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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 23745/2023

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________ SENTENZA sul ricorso iscritto al numero 16082del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA].MA.GI S.r.l. (P.I.: 05726751216), in persona del le- gale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 66D20 A460M) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: 00203920640), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso, giusta procura allegata al controricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 58E28 E206U) -controricorrente- nonché [OSCURATO:PERSONA] Agenzia di Lioni (C.F.: non in- dicato), in persona del legale rappresentante pro tem- pore, -intimato- per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 4210/2020, pubblicatain data 4 dicembre 2020; udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 11 luglio 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ric. n. 16082/2021–S ez. 3 - U d ienza 11 luglio 20 23 – Sentenza – Pagina 2 di 15 uditi: ilpubblico ministero, in persona del sostituto procuratore ge- nerale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] , che ha concluso per il rigetto delricorso, come da requisitoria scritta già depositata; l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], per delega dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], per l’entecontroricorrente.

Fatti di causa LI.MA.GI.

S.r.l., cessionaria di un credito vantato da Tekosan S.r.l. nei confronti del Comune di Lioni (AV) derivante da un rapporto di appalto pubblico e già consacrato in decreto ingiun- tivo non opposto,ha pignorato i crediti vantati dall’ente debi- tore nei confronti del suo istituto tesoriere [OSCURATO:PERSONA] di Bari, Agenzia di Lioni.

Il Comune di Lioni ha proposto opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c..

L’opposizione è stata accolta dal Tribunale di Avellino.

La Corte d’appello di Napoliha confermatola decisione di primo grado, correggendone lamotivazione.

Ricorre LI.MA.GI.

S.r.l., sulla base di tremotivi.

Resiste con controricorso il Comune di Lioni.

Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’altro intimato.

È stata disposta la trattazione in pubblica udienza.

Le parti hannodepositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c. .

Ragioni della decisione

1. L ’esame del terzo motivo del ricorso ha carattere logica- mente pregiudiziale, in quanto il suo mancato accoglimentori- sulterebbe potenzialmente decisivo ed assorbente rispetto alle censure avanzate con gli altri due motivi.

Conesso si denunzia « A rt. 360 n. 3 cpc .

Violazione e falsa ap- plicazione di norme di diritto: artt. 329 cpc, 2914 n. 2), 2909 c.c.e 324 cpc in rel azione al giudicato formatosi per la mancata impugnazione di un capo della sentenza nonché art. 48Bis T.U.

Ric. n. 16082/2021–S ez. 3 - U d ienza 11 luglio 20 23 – Sentenza – Pagina 3 di 15 602/73in relazione agli effetti pregiudizievoli in capo alla ces- sionaria Limagi».

La società ricorrente contesta l’affermazione della corte d’ap- pello secondo la quale sarebbe stata omessa l’impugnazione di un capo della pronuncia di primo grado di per sé idoneo a sor- reggere la decisione del tribunale di accoglimento integrale dell’opposizione, il che avrebbe determinato l’irretrattabilità di tale decisione, anche a prescindere da ogni altra questione.

Ilmotivo è fondato. 1.1 È opportuno premettere un breve riepilogo degli antece- dentidi fatto e dell’andamento del giudizio. 1.1.1Tekosan S.r.l. ha ottenuto un decreto ingiuntivo contro il Comune di Lioni per un credito derivante da un appalto pub- blico, decreto che è stato notificato in data 12 maggio 2011ed è divenuto definitivoper mancata opposizione.

In data 22 novembre 2011,il relativo credito è stato ceduto a LIMAGI S.r.l.e la cessione è stata notificata al comune in data 7 dicembre 2011.

In data 23 gennaio 2012, quattro dipendenti della Tekosan S.r.l. hanno avanzato al Comune di Lioni richiesta stragiudiziale di pagamentodelle proprie retribuzioni, non corrisposte loro da detta società, ai sensi dell’art. 1676 c.c..

In data 30 gennaio 2012, LIMAGI S.r.l. ha notificato al Comune di Lioni atto di pignoramentodelle sue disponibilità presso l’isti- tuto tesoriere, in virtù del decreto ingiuntivo non opposto e dell’atto di cessione in suo favore del relativo credito.

In data 27 febbraio 2012, il Comune di Lioni ha effettuato il pagamentodelle retribuzioni spettanti ai dipendenti di Tekosan S.r.l. che ne avevano fatto richiesta, per un importo pari a € 20.651,79.

In data 10 maggio 2013, l’agente della riscossione ha notificato al Comune di Lioni, quale terzo debitor debitoris, atto di Ric. n. 16082/2021–S ez. 3 - U d ienza 11 luglio 20 23 – Sentenza – Pagina 4 di 15 pignoramento pressoterzi nei confronti di Tekosan S.r.l. , per crediti tributari. 1.1.2 Il Comune di Lioni ha proposto opposizioneall’esecuzione promossa nei suoi confrontida LIMAGI S.r.l. , secondo quanto emerge dalla stessa sentenza impugnata, sulla base di due (soli) motivi: 1) l’avvenuto pagamento della somma di € 20.651,79 in favore dei dipendenti di Tekosan S.r.l., con con- seguente estinzione (solo) parziale del credito , di maggior im- porto, azionato in via esecutiva ; 2) l’ impignorabilità delle somme disponibili presso il tesoriere ai sensi dell’art. 159 del TUEL (questo secondo motivo di opposizione, già ritenuto in- fondato dal giudice dell’esecuzione, che non ha sospeso il pro- cesso esecutivo in relazione ad esso,non risulta riproposto nel corso del giudizio di meritoe non è peraltro oggetto del pre- sente ricorso per cassazione).

L’esecuzione è stata sospesa dal giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 624 c.p.c., esclusivamente per la ritenuta “non opponibilità della cessione” (pur non essendo tale questione stata specificamente posta con l’originaria opposizione).

Il giudizio di meritoè stato, quindi, instaurato dalla società cre- ditrice LIMAGI S.r.l. (evidentemente con riguardo al solo primo motivo di opposizione, avente ad oggetto l’estinzione parziale del credito fatto valere da LIMAGI S.r.l., in virtù del pagamento effettuato in favore dei dipendenti di Tekosan S.r.l.).

Il tribunale, in primo grado, ha accolto l’opposizione sulla base del rilievo della nullità dell’atto di cessione del credito da parte di Tekosan S.r.l. in favore di LIMAGI S.r.l., benché tale que- stione non fosse tra i motivi dell’originaria opposizione avanzata con il ricorso al giudice dell’esecuzione e fosse stata posta dal comune solo nel corso del giudizio di merito.

Il tribunale, dichiarata nulla la cessione, ha altresì espressa- mente affermato che ogni altra questione era,di conseguenza, assorbita.

Ha peraltro aggiunto che, non essendo valida ed Ric. n. 16082/2021–S ez. 3 - U d ienza 11 luglio 20 23 – Sentenza – Pagina 5 di 15 efficace la cessione del credito, il pagamento effettuato dal co- mune in favore dei dipendenti di Tekosan S.r.l. era a quest’ul- tima opponibile, cioè era liberatorio per l’e n te appaltante nei confronti dell’appaltatrice, mentre il residuo credito doveva ri- tenersi inesigibile, in quanto l’agente della riscossione aveva notificato all’ente localeappaltante, quale terzo debitor debito- ris, un atto di pignoramento relativamentea detto credito. 1.1.3La Corte d’appello, in secondo grado, ha espressamente affermato che –contrariamente a quanto stabilito dal tribunale –la cessione doveva ritenersi valida ed opponibile al comune (su questo punto, non oggetto di alcuna impugnazione, si è for- mato il giudicato interno, con conseguente preclusione di ogni ulteriore questioneal riguardo).

Ha quindi ritenutoche la questione del pagamento ai dipendenti di Tekosan S.r.l. era da ritenersirilevante ai fini del giudizio e, in proposito, ha statuito che il predetto pagamento era opponi- bile alla LIMAGI S.r.l., perché sia esso che la relativa richiesta erano successivi al decreto ingiuntivo, onde si trattava di fatto estintivo non coperto dal giudicato formatosi sullo stesso; senza peraltro chiarire se e per quali ragioni tale opponibilità even- tualmente sussistesse anche a prescindere dalla anteriore no- tifica della cessione del credito.

Ha, infine , affermato che, poiché il rilievo dell’inesigibilità dell’intero credito derivante dal pignoramento esattoriale presso terzi notificato al comune non era stato oggetto di ap- pello, la relativa statuizione doveva comunque ritenersi anche da sola sufficiente a reggere la decisione di accoglimento dell’opposizione, richiamando, in proposito, anchel’art. 48 bis del D.P.R. n. 602 del 1973 (disposizione che vieta i pagamenti da parte di enti pubblici a soggetti in debito con l’agente della riscossione). 1.2Assume rilievo centrale l’interpretazione della motivazione della sentenza di primo grado in ordine all’inesigibilità del Ric. n. 16082/2021–S ez. 3 - U d ienza 11 luglio 20 23 – Sentenza – Pagina 6 di 15 credito oggetto del pignoramento esattorialeeffettuato presso il comune, ritenuta dalla corte d’appello ratio decidendi auto- noma e da sola sufficiente a reggere la statuizione di accogli- mento dell’opposizione.

Per quanto in tale sentenza non sia espressamente specificato nei confronti di quale società fosse stato effettuato il pignora- mento esattoriale, appare evidente, dal punto di vista logico, che il tribunale abbia ritenuto (quanto meno implicitamente) che esso fosse stato effettuato nei confronti di Tekosan S.r.l..

Ciò è a dirsi, in primo luogo, perché il giudice di primo grado ha affrontatola questione unitamente a quella del carattere libe- ratorio del pagamento in favore dei dipendenti di Tekosan S.r.l., dopo aver affermato la nullità della cessione, cioè sul presup- posto che il credito derivante dall’appalto fosse rimasto nella titolarità di quest’ultima: in sostanza, il tribunale ha ritenuto che Tekosan S.r.l. fosse rimasta l’unica titolare del credito de- rivante dall’appalto e, di conseguenza, tale credito in partesi fosse estinto in virtù del pagamento liberatorio in favore dei suoi dipendenti e per il residuo fosse da ritenersi inesigibile in ragione del pignoramento esattoriale contro la medesima.

È appena il caso di osservare che queste considerazioni sono da ritenersi in realtà estranee rispetto all’oggetto dell’opposi- zione, che era stata ovviamente proposta nei confronti della sola LIMAGI S.r.l..

Il tribunale non chiarisce le ragioni per cui ha inteso ugualmente formularle: può peraltro e per quanto possa occorrere, ipotiz- zarsi che, stante la “vicinanza” tra la società cedente e la ces- sionaria, denunciata già in sede cautelare, essendosi prospet- tata la cessione del credito come effettuata in frode ai creditori della prima, il giudice di primo grado abbia ritenuto opportuno chiarire che anche la stessa Tekosan S.r.l. non avrebbe potuto vantare alcuna pretesa contro l’ente appaltante, in via esecu- tiva.

Ric. n. 16082/2021–S ez. 3 - U d ienza 11 luglio 20 23 – Sentenza – Pagina 7 di 15 D’altronde, se il pignoramento esattoriale non fosse stato effet- tuato nei confronti diTekosan S.r.l., ma nei confronti di LIMAGI S.r.l., ciò avrebbe costituito una circostanza assorbente e deci- siva, con riguardo all’intero credito da essa azionato e, quindi, non avrebbe avuto alcun senso parlare, per essa, di mera rile- vanza in relazione al “ residuo credito ” ( anzi, in realtà non avrebbe avuto alcun rilievo neanche la nullità della cessione).

Va dato atto che, nella sentenza di secondo grado, precisa- mente nella parte dedicata allo svolgimento del processo (cfr. in particolare ad inizio di pag. 5), la corte d’appello sembre- rebbe riferireche il tribunale avrebbe ritenuto il pignoramento esattoriale inerente ad una cartella di pagamento emessa nei confronti di LIMAGI S.r.l., ma si tratta senza alcun dubbio di un errore materiale, perché il testo della sentenza di primo grado (riportato nel ricorso e verificabile direttamente, in quanto pre- sente tra gli atti prodottinella presente fase del giudizio) non contiene affatto tale affermazione.

Che si tratti di un errore ma- teriale nella descrizione dei fatti di causa èpoi confermato dalla diretta lettura della motivazione della stessa sentenza di ap- pello, in quanto la corte territoriale dà chiaramente atto (cfr. a pag. 10, ultima parte) che si trattava di un pignoramento «per un debito di natura tributaria maturato in capo a Tekosan», il che non lascia adito a dubbi di sorta.

Che il pignoramento esattoriale fosse stato effettuato contro Tekosan S.r.l. è dedotto anche dalla ricorrente ed emerge in effetti, oltre che dalla sentenza impugnata, dalla stessa com- parsa conclusionale in appello del comune. 1.3 Orbene, può prescinder si dal rilievo che la sentenza di primo grado parrebbe viziata da extra petizione, per aver sta- tuito su un motivo di opposizione non proposto con l’originario ricorso al giudice dell’esecuzione, cioè la nullità dell’atto di ces- sione del credito, dal momento che tale questione non ha più alcun rilievo, essendo stata, in secondo grado riconosciuta la Ric. n. 16082/2021–S ez. 3 - U d ienza 11 luglio 20 23 – Sentenza – Pagina 8 di 15 validità della cessione, senza che sul punto sia stata avanzata alcuna censura.

Può prescindersi altresì dal rilievoche, anche in secondo grado, risulta dichiarata l’inesistenza totale del diritto di procedere ad esecuzione forzata di LIMAGI S.r.l. nei confronti del comune, sebbene con l’opposizione fosse stata dedotta l’estinzione solo parziale del credito azionato in via esecutiva.

R isultano infatti assorbenti, ai fini della decisione del motivo di ricorso in esame, le considerazioni che seguono.

Come si è già chiarito, una volta dichiarata dal tribunale la nul- lità della cessione del credito di Tekosan S.r.l. in favore di LI- MAGI S.r.l., ogni altra questione era da ritenersi ed è stata (dal giudice di primo grado) espressamente dichiarata assorbita, in quanto la società creditrice procedente non poteva considerarsi titolare del credito azionato in via esecutiva, neanche in parte.

Di conseguenza,l’entità di tale credito , il carattere liberatorio del pagamento effettuato in favore dei dipendenti di Tekosan S.r.l. e la stessa esigibilità del medesimocredito (rimasto, se- condo il giudice di primo grado, nella titolarità) di Tekosan S.r.l.,non avevano in realtà alcun rilievo ai fini della decisione dell’opposizione.

Non può, allora, attribuirsi alcun effettivo e concreto rilievo , ai fini della statuizionesull’opposizione e della sua definizione , al l e considerazionisvolte dal tribunale in merito all’ opponibilità alla Tekosan S.r.l.del pagamento effettuato dal comune appaltante in favore dei suoi dipendenti (opponibilità del resto ovvia, in mancanza di valida cessione del credito, anche se la questione, in questi termini,non riguarda affatto la LIMAGI S.r.l. e, quindi, non svolgealcuna incidenza in relazione a ll’opposizione propo- sta contro quest’ultima) e, tanto meno, a quelle sull’esigibilità del residuo credito della stessa Tekosan S.r.l.: se la LIMAGI S.r.l. non si era resa validamente cessionaria del credito e, quindi, non era in alcun modo creditrice del Comune di Lioni, Ric. n. 16082/2021–S ez. 3 - U d ienza 11 luglio 20 23 – Sentenza – Pagina 9 di 15 era la Tekosan S.r.l. la titolare dell’intero credito e non aveva, pertanto, alcuna effettiva utilità, ai finidella decisione della con- troversia (della quale Tekosan S.r.l. non è mai stata parte) , precisarne l’entità e valutare la sua esigibilità (o inesigibilità).

