CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 giugno 2023
Cassazione n. 22087/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso per correzione di errore materiale n. 7921/21 proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso; -ricorrente - contro -) [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso; -controricorrente - per la correzione dell’ordinanza della Corte di cassazione 27 gennaio 2022 n. 2442; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 giugno 2023 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 2442 questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano 30.1.2019 n. 432, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Nella stessa ordinanza si dichiarò non luogo a provvedere sulle spese, sul presupposto che il controricorrente [OSCURATO:PERSONA] avesse depositato il proprio controricorso a mezzo del servizio postale, ma in Corte era pervenuta solo una fotocopia dell’atto, non firmata. Oggetto: ricorsoper pretesa correzione di errore materiale -inammissibilità 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per correzione di errore materiale del suddetto provvedimento, deducendo che il controricorso era stato “notificato via PEC e depositato in cancelleria per posta unitamente alla procura firmata, in originale, e alla relatadi notifica ed attestazione di conformità”. Ha altresì depositato memoria. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria eccependo l’improcedibilità del ricorso, in quanto mai notificatogli, e del quale poté avere conoscenza solo per avere ricevuto la comunicazione di cancelleria concernente la data fissata per la decisione in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il resistente [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato due eccezioni preliminari: a) il ricorso non è stato notificato al difensore domiciliatario del resistente; b) il ricorso non è stato depositato entro venti giorni dalla notifica. 1.1. La prima di tali eccezioni è fondata e comporta l’inammissibilità del ricorso. Ed infatti né nel fascicolo cartaceo, né nel fascicolo telematico, vi è prova dell’avvenuta notifica del ricorso. La mancanza della prova della data di notifica del ricorso, poi, impedisce di stabilire se il deposito di quest’ultimo, avvenuto il 15 maggio2023, sia stato tempestivo. 1.2. Né i suddetti vizi possono essere sanati dallo svolgimento di difese da parte del resistente: tali difese, a tutto concedere, potrebbero sanare infatti eventuali vizi della notifica, ma non la tardività del deposito. 2. In merito alla regolazione delle spese, osserva il collegio che il ricorso qui in esame, sebbene qualificato dal ricorrente “ricorso per correzione di errore materiale”, in realtà prospettava un vizio che in astratto costituisce un errore revocatorio. Errore materiale infatti è solo quello che risulta prima facie del contesto letterale del provvedimento; per contro l’eventuale errore nello stabilire se un certo atto sia stato o non sia stato depositato sarebbe un errore percettivo, rientrante nella previsione di cui all’art. 395, n. 4, c.p.c.. Così qualificato il ricorso, ne consegue che esso soggiace alla regola di cui all’art. 91 c.p.c., e non è invece applicabile il principio (nemmeno pacifico) secondo cui nel giudizio per correzione di errore materiale non è luogo a provvedere sulle spese, in quanto trattasi di procedimento amministrativo e non giurisdizionale. 3. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. P.Q. M. (-) dichiara inammissibile il ricorso; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione in favore di [OSCURATO:PERSONA] delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 5.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consigl