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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 ottobre 2021

Cassazione n. 28352/2021

Testo disponibile della fonte

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 19037-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale estesa in calce al ricorso - ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore - intimata– F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 19037/2018 Numero sezionale 5460/2021 Numero di raccolta generale 28352/2021 Data pubblicazione 15/10/2021 avverso la sentenza n. 7723/17 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 19/12/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 6/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio aveva accolto l’appello di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. avverso la sentenza n. 17551/2015 della [OSCURATO:PERSONA] di Roma, che aveva respinto il ricorso avverso avviso di accertamento per il recupero della Tia dovuta al Comune di Tivoli, annualità 2008-2011; la società contribuente è rimasta intimata [OSCURATO:PERSONA]

1. con unico mezzo la ricorrente denuncia nullità della sentenza lamentando che la [OSCURATO:PERSONA] abbia annullato l’atto impositivo per carenza di legittimazione in capo alla [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. in quanto società delegata alla riscossione dei Tributi locali dalla [OSCURATO:SOCIETA]., società in house, partecipata dal Comune di Tivoli, a sua volta delegata dall’ente locale, unico legittimato quale ente impositore;

2.1. è preliminare, in rito, il rilievo, da parte del Collegio, dell’inammissibilità del ricorso in quanto intempestivamente notificato;

2.2. va rilevato, infatti, che a fronte del deposito della sentenza impugnata, non notificata, in data 19.12.2017, la notifica del ricorso, pur spedita in data 18.12.2018, risulta non perfezionatasi per irreperibilità del destinatario a seguito del trasferimento della contribuente, come attestato nell’avviso di ricevimento in atti;

2.3. dinanzi a tale accadimento di fatto, che non ha consentito l'effettivo perfezionamento del procedimento notificatorio, anche a voler ritenere la decadenza non imputabile al notificante, va fatta applicazione del disposto dell'art. 153, secondo comma, c.p.c. e del principio espresso da Cass. Sez.

U, n. 14594 del 2016, secondo il quale <<in caso di notifica 2 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 19037/2018 Numero sezionale 5460/2021 Numero di raccolta generale 28352/2021 Data pubblicazione 15/10/2021 di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 cod. proc. civ., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa>>;

2.4. il richiedente ha, dunque, il preciso onere di riprendere il procedimento notificatorio nella metà dei termini ex art. 325 c.p.c., ossia, per quanto concerne il ricorso per cassazione, in trenta giorni, salva la facoltà per l'interessato di dimostrare che tale dilazione è insufficiente in ragione di circostanze eccezionali, della cui prova resta onerato;

2.5. nella concreta vicenda risulta che il ricorrente, pur avendo appreso dell'esito negativo della notifica, non ha mai riattivato la procedura notificatoria;

2.6. il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile;

3. nulla sulle spese stante la mancata costituzione della società contribuente P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Visto l'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 6.10.2021.

Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) 3 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 19037-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale estesa in calce al ricorso - ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore - intimata– F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 19037/2018 Numero sezionale 5460/2021 Numero di raccolta generale 28352/2021 Data pubblicazione 15/10/2021 avverso la sentenza n. 7723/17 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 19/12/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 6/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio aveva accolto l’appello di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. avverso la sentenza n. 17551/2015 della [OSCURATO:PERSONA] di Roma, che aveva respinto il ricorso avverso avviso di accertamento per il recupero della Tia dovuta al Comune di Tivoli, annualità 2008-2011; la società contribuente è rimasta intimata [OSCURATO:PERSONA] 1. con unico mezzo la ricorrente denuncia nullità della sentenza lamentando che la [OSCURATO:PERSONA] abbia annullato l’atto impositivo per carenza di legittimazione in capo alla [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. in quanto società delegata alla riscossione dei Tributi locali dalla [OSCURATO:SOCIETA]., società in house, partecipata dal Comune di Tivoli, a sua volta delegata dall’ente locale, unico legittimato quale ente impositore; 2.1. è preliminare, in rito, il rilievo, da parte del Collegio, dell’inammissibilità del ricorso in quanto intempestivamente notificato; 2.2. va rilevato, infatti, che a fronte del deposito della sentenza impugnata, non notificata, in data 19.12.2017, la notifica del ricorso, pur spedita in data 18.12.2018, risulta non perfezionatasi per irreperibilità del destinatario a seguito del trasferimento della contribuente, come attestato nell’avviso di ricevimento in atti; 2.3. dinanzi a tale accadimento di fatto, che non ha consentito l'effettivo perfezionamento del procedimento notificatorio, anche a voler ritenere la decadenza non imputabile al notificante, va fatta applicazione del disposto dell'art. 153, secondo comma, c.p.c. e del principio espresso da Cass. Sez. U, n. 14594 del 2016, secondo il quale <<in caso di notifica 2 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 19037/2018 Numero sezionale 5460/2021 Numero di raccolta generale 28352/2021 Data pubblicazione 15/10/2021 di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 cod. proc. civ., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa>>; 2.4. il richiedente ha, dunque, il preciso onere di riprendere il procedimento notificatorio nella metà dei termini ex art. 325 c.p.c., ossia, per quanto concerne il ricorso per cassazione, in trenta giorni, salva la facoltà per l'interessato di dimostrare che tale dilazione è insufficiente in ragione di circostanze eccezionali, della cui prova resta onerato; 2.5. nella concreta vicenda risulta che il ricorrente, pur avendo appreso dell'esito negativo della notifica, non ha mai riattivato la procedura notificatoria; 2.6. il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile; 3. nulla sulle spese stante la mancata costituzione della società contribuente P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Visto l'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 6.10.2021. Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) 3 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S
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