CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 febbraio 2021
Cassazione n. 34751/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]-0 1. La Corte di appello di Catania, con la sentenza emessa il 24 febbraio 2021, confermava la sentenza del G.u.p. del Tribunale catanese del 16 settembre 2019, che in sede di giudizio abbreviato aveva accertato la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA], condannandolo alla pena di anni tre di reclusione ed euro seicento di multa, in relazione a un delitto di furto in abitazione aggravato dalla violenza sulle cose. 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di due motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.3. Il primo motivo deduce violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. Il ricorrente censura la motivazione della Corte di appello rappresentando come Stancapiano avesse optato per il rito abbreviato a fronte della contestazione del delitto di furto semplice aggravato dalla violenza sulle cose (artt. 624 e 625, comma 1, n. 2 cod. pen.), mentre il G.u.p., poco prima della discussione, informava le parti della possibile modifica dell'imputazione, alla quale procedeva con la riqualificazione nel più grave delitto previsto dall'art. 624 bis cod. pen. La Corte di appello sarebbe incorsa in violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. non accogliendo il motivo di censura con il quale veniva rappresentata la necessità che a Stancapiano fosse concesso un termine al fine di decidere, alla luce della riqualificazione, il rito con cui proseguire il giudizio. Il ricorrente lamenta violazione del diritto di difesa, rappresentando come la Corte costituzionale, con la sentenza n. 333 del 2009, abbia rappresentato che le modifiche dell'imputazione, in conseguenza dell'errore del pubblico ministero nella individuazione del fatto e dello stesso titolo di reato, debbano consentire l'esercizio della facoltà di accesso ai riti speciali, in quanto l'imputato verrebbe a essere discriminato irragionevolmente per un errore dell'organo di accusa, dovendo così estendersi tale facoltà di rivalutazione del rito anche al caso di contestazione suppletiva (Corte cost., n. 141/2018). Per altro la scelta del Tribunale etneo di riqualificare il fatto, in un reato più severamente punito, senza rimettere in termini il ricorrente nella scelta del rito, risulterebbe anche violare l'art. 111, comma 2, Cost. e l'art. 6, comma 3, lett. a) e b), Cedu, come interpretata da Corte Edu, Sez. 2, 11 dicembre 2007, Drassich v. Italia. La connessione fra fatto e qualificazione giuridica ai fini dell'esercizio del diritto di difesa impone che, anche nel caso di modifica della seconda, spetti la rimessione in termine per una nuova opzione sul rito. Né, a parere del ricorrente, può richiamarsi la nozione di prevedibilità delle nuove contestazioni, nozione esclusa da Corte cost. n. 237/2012, in quanto le scelte difensive debbono potersi confrontare ab origine con una contestazione certa. Per tali considerazioni il ricorrente chiede l'annullamento della sentenza impugnata per violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 6 CEDU, nonché «sollevare questione di legittimità costituzionale in ordine all'art. 521 cod. proc. pen. per la violazione degli artt. 24 e 11 Cost. ». 4. Il secondo motivo deduce vizio di motivazione, perché illogicamente manifesta o contraddittoria, in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante dell'art. 62, comma 1, n. 4, cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche. Il motivo censura la sentenza impugnata in primo luogo nella parte in cui non ha riconosciuto la circostanza attenuante della speciale tenuità del danno, lamentando che il valore ipotetico indicato in sentenza non tiene conto dell'uso degli strumenti fotografici, né è stato stimato il danno riportato dalla finestra. Inoltre la sentenza impugnata non avrebbe motivato in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, venendo meno al dovere relativo e alla valutazione della giovane età dell'imputato che impone un onere motivazione specifico. 5. Il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — in data 3 giugno 2022, con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile, quanto al primo motivo rappresentando che il fatto storico contestato nell'imputazione non è stato modificato, essendo mutata la qualificazione giuridica nell'ambito dell'esercizio della prerogative del Giudice, nonchè per omessa istanza di accesso al rito ordinario e per difetto di motivazioni in ordine alle ragioni della dedotta illegittimità costituzionale; quanto la secondo motivo perché manifestamente infondata. 6: I 1 ricorso è stato trattato cartolarmente, ai sensi dell'art. 23, comma 8, di. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2021 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. In merito al primo motivo deve rilevarsi che nel caso di specie la riqualificazione operata dal Giudice è avvenuta a fronte dell'immutata configurazione del fatto storico contestato. 2.1. Infatti, Stancapiano era stato rinviato a giudizio per il delitto previsto «dall'artt. 110, 624 e 625 n. 2 c.p., perché, in concorso con persone allo stato non identificate, al fine di procurare un ingiusto profitto per sé o per altri, dopo aver rotto il vetro di una finestra dell'abitazione di FAZIO Alessandro, sita in via [OSCURATO:PERSONA], si introduceva all'interno e si impossessava di una macchina fotografica marca Canon e n. 2 obiettivi Sigman. Con l'aggravante di avere usato violenza sulle cose. Con la recidiva reiterata specifica infraquinquennale. [OSCURATO:PERSONA] dal 12- 08 -2015 al 14 -08-2015». Il G.u.p., informate prima della discussione le parti in ordine alla possibilità della diversa qualificazione giuridica della condotta come furto in abitazione, come emerge dal verbale del 16 settembre 2019 e della sentenza del G.u.p., la riqualificava ai sensi degli artt. 624-bis e 625 n. 2 cod. pen. A tal riguardo osserva il Collegio come a fronte della 'stabilità' del fatto contestato, l'attuale disciplina del rito abbreviato certamente non vieta la riqualificazione giuridica da parte del Giudice, connessa al generale principio iura novit curia, così come esplicitamente recepito dall'art. 521, comma 1, cod. proc. pen. per il quale «<Nella sentenza il giudice può dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione, purchè il reato non ecceda la sua competenza , né risulti attribuito alla cognizione in composizione collegiale anziché monocratica». Solo se accerta che il «fatto è diverso» da come descritto nell'imputazione il giudice trasmette gli atti al pubblico ministero (art. 521, comma 2, cod. proc. pen.). 2.2. Nel caso in esame la riqualificazione operata dal G.u.p. era assolutamente rituale, in quanto rispondente in fatto all'imputazione, che faceva evidente riferimento alla circostanza che il furto fosse avvenuto mediante introduzione nell'abitazione. La circostanza che la riqualificazione giuridica del medesimo fatto storico sia intervenuta nell'ambito del rito abbreviato nulla muta, in quanto il regime speciale previsto dall'art. 441-bis cod. proc. pen., per il caso di nuove contestazioni conseguenti alle attività istruttorie officiose (art. 441, comma 5, cod. proc. pen.) o condizionanti la richiesta (art. 438, comma 5, cod. proc. pen.), afferisce a contestazione di fatto diverso o ulteriore ai sensi dell'art. 423, comma 1, cod. proc. pen. Per altro il Collegio rileva come tale possibilità di riqualificazione, a fatto storico immutato, ben spetti anche al pubblico ministero, che può precisare la qualificazione giuridica, il che risulta ancor più funzionale alle esigenze difensive. Infatti la riqualificazione del fatto in imputazione, a differenza degli interventi di modifica, non è preclusa al pubblico ministero nel corso del giudizio abbreviato non subordinato ad integrazione probatoria (Sez. 2, n. 44574 del 17/07/2019, Reci, Rv. 277761 - 01; Sez. 2, n. 35350 del 17/09/2010, Percuoco, Rv. 248544). 2.3. A fronte di tale quadro normativo il ricorrente invoca per un verso la sentenza CEDU del caso Drassich, della quale il G.u.p. ha fatto corretta applicazione, anticipando la possibilità della diversa qualificazione giuridica prima della discussione, consentendo così l'esercizio pieno del diritto di difesa nella fase della discussione, ma anche prima della stessa, potendo sollecitare poteri istruttori officiosi. Per altro verso richiama il proprio diritto a poter chiedere eventualmente di accedere al rito ordinario, chiedendo essere rimesso in termini e optare per il rito ordinario a seguito della mera riqualificazione operata dal Giudice. 2.4. Sul punto deve rilevarsi come la censura sia manifestamente infondata. Il dato testuale dell'art. 441-bis cod. proc. pen. non lascia adito a dubbi e la sua ratio, quanto alla necessità di consentire all'imputato di chiedere di procedere nelle forme del rito ordinario, è strettamente connessa alla diversità del fatto storico in contestazione. Non a caso è stato affermato in modo condivisibile che l'art. 441-bis cod. proc. pen., prevedendo che in sede di giudizio abbreviato l'imputato, a fronte delle contestazioni previste dall'art. 423, comma 1, cod. proc. pen., possa chiedere che il processo prosegua con il rito ordinario, non si applica se le nuove contestazioni non derivino da nuove emergenze, ma riguardano fatti o circostanze già in atti, e quindi noti all'imputato quando ebbe ad avanzare la richiesta di rito abbreviato (Sez. 6, n. 5200 del 15/11/2017, dep. 2018, Ribaj, Rv. 272214 - 01). Quindi, nel caso di mera riqualificazione giuridica del medesimo fatto storico contestato occorrerebbe verificare la sussistenza di profili di illegittimità costituzionale dell'art. 441-bis da estendersi anche al caso della mera riqualificazione giuridica. 2.5. Rileva la Corte come la dedotta questione di legittimità costituzionale posta dal ricorrente, sia in sé dapprima del tutto inammissibile perché sfornita di argomentazioni (nel ricorso, come evidenzia la Procura generale, si legge «Spiegare le ragioni della questione», che in fatti non è esplicata) e anche perché priva dei profili di ammissibilità, previsti dall'ad 23, I. 11 marzo 1953, n. 87. Infatti, difetta di rilevanza. Non risulta dal verbale dell'udienza del 16 settembre 2019 che, a seguito della informazione sulla possibile diversa qualificazione giuridica, il difensore abbia chiesto di procedere nelle forme del rito ordinario, limitandosi a rassegnare le conclusioni, contestando la genericità dell'imputazione o l'assoluzione; né la richiesta di procedere nelle forme del rito ordinario è stata posta con i motivi di appello, con i quali l'appellante si è limitato a richiedere la riqualificazione del fatto nel reato originariamente contestato di furto. E' noto che la condizione posta dall'art. 23 cit., vale a dire che «il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale», implica l'esercizio della facoltà processuale che si vuole garantita, anche a seguito di illegittimità costituzionale. Con il che la questione posta sotto tale profilo difetta del primo necessario presupposto. 2.6. Quanto al secondo requisito per sollevare la questione, vale a dire che non sia manifestamente infondata, sia la evidenziata carenza di sviluppo motivatorio, sia anche i riferimenti a pronunce della Corte costituzionale, conducono a ritenerne la manifesta infondatezza. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 192/2020, in ordine all'accesso all'oblazione a fronte della diversa qualificazione giuridica, ha ribadito la diversità ontologica fra le modifiche fattuali dell'imputazione e quelle attinenti la riqualificazione, in relazione all'accesso ai riti alternativi. Infatti, ha osservato come « le soluzioni adottate da questa Corte, in punto di accessibilità dei riti alternativi a fronte di modifiche fattuali dell'imputazione, non siano estensibili sic et simpliciter alle modifiche giuridiche, che nel sistema nel codice hanno una distinta disciplina, di riflesso alla disomogeneità dei due fenomeni. Disomogeneità già posta in evidenza da questa Corte - proprio in relazione al problema della tutela del diritto al contraddittorio - con la ricordata sentenza n. 103 del 2010, e che lo stesso rimettente del resto riconosce, allorché giudica innegabile «l'oggettiva diversità delle vicende modificative del fatto (nella sua dimensione storica) rispetto a quelle attinenti alla sua qualificazione giuridica». L'imputato ha diritto ad avere una contestazione chiara e precisa in ordine alla quale difendersi, e dunque «una cosa, infatti, è il mutamento del dato storico su cui si basa l'accusa, legato alle risultanze probatorie: mutamento che l'imputato non sarebbe tenuto ad "antivedere", per adeguare ad esso le proprie strategie in punto di opzione per un rito speciale; donde l'abbandono, da parte di questa Corte, del vecchio orientamento basato sulla prevedibilità di variazioni dell'imputazione nel corso del dibattimento e sulla conseguente accettazione del relativo «rischio» da parte dell'imputato che non abbia richiesto per tempo quel rito. Diversamente, «Altra cosa, invece, è la sussunzione del dato storico sub specie iuris, ossia il suo inquadramento sotto l'uno o l'altro titolo di reato: tema sul quale l'imputato potrebbe invece interloquire subito, nell'esercizio del suo diritto di difesa, particolarmente in rapporto ai riflessi sull'accessibilità al meccanismo oblativo, dolendosi, in specie, di una qualificazione scorretta. Tale diritto, a contestare la qualificazione giuridica prescelta dal pubblico ministero, si traduce - per ripetere la formula della sentenza n. 32351 del 2014 delle sezioni unite - anche in un onere, «al fine di scongiurare l'insorgere di effetti preclusivi che il sistema è fisiologicamente chiamato a predisporre a salvaguardia dello stesso ordo iudiciorum». Detto altrimenti, per evitare che, a fronte della scorretta qualificazione, l'imputato "lucri" uno slittamento in avanti del termine per oblare che erode, senza adeguata giustificazione, gli effetti deflattivi del meccanismo, permettendogli di "regolarsi" secondo gli esiti, a lui più o meno favorevoli, dell'istruttoria dibattimentale». In sostanza, spetta anche all'imputato, nel proprio interesse, prevedere o sollecitare una possibile riqualificazione prospettando, in relazione alla stessa, in modo tempestivo l'opzione in favore del rito di interesse. La Corte costituzionale rileva anche che «sul piano sovranazionale, mentre la Corte di Strasburgo non risulta essersi ancora specificamente espressa sul diritto dell'imputato al recupero dei riti alternativi a fronte di modifiche delle componenti giuridiche dell'accusa, la Corte di giustizia dell'Unione europea lo ha fatto invece di recente - anche alla luce della giurisprudenza della stessa Corte EDU - con la sentenza 13 giugno 2019, causa C-646/17, Moro. La Corte di Lussemburgo è stata, infatti, investita dal Tribunale ordinario di Brindisi di una questione pregiudiziale, intesa a conoscere se la direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali (in particolare, quanto agli artt. 2, paragrafo 1, 3, paragrafo 1, lettera c, e 6, paragrafi 1, 2 e 3), e l'art. 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, ostino a una legislazione nazionale che distingue le garanzie difensive conseguenti alla modifica dell'imputazione secondo che essa riguardi gli elementi fattuali o quelli giuridici, in particolare consentendo solo nel primo caso all'imputato di accedere al patteggiamento. Al quesito la Corte di giustizia ha dato risposta negativa, ritenendo un simile assetto compatibile con i parametri evocati. La Corte europea ha rilevato, in specie, che tanto la direttiva 2012/13/UE (in modo specifico, il suo art. 6, paragrafo 4), quanto l'art. 48, paragrafo 2, CDFUE (secondo cui il diritto di difesa è garantito ad ogni imputato) esigono - anche alla luce della giurisprudenza della Corte EDU - che, nel caso di modifica della qualificazione dei fatti che sono oggetto dell'accusa, l'imputato ne sia informato in un momento in cui dispone ancora dell'opportunità di reagire in modo effettivo, affinché egli sia posto in grado di predisporre in modo efficace la propria difesa. Né dalla direttiva, né dalla disposizione della Carta può, per converso, ricavarsi l'obbligo, per il legislatore nazionale, di prevedere nella suddetta evenienza una rimessione in termini dell'imputato per accedere a riti alternativi a carattere "premiale" (quale, nella specie, l'applicazione della pena su richiesta). E nemmeno può desumersi, dalle garanzie assicurate a livello sovranazionale, la necessità di equiparare, a livello nazionale, i diritti riconosciuti all'imputato, in punto di fruibilità dei riti alternativi, nel caso di modifiche dei fatti oggetto dell'imputazione e di modifiche della loro qualificazione giuridica.».In sostanza, mentre l'evoluzione della contestazione a seguito dell'esercizio dei poteri istruttori non è prevedibile, e dunque il rischio non deve ricadere sull'imputato che ha optato per il rito abbreviato, che dunque deve essere rimesso nelle condizioni di potersi difendere nell'ambito del rito ordinario, nel caso della riqualificazione giuridica del fatto contestato l'imputato potrà prevedere la diversa qualificazione giuridica fin dalla richiesta del rito abbreviato e, comunque, dovrà valutare tale possibilità come esercizio del principio iura novit curia. 2.7. Deve pertanto, condividendo il Collegio la difformità fra le situazioni comparate, ritenersi che a seguito della riqualificazione giuridica operata dal G.u.p. all'esito del giudizio abbreviato, non è consentito l'esercizio delle facoltà previste dall'art. 441—bis cod. proc. pen., esclusivamente limitate al caso della contestazione di fatto diverso, come conseguenza dell'esercizio dei poteri istruttori nell'ambito del rito speciale, non potendo equipararsi situazioni disomogenee, come ritenuto da Corte costituzionale n. 192/2020. 2.8. Ne consegue la inammissibilità del primo motivo. Quanto al secondo motivo, riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e dell'attenuante del danno tenue, rileva il Collegio come la motivazione in ordine al diniego delle prime è assolutamente adeguata, in quanto la Corte territoriale chiarisce che né l'esiguità del danno né altri elementi consentono di condurre alla attenuazione della pena, anche in considerazione della congruità della stessa come determinata dal primo giudice in forza di una condanna definitiva per tentato furto in abitazione. La circostanza della giovane età dell'imputato, dedotta in ricorso come ragione obliata dalla Corte territoriale, non può giustificare di per sé la concessione delle attenuanti generiche, ma è necessario che il giudice accerti che la condizione giovanile abbia influito sulla personalità del soggetto determinandone una non completa maturità e capacità di valutare il proprio comportamento secondo le norme del buon vivere civile (Sez. 2, n. 11985 del 04/02/2020, Rv. 278633 - 01; Conf. Sez. 1, n. 7993 del 12/04/1985, Rv. 170382), circostanze che non emergono e che logicamente la Corte non ha valutato. Per altro non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).Rileva il Collegio come la motivazione della Corte di appello ben possa essere integrata da quella del Tribunale, in quanto, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cd. "doppia conforme", in quanto la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E. Rv. 277218 - 01). Il G.u.p. chiarisce come i gravi precedenti penali specifici sostenevano la contestazione di recidiva e impedivano il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, per altro escluse anche dalla Corte territoriale in ragione della impossibilità di valorizzare l'esiguità del danno. Infatti anche congrua è la motivazione della Corte territoriale in ordine al diniego della attenuante della speciale tenuità del danno, non illogica e ispirata comunque a una valutazione di esperienza, che esclude la pressochè irrilevanza del danno, tenendo conto anche di quello procurato alla finestra oggetto della violenza sulla cosa, oltre che del valore della refurtiva. La motivazione è logica e in linea con l'orientamento che ritiene che tale attenuante presupponga un giudizio complesso che prenda in considerazione tutti gli elementi della fattispecie concreta necessari per accertare non il solo danno patrimoniale, ma il danno criminale nella sua globalità, cosicché, ai fini della sua configurabilità nel reato di furto, non possono essere ritenuti determinanti i soli parametri dell'entità lievissima del pregiudizio causato alla persona offesa e il valore irrisorio del bene sottratto (Sez. 5, n. 344 del 26/11/2021, dep. 2022, Ghirasam, Rv. 282402 - 01), tenuto per altro in conto che il valore intrinseco ed economico del bene sottratto deve avere valore pressoché irrilevante e può essere oggetto di qualunque prova, anche testimoniale, non essendo necessari documenti o valutazioni peritali (Sez. 3, n. 18386 del 19/03/2021, C., Rv. 281296 - 02). Pertanto, di certo nel caso in esame la Corte non ravvisa irrilevanza del danno, cosicchè anche il secondo motivo è inammissibile. fré All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. 13/6/20