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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 febbraio 2023

Cassazione n. 19678/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2018 della CORTE APPELLO di POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, nella persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio con rideterminazione della pena in mesi sei di arresto [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Potenza, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Potenza in data 27/02/2019, confermava l'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 707 (capo A) e, nel prendere atto della illegalità della pena irrogata rispetto alla fattispecie contravvenzionale (mesi sei di reclusione) rideterminava la pena in mesi otto di arresto.2.

Avverso la suddetta sentenza l'imputato, a mezzo difensore di fiducia, propone ricorso per Cassazione deducendo con un unico motivo violazione del divieto di reformatio in peius di cui all' art. 597 cod. proc. pen., avendo i giudici di appello applicato la pena di mesi otto di arresto in luogo di quella di mesi sei. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Osserva il Collegio che nel caso in esame risulta f;t:Tf la Corte d'appello ha irrogato la pena di mesi otto di arresto in luogo della pena di mesi sei di reclusione, e, quindi, pur indicando correttamente la specie (arresto in luogo della reclusione indicata nella pronunzia di primo grado) ha aumentato la pena detentiva stabilita dal primo giudice, così incorrendo nella violazione del divieto di reformatio in peius di cui all' art. 597 cod. proc. pen. 3.

Per le considerazioni esposte, dunque, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla determinazione della pena che, non essendo necessari ulteriori accertamenti, può, in queste sede, essere rideterminata in mesi sei di arresto.

P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata da [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena in mesi sei di arresto.

Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2018 della CORTE APPELLO di POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, nella persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio con rideterminazione della pena in mesi sei di arresto [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Potenza, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Potenza in data 27/02/2019, confermava l'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 707 (capo A) e, nel prendere atto della illegalità della pena irrogata rispetto alla fattispecie contravvenzionale (mesi sei di reclusione) rideterminava la pena in mesi otto di arresto.2. Avverso la suddetta sentenza l'imputato, a mezzo difensore di fiducia, propone ricorso per Cassazione deducendo con un unico motivo violazione del divieto di reformatio in peius di cui all' art. 597 cod. proc. pen., avendo i giudici di appello applicato la pena di mesi otto di arresto in luogo di quella di mesi sei. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Osserva il Collegio che nel caso in esame risulta f;t:Tf la Corte d'appello ha irrogato la pena di mesi otto di arresto in luogo della pena di mesi sei di reclusione, e, quindi, pur indicando correttamente la specie (arresto in luogo della reclusione indicata nella pronunzia di primo grado) ha aumentato la pena detentiva stabilita dal primo giudice, così incorrendo nella violazione del divieto di reformatio in peius di cui all' art. 597 cod. proc. pen. 3. Per le considerazioni esposte, dunque, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla determinazione della pena che, non essendo necessari ulteriori accertamenti, può, in queste sede, essere rideterminata in mesi sei di arresto. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata da [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena in mesi sei di arresto. Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 19678/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris