Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 16453/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

osto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10 gennaio 1953 avverso la sentenza del 20 giugno 2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, confermava la sentenza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con cui [OSCURATO:PERSONA] veniva riconosciuto responsabile del reato di furto aggravato commesso in [OSCURATO:PERSONA] in data 26 ottobre 2018 e condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro cento di multa.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, l'interessato ha proposto ricorso con l'atto a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 125 comma 3 cod. proc. pen. e 111 Cost., per motivazione meramente apparente, emergente dal testo del provvedimento impugnato, in ordine alla richiesta di assoluzione per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen.

Lamenta il ricorrente che la Corte di appello avrebbe eluso l'obbligo di verificare la sussistenza dei presupposti di merito legittimanti il riconoscimento dell'invocata causa di non punibilità qualificando come articolato apparator venatorio di consistente insidiosità una delle modalità tipiche di esecuzione del reato di furto venatorio che ne integrano l'elemento oggettivo.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza, ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen., per violazione dell'art. 129 cod. proc. pen., in relazione all'omessa declaratoria di non doversi procedere per mancanza della condizione di procedibilità.

Evidenzia il ricorrente che le modifiche apportate all'art. 624 comma 2 cod. pen. dalla norma di cui all'art. 2 d.

Igs. n. 150 del 2022, il reato contestato è divenuto perseguibile a querela di parte.

3. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'annullamento della sentenza senza rinvio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. Va premesso che eventuali elementi di fatto e valutazioni contenuti nella pronuncia di annullamento non sono vincolanti per il giudice del rinvio, ma rilevano esclusivamente come punti di riferimento al fine della individuazione del vizio o dei vizi segnalati e non, quindi, come dati che si impongono per la decisione a lui demandata.

E' altrettanto indubbio che, a seguito di una pronuncia di annullamento per difetto di motivazione mediante l'indicazione dei profili specifici di carenza o di contraddittorietà, il potere del giudice di rinvio non possa limitarsi all'esame dei singoli punti specificati, come se fossero isolati dal restante materiale probatorio, ma sia tenuto a compiere eventuali altri atti istruttori sui cui risultati deve guardare la decisione, fornendone la giustificazione nella sentenza ( Sez. 5, n. 5678 del 17/01/2005, Nuzzo ed altro, Rv. 230744; Sez. 1, n. 1397 del 10/12/1997, Pace ed altri, Rv. 209692).

3. Nel caso di specie, la Corte di cassazione, con la sentenza di rinvio, ha così statuito: "...in ogni caso il giudice di appello si sarebbe dovuto pronunciare sul punto specifico, con la conseguenza che il ricorso per cassazione che ha dedotto il difetto di motivazione della sentenza di appello, indicando anche i presupposti legittimanti la pretesa applicazione di tale causa proscioglitiva deve essere accolto (Sez. 6, Sentenza n. 5922 del 19/01/2023, Rv. 284160 -01), mancando qualsiasi motivazione in ordine alle connotazioni di concreta offensività della condotta ascritta all'imputato.

Ne discende che la sentenza merita di essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli, affinché questa verifichi la sussistenza dei presupposti di merito legittimanti il riconoscimento dell'invocata causa di non punibilità".4.

Nella sentenza impugnata la Corte di appello ha fatto buon governo del principio, motivando sul punto in relazione alla non applicazione della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen., valutando gli elementi di fatti che rendono il fatto non qualificabile come di lieve entità (l'imputato si era mimetizzato sotto un albero, coprendosi di arbusti, aveva posizionato ad una ventina di metri dalla sua postazione una rete di circa quattro metri predisposta per la cattura di volatili vivi nella quale erano stati legati per le gambe due cardellini utilizzati come richiamo; inoltre nelle immediate vicinanze della rete era stata trovata su un albero una gabbietta in cui era un cardellino selvatico già catturato ed un secondo richiamo per gli uccelli, elettronico, tramite chiavetta usb, v. pag. 2 punto 2 della sentenza impugnata).

5. Il secondo motivo è inammissibile.

6. Va premesso che "In caso di annullamento parziale con rinvio da parte della Corte di cassazione, le parti della decisione non oggetto di annullamento, non in connessione essenziale con quelle per le quali è stato disposto il nuovo giudizio, acquistano autorità di cosa giudicata, indipendentemente dalla espressa declaratoria in tal senso nel dispositivo della sentenza rescindente, sicché, qualora l'annullamento abbia riguardato unicamente aspetti relativi al trattamento sanzionatorio, diviene irrevocabile l'accertamento sulla sussistenza del reato e sulla sua attribuibilità all'imputato, con conseguente irrilevanza, nel nuovo giudizio, di questioni relative al mutato regime di procedibilità del reato. (Fattispecie relativa a furto ai danni di [OSCURATO:SOCIETA], nella quale il giudizio di rinvio - disposto per rivalutare gli aspetti relativi alla sospensione condizionale della pena ed alla sostituzione della pena detentiva - si era svolto dopo l'entrata in vigore delle norme che hanno reso il delitto procedibile a querela, Sez. 1, n. 47344 del 05/12/2024 Ud. (dep. 23/12/2024) Rv. 287290 -01)".

Nel caso di specie, il giudizio di rinvio si è svolto dopo l'entrata in vigore della riforma Cartabia essendo la sentenza della Corte di appello di Napoli confermativa della decisione di primo grado stata emessa in data 19 giugno 2023.

7. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.

P.Q.

P.Q.MElimaSezion? Peinate [OSCURATO:PERSONA] P SANTALUCIA Depositata in Cancelleria oggi Rorriì, lì O 711AG. 2028 [OSCURATO:PERSONA] 17 RIO3 IL pj7rcTh P di ARTO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10 gennaio 1953 avverso la sentenza del 20 giugno 2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, confermava la sentenza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con cui [OSCURATO:PERSONA] veniva riconosciuto responsabile del reato di furto aggravato commesso in [OSCURATO:PERSONA] in data 26 ottobre 2018 e condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro cento di multa. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, l'interessato ha proposto ricorso con l'atto a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 125 comma 3 cod. proc. pen. e 111 Cost., per motivazione meramente apparente, emergente dal testo del provvedimento impugnato, in ordine alla richiesta di assoluzione per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen. Lamenta il ricorrente che la Corte di appello avrebbe eluso l'obbligo di verificare la sussistenza dei presupposti di merito legittimanti il riconoscimento dell'invocata causa di non punibilità qualificando come articolato apparator venatorio di consistente insidiosità una delle modalità tipiche di esecuzione del reato di furto venatorio che ne integrano l'elemento oggettivo. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza, ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen., per violazione dell'art. 129 cod. proc. pen., in relazione all'omessa declaratoria di non doversi procedere per mancanza della condizione di procedibilità. Evidenzia il ricorrente che le modifiche apportate all'art. 624 comma 2 cod. pen. dalla norma di cui all'art. 2 d. Igs. n. 150 del 2022, il reato contestato è divenuto perseguibile a querela di parte. 3. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'annullamento della sentenza senza rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Va premesso che eventuali elementi di fatto e valutazioni contenuti nella pronuncia di annullamento non sono vincolanti per il giudice del rinvio, ma rilevano esclusivamente come punti di riferimento al fine della individuazione del vizio o dei vizi segnalati e non, quindi, come dati che si impongono per la decisione a lui demandata. E' altrettanto indubbio che, a seguito di una pronuncia di annullamento per difetto di motivazione mediante l'indicazione dei profili specifici di carenza o di contraddittorietà, il potere del giudice di rinvio non possa limitarsi all'esame dei singoli punti specificati, come se fossero isolati dal restante materiale probatorio, ma sia tenuto a compiere eventuali altri atti istruttori sui cui risultati deve guardare la decisione, fornendone la giustificazione nella sentenza ( Sez. 5, n. 5678 del 17/01/2005, Nuzzo ed altro, Rv. 230744; Sez. 1, n. 1397 del 10/12/1997, Pace ed altri, Rv. 209692). 3. Nel caso di specie, la Corte di cassazione, con la sentenza di rinvio, ha così statuito: "...in ogni caso il giudice di appello si sarebbe dovuto pronunciare sul punto specifico, con la conseguenza che il ricorso per cassazione che ha dedotto il difetto di motivazione della sentenza di appello, indicando anche i presupposti legittimanti la pretesa applicazione di tale causa proscioglitiva deve essere accolto (Sez. 6, Sentenza n. 5922 del 19/01/2023, Rv. 284160 -01), mancando qualsiasi motivazione in ordine alle connotazioni di concreta offensività della condotta ascritta all'imputato. Ne discende che la sentenza merita di essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli, affinché questa verifichi la sussistenza dei presupposti di merito legittimanti il riconoscimento dell'invocata causa di non punibilità".4. Nella sentenza impugnata la Corte di appello ha fatto buon governo del principio, motivando sul punto in relazione alla non applicazione della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen., valutando gli elementi di fatti che rendono il fatto non qualificabile come di lieve entità (l'imputato si era mimetizzato sotto un albero, coprendosi di arbusti, aveva posizionato ad una ventina di metri dalla sua postazione una rete di circa quattro metri predisposta per la cattura di volatili vivi nella quale erano stati legati per le gambe due cardellini utilizzati come richiamo; inoltre nelle immediate vicinanze della rete era stata trovata su un albero una gabbietta in cui era un cardellino selvatico già catturato ed un secondo richiamo per gli uccelli, elettronico, tramite chiavetta usb, v. pag. 2 punto 2 della sentenza impugnata). 5. Il secondo motivo è inammissibile. 6. Va premesso che "In caso di annullamento parziale con rinvio da parte della Corte di cassazione, le parti della decisione non oggetto di annullamento, non in connessione essenziale con quelle per le quali è stato disposto il nuovo giudizio, acquistano autorità di cosa giudicata, indipendentemente dalla espressa declaratoria in tal senso nel dispositivo della sentenza rescindente, sicché, qualora l'annullamento abbia riguardato unicamente aspetti relativi al trattamento sanzionatorio, diviene irrevocabile l'accertamento sulla sussistenza del reato e sulla sua attribuibilità all'imputato, con conseguente irrilevanza, nel nuovo giudizio, di questioni relative al mutato regime di procedibilità del reato. (Fattispecie relativa a furto ai danni di [OSCURATO:SOCIETA], nella quale il giudizio di rinvio - disposto per rivalutare gli aspetti relativi alla sospensione condizionale della pena ed alla sostituzione della pena detentiva - si era svolto dopo l'entrata in vigore delle norme che hanno reso il delitto procedibile a querela, Sez. 1, n. 47344 del 05/12/2024 Ud. (dep. 23/12/2024) Rv. 287290 -01)". Nel caso di specie, il giudizio di rinvio si è svolto dopo l'entrata in vigore della riforma Cartabia essendo la sentenza della Corte di appello di Napoli confermativa della decisione di primo grado stata emessa in data 19 giugno 2023. 7. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. P.Q. P.Q.MElimaSezion? Peinate [OSCURATO:PERSONA] P SANTALUCIA Depositata in Cancelleria oggi Rorriì, lì O 711AG. 2028 [OSCURATO:PERSONA] 17 RIO3 IL pj7rcTh P di ARTO
Sentenza Cassazione n. 16453/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris