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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 gennaio 2023

Cassazione n. 44568/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] aRUVO [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE DI APPELLO di MILANOvisti gii atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente al primo motivo di ricorso e per l'inammissibilità nel resto; sentito l'Avvocata [OSCURATO:PERSONA], che per la costituita parte civile [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per la conferma della sentenza impugnata e per la condanna del ricorrente alle spese sostenute nel grado; letta la nota dell'Avvocata [OSCURATO:PERSONA], che per la costituita parte civile [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per la conferma della sentenza impugnata e per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; sentito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha illustrato i motivi di ricorso e ha insistito per il suo accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, impugna la sentenza in data 27/01/2023 della Corte di appello di Milano, che ha parzialmente riformato la sentenza in data 12/07/2022 del Tribunale di Monza.

In particolare:ha confermato la condanna per i reati di usura e tentativo di estorsione; ha revocato la confisca degli immobili siti in Ruvo di Puglia e in Arcore; ha disposto la confisca per equivalente dei beni mobili e immobili nella disponibilità dell'imputato fino alla concorrenza dell'importo di euro 240.600,00.

Deduce:

1.1. Violazione dell'art. 574, comma 4, cod. proc. pen..

Il ricorrente premette che la Corte di appello ha erroneamente ritenuto che l'appello non riguardasse anche il riconoscimento e la misura del risarcimento del danno, non avendo tenuto conto dell'art. 574, comma 4, coi proc. pen., che dispone che l'impugnazione dell'imputato contro la pronuncia di condanna penale estende i suoi effetti alla pronuncia di condanna alle restituzipni, al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese processuali, se questa pronuncia dipende dal capo o dal punto impugnato.

Osserva, dunque, che l'impugnazione della sentenza di condanna per il reato di usura in danno di Pirovano estende i suoi effetti anche alla pronuncia della condanna al risarcimento del danno in favore di questi.

Aggiunge che la Corte di appello non ha considerato che l'importo liquidato a titolo di provvisionale da parte del giudice di primo grado prevede anche una quota imputabile al danno morale, così che la somma così determinata non può essere interamente considerata profitto del reato e non può essere oggetto di confisca nella sua interezza.

Chiede l'annullamento della sentenza impugnata in relazione alla disposta confisca per l'impossibilità di stabilire la misura degli interessi usurari e, dunque, del profitto del reato.

L'annullamento vien chiesto anche in relazione alla liquidazione delle spese legali.

1.2. Vizio di motivazione per illogicità.

Travisamento del fatto.

Il motivo si rivolge al reato commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA], al cui riguardo si assume che la motivazione è illogica, in quanto la Corte di appello afferma che la persona offesa avrebbe restituito somme maggicri rispetto a quelle ricevute, utilizzando gli stessi soldi ricevuti in prestito.

Viene altresì denunciato il travisamento del fatto nella parte in cui la Corte di appello afferma che i movimenti nei conti correnti sarebbero irrilevanti.

A dimostrazione dell'assunto viene compendiato e allegato il verbale di sommarie informazioni redatto sulle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA].

1.3. Violazione della legge penale.

Secondo il ricorrente non è configurabile il reato di usura in danno di Pirovano, mancando un'originaria pattuizione d'interessi.

Precisa che «solo in un momento successivo Pirovano è stato costretto ad accettare di dover corrispondere degli interessi già maturati.

«Tale imposizione -scrive il ricorrente- è del tutto evidentemente sganciata da ogni precedente pattuizione in tal senso».

1.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla determinazione del valore della confisca per equivalente in ragione del reato di usura contestato in danno di [OSCURATO:PERSONA].

A tale proposito si assume che manca la prova della somma complessivamente corrisposta a titolo di interessi, attesa anche l'inattendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa. [OSCURATO:PERSONA]

1. L'esame del primo motivo di ricorso deve essere posposto e trattato all'esito di quelli relativi alla sussistenza del fatto e alla responsabilità, che precedono logicamente il tema della sussistenza e della misura del profitto confiscabile.

1.1. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché propone questioni non consentite in sede di legittimità.

Esso, invero, si risolve in una censura rivolta alle valutazioni esposte dalla Corte di appello in relazione al significato probatorio delle movimentazioni bancarie, agli accertamenti della Guardia di Finanza e all'attendibilità della persona offesa, in guisa che non è possibile rintracciare la denuncia di alcuno dei vizi scrutinabili in sede di legittimità.

Vale ricordare che «in tema di motivi di ricorso per cas:sazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando marcante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché :sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento», (Sez. 2 - , Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01).

1.2. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Con esso sostanzialmente si sostiene che la pattuizione degli interessi deve essere contestuale all'erogazione del prestito, mentre nel caso ir esame sarebbero stati "imposti" in un momento successivo rispetto all'erogazione del prestito.

A parte l'apoditticità (in quanto non accompagnata dall'indicazione di evidenze probatorie in tal senso) dell'affermazione secondo cui gli interessi non erano stati pattuiti fin dall'origine, il ricorrente non considera che proprio la condotta da egli descritta (ossia l'imposizione di interessi usurari) è quella che viene punita a titolo di usura dall'art. 644, comma primo, cod. pen., che, nel prevedere una condotta alternativa alla "promessa" punta il dito contro chi "si fa dare sotto qualsiasi forma incorrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità,interessi o altri vantaggi usurari.

La pattuizione di interessi imposti in un momento successivo all'erogazione dei prestito, quindi, non esclude la sussistenza del reato, per come preteso dal ricorrente.

E' stato peraltro spiegato che «Il reato di usura si configura come reato a schema duplice e, quindi, si perfeziona con la sola accettazione della promessa degli interessi o degli altri vantaggi usurari, ove alla promessa non sia seguita effettiva dazione degli stessi, ovvero, nella diversa ipotesi in cui la dazione sia stata effettuata, con l'integrale adempimento dell'obbligazipne usuraria. (In applicazione di tale principio, la Corte ha escluso la prescrizione del reato in relazione a fatti per i quali si era accertata la dazione di interessi usurari sino ad epoca successiva alle modifiche introdotte all'art. 644 cod. pen. dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251)», (Sez. 2 - , Sentenza n. 23919 del 15/07/2020, Basilicata, Rv. 279487 - 01).

E' la promessa, la pattuizione o la dazione di interessi usurai che perfeziona il reato e non anche l'erogazione del prestito, per come assuni:o dalla difesa con argomentazione -perciò- manifestamente infondata.

1.4. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile perché attinge al merito e, in quanto tale, non è scrutinabile in sede di legittimità.

La Corte di appello, dando risposta all'identica doglianza, ha spiegato che dalle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] si evince che tutte le somme pagate a [OSCURATO:PERSONA] erano state da questi imputate ai soli interessi e non solo al capitale.

Il ricorrente sostiene il contrario e, nel fare ciò,lamenta che la Corte di appello non ha tenuto conto delle deduzioni difensive in punto di attendibilità di [OSCURATO:PERSONA].

A tale proposito va rimarcata la manifesta infondatezza della denuncia di omessa motivazione, in quanto la la Corte di appello ha più volle e puntualmente affrontato il tema della credibilitàe attendibilità in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA].

Ciò premesso, va comunque rimarcato come anche in questo caso vengano sviluppate questioni di merito, per cui vale la ragione di inammissibilità già esposta al paragrafo

1.1. A tale riguardo va altresì osservato come anche la lamentela circa la mancata risposta alle deduzioni difensive si risolva in una valutazione di merito alternativa a quella della Corte di appello, che ha evidentemente ritenuto infondata la prospettazione difensiva.

Si deve considerare, infatti, che il giudice di merito non ha l'obbligo di soffermarsi a dare conto di ogni singolo elemento eventualmente acquisito in atti, potendo egli invece limitarsi a porre in luce quelli che, in base al giudizio effettuato, risultano gli elementi essenziali ai fini del decidere, purché tale valutazione risulti logicamente coerente.

A tal proposito questa Corte ha già avuto modo di affermare che «non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravarne, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza», (Sez. 4 - , Sentenza n. 5396 del 15/11/2022 Ud., dep. il 2023, Lakrafy, Rv. 284096 - 01; Sez. 5 - , Sentenza n. 6746 del 13/12/2018 Ud., dep. 12/02/2019, Currà, Rv. 275500 - 01).

1.5. Così superate le questioni afferenti alla sussistenza del fatto e alla responsabilità, va rilevata la fondatezza del primo motivo di ricorso, relativo alla conferma della confisca per equivalente disposta sui beni di [OSCURATO:PERSONA].

La Corte di appello, invero, sovrappone la nozione di risarcimento del danno con quello di profitto confiscabile.

In realtà le due voci riguardano due nozioni diverse, atteso che il risarcimento del danno attiene agli effetti provocati dal reato nella sfera patrimoniale della persona offesa o della persona danneggiata e che deve essere ricompensata e ristorata dal reo, quale autore dell'illecito civile insito nella commissione del reato.

Il risarcimento del danno riguarda, quindi, il profilo civilistico che si svolge all'interno del processo penale, nel cui ambito è previsto a tutela degli interessi privatistici della parte civile.

La confisca per equivalente, invece, è totalmente estranea a tale rapporto privatistico, in quanto strumentale alla soddisfazione di interessi di natura esclusivamente pubblica.

A tale proposito sarà sufficiente ricordare che è oramai risalente il riconoscimento della sua natura sanzionatoria, in quanto già cori la sentenza Lucci (Sez.

U, Sentenza n. 31617 del 26/06/2015, Lucci)si osservava che «il legislatore ha configurato l'ablazione del patrimonio del reo, in proporzione corrispondente all'arricchimento provocato dall'illecito quale misura sostanzialmente sanzionatoria.

La confisca per equivalente, infatti, viene ad assolvere una funzione sostanzialmente ripristinatoria della situazione economica, modificata in favore del reo dalla commissione del fatto illecito, mediante l'imposizione di un sacrificio patrimoniale di corrispondente valore a carico del responsabile ed è, pertanto, connotata dal carattere afflittivo e da un rapporto consequenziale alla commissione del reato proprio della sanzione penale, mentre esula dalla stessa qualsiasi funzione di prevenzione che costituisce la principale finalità delle misure di sicurezza (ex plurimis, Sez.

U, n. 18374 del 31/01/2013, Adami, Rv. 255037; Sez. 3, n. 18311 del 06/03/2014, Cialini, R.v 259103; Sez 3, n. 23649 del 27/02/2013, D'Addario, Rv. 256164).

E' evidente, infatti, che, essendo la confisca di valore parametrata al profitto od al prezzo dell'illecito solo da un punto di vista "quantitativo", l'oggetto della ablazione finisce per essere rappresentato direttamente da una porzione del patrimonio, il quale, in sé, non presenta alcun elemento di collegamento col reato; il che consente di declinare la funzione della misura in chiave marcatamente sanzionatoria (v. al riguardo anche l'ordinanza n. 97 del 2009 della Corte costituzionale, nella quale è richiamata la giurisprudenza di legittimità nonché la già ricordata sentenza della Corte EDU Welch c. [OSCURATO:PERSONA])».

Proprio in ragione della natura sanzionatoria della confisca per equivalente è stato precisato che «la confisca di valore, avendo natura sanzionatoria, partecipa del regime delle sanzioni penali e quindi non può esseee applicata per un valore superiore al profitto del reato, travalicando, in caso contrario, il confine della pena illegale», (Sez. 2 - , Sentenza n. 37590 del 30/04/2019, Giulivi, Rv. 277083 — 01).

In altri termini, il prezzo o il profitto nel reato costituisce soltanto il paradigma cui rapportare l'incidenza ablativa della confisca perché il bene che vi è sottoposto non è collegato da un nesso di derivazione dal reato ed è il patrimonio del condannato a subirne l'effetto in dipendenza della condanna, così come accade per la pena principale irrogata con la sentenza che accerta la responsabilità penale.

Da qui la necessità di individuare la misura del profitto conseguito da [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di usura di cui al capo B), al cui riguardo la Corte di appello è rimasta silente, avendo rroneamente correlato la confisca al risarcimento del danno e non al profitto del reato di usura.

Da ciò discende l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano, che avrà il compito di verificare la sussistenza delle condizioni legittimanti la confisca per equivalente, con particolare riguardo alla verifica del profitto conseguito da [OSCURATO:PERSONA] commettendo il reato contestato al capo B).

La sentenza va dunque annullata con rinvio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Milano.

2. Occorre ora valutare la richiesta di condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel grado di giudizio dalle costituite parti civili.

Tale richiesta va accolta soltanto in favore di [OSCURATO:PERSONA], il cui procuratore è comparso in udienza e ha svolto difese, ma non anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il cui procuratore non è comparso nell'udienza pubblica e non ha partecipato alla discussione, limitandosi a fare pervenire in Cancelleria, a mezzo PEC, le conclusioni, contenenti -sostanzialmente- la mera richiesta di conferma delle somme liquidate dalla Corte di appello e di concanna alle spese di A fronte di tale evenienza, è già stato affermato che «Nel giudizio di cassazione non va disposta la condanna dell'imputato al rimborso delle spese processuali in favore della parte civile che non sia intervenuta rella discussione in pubblica udienza, ma si sia limitata a formulare la richiesta di condanna mediante il deposito di una memoria in cancelleria con l'allegazione di nota spese», (Sez. 6 - , Sentenza n. 28615 del 28/04/2022, Landi, Rv. 283608 - 02; Sez. 6 - , Sentenza n. 9430 del 20/02/2019, S., Rv. 275882 - 02).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione di confisca disposta relativamente al reato di cui al capo B), con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabile l'affermazione di responsabilità.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 3686/00,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] aRUVO [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE DI APPELLO di MILANOvisti gii atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente al primo motivo di ricorso e per l'inammissibilità nel resto; sentito l'Avvocata [OSCURATO:PERSONA], che per la costituita parte civile [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per la conferma della sentenza impugnata e per la condanna del ricorrente alle spese sostenute nel grado; letta la nota dell'Avvocata [OSCURATO:PERSONA], che per la costituita parte civile [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per la conferma della sentenza impugnata e per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; sentito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha illustrato i motivi di ricorso e ha insistito per il suo accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, impugna la sentenza in data 27/01/2023 della Corte di appello di Milano, che ha parzialmente riformato la sentenza in data 12/07/2022 del Tribunale di Monza. In particolare:ha confermato la condanna per i reati di usura e tentativo di estorsione; ha revocato la confisca degli immobili siti in Ruvo di Puglia e in Arcore; ha disposto la confisca per equivalente dei beni mobili e immobili nella disponibilità dell'imputato fino alla concorrenza dell'importo di euro 240.600,00. Deduce: 1.1. Violazione dell'art. 574, comma 4, cod. proc. pen.. Il ricorrente premette che la Corte di appello ha erroneamente ritenuto che l'appello non riguardasse anche il riconoscimento e la misura del risarcimento del danno, non avendo tenuto conto dell'art. 574, comma 4, coi proc. pen., che dispone che l'impugnazione dell'imputato contro la pronuncia di condanna penale estende i suoi effetti alla pronuncia di condanna alle restituzipni, al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese processuali, se questa pronuncia dipende dal capo o dal punto impugnato. Osserva, dunque, che l'impugnazione della sentenza di condanna per il reato di usura in danno di Pirovano estende i suoi effetti anche alla pronuncia della condanna al risarcimento del danno in favore di questi. Aggiunge che la Corte di appello non ha considerato che l'importo liquidato a titolo di provvisionale da parte del giudice di primo grado prevede anche una quota imputabile al danno morale, così che la somma così determinata non può essere interamente considerata profitto del reato e non può essere oggetto di confisca nella sua interezza. Chiede l'annullamento della sentenza impugnata in relazione alla disposta confisca per l'impossibilità di stabilire la misura degli interessi usurari e, dunque, del profitto del reato. L'annullamento vien chiesto anche in relazione alla liquidazione delle spese legali. 1.2. Vizio di motivazione per illogicità. Travisamento del fatto. Il motivo si rivolge al reato commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA], al cui riguardo si assume che la motivazione è illogica, in quanto la Corte di appello afferma che la persona offesa avrebbe restituito somme maggicri rispetto a quelle ricevute, utilizzando gli stessi soldi ricevuti in prestito. Viene altresì denunciato il travisamento del fatto nella parte in cui la Corte di appello afferma che i movimenti nei conti correnti sarebbero irrilevanti. A dimostrazione dell'assunto viene compendiato e allegato il verbale di sommarie informazioni redatto sulle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA]. 1.3. Violazione della legge penale. Secondo il ricorrente non è configurabile il reato di usura in danno di Pirovano, mancando un'originaria pattuizione d'interessi. Precisa che «solo in un momento successivo Pirovano è stato costretto ad accettare di dover corrispondere degli interessi già maturati. «Tale imposizione -scrive il ricorrente- è del tutto evidentemente sganciata da ogni precedente pattuizione in tal senso». 1.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla determinazione del valore della confisca per equivalente in ragione del reato di usura contestato in danno di [OSCURATO:PERSONA]. A tale proposito si assume che manca la prova della somma complessivamente corrisposta a titolo di interessi, attesa anche l'inattendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'esame del primo motivo di ricorso deve essere posposto e trattato all'esito di quelli relativi alla sussistenza del fatto e alla responsabilità, che precedono logicamente il tema della sussistenza e della misura del profitto confiscabile. 1.1. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché propone questioni non consentite in sede di legittimità. Esso, invero, si risolve in una censura rivolta alle valutazioni esposte dalla Corte di appello in relazione al significato probatorio delle movimentazioni bancarie, agli accertamenti della Guardia di Finanza e all'attendibilità della persona offesa, in guisa che non è possibile rintracciare la denuncia di alcuno dei vizi scrutinabili in sede di legittimità. Vale ricordare che «in tema di motivi di ricorso per cas:sazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando marcante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché :sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento», (Sez. 2 - , Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01). 1.2. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Con esso sostanzialmente si sostiene che la pattuizione degli interessi deve essere contestuale all'erogazione del prestito, mentre nel caso ir esame sarebbero stati "imposti" in un momento successivo rispetto all'erogazione del prestito. A parte l'apoditticità (in quanto non accompagnata dall'indicazione di evidenze probatorie in tal senso) dell'affermazione secondo cui gli interessi non erano stati pattuiti fin dall'origine, il ricorrente non considera che proprio la condotta da egli descritta (ossia l'imposizione di interessi usurari) è quella che viene punita a titolo di usura dall'art. 644, comma primo, cod. pen., che, nel prevedere una condotta alternativa alla "promessa" punta il dito contro chi "si fa dare sotto qualsiasi forma incorrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità,interessi o altri vantaggi usurari. La pattuizione di interessi imposti in un momento successivo all'erogazione dei prestito, quindi, non esclude la sussistenza del reato, per come preteso dal ricorrente. E' stato peraltro spiegato che «Il reato di usura si configura come reato a schema duplice e, quindi, si perfeziona con la sola accettazione della promessa degli interessi o degli altri vantaggi usurari, ove alla promessa non sia seguita effettiva dazione degli stessi, ovvero, nella diversa ipotesi in cui la dazione sia stata effettuata, con l'integrale adempimento dell'obbligazipne usuraria. (In applicazione di tale principio, la Corte ha escluso la prescrizione del reato in relazione a fatti per i quali si era accertata la dazione di interessi usurari sino ad epoca successiva alle modifiche introdotte all'art. 644 cod. pen. dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251)», (Sez. 2 - , Sentenza n. 23919 del 15/07/2020, Basilicata, Rv. 279487 - 01). E' la promessa, la pattuizione o la dazione di interessi usurai che perfeziona il reato e non anche l'erogazione del prestito, per come assuni:o dalla difesa con argomentazione -perciò- manifestamente infondata. 1.4. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile perché attinge al merito e, in quanto tale, non è scrutinabile in sede di legittimità. La Corte di appello, dando risposta all'identica doglianza, ha spiegato che dalle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] si evince che tutte le somme pagate a [OSCURATO:PERSONA] erano state da questi imputate ai soli interessi e non solo al capitale. Il ricorrente sostiene il contrario e, nel fare ciò,lamenta che la Corte di appello non ha tenuto conto delle deduzioni difensive in punto di attendibilità di [OSCURATO:PERSONA]. A tale proposito va rimarcata la manifesta infondatezza della denuncia di omessa motivazione, in quanto la la Corte di appello ha più volle e puntualmente affrontato il tema della credibilitàe attendibilità in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]. Ciò premesso, va comunque rimarcato come anche in questo caso vengano sviluppate questioni di merito, per cui vale la ragione di inammissibilità già esposta al paragrafo 1.1. A tale riguardo va altresì osservato come anche la lamentela circa la mancata risposta alle deduzioni difensive si risolva in una valutazione di merito alternativa a quella della Corte di appello, che ha evidentemente ritenuto infondata la prospettazione difensiva. Si deve considerare, infatti, che il giudice di merito non ha l'obbligo di soffermarsi a dare conto di ogni singolo elemento eventualmente acquisito in atti, potendo egli invece limitarsi a porre in luce quelli che, in base al giudizio effettuato, risultano gli elementi essenziali ai fini del decidere, purché tale valutazione risulti logicamente coerente. A tal proposito questa Corte ha già avuto modo di affermare che «non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravarne, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza», (Sez. 4 - , Sentenza n. 5396 del 15/11/2022 Ud., dep. il 2023, Lakrafy, Rv. 284096 - 01; Sez. 5 - , Sentenza n. 6746 del 13/12/2018 Ud., dep. 12/02/2019, Currà, Rv. 275500 - 01). 1.5. Così superate le questioni afferenti alla sussistenza del fatto e alla responsabilità, va rilevata la fondatezza del primo motivo di ricorso, relativo alla conferma della confisca per equivalente disposta sui beni di [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di appello, invero, sovrappone la nozione di risarcimento del danno con quello di profitto confiscabile. In realtà le due voci riguardano due nozioni diverse, atteso che il risarcimento del danno attiene agli effetti provocati dal reato nella sfera patrimoniale della persona offesa o della persona danneggiata e che deve essere ricompensata e ristorata dal reo, quale autore dell'illecito civile insito nella commissione del reato. Il risarcimento del danno riguarda, quindi, il profilo civilistico che si svolge all'interno del processo penale, nel cui ambito è previsto a tutela degli interessi privatistici della parte civile. La confisca per equivalente, invece, è totalmente estranea a tale rapporto privatistico, in quanto strumentale alla soddisfazione di interessi di natura esclusivamente pubblica. A tale proposito sarà sufficiente ricordare che è oramai risalente il riconoscimento della sua natura sanzionatoria, in quanto già cori la sentenza Lucci (Sez. U, Sentenza n. 31617 del 26/06/2015, Lucci)si osservava che «il legislatore ha configurato l'ablazione del patrimonio del reo, in proporzione corrispondente all'arricchimento provocato dall'illecito quale misura sostanzialmente sanzionatoria. La confisca per equivalente, infatti, viene ad assolvere una funzione sostanzialmente ripristinatoria della situazione economica, modificata in favore del reo dalla commissione del fatto illecito, mediante l'imposizione di un sacrificio patrimoniale di corrispondente valore a carico del responsabile ed è, pertanto, connotata dal carattere afflittivo e da un rapporto consequenziale alla commissione del reato proprio della sanzione penale, mentre esula dalla stessa qualsiasi funzione di prevenzione che costituisce la principale finalità delle misure di sicurezza (ex plurimis, Sez. U, n. 18374 del 31/01/2013, Adami, Rv. 255037; Sez. 3, n. 18311 del 06/03/2014, Cialini, R.v 259103; Sez 3, n. 23649 del 27/02/2013, D'Addario, Rv. 256164). E' evidente, infatti, che, essendo la confisca di valore parametrata al profitto od al prezzo dell'illecito solo da un punto di vista "quantitativo", l'oggetto della ablazione finisce per essere rappresentato direttamente da una porzione del patrimonio, il quale, in sé, non presenta alcun elemento di collegamento col reato; il che consente di declinare la funzione della misura in chiave marcatamente sanzionatoria (v. al riguardo anche l'ordinanza n. 97 del 2009 della Corte costituzionale, nella quale è richiamata la giurisprudenza di legittimità nonché la già ricordata sentenza della Corte EDU Welch c. [OSCURATO:PERSONA])». Proprio in ragione della natura sanzionatoria della confisca per equivalente è stato precisato che «la confisca di valore, avendo natura sanzionatoria, partecipa del regime delle sanzioni penali e quindi non può esseee applicata per un valore superiore al profitto del reato, travalicando, in caso contrario, il confine della pena illegale», (Sez. 2 - , Sentenza n. 37590 del 30/04/2019, Giulivi, Rv. 277083 — 01). In altri termini, il prezzo o il profitto nel reato costituisce soltanto il paradigma cui rapportare l'incidenza ablativa della confisca perché il bene che vi è sottoposto non è collegato da un nesso di derivazione dal reato ed è il patrimonio del condannato a subirne l'effetto in dipendenza della condanna, così come accade per la pena principale irrogata con la sentenza che accerta la responsabilità penale. Da qui la necessità di individuare la misura del profitto conseguito da [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di usura di cui al capo B), al cui riguardo la Corte di appello è rimasta silente, avendo rroneamente correlato la confisca al risarcimento del danno e non al profitto del reato di usura. Da ciò discende l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano, che avrà il compito di verificare la sussistenza delle condizioni legittimanti la confisca per equivalente, con particolare riguardo alla verifica del profitto conseguito da [OSCURATO:PERSONA] commettendo il reato contestato al capo B). La sentenza va dunque annullata con rinvio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Milano. 2. Occorre ora valutare la richiesta di condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel grado di giudizio dalle costituite parti civili. Tale richiesta va accolta soltanto in favore di [OSCURATO:PERSONA], il cui procuratore è comparso in udienza e ha svolto difese, ma non anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il cui procuratore non è comparso nell'udienza pubblica e non ha partecipato alla discussione, limitandosi a fare pervenire in Cancelleria, a mezzo PEC, le conclusioni, contenenti -sostanzialmente- la mera richiesta di conferma delle somme liquidate dalla Corte di appello e di concanna alle spese di A fronte di tale evenienza, è già stato affermato che «Nel giudizio di cassazione non va disposta la condanna dell'imputato al rimborso delle spese processuali in favore della parte civile che non sia intervenuta rella discussione in pubblica udienza, ma si sia limitata a formulare la richiesta di condanna mediante il deposito di una memoria in cancelleria con l'allegazione di nota spese», (Sez. 6 - , Sentenza n. 28615 del 28/04/2022, Landi, Rv. 283608 - 02; Sez. 6 - , Sentenza n. 9430 del 20/02/2019, S., Rv. 275882 - 02). P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione di confisca disposta relativamente al reato di cui al capo B), con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabile l'affermazione di responsabilità. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 3686/00,
Sentenza Cassazione n. 44568/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris