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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 dicembre 1995

Cassazione n. 34113/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];• OSSERVA Ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato nel censurare l'omesso riconoscimento del vincolo della continuazione, del tutto correttamente esclusa in ragione della mancata unitaria ideazione dei reati considerati, espressione - invece - di occasionali condotte; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese -processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 26.09.2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];• OSSERVA Ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato nel censurare l'omesso riconoscimento del vincolo della continuazione, del tutto correttamente esclusa in ragione della mancata unitaria ideazione dei reati considerati, espressione - invece - di occasionali condotte; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese -processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26.09.2025
Sentenza Cassazione n. 34113/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris