CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 gennaio 2022
Cassazione n. 23171/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA]- DECEDUTO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. COn sentenza emessa in data 21/1/2022, ia Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia emessa dai Tribunale di Sondrio a carico tTh [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con cui i predetti imputati sono stati condannati per il reato di furto pluriaggravato in danno del supermercato Iperal di Piantedo (SO). Si contestava agli imputati il delitto p. e p. dagli artt. 110, 624, 625, nn. prima parte e 5, cod. pen. perché, in concorso morale e materiale tra loro. si impossessavano, al fine di trarne profitto, di 82.734,10 Euro in contH,ti, nviuti dalla sera del 6 ottobre 2017 fino alle 20 circa del 7 ottobre 2017 dalle casse dei supermercato Iperal di Piantedo (SO) al relativo caveau con il sistema di posta pneumatica di cui è dotato tale supermercato, sottraendo tale refurt va al legittimo detentore. Con l'aggravante di cui all'articolo 625, n .2er ma parte, c.p. per aver usato violenza sulle cose ed in particolare pe aver manomesso il sistema di posta pneumatica del suddetto supermercato, tagliando il tubo destinato all'invio del denaro ed inserendo nello stesso uno strumento idoneo ad intercettare i contenitori di denaro inviati dalle casse. Con l'ulterion,s2 _-adravante di cui all'art. 625 n. 5 c.p. per aver commesso il fatto in quattro persone. Avverso la menzionata sentenza hanno proposto ricorso per cessazione gli imputati Miy(ani Antonio e [OSCURATO:PERSONA]. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA]1 con ;,er - unicazione pervenuta presso la cancelleria della Settima sezione della Corte di Cassazione in data 4 gennaio 2023, ha documentato il decesso del suo assistito MiaH Antono, avvenuto in Bitonto il 28/3/2022, allegando il relativo certificato di m Ebbene, in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per morte dell'imputato: ai sensi dell'art. 150 cod. pen, ove il decesso avvenga prima dell'irrevocabilità della decisione di condanna si determina i'estinzione del reato. Deve escludersi la ricorrenza di taittiva delle ipotesi contemplate dall'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. 2. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] lamenta: I) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 530, comma 2, cod. proc. pen.; contraddittorietà e insufficlenza della motivozio;r a sostegno - del rigetto delle doglianze difensive riguardanti la corretta 2„nl. -ificazione dell'imputato e la sua partecipazione all'azione crirninosa contestata. II) Inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione al disposto di cui all'art. 114 cod. pen.; contraddittorietà della motwazione in ordine alle ragioni del rigetto della richiesta di riconoscimento dell'attenuante. Il ricorso è inammissibile. Quanto al primo motivo di doglianza, secondo consolidato orientamento della Suprema Corte, il vizio logico della motivazione deducibile in sede di legittimità deve risultare dal testo della decisione impugnata e ce ve essere riscontrato tra le varie proposizioni inserite nella motivazione, senza aicuna possibilità di ricorrere al controllo delle risultanze processuali; con la conseguenza che il sindacato di legittimità «deve essere limitato soltanto a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza spingersi a verificare l'adeguatezza delle argomentazioni, utilizzate dal giudice del merito per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali» (in tal senso, ex plurimis, Sez. 5, n. 4295 del 07/10/1997, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 209040; Sez. 3, n.4115 del 27/11/1995, dep. 1996, beyzaku, 203272). Tale principio, più volte ribadito dalle varie sezioni della Corte di Cassazione, è stato altresì avallato dalle stesse Sezioni Unite, le quali hanno precisato che esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una «rilettura» degli elementi di fatto posti a sostegno della decisione„ il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva ai giudice di merito, senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez, li, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945). La Corte regolatrice ha rilevato che anche dopo la modifica dell'art.606 lett. e) cod. proc. pen e per effetto (.7iele, legge 20 febbraio 2006 n. 46, resta immutata la natura del sindacato che ia Corte di Cassazione può esercitare sui vizi della motivazione, essendo rirnasto preclusa, per il giudice di legittimità, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione O; sue. e e E vers! parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti (Sez. 5, n. i 7905 del 23/03/2006, Baratta, Rv. 234109). Pertanto, in sede di legittimità, non sono consentite le censure che si risolvano nella prospettaz one di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (e.-x. muitis Sez. n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv.244181). Delineato nei superiori tern-ìin l'orizzonte del presente scrutinio di legittimità, si osserva che il ricorrente invoca, in realtà, una considerazione alternativa del compendio probatorio, con riguardo alla pretesa erronea individuazione dell'imputato sul luogo di ,eom---es one 2e! furto. La Corte di Appello, sviluppando un percorso logico argomentativo immune da aporie, ha chiarito che tale individuazione è suscettibile di resistere ad ogni ragionevole dubbio, essendosi acclarato che: 1 il soggetto ripreso dalle telecamere all'interno del centro commerciale, unitamente ai complici, coincide - come emerge ictu ocu/i dai caratteri somatici immediatamente osservabili -con il cartellino fotosegnaletico dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] (cfr. annotazione conclusiva dei Carabinieri del [OSCURATO:PERSONA] di Sondrio del 20 novembre 2017; pagina 12); 2. l'utenza intestata ad [OSCURATO:PERSONA] Saverio, rimase spenta dalle ore 17.33 del 5/10/2017 alle 11.43 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], in concomitanza con l'esecuzione del delitto, il che lascia fondatamente ritenere che egli abbia prudenzialmente evitato di accendere il proprio cellulare nel corso del furto al fine ci evitare di essere collocato sul luogo del fatto; 3. nel corso della perquisizione effettuata al momento dell'esecuzione dell'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere, l'imputato è stato trovato in possesso di una felpa grigia con in scritta "Franklin & Marshall", corrispondente a quella indossata giorno del furto, visibile nei filmati del sistema di videosorveglianza. Si tratta di argomentazioni non scalfite dalle osservazioni rassegnate dalla difesa nel ricorso, che riproducono profili di censura già attentamente vagliati dalla Corte di merito e tendenti a sollecitare una non consentita rivisatacone delle emergenze probatorie. Del pari inammissibile è il secondo motivo di ricorso: la Corte di appello, facendo buon governo dell'istituto e fornendo una spiegazione immune da vizi logici ha ritenuto che il contributo fornito dall'imputato non poi:esse essere ritenuto di efficacia causale trascurabile nell'economia della vicenda, poneado n rilievo le circostanze dalle quali ha desunto tale convincimento. La motivazione, del tutto congrua, non è suscettibile di essere censurata in questa sede. 3. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato estinto per morte del reo lirnitatamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile con condanna del predetto al pagamento delieSpese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], perché il reato è estinto per morte dell'imputato. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente al pagamento deiie i'c pccessea I e della somma di euro