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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32201/2026

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A [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ;42()[OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata, rilevato che la Corte di merito, con la sentenza in epigrafe indicata, in parziale riforma della pronuncia emessa dal giudice di primo grado, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 599- bis cod. proc. pen., accogliendo la proposta formulata dalle parti.

Esaminato il ricorso proposto dall'imputata; rilevato che il difensore lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 133 e 62-bis cod. pen., avendo il giudice mancato di valutare la congruità della sanzione irrogata alla imputata, la quale, sarebbe stata meritevole di una pena più mite.

Considerato che il raggiungimento dell'accordo ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. determina la radicale inammissibilità di doglianze che si riferiscano ai motivi ai quali la parte abbia espressamente rinunciato ed a quelli inerenti alla quantificazione di una pena diversa da quella concordata.

Invero, per consolidato orientamento di questa Corte, formatosi sulla base degli indirizzi elaborati con riferimento all'abrogato art. 599, comma 4, cod. proc. pen., applicabili all'attuale concordato in appello, l'accordo delle parti implica la rinuncia a dedurre, nel successivo giudizio di legittimità, ogni diversa doglianza, anche riferibile a questioni rilevabili di ufficio, con l'eccezione dell'irrogazione di una pena illegale, di motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia [cfr. Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194: "È inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili di ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione"].

Considerato che il motivo elevato non attiene all'illegalità della pena, ma alla sua adeguatezza e proporzionalità, ragione di doglianza che rende inammissibile il ricorso.

Considerato che la decisione in ordine all'inammissibilità del ricorso deve essere adottata senza formalità, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. che prevede espressamente tale unico modello procedimentale per la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equa determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende, tenuto conto delle ragioni d'inammissibilità.

P P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ;42()[OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata, rilevato che la Corte di merito, con la sentenza in epigrafe indicata, in parziale riforma della pronuncia emessa dal giudice di primo grado, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 599- bis cod. proc. pen., accogliendo la proposta formulata dalle parti. Esaminato il ricorso proposto dall'imputata; rilevato che il difensore lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 133 e 62-bis cod. pen., avendo il giudice mancato di valutare la congruità della sanzione irrogata alla imputata, la quale, sarebbe stata meritevole di una pena più mite. Considerato che il raggiungimento dell'accordo ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. determina la radicale inammissibilità di doglianze che si riferiscano ai motivi ai quali la parte abbia espressamente rinunciato ed a quelli inerenti alla quantificazione di una pena diversa da quella concordata. Invero, per consolidato orientamento di questa Corte, formatosi sulla base degli indirizzi elaborati con riferimento all'abrogato art. 599, comma 4, cod. proc. pen., applicabili all'attuale concordato in appello, l'accordo delle parti implica la rinuncia a dedurre, nel successivo giudizio di legittimità, ogni diversa doglianza, anche riferibile a questioni rilevabili di ufficio, con l'eccezione dell'irrogazione di una pena illegale, di motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia [cfr. Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194: "È inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili di ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione"]. Considerato che il motivo elevato non attiene all'illegalità della pena, ma alla sua adeguatezza e proporzionalità, ragione di doglianza che rende inammissibile il ricorso. Considerato che la decisione in ordine all'inammissibilità del ricorso deve essere adottata senza formalità, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. che prevede espressamente tale unico modello procedimentale per la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equa determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende, tenuto conto delle ragioni d'inammissibilità. P P.Q.M
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