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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 febbraio 2023

Cassazione n. 09803/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data 19 ottobre 2018, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei delitti di cui agli artt. 615-ter, 615-quater e 640-ter, cod. pen., e lo aveva condannato alla pena stimata equa e di giustizia; Considerato che entrambi i motivi di ricorso, concernenti il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale, sono del tutto generici e comunque manifestamente infondati in quanto, dalla lettura del provvedimento impugnato, la decisione risulta sorretta da una ampia argomentazione, corredata da corretti argomenti logici e giuridici (ed invero, chiarito come non risultasse la pregressa conoscenza con il terzo coinvolto, i giudici del merito hanno escluso il riconoscimento delle circostanze generiche e negato il beneficio invocato, della sospensione condizionale della pena, facendo riferimento alla gravità del reato ed alla più allarmante capacità a delinquere del reo, anche considerati indici di futura reiterazione di condotte illecite); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data 19 ottobre 2018, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei delitti di cui agli artt. 615-ter, 615-quater e 640-ter, cod. pen., e lo aveva condannato alla pena stimata equa e di giustizia; Considerato che entrambi i motivi di ricorso, concernenti il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale, sono del tutto generici e comunque manifestamente infondati in quanto, dalla lettura del provvedimento impugnato, la decisione risulta sorretta da una ampia argomentazione, corredata da corretti argomenti logici e giuridici (ed invero, chiarito come non risultasse la pregressa conoscenza con il terzo coinvolto, i giudici del merito hanno escluso il riconoscimento delle circostanze generiche e negato il beneficio invocato, della sospensione condizionale della pena, facendo riferimento alla gravità del reato ed alla più allarmante capacità a delinquere del reo, anche considerati indici di futura reiterazione di condotte illecite); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2023.
Sentenza Cassazione n. 09803/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris