CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 febbraio 2022
Cassazione n. 45682/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE di APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Roma rigettava l'istanza di restituzione nel termine proposta nell'interesse del ricorrente rilevando come la negligenza o l'inesatto adempimento del mandato difensivo non determina, di per sé, caso fortuito o forza maggiore. Riteneva, inoltre, che la notifica dell'ordine di esecuzione determinava, comunque, la conoscenza della condanna e che, da quella data, avrebbe dovuto essere computato il termine per proporre l'istanza di restituzione che, nel caso in esame non veniva rispettato. 2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore della ricorrente che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 175 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: la tardività sarebbe stata illegittimamente valutata, tenuto conto del fatto che solo in data 17 gennaio 2023, mediante l'acquisizione dei verbali di udienza, il ricorrente aveva avuto contezza del fatto che il suo difensore di fiducia non aveva presenziato all'udienza di discussione del 9 febbraio 2022, come invece risultava dalla lettura della sentenza di condanna, che riportava erroneamente la presenza del difensore; dalla lettura dei verbali il ricorrente prendeva atto anche del fatto che, nelle precedenti udienze dibattimentali, erano stati nominati dei difensori d'ufficio, ma che il difensore di fiducia non aveva partecipato; 2.2. violazione di legge (art. 175 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla carenza di valutazione della sussistenza della forza maggiore che non sarebbe stata adeguatamente scrutinata, tenuto conto che, a determinarla, non sarebbe stato solo l'inesatto inadempimento del mandato difensivo, ma l'insieme delle circostanze allegate. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1. In primo luogo il collegio ribadisce che il mancato o l'inesatto adempimento da parte del difensore di fiducia dell'incarico di proporre impugnazione, a qualsiasi causa ascrivibile, non è, di per sé, idoneo a realizzare le ipotesi di caso fortuito o forza maggiore che legittimano la restituzione nel termine, dovendosi valutare, caso per caso, le modalità di controllo dell'assistito sull'esatta osservanza dell'incarico conferito ed il quadro normativo in cui si inserisce la vicenda oggetto del procedimento (Sez. 6, n. 2112 del 16/11/2021, dep. 2022, Coppola, Rv. 282667 - 01; Sez. 4, n. 31408 del 09/05/2013, Meo, Rv. 255952 - 01; Sez. U, Sentenza n. 14991 del 11/04/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 233419 - 01). In coerenza con tali indicazioni ermeneutiche il collegio rileva che, nel caso in esame, mancano gli estremi per ritenere che si versi in un caso di "caso fortuito o forza maggiore", dato che tale situazione non è mai integrata dalla negligenza del difensore. Il fatto che il ricorrente abbia ritenuto, a causa di un errore contenuto nel testo della sentenza, che il suo difensore di fiducia avesse partecipato all'udienza di discussione non rileva, dato che il rapporto fiduciario implicito nel mandato difensivo implica doveri di comunicazione ed oneri di controllo, che non possono, ove non adempiuti, integrare la causa eccezionale ed imprevedibile che genera il diritto alla restituzione nel termine. 1.2. In secondo luogo, deve rilevarsi che la conoscenza della condanna è intervenuta con la notifica dell'ordine di esecuzione, e che, rispetto a tale data, la richiesta di restituzione, come rilevato dalla Corte di appello, si configura tardiva.2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 19