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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 marzo 2025

Cassazione n. 33163/2026

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O [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile, e dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ricorso ex art. 311 c.p.p., [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame di Milano in data 13 aprile 2026, che aveva confermato la misura della custodia cautelare in carcere applicata dal GIP del Tribunale di Monza in data 17 marzo 2026, in relazione al reato di cui all'art. 416 cod. pen., contestato al capo 1 della preliminare rubrica, e al reato di ..0 - „,cui all'art. 8 d.lgs. 474/2000, contestato ai capi 2,. 3, 4 e 5, nell'ambito di un procedimento concernente un'associazione delinquenziale dedita all'emissione e all'utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti.Il Tribunale ha ritenuto sussistente un grave quadro indiziario a carico dell'indagato, valorizzando, in particolare, le risultanze delle intercettazioni, dei servizi di osservazione, delle analisi dei flussi finanziari, delle perquisizioni eseguite il 4 ottobre 2023, del sequestro di documentazione extracontabile e bancaria, nonché di un "libro mastro", reputate dimostrative dell'esistenza di una struttura organizzata e stabile facente capo a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], operativa tramite più società formalmente lecite ma in realtà utilizzate per finalità illecite.

Quanto alle esigenze cautelari, l'ordinanza ha ritenuto sussistente un pericolo di reiterazione concreto e attuale ai sensi dell'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., valorizzando i seguenti elementi: il ruolo di promotore e vertice operativo rivestito dal [OSCURATO:PERSONA] nell'organizzazione, con autonomia decisionale e capacità di coordinamento; la continuità pluriennale del meccanismo fraudolento, protrattosi ininterrottamente dal 2020 al 2023; la professionalità e serialità dell'attività illecita, realizzata con modalità elaborate, comprendenti contabilità parallela, prestanome, fittizia intestazione di conti e adattamento sistematico alle iniziative repressive; la disponibilità di una rete di soggetti compiacenti rimasti in libertà e potenzialmente pronti a ricostituire strutture analoghe; i precedenti penali del ricorrente; la sentenza di condanna non definiti a emessa dal GUP del o Tribunale di Milano il 7 marzo 2025 per associazione di tarti mafioso e truffa, Il Tribunale ha, altresì, affermato che: la sentenza non definitiva del 7 marzo 2025 costituiva un elemento rafforzativo del giudizio di pericolosità, non come fondamento esclusivo o autonomamente determinante; l'assenza di condotte recenti non equivaleva a un venir meno della pericolosità, risultando al contrario spiegabile con gli effetti deterrenti collegati all'intervento repressivo dell'Autorità giudiziaria e con le fisiologiche fasi di riorganizzazione tipiche delle strutture associative complesse; lo stato di detenzione per altra causa non escludeva automaticamente il rischio di recidiva, atteso che la misura disposta in altro procedimento non era definitiva e che la capacità di gestione indiretta dell'attività illecita attraverso terzi e prestanome rimaneva intatta; le misure alternative alla custodia in carcere erano inidonee perché il rischio di recidiva, considerato, anche, che le condotte contestate erano realizzabili mediante interposizione personale, strumenti informatici a distanza e utilizzo di prestanome, non poteva essere neutralizzato da forme di contenimento meno rigorose.2.

A sostegno del ricorso, la difesa ha articolato un solo motivo che denuncia la "violazione dell'art. 606 c.p.p. ,comma 1 lett. b) per erronea applicazione della legge penale in riferimento agli artt. 274, comma 1, lett. c), 275 comma 3".

Gli argomenti in cui il motivo si articola presentano un profilo in comune, lamentando la difesa che il Tribunale del riesame avrebbe confermato la misura cautelare sulla base di "formule astratte", prive di ancoraggio a "elementi fattuali concreti", che finivano per valorizzare solo la "gravità storica dei fatti" e "la personalità dell'indagato" desunta da precedenti vicende giudiziarie" in assenza di indicatori fattuali concreti e attuali che dimostrassero la persistenza di un rischio di recidiva.

La motivazione, quindi, per la difesa, viola la riforma del 2015 che impone una prognosi basata su elementi specifici e recenti, idonei a dimostrare che l'indagato possa commettere a breve nuovi delitti della stessa specie. 2.1 Venendo alle censure proposte, si lamenta, in primo luogo, la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla valutazione dello stato detentivo e della sentenza di condanna non definitiva.

La difesa critica il provvedimento impugnato laddove, da un lato, minimizza la rilevanza del lungo periodo di carcerazione sofferto dall'indagato per altra causa, e, dall'altro, fonda il pericolo di reiterazione su mere ipotesi future, quali una possibile scarcerazione o la concessione di benefici penitenziari, senza però indicare elementi concreti in grado di far desumere che "l'indagato mantenga effettivamente, nella sua attuale condizione detentiva, capacità operative o collegamenti criminali ancora attivi". 2.2 Si contesta, altresì, l'utilizzo della sentenza di condanna non definitiva del GUP del Tribunale di Milano del 7 marzo 2025: pur affermandone la natura non decisiva, il Tribunale l'avrebbe, di fatto, posta a fondamento della prognosi infausta, con palese contraddizione. 2.3 Viene, ancora, contestata la motivazione "in ordine al significativo decorso temporale rispetto ai fatti contestati".

Si sostiene che il Tribunale si era limitato a richiamare formule generiche e astratte senza considerare che, a seguito delle modifiche dell'art. 274 comma 11 lett. c) cod. proc. pen., "non è più sufficiente che / /l'imputato torni a delinquere qualora se ne presenti l'occasione, ma è necessario prevedere, in temini di alta probabilità, che all'imputato si presenti effettivamente un'occasione per compiere ulteriori delitti della stessa specie".

Si deduce, quindi, che l'ordinanza non indica " quali strutture operative sarebbero ancora esistenti e quali contatti o collegamenti recenti sarebbero stati accertati". 2.4 Si denuncia, infine, l'insufficienza della motivazione in ordine ai principi di adeguatezza e proporzionalità della misura.

Si duole il ricorrente che il Tribunale del riesame abbia omesso una seria e approfondita valutazione circa l'idoneità di misure meno afflittive della custodia in carcere.

La motivazione sul punto sarebbe 0)- 3assertiva e stereotipata, non spiegando in concreto perché misure come gli arresti donniciliari, anche con prescrizioni particolarmente stringenti, non sarebbero state sufficienti a neutralizzare il pur ritenuto pericolo cautelare. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile risultando articolato in argomenti privi di un effettivo confronto con il provvedimento impugnato o manifestamente infondati.

2. Già la rubrica del motivo incorre in un palese errore di diritto richiamando la lett. b) del comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen., che, per costante giurisprudenza, attiene alla inosservanza di disposizioni di diritto sostanziale, per denunciare la violazione di norme processuali (Sez. 1, n. 44535 del 24/10/2012, Carbone, Rv. 254460 - 01, in motivazione; Sez. 6, n. 4119 del 30/04/2019, dep. 2020, Romeo, Rv. 278196 - 02).

3. Venendo agli argomenti nei quali il motivo di articola, il primo nucleo di doglianze concerne la ritenuta violazione dell'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., sul presupposto che il Tribunale avrebbe affermato il pericolo di reiterazione in modo stereotipato, senza confrontarsi con il tempo trascorso dai fatti e con la posizione personale del ricorrente.

Le censure sono manifestamente infondate. 3.1 Il giudizio probabilistico di ricaduta nel delitto, per la sua natura prognostica, non può che fondarsi sui dati di fatto disponibili, comprensivi, oltre che della personalità dell'indagato e del suo stile di vita anteatta, anche delle concrete modalità del fatto che possono, quindi, assumere una duplice valenza, rilevando sia sotto il profilo della valutazione della gravità del fatto, sia sotto il profilo dell'apprezzamento della capacità a delinquere, in quanto la condotta tenuta in occasione del reato costituisce un elemento specifico significativo per valutare la personalità dell'agente (Sez. 5, n. 25043 del 4/5/2022, Pastore, che richiama Sez. 5, n. 49373 del 05/11/2004, Esposito, Rv. 231276-01; Sez. 1, n. 6359 del 18/11/1999, Bianchi, Rv. 215337-0).

Contesto e personalità debbono, quindi, concorrere alla formulazione di un giudizio individualizzato circa la futura, probabile reiterazione criminosa.

In tale ottica ermeneutica 31 ritiene che il pericolo di reiterazione sia "concreto" ogni volta che si dimostri l'esistenza di elementi non ipotetici, ma reali, dai quali si possa dedurre la probabilità di recidiva; sia "attuale" ogni volta in cui sia possibile una prognosi infausta in ordine alla ricaduta nel delitto, ovvero sia possibile valutare l'esistenza del pericolo di recidiva "prossimo" all'epoca irAiene applicata una 4misura, seppure non "imminente".

Non si richiede, invece, che il giudizio sull'attualità si estenda alla previsione dii una specifica occasione per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice della cautela (Sez. 5, n. 29465 del 2/7/2025, R.; Sez. 5 n. 25986 del 5/4/2022, Monteverde, che richiama Sez. 2, n. 53645 del 08/09/2016, Luca', Rv. 268977 - 01; Sez. 2, n. 47619 del 19/10/2016, Esposito, Rv. 268508-01). 3.2 Calando questi principi , nel caso in esame, il Tribunale ha fondato la prognosi di pericolosità sui seguenti elementi: la stabilità e l'organizzazione della struttura r:1 delinquenziale cui l'indagato risultava inserito, che aveva operato per più anni avvalendosi di una pluralità di società schermo e coinvolgendo nelle vicende delittuose numerosi soggetti mossi dal bisogno economico; l'allarmante modus operandi, che aveva visto "l'utilizzo seriale di prestanome, la fittizia intestazione di conti correnti e strumenti di pagamento, la sistematica distrazione delle somme incassate mediante prelievi e bonifici a catena, la tenuta di contabilità parallela e la capacità di adattamento alle iniziative repressive (chiusura dei conti bancari, diversificazione dei canali finanziari)"; il ruolo centrale svolto nella vicenda da [OSCURATO:PERSONA], che aveva "curato la gestione di fatto, l'indirizzo strategico e il coordinamento operativo [delle società schermo]"; l'affiliazione di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] alla 'ndrangheta; la stabilità del rapporto di illecita collaborazione instaurato con [OSCURATO:PERSONA]; i precedenti penali dell'indagato; l'agevole replicabilità del sistema fraudolento, che non necessitava di particolari presupposti materiali e poteva contare sulla "persistente disponibilità di una rete relazionale criminale, composta da sodali, prestanome e soggetti compiacenti rimasti a piede libero". 3.3 Tale trama argomentativa è aderente alle coordinate giurisprudenziali di riferimento, risultando il giudizio di pericolosità fondato sia sulla significativa capacità a delinquere desunta dalle modalità del fatto per cui si sta procedendo e dal peculiare contesto delinquenziale, contiguo ad ambienti 'ndranghetisti, in cui i reati sono stati realizzati, sia sulla personalità di [OSCURATO:PERSONA], la cui stabile dedizione al crimine è ricavata non soltanto dal ruolo svolto nella vicenda ma anche dall'allarmante vissuto delinquenziale documentato dal certificato del casellario.

Il Tribunale, quindi, ha valorizzato ampiamente il concreto pericolo di recidivanza e la sua attualità, esponendo, con congrue ed esaustive argomentazioni, le ragioni giustificative della valutazione sul quadro cautelare. 3.4 La logicità della motivazione che sorregge la decisione non è scalfita dalle censure difensive. 3.4.1 Nelle trame argomentative dei giudici di merito la sentenza del GUP del Tribunale di Milano viene richiamata al solo scopo di dimostrare, unitamente ai precedenti penali, la stabile dedizione di [OSCURATO:PERSONA] all'attività delittuosa, il suo 5inserimento in un contesto criminale di elevato spessore, risultando sia lui che [OSCURATO:PERSONA] affiliati alla 'ndrangheta, la professionalità acquisita nella consumazione di reati inerenti all'impiego di manodopera interinale, tant'è che la sentenza lo aveva ritenuto responsabile, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], di una serie di truffe ai danni di società di lavoro temporaneo realizzate con modalità assai simili a quelle adottate dall'associazione, a far tempo dal 2019.

Il ricorso lamenta il rilievo dato alla sentenza, segnalando "l'intrinseca contraddittorietà" della parte di motivazione che la valorizza, ma non si confronta con i dati specifici tratti dal Tribunale da quella pronuncia, ossia la professionalità nella realizzazione di reati inerenti al lavoro interinale e l'allarmante personalità del ricorrente.

Non è, inoltre, configurabile il vizio di contradditorietà denunciato, avendo i giudici di merito utilizzato la sentenza al fine di delineare la personalità dell'indagato, il suo percorso criminale e il contesto relazionale nel quale, prima della carcerazione, operava.

Va, in conclusione, anche ricordato che "ai fini della configurabilità dell'esigenza cautelare del pericolo di reiterazione criminosa, prevista dall'art. 274, comma primo, lett. c),cod. proc. pen., il giudice deve tenere conto anche dei precedenti giudiziari, i quali rilevano, oltre che ai fini del giudizio sulla capacità a delinquere ex art. 133 cod .. pen., in ogni altro caso in cui occorra procedere ad una valutazione della personalità dell'indagato o dell'imputato" (Sez. 3, n. 24123 del 21/07/2016, dep. 2017, Giliberti, Rv. 270509 - 01). 3.4.2 I precedenti penali di [OSCURATO:PERSONA], nella trama argomentativa dei giudici di merito, riteVano in quanto, costituendo espressione della radicata dedizione al crimine dell'indagato e dell'inefficacia della risposta sanzionatoria dello Stato, assurgono a ulteriore indice di una personalità già negativamente qualificata dal ruolo di vertice svolto nell'associazione.

Il ricorso se ne lamenta ma non spiega perché il vissuto criminale dell'indagato non debba costituire elemento di valutazione ai fini del giudizio sul periculum. 3.4.3 La difesa contesta ancora la genericità della motivazione nella parte in cui prospetta in rischio di "riattivazione dei meccanismi criminosi" senza indicare sulla base di quali elementi si riteneva che permanesse "la situazione di fatto che [aveva] reso possibile o agevolato la commissione del delitto per il quale si procede".

L'ordinanza, tuttavia, sottolinea che [OSCURATO:PERSONA], sin dal 2019, aveva, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], posto in essere truffe ai danni di società di lavoro interinale per poi iniziare a operare all'interno di un contesto associativo strutturato ed efficiente in grado di produrre ingenti profitti attraverso un modello criminoso che la hpermanenza della rete di relazioni e soggetti compiacenti rimasti in libertà rendeva agevolmente replicabile.

Il ruolo apicale all'interno dell'organizzazione è, inoltre, nell'ordinanza, collegato alle passate scelte delinquenziali e allo stabile inserimento in ambienti della criminalità organizzata così che la condotta illecita oggetto della preliminare contestazione costituisce espressione di una risalente e radicata spinta a delinquere di [OSCURATO:PERSONA] che, valutata congiuntamente con la capacità criminale dimostrata dall'indagato nella perpetrazione dei reati per cui si procede, rende concreto e attuale il pericolo che lo stesso possa commettere nuovi reati della stessa indole non appena la condizione personale e il contesto relazionale nel quale per anni ha operato gliene offriranno l'occasione.

Tale ragionamento probatorio trova avallo nella giurisprudenza di legittimità che ha ripetutamente statuito che "la motivazione circa l'attualità e concretezza del rischio di recidivanza e la necessità di una risposta cautelare adeguata e commisurata al caso concreto ben può fondarsi, se congruamente motivata, su una valutazione in chiave specialpreventiva che sia basata non solo sull'intrinseco disvalore del fatto, ma altresì su un'accertata e immanente proclività al delitto del soggetto attivo (...), pur laddove il fatto contestato sia risalente nel tempo e indipendentemente dal fatto che il soggetto attivo non risulti aver posto in essere ulteriori condotte criminose (Sez.

4. n. 46442 del 5/11/2015, D'[OSCURATO:PERSONA]; Sez. 1, n. 6367 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (dep. 2023), Albarello; Sez. 1, n. 39686 del 5/5/2023, Bruno) Il ricorrente valuta tale percorso motivazionale non sufficiente ritenendo necessario dimostrare che "all'imputato si presenti effettivamente un'occasione per compiere ulteriori delitti della stessa specie".

Secondo il ricorrente, infatti, l'onere motivazionale discendente dalla riforma del 2015 avrebbe imposto al Tribunale di indicare" quali strutture operative sarebbero ancora esistenti e quali contatti o collegamenti recenti siano stati accertati", ossia, in altri termini, l'individuazione dell'occasione specifica che potrebbe permettere a [OSCURATO:PERSONA] di delinquere, previsione che, per quanto detto, non rientra nella valutazione prognostica afferente al pericolo di recidivanza. 3.4.4 Nessuna illogicità o contraddizione è ravvisabile nel rilevo dato dal Tribunale allo stato di detenzione per altra causa del ricorrente.

Questa Corte in materia di rapporti fra diversi titoli detentivi ha più volte affermato il principio di diritto secondo cui lo stato di detenzione per altra causa del destinatario di una misura coercitiva custodiale non è di per sé in contrasto con la configurabilità di esigenze cautelari, ed in particolare di quella rappresentata dal pericolo di reiterazione della condotta criminosa, atteso che nel vigente ordinamento penitenziario non vi sono titoli o condizioni detentive assolutamente 7ostativi alla possibilità di riacquistare, anche per brevi periodi, la condizione di libertà (così Sez. 4, n. 484 del 12/11/2021 (dep. 2022, Pmt in proc.

Abouelseoud; Sez.1, n. 3762 del 4/10/2019, dep. 2020, Bastone, Rv. 278498; conf.

Sez. 5, n. 28750 del 10/4/2017, Perskura, Rv. 270535; Sez. 6, n. 26231 del 15/3/2013, Pizzata, Rv. 256808).

Di tale principio ha fatto buo7toverno il provvedimento impugnato che esclude che la cautela per altro titolo costituisca elemento ostativo alla formulazione della prognosi di pericolosità, stante la possibilità di comunicare con l'esterno e la non remota prospettiva di un ritorno in libertà.

Si tratta di una valutazione prognostica che rientra pienamente nelle prerogative del giudice del merito. 3.5 Generico e manifestamente infondato è, poi, l'argomento relativo alla proporzionalità e adeguatezza della misura.

Il Tribunale ha adeguatamente motivato, senza incorrere in vizi logici o giuridici, in ordine alla scelta della disposta misura della custodia cautelare in carcere, anche con riferimento alla proporzionalità di tale misura e all'inidoneità di quella degli arresti domiciliari con controllo elettronico, evidenziando come la struttura associativa, la capacità dell'indagato di operare anche a distanza e la natura dei reati rendessero inadeguata qualsiasi misura meno afflittiva, basata sull'autocontrollo del soggetto.

L'ordinanza impugnata,quindi, valorizzando il modus procedendi dell'associazione e la proclività delinquenziale del ricorrente, offre una logica e argomentata giustificazione in ordine alla ritenuta inidoneità di misure diverse da quella in atto applicata, così da sottrarsi alle censure difensive.

A fronte di ciò, il ricorrente: a) da un lato, nel lamentare che l'ordinanza non indica i soggetti rimasti liberi di cui Salano potrebbe avvalersi, non risulta essersi compiutamente confrontato con la motivazione, non considerando che dei presunti associati solo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si trovano ristretti in carcere e che il modus procedendi dell'associazione aveva nell'uso di prestanome uno dei suoi elementi caratterizzanti; b) dall'altro lato, avanza delle censure che, pur investendo formalmente la motivazione dell'ordinanza impugnata, si risolvono in realtà nella prospettazione di una diversa valutazione degli elementi di prova già esaminati dal giudice di merito, il che non è possibile fare in sede di legittimità, non riguardando il controllo di legittimità né la ricostruzione di fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori (Sez. 4, n. 26047 del 16/7/2020, Fenu; Sez. 2, n. 36536 del 14/11/2025, Hamrouni; Sez.

F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400 - 01; Sez. 1,. n. 1769 del 23.03.1995, Ciraolo, Rv. 201177).

84. All'inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la, colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di inammissibilità, appare equo determinare in euro tremila.

P.Q.Mter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso il 21/7/2026 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ucca c Depositata in [OSCURATO:PERSONA], 09 SET. 2026 [OSCURATO:PERSONA] Do*.ssa lisabett abito 9

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
O [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile, e dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso ex art. 311 c.p.p., [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame di Milano in data 13 aprile 2026, che aveva confermato la misura della custodia cautelare in carcere applicata dal GIP del Tribunale di Monza in data 17 marzo 2026, in relazione al reato di cui all'art. 416 cod. pen., contestato al capo 1 della preliminare rubrica, e al reato di ..0 - „,cui all'art. 8 d.lgs. 474/2000, contestato ai capi 2,. 3, 4 e 5, nell'ambito di un procedimento concernente un'associazione delinquenziale dedita all'emissione e all'utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti.Il Tribunale ha ritenuto sussistente un grave quadro indiziario a carico dell'indagato, valorizzando, in particolare, le risultanze delle intercettazioni, dei servizi di osservazione, delle analisi dei flussi finanziari, delle perquisizioni eseguite il 4 ottobre 2023, del sequestro di documentazione extracontabile e bancaria, nonché di un "libro mastro", reputate dimostrative dell'esistenza di una struttura organizzata e stabile facente capo a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], operativa tramite più società formalmente lecite ma in realtà utilizzate per finalità illecite. Quanto alle esigenze cautelari, l'ordinanza ha ritenuto sussistente un pericolo di reiterazione concreto e attuale ai sensi dell'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., valorizzando i seguenti elementi: il ruolo di promotore e vertice operativo rivestito dal [OSCURATO:PERSONA] nell'organizzazione, con autonomia decisionale e capacità di coordinamento; la continuità pluriennale del meccanismo fraudolento, protrattosi ininterrottamente dal 2020 al 2023; la professionalità e serialità dell'attività illecita, realizzata con modalità elaborate, comprendenti contabilità parallela, prestanome, fittizia intestazione di conti e adattamento sistematico alle iniziative repressive; la disponibilità di una rete di soggetti compiacenti rimasti in libertà e potenzialmente pronti a ricostituire strutture analoghe; i precedenti penali del ricorrente; la sentenza di condanna non definiti a emessa dal GUP del o Tribunale di Milano il 7 marzo 2025 per associazione di tarti mafioso e truffa, Il Tribunale ha, altresì, affermato che: la sentenza non definitiva del 7 marzo 2025 costituiva un elemento rafforzativo del giudizio di pericolosità, non come fondamento esclusivo o autonomamente determinante; l'assenza di condotte recenti non equivaleva a un venir meno della pericolosità, risultando al contrario spiegabile con gli effetti deterrenti collegati all'intervento repressivo dell'Autorità giudiziaria e con le fisiologiche fasi di riorganizzazione tipiche delle strutture associative complesse; lo stato di detenzione per altra causa non escludeva automaticamente il rischio di recidiva, atteso che la misura disposta in altro procedimento non era definitiva e che la capacità di gestione indiretta dell'attività illecita attraverso terzi e prestanome rimaneva intatta; le misure alternative alla custodia in carcere erano inidonee perché il rischio di recidiva, considerato, anche, che le condotte contestate erano realizzabili mediante interposizione personale, strumenti informatici a distanza e utilizzo di prestanome, non poteva essere neutralizzato da forme di contenimento meno rigorose.2. A sostegno del ricorso, la difesa ha articolato un solo motivo che denuncia la "violazione dell'art. 606 c.p.p. ,comma 1 lett. b) per erronea applicazione della legge penale in riferimento agli artt. 274, comma 1, lett. c), 275 comma 3". Gli argomenti in cui il motivo si articola presentano un profilo in comune, lamentando la difesa che il Tribunale del riesame avrebbe confermato la misura cautelare sulla base di "formule astratte", prive di ancoraggio a "elementi fattuali concreti", che finivano per valorizzare solo la "gravità storica dei fatti" e "la personalità dell'indagato" desunta da precedenti vicende giudiziarie" in assenza di indicatori fattuali concreti e attuali che dimostrassero la persistenza di un rischio di recidiva. La motivazione, quindi, per la difesa, viola la riforma del 2015 che impone una prognosi basata su elementi specifici e recenti, idonei a dimostrare che l'indagato possa commettere a breve nuovi delitti della stessa specie. 2.1 Venendo alle censure proposte, si lamenta, in primo luogo, la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla valutazione dello stato detentivo e della sentenza di condanna non definitiva. La difesa critica il provvedimento impugnato laddove, da un lato, minimizza la rilevanza del lungo periodo di carcerazione sofferto dall'indagato per altra causa, e, dall'altro, fonda il pericolo di reiterazione su mere ipotesi future, quali una possibile scarcerazione o la concessione di benefici penitenziari, senza però indicare elementi concreti in grado di far desumere che "l'indagato mantenga effettivamente, nella sua attuale condizione detentiva, capacità operative o collegamenti criminali ancora attivi". 2.2 Si contesta, altresì, l'utilizzo della sentenza di condanna non definitiva del GUP del Tribunale di Milano del 7 marzo 2025: pur affermandone la natura non decisiva, il Tribunale l'avrebbe, di fatto, posta a fondamento della prognosi infausta, con palese contraddizione. 2.3 Viene, ancora, contestata la motivazione "in ordine al significativo decorso temporale rispetto ai fatti contestati". Si sostiene che il Tribunale si era limitato a richiamare formule generiche e astratte senza considerare che, a seguito delle modifiche dell'art. 274 comma 11 lett. c) cod. proc. pen., "non è più sufficiente che / /l'imputato torni a delinquere qualora se ne presenti l'occasione, ma è necessario prevedere, in temini di alta probabilità, che all'imputato si presenti effettivamente un'occasione per compiere ulteriori delitti della stessa specie". Si deduce, quindi, che l'ordinanza non indica " quali strutture operative sarebbero ancora esistenti e quali contatti o collegamenti recenti sarebbero stati accertati". 2.4 Si denuncia, infine, l'insufficienza della motivazione in ordine ai principi di adeguatezza e proporzionalità della misura. Si duole il ricorrente che il Tribunale del riesame abbia omesso una seria e approfondita valutazione circa l'idoneità di misure meno afflittive della custodia in carcere. La motivazione sul punto sarebbe 0)- 3assertiva e stereotipata, non spiegando in concreto perché misure come gli arresti donniciliari, anche con prescrizioni particolarmente stringenti, non sarebbero state sufficienti a neutralizzare il pur ritenuto pericolo cautelare. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile risultando articolato in argomenti privi di un effettivo confronto con il provvedimento impugnato o manifestamente infondati. 2. Già la rubrica del motivo incorre in un palese errore di diritto richiamando la lett. b) del comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen., che, per costante giurisprudenza, attiene alla inosservanza di disposizioni di diritto sostanziale, per denunciare la violazione di norme processuali (Sez. 1, n. 44535 del 24/10/2012, Carbone, Rv. 254460 - 01, in motivazione; Sez. 6, n. 4119 del 30/04/2019, dep. 2020, Romeo, Rv. 278196 - 02). 3. Venendo agli argomenti nei quali il motivo di articola, il primo nucleo di doglianze concerne la ritenuta violazione dell'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., sul presupposto che il Tribunale avrebbe affermato il pericolo di reiterazione in modo stereotipato, senza confrontarsi con il tempo trascorso dai fatti e con la posizione personale del ricorrente. Le censure sono manifestamente infondate. 3.1 Il giudizio probabilistico di ricaduta nel delitto, per la sua natura prognostica, non può che fondarsi sui dati di fatto disponibili, comprensivi, oltre che della personalità dell'indagato e del suo stile di vita anteatta, anche delle concrete modalità del fatto che possono, quindi, assumere una duplice valenza, rilevando sia sotto il profilo della valutazione della gravità del fatto, sia sotto il profilo dell'apprezzamento della capacità a delinquere, in quanto la condotta tenuta in occasione del reato costituisce un elemento specifico significativo per valutare la personalità dell'agente (Sez. 5, n. 25043 del 4/5/2022, Pastore, che richiama Sez. 5, n. 49373 del 05/11/2004, Esposito, Rv. 231276-01; Sez. 1, n. 6359 del 18/11/1999, Bianchi, Rv. 215337-0). Contesto e personalità debbono, quindi, concorrere alla formulazione di un giudizio individualizzato circa la futura, probabile reiterazione criminosa. In tale ottica ermeneutica 31 ritiene che il pericolo di reiterazione sia "concreto" ogni volta che si dimostri l'esistenza di elementi non ipotetici, ma reali, dai quali si possa dedurre la probabilità di recidiva; sia "attuale" ogni volta in cui sia possibile una prognosi infausta in ordine alla ricaduta nel delitto, ovvero sia possibile valutare l'esistenza del pericolo di recidiva "prossimo" all'epoca irAiene applicata una 4misura, seppure non "imminente". Non si richiede, invece, che il giudizio sull'attualità si estenda alla previsione dii una specifica occasione per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice della cautela (Sez. 5, n. 29465 del 2/7/2025, R.; Sez. 5 n. 25986 del 5/4/2022, Monteverde, che richiama Sez. 2, n. 53645 del 08/09/2016, Luca', Rv. 268977 - 01; Sez. 2, n. 47619 del 19/10/2016, Esposito, Rv. 268508-01). 3.2 Calando questi principi , nel caso in esame, il Tribunale ha fondato la prognosi di pericolosità sui seguenti elementi: la stabilità e l'organizzazione della struttura r:1 delinquenziale cui l'indagato risultava inserito, che aveva operato per più anni avvalendosi di una pluralità di società schermo e coinvolgendo nelle vicende delittuose numerosi soggetti mossi dal bisogno economico; l'allarmante modus operandi, che aveva visto "l'utilizzo seriale di prestanome, la fittizia intestazione di conti correnti e strumenti di pagamento, la sistematica distrazione delle somme incassate mediante prelievi e bonifici a catena, la tenuta di contabilità parallela e la capacità di adattamento alle iniziative repressive (chiusura dei conti bancari, diversificazione dei canali finanziari)"; il ruolo centrale svolto nella vicenda da [OSCURATO:PERSONA], che aveva "curato la gestione di fatto, l'indirizzo strategico e il coordinamento operativo [delle società schermo]"; l'affiliazione di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] alla 'ndrangheta; la stabilità del rapporto di illecita collaborazione instaurato con [OSCURATO:PERSONA]; i precedenti penali dell'indagato; l'agevole replicabilità del sistema fraudolento, che non necessitava di particolari presupposti materiali e poteva contare sulla "persistente disponibilità di una rete relazionale criminale, composta da sodali, prestanome e soggetti compiacenti rimasti a piede libero". 3.3 Tale trama argomentativa è aderente alle coordinate giurisprudenziali di riferimento, risultando il giudizio di pericolosità fondato sia sulla significativa capacità a delinquere desunta dalle modalità del fatto per cui si sta procedendo e dal peculiare contesto delinquenziale, contiguo ad ambienti 'ndranghetisti, in cui i reati sono stati realizzati, sia sulla personalità di [OSCURATO:PERSONA], la cui stabile dedizione al crimine è ricavata non soltanto dal ruolo svolto nella vicenda ma anche dall'allarmante vissuto delinquenziale documentato dal certificato del casellario. Il Tribunale, quindi, ha valorizzato ampiamente il concreto pericolo di recidivanza e la sua attualità, esponendo, con congrue ed esaustive argomentazioni, le ragioni giustificative della valutazione sul quadro cautelare. 3.4 La logicità della motivazione che sorregge la decisione non è scalfita dalle censure difensive. 3.4.1 Nelle trame argomentative dei giudici di merito la sentenza del GUP del Tribunale di Milano viene richiamata al solo scopo di dimostrare, unitamente ai precedenti penali, la stabile dedizione di [OSCURATO:PERSONA] all'attività delittuosa, il suo 5inserimento in un contesto criminale di elevato spessore, risultando sia lui che [OSCURATO:PERSONA] affiliati alla 'ndrangheta, la professionalità acquisita nella consumazione di reati inerenti all'impiego di manodopera interinale, tant'è che la sentenza lo aveva ritenuto responsabile, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], di una serie di truffe ai danni di società di lavoro temporaneo realizzate con modalità assai simili a quelle adottate dall'associazione, a far tempo dal 2019. Il ricorso lamenta il rilievo dato alla sentenza, segnalando "l'intrinseca contraddittorietà" della parte di motivazione che la valorizza, ma non si confronta con i dati specifici tratti dal Tribunale da quella pronuncia, ossia la professionalità nella realizzazione di reati inerenti al lavoro interinale e l'allarmante personalità del ricorrente. Non è, inoltre, configurabile il vizio di contradditorietà denunciato, avendo i giudici di merito utilizzato la sentenza al fine di delineare la personalità dell'indagato, il suo percorso criminale e il contesto relazionale nel quale, prima della carcerazione, operava. Va, in conclusione, anche ricordato che "ai fini della configurabilità dell'esigenza cautelare del pericolo di reiterazione criminosa, prevista dall'art. 274, comma primo, lett. c),cod. proc. pen., il giudice deve tenere conto anche dei precedenti giudiziari, i quali rilevano, oltre che ai fini del giudizio sulla capacità a delinquere ex art. 133 cod .. pen., in ogni altro caso in cui occorra procedere ad una valutazione della personalità dell'indagato o dell'imputato" (Sez. 3, n. 24123 del 21/07/2016, dep. 2017, Giliberti, Rv. 270509 - 01). 3.4.2 I precedenti penali di [OSCURATO:PERSONA], nella trama argomentativa dei giudici di merito, riteVano in quanto, costituendo espressione della radicata dedizione al crimine dell'indagato e dell'inefficacia della risposta sanzionatoria dello Stato, assurgono a ulteriore indice di una personalità già negativamente qualificata dal ruolo di vertice svolto nell'associazione. Il ricorso se ne lamenta ma non spiega perché il vissuto criminale dell'indagato non debba costituire elemento di valutazione ai fini del giudizio sul periculum. 3.4.3 La difesa contesta ancora la genericità della motivazione nella parte in cui prospetta in rischio di "riattivazione dei meccanismi criminosi" senza indicare sulla base di quali elementi si riteneva che permanesse "la situazione di fatto che [aveva] reso possibile o agevolato la commissione del delitto per il quale si procede". L'ordinanza, tuttavia, sottolinea che [OSCURATO:PERSONA], sin dal 2019, aveva, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], posto in essere truffe ai danni di società di lavoro interinale per poi iniziare a operare all'interno di un contesto associativo strutturato ed efficiente in grado di produrre ingenti profitti attraverso un modello criminoso che la hpermanenza della rete di relazioni e soggetti compiacenti rimasti in libertà rendeva agevolmente replicabile. Il ruolo apicale all'interno dell'organizzazione è, inoltre, nell'ordinanza, collegato alle passate scelte delinquenziali e allo stabile inserimento in ambienti della criminalità organizzata così che la condotta illecita oggetto della preliminare contestazione costituisce espressione di una risalente e radicata spinta a delinquere di [OSCURATO:PERSONA] che, valutata congiuntamente con la capacità criminale dimostrata dall'indagato nella perpetrazione dei reati per cui si procede, rende concreto e attuale il pericolo che lo stesso possa commettere nuovi reati della stessa indole non appena la condizione personale e il contesto relazionale nel quale per anni ha operato gliene offriranno l'occasione. Tale ragionamento probatorio trova avallo nella giurisprudenza di legittimità che ha ripetutamente statuito che "la motivazione circa l'attualità e concretezza del rischio di recidivanza e la necessità di una risposta cautelare adeguata e commisurata al caso concreto ben può fondarsi, se congruamente motivata, su una valutazione in chiave specialpreventiva che sia basata non solo sull'intrinseco disvalore del fatto, ma altresì su un'accertata e immanente proclività al delitto del soggetto attivo (...), pur laddove il fatto contestato sia risalente nel tempo e indipendentemente dal fatto che il soggetto attivo non risulti aver posto in essere ulteriori condotte criminose (Sez. 4. n. 46442 del 5/11/2015, D'[OSCURATO:PERSONA]; Sez. 1, n. 6367 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (dep. 2023), Albarello; Sez. 1, n. 39686 del 5/5/2023, Bruno) Il ricorrente valuta tale percorso motivazionale non sufficiente ritenendo necessario dimostrare che "all'imputato si presenti effettivamente un'occasione per compiere ulteriori delitti della stessa specie". Secondo il ricorrente, infatti, l'onere motivazionale discendente dalla riforma del 2015 avrebbe imposto al Tribunale di indicare" quali strutture operative sarebbero ancora esistenti e quali contatti o collegamenti recenti siano stati accertati", ossia, in altri termini, l'individuazione dell'occasione specifica che potrebbe permettere a [OSCURATO:PERSONA] di delinquere, previsione che, per quanto detto, non rientra nella valutazione prognostica afferente al pericolo di recidivanza. 3.4.4 Nessuna illogicità o contraddizione è ravvisabile nel rilevo dato dal Tribunale allo stato di detenzione per altra causa del ricorrente. Questa Corte in materia di rapporti fra diversi titoli detentivi ha più volte affermato il principio di diritto secondo cui lo stato di detenzione per altra causa del destinatario di una misura coercitiva custodiale non è di per sé in contrasto con la configurabilità di esigenze cautelari, ed in particolare di quella rappresentata dal pericolo di reiterazione della condotta criminosa, atteso che nel vigente ordinamento penitenziario non vi sono titoli o condizioni detentive assolutamente 7ostativi alla possibilità di riacquistare, anche per brevi periodi, la condizione di libertà (così Sez. 4, n. 484 del 12/11/2021 (dep. 2022, Pmt in proc. Abouelseoud; Sez.1, n. 3762 del 4/10/2019, dep. 2020, Bastone, Rv. 278498; conf. Sez. 5, n. 28750 del 10/4/2017, Perskura, Rv. 270535; Sez. 6, n. 26231 del 15/3/2013, Pizzata, Rv. 256808). Di tale principio ha fatto buo7toverno il provvedimento impugnato che esclude che la cautela per altro titolo costituisca elemento ostativo alla formulazione della prognosi di pericolosità, stante la possibilità di comunicare con l'esterno e la non remota prospettiva di un ritorno in libertà. Si tratta di una valutazione prognostica che rientra pienamente nelle prerogative del giudice del merito. 3.5 Generico e manifestamente infondato è, poi, l'argomento relativo alla proporzionalità e adeguatezza della misura. Il Tribunale ha adeguatamente motivato, senza incorrere in vizi logici o giuridici, in ordine alla scelta della disposta misura della custodia cautelare in carcere, anche con riferimento alla proporzionalità di tale misura e all'inidoneità di quella degli arresti domiciliari con controllo elettronico, evidenziando come la struttura associativa, la capacità dell'indagato di operare anche a distanza e la natura dei reati rendessero inadeguata qualsiasi misura meno afflittiva, basata sull'autocontrollo del soggetto. L'ordinanza impugnata,quindi, valorizzando il modus procedendi dell'associazione e la proclività delinquenziale del ricorrente, offre una logica e argomentata giustificazione in ordine alla ritenuta inidoneità di misure diverse da quella in atto applicata, così da sottrarsi alle censure difensive. A fronte di ciò, il ricorrente: a) da un lato, nel lamentare che l'ordinanza non indica i soggetti rimasti liberi di cui Salano potrebbe avvalersi, non risulta essersi compiutamente confrontato con la motivazione, non considerando che dei presunti associati solo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si trovano ristretti in carcere e che il modus procedendi dell'associazione aveva nell'uso di prestanome uno dei suoi elementi caratterizzanti; b) dall'altro lato, avanza delle censure che, pur investendo formalmente la motivazione dell'ordinanza impugnata, si risolvono in realtà nella prospettazione di una diversa valutazione degli elementi di prova già esaminati dal giudice di merito, il che non è possibile fare in sede di legittimità, non riguardando il controllo di legittimità né la ricostruzione di fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori (Sez. 4, n. 26047 del 16/7/2020, Fenu; Sez. 2, n. 36536 del 14/11/2025, Hamrouni; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400 - 01; Sez. 1,. n. 1769 del 23.03.1995, Ciraolo, Rv. 201177). 84. All'inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la, colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di inammissibilità, appare equo determinare in euro tremila. P.Q.Mter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 21/7/2026 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ucca c Depositata in [OSCURATO:PERSONA], 09 SET. 2026 [OSCURATO:PERSONA] Do*.ssa lisabett abito 9
Sentenza Cassazione n. 33163/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris