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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36305/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI Ldato avviso alle part , - udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Napoli il 2 dicembre 2022, in parziale riforma della decisione con la quale il G.u.p. del Tribunale di Napoli il 17 giugno 2022, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto l'imputato responsabile del reato di cui agli artt. 73, comma 1, e 80 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere detenuto a fine di cessione ingente quantità di cocaina, fatto commesso il 20 dicembre 2021, con la recidiva qualificata, in conseguenza condannandolo, con le aggravanti ed applicata la diminuzione per il rito, alla pena di giustizia, decidendo ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha rideterminato, riducendola, la sanzione; con conferma nel resto.

Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] lamenta promiscuamente violazione di legge e difetto di motivazione sotto tre aspetti: in relazione al riconoscimento nel caso di specie dell'aggravante della ingente quantità; quanto alla mancata concessione all'imputato delle circostanze attenuanti generiche; e in riferimento all'affermazione della sussistenza e all'applicazione della recidiva qualificata.

Il ricorso è manifestamente infondato.

La sentenza impugnata, infatti, è stata adottata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. ("Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello"), introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, cioè previo accordo delle Parti, pubblica e privata, sulla rinunzia a tutti i motivi di appello diversi da quelli inerenti la determinazione della pena, pena che è stata concordemente proposta come specificato nella sentenza impugnata e successivamente applicata, nei termini richiesti, dalla Corte territoriale, previa verifica, per quanto stringata, della legittimità dell'iniziativa e della correttezza giuridica del concordato in appello (cfr. p. 2 della sentenza impugnata).

L'art. 610, comma 5-bis, secondo periodo, cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 1, comma 62, della richiamata legge n. 103 del 2017) prevede in tal caso la declaratoria di inammissibilità del ricorso con pronuncia da emettersi de plano.

Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI Ldato avviso alle part , - udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Napoli il 2 dicembre 2022, in parziale riforma della decisione con la quale il G.u.p. del Tribunale di Napoli il 17 giugno 2022, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto l'imputato responsabile del reato di cui agli artt. 73, comma 1, e 80 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere detenuto a fine di cessione ingente quantità di cocaina, fatto commesso il 20 dicembre 2021, con la recidiva qualificata, in conseguenza condannandolo, con le aggravanti ed applicata la diminuzione per il rito, alla pena di giustizia, decidendo ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha rideterminato, riducendola, la sanzione; con conferma nel resto. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] lamenta promiscuamente violazione di legge e difetto di motivazione sotto tre aspetti: in relazione al riconoscimento nel caso di specie dell'aggravante della ingente quantità; quanto alla mancata concessione all'imputato delle circostanze attenuanti generiche; e in riferimento all'affermazione della sussistenza e all'applicazione della recidiva qualificata. Il ricorso è manifestamente infondato. La sentenza impugnata, infatti, è stata adottata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. ("Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello"), introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, cioè previo accordo delle Parti, pubblica e privata, sulla rinunzia a tutti i motivi di appello diversi da quelli inerenti la determinazione della pena, pena che è stata concordemente proposta come specificato nella sentenza impugnata e successivamente applicata, nei termini richiesti, dalla Corte territoriale, previa verifica, per quanto stringata, della legittimità dell'iniziativa e della correttezza giuridica del concordato in appello (cfr. p. 2 della sentenza impugnata). L'art. 610, comma 5-bis, secondo periodo, cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 1, comma 62, della richiamata legge n. 103 del 2017) prevede in tal caso la declaratoria di inammissibilità del ricorso con pronuncia da emettersi de plano. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il
Sentenza Cassazione n. 36305/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris