CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 luglio 2025
Cassazione n. 31079/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Catania ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 624-bis cod. pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore; - che l'unico motivo di ricorso, con il quale la parte contesta l'applicazione della recidiva, è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese dalla Corte di appello con motivazione ampia e argomentata, con la quale il ricorrente non si è effettivamente confrontato (cfr., in particolare, pagina 4 della sentenza impugnata, dove la Corte territoriale ricostruisce la "biografia penale" del [OSCURATO:PERSONA]); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 9 luglio 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente