza sulla base di un unico motivo, lamentando, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’ art. 21, comma 2 e dell’ art. 43 comma 2 del d.P.R. n. 131/1986, per avere i giudici di appello disatteso i principi di diritto fissati in sede di annullamento in ordine alla natura giuridica del decreto di omologazione del concordato preventivo; 3. la [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. secondo quanto si evince dalla documentazione in atti la società contribuentehanno trasmesso la domanda di accesso alla procedura di definizione agevolata ex art. 1, comma 195, della L. 197/2022 e ai fini del perfezionamento della procedura la contribuenteha optato per il pagamento in unica soluzione degli importi dovuti, ai sensi dell’art. 1, comma 194, della L. 197/2022, avvenuto in data 26/07/2023 e ai sensi dell’art. 1, comma 197, secondo periodo, della L. 197/2022, procedendoal deposito presso l’ ufficio della copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti; 2. comestabilito dall’ art. 1, comma 198, della citata L. 197/2022 “Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate”; 3. per i fatti sopra indicati la definizione agevolata della presente lite si è,dunque, perfezionata nei termini e con le modalità previste dalle disposizioni normative in commento - nulla avendo in contrario dedotto l’Agenzia (che non ha depositato memoria) e non risultando dagli atti che sia intervenuto diniego erariale, va dichiarata l’ estinzione del giudizio, nulla dovendosi disporre per le spese che rimangono a carico della parte che le ha anticipate; 4. va dato atto che non sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (v. Cass., Sez. civ. 6-1, 12/11/2015, n. 23175, secondo cui, in tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica); P.Q.M. La Corte dichiara estinto il processo; dichiara che le spese rimangono a carico di chi le ha anticipate. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, in data 18ottobre 2023 Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA])