CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 aprile 2022
Cassazione n. 23527/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Ancona, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 341-bis cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di un mese di reclusione, oltre alle statuizioni in favore della parte civile costituita. Rilevato che l'unico motivo dedotto con il ricorso appare generico, poiché formulato senza osservare il dettato dell'art. 581, lett. a) cod. proc. pen. ed anzi con riferimento al contenuto integrale della pronuncia impugnata. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 29 aprile 2022 Il consigli tensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 16G