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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 27273/2026

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ale di Ennavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità delricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Enna, in funzione di giudicedell’esecuzione, revocava, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] – ai sensi dell’art. 168,terzo comma, cod. pen., in combinato disposto con l’art. 164, secondo comma, n.1), e quarto comma, stesso codice – il beneficio della sospensione condizionaledelle pene:a) di un anno e tre mesi di reclusione ed euro 800 di multa, inflitte con lasentenza emessa dal Tribunale di Enna il 14 luglio 2017, confermata dalla sentenzadella Corte di appello di Caltanissetta 6 dicembre 2018, irrevocabile dal 5 maggio2021;b) di un anno e quattro mesi di reclusione, inflitta con la sentenza emessa dalTribunale di Enna il 27 aprile 2017, confermata dalla sentenza della Corte diappello di Caltanissetta 13 giugno 2019, irrevocabile dal 18 marzo 2021.Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in effetti, alla data di rispettiva irrevocabilità dei titolisopra menzionati, era già divenuta irrevocabile, essendo divenuta tale sin dal 17marzo 2018, la sentenza del Tribunale di Enna emessa il 14 dicembre 2017, dicondanna alla pena di un anno e mesi otto di reclusione e 4.000 euro di multa.Il giudice dell’esecuzione rilevava, dunque, che le sospensioni condizionali dicui ai titoli sub a) e sub b) erano state erroneamente accordate, perché preesistevasentenza di condanna, non sospesa, a pena detentiva per delitto; pena che,individualmente sommata a ciascuna delle pene sospese, superava il limite diconcedibilità del beneficio.Il predetto giudice dava atto, altresì, che la condanna preesistente nonfigurava nei certificati del casellario giudiziale inseriti nei fascicoli a disposizionedei giudici, di primo grado, che avevano accordato le sospensioni condizionali.2.

Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, con ilministero del suo difensore di fiducia.Nel motivo unico, illustrato da successiva memoria, deduce violazione di leggee vizio di motivazione.Il ricorrente fa questione intorno alla conoscenza della causa ostativa in senoai processi di cognizione in cui erano state accordate le sospensioni condizionali,obiettando:- che andasse indagato se i giudici di appello possedessero certificati penaliaggiornati, in presenza dei quali non si sarebbe potuto validamente decretare larevoca delle sospensioni condizionali;- che andasse, altresì, verificato – agli stessi fini potenzialmente impeditividella revoca – se il mancato aggiornamento dei certificati del casellario non fossedovuto ad inerzia colpevole dell’Ufficio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato.2.

Va premesso, in primo luogo, che, secondo la giurisprudenza di questaCorte, il giudice dell’esecuzione è abilitato a revocare, ai sensi dell’art. 168, terzocomma, cod. pen., il beneficio della sospensione condizionale della pena concessain violazione del combinato disposto dell’art. 164, secondo comma, n. 1), e quartocomma, cod. pen. (quest’ultimo come integrato da Corte cost. n. 95 del 1976),ossia in presenza di precedente condanna a pena detentiva per delitto nonsospesa, ove il cumulo delle pene superi i limiti di cui all’art. 163 cod. pen. (Sez.1, n. 5155 del 05/12/2025, dep. 2026, Cavaliere, Rv. 289455-01; Sez. 1, n. 5909del 16/01/2026, Dia, Rv. 289443-01, n.m. sul punto; Sez. 1, n. 5845 del10/11/2020, dep. 2021, Cacciola, n.m.).La decisione impugnata si conforma a tale indirizzo ermeneutico, che ilricorrente peraltro non mette in discussione.3.

Anche sotto i profili specifici, che il ricorrente solleva, la decisioneimpugnata è conforme a diritto.4.

Le Sezioni Unite di questa Corte (n. 37345 del 23/04/2015, Longo, Rv.264381-01) hanno, come è noto, sancito che il giudice dell’esecuzione deverevocare la sospensione condizionale della pena erroneamente concessa inpresenza di causa ostativa, salvo che quest’ultima già risultasse documentalmenteal giudice della cognizione; il giudice dell’esecuzione acquisisce, per la doverosaverifica al riguardo, il fascicolo del giudizio di cognizione di primo grado.Se quest’ultimo non comprendeva il certificato penale aggiornato, in grado diragioni sottostanti il mancato aggiornamento.Nella specie, il giudice dell’esecuzione ha visionato i fascicoli di cognizione diriferimento e ha appurato che la causa ostativa non era ivi documentata (népoteva esserlo, essendo il titolo ostativo divenuto irrevocabile, ed essendo statoquindi iscritto nel casellario giudiziale, in data posteriore alla celebrazione deigiudizi di primo grado, definiti con le condanne condizionalmente sospese).5.

Sotto altro e concorrente aspetto, le Sezioni Unite hanno sancito lalegittimità della revoca, in sede esecutiva, della sospensione condizionale dellapena, erroneamente disposta in presenza di una causa ostativa ignota al giudicedi primo grado, ma eventualmente nota a quello d’appello, non investitodell'impugnazione sul punto; a quest'ultimo giudice è infatti precluso il potere direvoca d’ufficio del beneficio, in ossequio al principio devolutivo, sicché, nonpotendo detto ultimo giudice, ove non compulsato con apposito motivo digravame, esprimere alcuna valutazione in merito, neppure implicita, la sedeprocessuale idonea all’assunzione delle pertinenti determinazioni ex art. 168, terzocomma, cod. pen. resta quella esecutiva (Sez.

U, n. 36460 del 30/05/2024,Zangari, Rv. 287004-01).Alla luce di tale ulteriore principio di diritto si rivelano conclusivamente privedi pregio le censure del ricorrente.6.

Dalle considerazioni che precedono discendono la reiezione del ricorso e lacondanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento dellespese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 20/05/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ale di Ennavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità delricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Enna, in funzione di giudicedell’esecuzione, revocava, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] – ai sensi dell’art. 168,terzo comma, cod. pen., in combinato disposto con l’art. 164, secondo comma, n.1), e quarto comma, stesso codice – il beneficio della sospensione condizionaledelle pene:a) di un anno e tre mesi di reclusione ed euro 800 di multa, inflitte con lasentenza emessa dal Tribunale di Enna il 14 luglio 2017, confermata dalla sentenzadella Corte di appello di Caltanissetta 6 dicembre 2018, irrevocabile dal 5 maggio2021;b) di un anno e quattro mesi di reclusione, inflitta con la sentenza emessa dalTribunale di Enna il 27 aprile 2017, confermata dalla sentenza della Corte diappello di Caltanissetta 13 giugno 2019, irrevocabile dal 18 marzo 2021.Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in effetti, alla data di rispettiva irrevocabilità dei titolisopra menzionati, era già divenuta irrevocabile, essendo divenuta tale sin dal 17marzo 2018, la sentenza del Tribunale di Enna emessa il 14 dicembre 2017, dicondanna alla pena di un anno e mesi otto di reclusione e 4.000 euro di multa.Il giudice dell’esecuzione rilevava, dunque, che le sospensioni condizionali dicui ai titoli sub a) e sub b) erano state erroneamente accordate, perché preesistevasentenza di condanna, non sospesa, a pena detentiva per delitto; pena che,individualmente sommata a ciascuna delle pene sospese, superava il limite diconcedibilità del beneficio.Il predetto giudice dava atto, altresì, che la condanna preesistente nonfigurava nei certificati del casellario giudiziale inseriti nei fascicoli a disposizionedei giudici, di primo grado, che avevano accordato le sospensioni condizionali.2. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, con ilministero del suo difensore di fiducia.Nel motivo unico, illustrato da successiva memoria, deduce violazione di leggee vizio di motivazione.Il ricorrente fa questione intorno alla conoscenza della causa ostativa in senoai processi di cognizione in cui erano state accordate le sospensioni condizionali,obiettando:- che andasse indagato se i giudici di appello possedessero certificati penaliaggiornati, in presenza dei quali non si sarebbe potuto validamente decretare larevoca delle sospensioni condizionali;- che andasse, altresì, verificato – agli stessi fini potenzialmente impeditividella revoca – se il mancato aggiornamento dei certificati del casellario non fossedovuto ad inerzia colpevole dell’Ufficio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. Va premesso, in primo luogo, che, secondo la giurisprudenza di questaCorte, il giudice dell’esecuzione è abilitato a revocare, ai sensi dell’art. 168, terzocomma, cod. pen., il beneficio della sospensione condizionale della pena concessain violazione del combinato disposto dell’art. 164, secondo comma, n. 1), e quartocomma, cod. pen. (quest’ultimo come integrato da Corte cost. n. 95 del 1976),ossia in presenza di precedente condanna a pena detentiva per delitto nonsospesa, ove il cumulo delle pene superi i limiti di cui all’art. 163 cod. pen. (Sez.1, n. 5155 del 05/12/2025, dep. 2026, Cavaliere, Rv. 289455-01; Sez. 1, n. 5909del 16/01/2026, Dia, Rv. 289443-01, n.m. sul punto; Sez. 1, n. 5845 del10/11/2020, dep. 2021, Cacciola, n.m.).La decisione impugnata si conforma a tale indirizzo ermeneutico, che ilricorrente peraltro non mette in discussione.3. Anche sotto i profili specifici, che il ricorrente solleva, la decisioneimpugnata è conforme a diritto.4. Le Sezioni Unite di questa Corte (n. 37345 del 23/04/2015, Longo, Rv.264381-01) hanno, come è noto, sancito che il giudice dell’esecuzione deverevocare la sospensione condizionale della pena erroneamente concessa inpresenza di causa ostativa, salvo che quest’ultima già risultasse documentalmenteal giudice della cognizione; il giudice dell’esecuzione acquisisce, per la doverosaverifica al riguardo, il fascicolo del giudizio di cognizione di primo grado.Se quest’ultimo non comprendeva il certificato penale aggiornato, in grado diragioni sottostanti il mancato aggiornamento.Nella specie, il giudice dell’esecuzione ha visionato i fascicoli di cognizione diriferimento e ha appurato che la causa ostativa non era ivi documentata (népoteva esserlo, essendo il titolo ostativo divenuto irrevocabile, ed essendo statoquindi iscritto nel casellario giudiziale, in data posteriore alla celebrazione deigiudizi di primo grado, definiti con le condanne condizionalmente sospese).5. Sotto altro e concorrente aspetto, le Sezioni Unite hanno sancito lalegittimità della revoca, in sede esecutiva, della sospensione condizionale dellapena, erroneamente disposta in presenza di una causa ostativa ignota al giudicedi primo grado, ma eventualmente nota a quello d’appello, non investitodell'impugnazione sul punto; a quest'ultimo giudice è infatti precluso il potere direvoca d’ufficio del beneficio, in ossequio al principio devolutivo, sicché, nonpotendo detto ultimo giudice, ove non compulsato con apposito motivo digravame, esprimere alcuna valutazione in merito, neppure implicita, la sedeprocessuale idonea all’assunzione delle pertinenti determinazioni ex art. 168, terzocomma, cod. pen. resta quella esecutiva (Sez. U, n. 36460 del 30/05/2024,Zangari, Rv. 287004-01).Alla luce di tale ulteriore principio di diritto si rivelano conclusivamente privedi pregio le censure del ricorrente.6. Dalle considerazioni che precedono discendono la reiezione del ricorso e lacondanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento dellespese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 20/05/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
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