È opportuno precisare che, se il tribunale avesse inteso effet- tuare una motivazione ad abundantiam in ordine al diritto di procedere ad esecuzione forzata della LIMAGI S.r.l., con ri- guardo all’esigibilità del credito fatto valere della stessa in exe- cutivisin ragione del pignoramento esattoriale –eventualmente sull’erroneo presupposto che tale pignoramento fosse stato at- tuato contro la stessa LIMAGI S.r.l., errore che peraltro va escluso, per quanto già osservato –e per il caso ipotetico in cui la cessione fosse da ritenersi valida, avrebbe dovuto fare rife- rimento all’intero credito e non al solo credito residuo, e non avrebbe dovuto prendere neanche in considerazione, in quanto irrilevante, il pagamento ai dipendentidi Tekosan S.r.l..

D’altronde, ad intendere questa parte della motivazione della sentenza di primo grado come una ulteriore ragione di ( p re- tesa) fondatezza dell’opposizione contro LIMAGI S.r.l., si trat- terebbedi una questione del tutto estranea ai motivi originari del ricorso in opposizione proposto dal Comune di Lioni (e ad- dirittura si tratterebbe di questione rilevata del tutto di ufficio dal tribunale, perché non risulta che essa fosse stata dedotta dal comune come ragione di opposizione, neanche tardiva- mente nel giudizio di merito): per questo profilo , quindi, la sentenza sarebbeviziata da manifesta extra petizione.

In realtà, fermo restando che la parte della motivazione della sentenza di primo gradoin questione, ritenuta invece autonoma e determinante ratio decidendi dalla corte territoriale,risulta in ogni caso superfluasul piano logic o e su quello gi uridico (sia che la si ritenga riferibile alle pretese di LIMAGI S.r.l.,sia che la si ritenga riferibile alle pretese di Tekosan S.r.l.), questa Corte ritiene che essa non debba e non possa intendersi come Ric. n. 16082/2021– S ez. 3 - U d ienza 11 luglio 20 23 – Sentenza – Pagina 10 di 15 una (appunto, del resto inutile) ulteriore argomentazione che il tribunale abbia esposto a sostegno della fondatezza dei motivi di opposizione avanzati dal comune in relazione alle pretese di LIMAGI S.r.l. (che ha ritenuto non avere mai acquistato valida- mente la titolarità del creditooggetto di cessione), quanto piut- tosto un mero rilievo, svolto solo quale obiter dictum,dei motivi per cui neanche la stessa Tekosan S.r.l., nonostante la nullità della cessione, avesse diritto a far valere quel credito.

Non trattandosi di una ratio decidendi relativa all’o pposizione all’esecuzione propostadal C omune di Lioni nei confronti della LIMAGI S.r.l., non vi era – contrariamente a quanto ritenuto dalla corte d’appello –alcuna statuizione, sotto tale profilo, ido- nea a passare in giudicato.

D’altra parte, la stessa corte d’appello ha fatto espresso e chiaro riferimento ad un pignoramento dell’agente della riscos- sione effettuato contro Tekosan S.r.l. per un debito tributario di quest’ultima (cfr. pag. 10, ultima parte), mentre, come più volte sottolineato, la presenteopposizione ha ad oggetto il cre- dito vantato ed azionato in sede esecutiva nei suoi confronti, da LIMAGI S.r.l., in quanto cessionaria del credito di Tekosan S.r.l. oggetto del decreto ingiuntivo da quest’ultima ottenuto contro il comune.

Già solo per tali ragion i , deve ritenersi erronea l’affermazione della corte d’appello secondo la quale, con riguardo al profilo in esame, sarebbe stata omessa l’impugnazione di un capo della pronuncia di primo grado di per sé idoneo a sorreggere la deci- sione del tribunale di accoglimento dell’opposizione , ciò che avrebbe determinato l’irretrattabilità di tale decisione (di acco- glimento integrale dell’opposizione), anche a prescindere da ogni altra questione. 1.4 È , comunque , opportuno altresì sottolineare che LIMAGI S.r.l., nel suo atto di appello, risulta in realtà avere adeguata- mentecolto il difetto logico della parte della decisione di primo Ric. n. 16082/2021– S ez. 3 - U d ienza 11 luglio 20 23 – Sentenza – Pagina 11 di 15 gradodi cui si sta discutendo, in quanto, dopo aver contestato la nullità della cessione dichiarata dal tribunale , ha sostenuto che quest’ultimo, nella parte dellamotivazione successiva al ri- lievo di detta nullità, aveva fatto confusione tra le posizioni di Tekosan S.r.l. e LIMAGI S.r.l..

La Corte d’appello non pare, quindi, neancheavere adeguata- mente colto il senso di tale motivo di gravame laddove ha af- fermato che non era stata impugnata la decisione del tribunale sull’inesigibilità del credito fatto valere in via esecutiva e og- getto della presente opposizione. 1.5Sulla base di quanto sin qui esposto , deve ritenersi che: -la questione dell’inesigibilità del credito avente ad oggetto il corrispettivo dell’appalto dovuto dal Comune di Lioniin virtù del pignoramento dell’agente della riscossione operato contro Tekosan S.r.l., nell’ottica del giudice di primo grado, costituisce una conseguenza della nullità della cessionealla LI.MA.GI.

S.r.l. di talecredito, cioè deriva dall’assunto che titolare dello stesso sarebberimasta Tekosan S.r.l. e , conseguentemente, l a rela- tiva obbligazionein parte si sarebbe estint a in virtù del paga- mento ai suoi dipendenti e per il residuo sarebbediventata ine- sigibile a causa del successivo pignoramento esattoriale; tutto ciò viene deve ritenersi affermato dal tribunale al solo scopo di chiarireche neanche la Tekosan S.r.l. avrebbe avuto diritto di agire contro il comune,benché fosse superfluo, ai fini della de- cisione della controversia (come lo sarebbe stato, del resto, an- che se avesse inteso riferirsi alla posizione di LIMAGI S.r.l., es- sendo questa assorbita dalla nullità della cessione), non quale ulteriore ratio decidendi di per sé idonea a sostenere la deci- sione di accoglimento dell’opposizioneall’esecuzione; -la LIMAGI S.r.l., di fronte ad una siffatta statuizione , oggetti- vamente di non agevoleinquadramento nel suo effettivo senso logico, ha comunque colto,nell’atto di appello, il punto di con- traddittorietà della stessa, dovuto al fatto che il tribunale, dopo Ric. n. 16082/2021– S ez. 3 - U d ienza 11 luglio 20 23 – Sentenza – Pagina 12 di 15 aver dichiarato nulla la cessione (statuizione questa specifica- mente censurata) e assorbita ogni altra questione, aveva, nel resto della pronuncia(in ogni caso superflua, come già visto) in qualche modo “confuso” LIMAGI S.r.l. con Tekosan S.r.l. nel pronunciarsi su entità e esigibilità del credito rimasto nella tito- larità di quest’ultima. 1.6 D eve pertanto, in conclusione, ritenersi err onea la deci- sione della corte d’appello, in relazione al profilo censurato con il motivo di ricorso per cassazione in esame: a) sia nella parte in cui afferma che la decisione di primo grado sul punto dell’esigibilità del credito azionato non era stata im- pugnata, avendo, al contrario, LIMAGI S.r.l. non solo impu- gnato la statuizione sulla nullità della cessione di credito, che era il presupposto logico dell’ulteriore rilievo (per quanto estra- neo all’oggetto della causa) operato dal tribunale sull’inesigibi- lità del credito di Tekosan S.r.l. in virtù del pignoramento dell’agente della riscossione contro quest’ultima, ma anche, fondatamente, contestatoche, nell’ulteriore sviluppo della mo- tivazione del tribunale, quest’ultimo aveva confuso le posizioni di Tekosan S.r.l. e di LIMAGI S.r.l. (come in effetti è ragione- volmente da ritenersi sia accaduto); b) sia nella parte in cui afferma che tale questione sarebbe as- sorbente, con riguardo all’esito dell’opposizione; in proposito, anche a voler prescindere dal fatto che si tratta di un motivo di opposizione mai proposto dall’opponente e, quindi, inammissi- bilmente preso in esame dalla corte d’appello, di certo la que- stione non può affatto considerarsi assorbente, perché, una volta accertato che il creditore del Comune di Lioni era la LI- MAGI S.r.l., in quanto la cessione del credito in suo favore era valida ed opponibile al debitore ceduto, il pignoramento contro Tekosan S.r.l. e i debiti fiscali di quest’ultima non potrebbero avere alcun rilievo ai fini dell’esigibilità del credito di LIMAGI S.r.l..

Ric. n. 16082/2021– S ez. 3 - U d ienza 11 luglio 20 23 – Sentenza – Pagina 13 di 15 2.Con il primo motivo del ricorso si denunzia « A rt. 360 n. 3 cpc.

Violazione e falsa applicazione di norme di diritto: artt.1248 e 1264 c.c.circa la opponibilità del credito alla cessionaria Limagi in quanto sorto successivamente alla cessione ed alla notifica».

Con il secondo motivosi denunzia «Art. 360 n. 3 cpc.

Violazione e falsa applicazione di norme di diritto: artt. 2909 c.c., 647 e 324 cpcin ordine al mancato riconoscimento del giudicato so- stanziale e formale del decreto ingiuntivo non opposto e dichia- rato esecutivo in capo alla cedente Tekosan nonché artt. 1676 c.c.in ordine alla previa conoscenza da parte del Comune e 615 cpcper a ver consentito la proposizione di eccezioni di merito all’interno del processo di esecuzione».

La società ricorrente deduce(con il primo motivo) che il paga- mento ai dipendenti di Tekosan S.r.l. non potrebbe ritenersili- beratorio per il comune debitore in quanto avvenuto dopo la notifica dell’atto di cessione in proprio favore del credito di cui all’appalto.Aggiunge (con il secondo motivo) che, comunque, l’eventuale insussistenza o inesigibilità di detto credito avrebbe dovuto essere fatta valere in sede di opposizione a decreto in- giuntivo.

Il primo ed il secondo motivo sono logicamente e giuridica- mente connessi e possono, quindi, essere esaminati congiunta- mente.

Essi sonofondati, per quanto di ragione.

La decisione impugnata non è, infatti,conforme al principio di diritto, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, per cui «il committente che paga, ai sensi dell’art. 1676 c.c., i dipen- denti dell’appaltatore, fino alla concorrenza del credito di que- sti, dopo che gli è stata comunicata la relativa cessione ad un terzo, non è liberato dalla sua obbligazione» ( Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1510 del 02/02/2001 , Rv. 543618 – 01 ; Sez. 3, Ric. n. 16082/2021– S ez. 3 - U d ienza 11 luglio 20 23 – Sentenza – Pagina 14 di 15 Sentenza n. 11074 del 15/07/2003, Rv. 565106 – 01 ; Sez.

L, Sentenza n. 15359del 09/08/2004, Rv. 576485 – 01 ).

Nella specie,è pacifico che l a cessione del credito di Tekosan S.r.l. in favore del LIMAGI S.r.l. era stata notificata al comune ceduto in data 7 dicembre 2011, prima della richiesta di paga- mento dei dipendenti di TekosanS.r.l., avvenuta solo in data 21 gennaio 2012.

Ne consegue che il pagamento effettuato ai dipendenti non poteva essere considerato liberatorio nei con- fronti di LIMAGI S.r.l., contrariamente a quanto affermato dalla corte d’appello.

Tale rilievo determina l’assorbimento delle ulteriori questioni poste con il secondo motivo del ricorso, in quanto la sicura op- ponibilità al comune della cessione del credito dell’appaltatore e, di conseguenza, l’esclusione del carattere liberatorio del pa- gamento effettuato ai dipendenti di quest’ultimo dopo la noti- fica della cessione, rende superfluo stabilire se la questione dell’esigibilità del pagamento del corrispettivo dell’appalto, in ragione della richiesta dei suddetti dipendenti, avrebbe even- tualmente dovuto essere posta in sede di opposizione al decreto ingiuntivo.

Poiché comunque la corte d’appelloha, del tutto correttamente, ritenuto che una mera comunicazione della [OSCURATO:PERSONA]- ciale del Lavoro in ordine all’omesso versamento delle retribu- zioni non può considerarsi equivalente alla “azione diretta” dei dipendenti ai sensi dell’art. 1676 c.c., che richiede una espressa richiesta di pagamento da parte dei dipendenti stessi epoiché ha, quindi, stabilito chela richiesta di pagamento dei dipendenti all’appaltatore aisensi dell’art. 1676 c.c. era avvenuta solo in data 23 gennaio 2012, da una parte deve ritenersi corretta la conclusione che la relativa eccezione non poteva essere avan- zata dal comune in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, essendo tale decreto già anteriormente divenuto inoppugna- bile; ma, dall’altra parte, tale accertamento determina Ric. n. 16082/2021– S ez. 3 - U d ienza 11 luglio 20 23 – Sentenza – Pagina 15 di 15 inevitabilmente la conseguenza che la richiesta di pagamento rivolta dai dipendenti dell’appaltatore al committente, ai sensi dell’art. 1676 c.c., era intervenuta dopo la notificazione della cessionedel credito avente ad oggetto il corrispettivo dell’ap- paltoe, quindi , il pagamento ai dipendenti non poteva in alcun modo ritenersi liberatorio nei confronti della cessionariaLIMAGI S.r.l..

La decisione impugnata va pertanto cassata anche in relazione a tale profilo e la fattispecie dovrà essere rivalutata in sede di rinvio, sulla base dei principi di diritto sopra

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
________ SENTENZA sul ricorso iscritto al numero 16082del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA].MA.GI S.r.l. (P.I.: 05726751216), in persona del le- gale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 66D20 A460M) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: 00203920640), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso, giusta procura allegata al controricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 58E28 E206U) -controricorrente- nonché [OSCURATO:PERSONA] Agenzia di Lioni (C.F.: non in- dicato), in persona del legale rappresentante pro tem- pore, -intimato- per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 4210/2020, pubblicatain data 4 dicembre 2020; udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 11 luglio 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ric. n. 16082/2021–S ez. 3 - U d ienza 11 luglio 20 23 – Sentenza – Pagina 2 di 15 uditi: ilpubblico ministero, in persona del sostituto procuratore ge- nerale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] , che ha concluso per il rigetto delricorso, come da requisitoria scritta già depositata; l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], per delega dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], per l’entecontroricorrente. Fatti di causa LI.MA.GI. S.r.l., cessionaria di un credito vantato da Tekosan S.r.l. nei confronti del Comune di Lioni (AV) derivante da un rapporto di appalto pubblico e già consacrato in decreto ingiun- tivo non opposto,ha pignorato i crediti vantati dall’ente debi- tore nei confronti del suo istituto tesoriere [OSCURATO:PERSONA] di Bari, Agenzia di Lioni. Il Comune di Lioni ha proposto opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c.. L’opposizione è stata accolta dal Tribunale di Avellino. La Corte d’appello di Napoliha confermatola decisione di primo grado, correggendone lamotivazione. Ricorre LI.MA.GI. S.r.l., sulla base di tremotivi. Resiste con controricorso il Comune di Lioni. Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’altro intimato. È stata disposta la trattazione in pubblica udienza. Le parti hannodepositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c. . Ragioni della decisione 1. L ’esame del terzo motivo del ricorso ha carattere logica- mente pregiudiziale, in quanto il suo mancato accoglimentori- sulterebbe potenzialmente decisivo ed assorbente rispetto alle censure avanzate con gli altri due motivi. Conesso si denunzia « A rt. 360 n. 3 cpc . Violazione e falsa ap- plicazione di norme di diritto: artt. 329 cpc, 2914 n. 2), 2909 c.c.e 324 cpc in rel azione al giudicato formatosi per la mancata impugnazione di un capo della sentenza nonché art. 48Bis T.U. Ric. n. 16082/2021–S ez. 3 - U d ienza 11 luglio 20 23 – Sentenza – Pagina 3 di 15 602/73in relazione agli effetti pregiudizievoli in capo alla ces- sionaria Limagi». La società ricorrente contesta l’affermazione della corte d’ap- pello secondo la quale sarebbe stata omessa l’impugnazione di un capo della pronuncia di primo grado di per sé idoneo a sor- reggere la decisione del tribunale di accoglimento integrale dell’opposizione, il che avrebbe determinato l’irretrattabilità di tale decisione, anche a prescindere da ogni altra questione. Ilmotivo è fondato. 1.1 È opportuno premettere un breve riepilogo degli antece- dentidi fatto e dell’andamento del giudizio. 1.1.1Tekosan S.r.l. ha ottenuto un decreto ingiuntivo contro il Comune di Lioni per un credito derivante da un appalto pub- blico, decreto che è stato notificato in data 12 maggio 2011ed è divenuto definitivoper mancata opposizione. In data 22 novembre 2011,il relativo credito è stato ceduto a LIMAGI S.r.l.e la cessione è stata notificata al comune in data 7 dicembre 2011. In data 23 gennaio 2012, quattro dipendenti della Tekosan S.r.l. hanno avanzato al Comune di Lioni richiesta stragiudiziale di pagamentodelle proprie retribuzioni, non corrisposte loro da detta società, ai sensi dell’art. 1676 c.c.. In data 30 gennaio 2012, LIMAGI S.r.l. ha notificato al Comune di Lioni atto di pignoramentodelle sue disponibilità presso l’isti- tuto tesoriere, in virtù del decreto ingiuntivo non opposto e dell’atto di cessione in suo favore del relativo credito. In data 27 febbraio 2012, il Comune di Lioni ha effettuato il pagamentodelle retribuzioni spettanti ai dipendenti di Tekosan S.r.l. che ne avevano fatto richiesta, per un importo pari a € 20.651,79. In data 10 maggio 2013, l’agente della riscossione ha notificato al Comune di Lioni, quale terzo debitor debitoris, atto di Ric. n. 16082/2021–S ez. 3 - U d ienza 11 luglio 20 23 – Sentenza – Pagina 4 di 15 pignoramento pressoterzi nei confronti di Tekosan S.r.l. , per crediti tributari. 1.1.2 Il Comune di Lioni ha proposto opposizioneall’esecuzione promossa nei suoi confrontida LIMAGI S.r.l. , secondo quanto emerge dalla stessa sentenza impugnata, sulla base di due (soli) motivi: 1) l’avvenuto pagamento della somma di € 20.651,79 in favore dei dipendenti di Tekosan S.r.l., con con- seguente estinzione (solo) parziale del credito , di maggior im- porto, azionato in via esecutiva ; 2) l’ impignorabilità delle somme disponibili presso il tesoriere ai sensi dell’art. 159 del TUEL (questo secondo motivo di opposizione, già ritenuto in- fondato dal giudice dell’esecuzione, che non ha sospeso il pro- cesso esecutivo in relazione ad esso,non risulta riproposto nel corso del giudizio di meritoe non è peraltro oggetto del pre- sente ricorso per cassazione). L’esecuzione è stata sospesa dal giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 624 c.p.c., esclusivamente per la ritenuta “non opponibilità della cessione” (pur non essendo tale questione stata specificamente posta con l’originaria opposizione). Il giudizio di meritoè stato, quindi, instaurato dalla società cre- ditrice LIMAGI S.r.l. (evidentemente con riguardo al solo primo motivo di opposizione, avente ad oggetto l’estinzione parziale del credito fatto valere da LIMAGI S.r.l., in virtù del pagamento effettuato in favore dei dipendenti di Tekosan S.r.l.). Il tribunale, in primo grado, ha accolto l’opposizione sulla base del rilievo della nullità dell’atto di cessione del credito da parte di Tekosan S.r.l. in favore di LIMAGI S.r.l., benché tale que- stione non fosse tra i motivi dell’originaria opposizione avanzata con il ricorso al giudice dell’esecuzione e fosse stata posta dal comune solo nel corso del giudizio di merito. Il tribunale, dichiarata nulla la cessione, ha altresì espressa- mente affermato che ogni altra questione era,di conseguenza, assorbita. Ha peraltro aggiunto che, non essendo valida ed Ric. n. 16082/2021–S ez. 3 - U d ienza 11 luglio 20 23 – Sentenza – Pagina 5 di 15 efficace la cessione del credito, il pagamento effettuato dal co- mune in favore dei dipendenti di Tekosan S.r.l. era a quest’ul- tima opponibile, cioè era liberatorio per l’e n te appaltante nei confronti dell’appaltatrice, mentre il residuo credito doveva ri- tenersi inesigibile, in quanto l’agente della riscossione aveva notificato all’ente localeappaltante, quale terzo debitor debito- ris, un atto di pignoramento relativamentea detto credito. 1.1.3La Corte d’appello, in secondo grado, ha espressamente affermato che –contrariamente a quanto stabilito dal tribunale –la cessione doveva ritenersi valida ed opponibile al comune (su questo punto, non oggetto di alcuna impugnazione, si è for- mato il giudicato interno, con conseguente preclusione di ogni ulteriore questioneal riguardo). Ha quindi ritenutoche la questione del pagamento ai dipendenti di Tekosan S.r.l. era da ritenersirilevante ai fini del giudizio e, in proposito, ha statuito che il predetto pagamento era opponi- bile alla LIMAGI S.r.l., perché sia esso che la relativa richiesta erano successivi al decreto ingiuntivo, onde si trattava di fatto estintivo non coperto dal giudicato formatosi sullo stesso; senza peraltro chiarire se e per quali ragioni tale opponibilità even- tualmente sussistesse anche a prescindere dalla anteriore no- tifica della cessione del credito. Ha, infine , affermato che, poiché il rilievo dell’inesigibilità dell’intero credito derivante dal pignoramento esattoriale presso terzi notificato al comune non era stato oggetto di ap- pello, la relativa statuizione doveva comunque ritenersi anche da sola sufficiente a reggere la decisione di accoglimento dell’opposizione, richiamando, in proposito, anchel’art. 48 bis del D.P.R. n. 602 del 1973 (disposizione che vieta i pagamenti da parte di enti pubblici a soggetti in debito con l’agente della riscossione). 1.2Assume rilievo centrale l’interpretazione della motivazione della sentenza di primo grado in ordine all’inesigibilità del Ric. n. 16082/2021–S ez. 3 - U d ienza 11 luglio 20 23 – Sentenza – Pagina 6 di 15 credito oggetto del pignoramento esattorialeeffettuato presso il comune, ritenuta dalla corte d’appello ratio decidendi auto- noma e da sola sufficiente a reggere la statuizione di accogli- mento dell’opposizione. Per quanto in tale sentenza non sia espressamente specificato nei confronti di quale società fosse stato effettuato il pignora- mento esattoriale, appare evidente, dal punto di vista logico, che il tribunale abbia ritenuto (quanto meno implicitamente) che esso fosse stato effettuato nei confronti di Tekosan S.r.l.. Ciò è a dirsi, in primo luogo, perché il giudice di primo grado ha affrontatola questione unitamente a quella del carattere libe- ratorio del pagamento in favore dei dipendenti di Tekosan S.r.l., dopo aver affermato la nullità della cessione, cioè sul presup- posto che il credito derivante dall’appalto fosse rimasto nella titolarità di quest’ultima: in sostanza, il tribunale ha ritenuto che Tekosan S.r.l. fosse rimasta l’unica titolare del credito de- rivante dall’appalto e, di conseguenza, tale credito in partesi fosse estinto in virtù del pagamento liberatorio in favore dei suoi dipendenti e per il residuo fosse da ritenersi inesigibile in ragione del pignoramento esattoriale contro la medesima. È appena il caso di osservare che queste considerazioni sono da ritenersi in realtà estranee rispetto all’oggetto dell’opposi- zione, che era stata ovviamente proposta nei confronti della sola LIMAGI S.r.l.. Il tribunale non chiarisce le ragioni per cui ha inteso ugualmente formularle: può peraltro e per quanto possa occorrere, ipotiz- zarsi che, stante la “vicinanza” tra la società cedente e la ces- sionaria, denunciata già in sede cautelare, essendosi prospet- tata la cessione del credito come effettuata in frode ai creditori della prima, il giudice di primo grado abbia ritenuto opportuno chiarire che anche la stessa Tekosan S.r.l. non avrebbe potuto vantare alcuna pretesa contro l’ente appaltante, in via esecu- tiva. Ric. n. 16082/2021–S ez. 3 - U d ienza 11 luglio 20 23 – Sentenza – Pagina 7 di 15 D’altronde, se il pignoramento esattoriale non fosse stato effet- tuato nei confronti diTekosan S.r.l., ma nei confronti di LIMAGI S.r.l., ciò avrebbe costituito una circostanza assorbente e deci- siva, con riguardo all’intero credito da essa azionato e, quindi, non avrebbe avuto alcun senso parlare, per essa, di mera rile- vanza in relazione al “ residuo credito ” ( anzi, in realtà non avrebbe avuto alcun rilievo neanche la nullità della cessione). Va dato atto che, nella sentenza di secondo grado, precisa- mente nella parte dedicata allo svolgimento del processo (cfr. in particolare ad inizio di pag. 5), la corte d’appello sembre- rebbe riferireche il tribunale avrebbe ritenuto il pignoramento esattoriale inerente ad una cartella di pagamento emessa nei confronti di LIMAGI S.r.l., ma si tratta senza alcun dubbio di un errore materiale, perché il testo della sentenza di primo grado (riportato nel ricorso e verificabile direttamente, in quanto pre- sente tra gli atti prodottinella presente fase del giudizio) non contiene affatto tale affermazione. Che si tratti di un errore ma- teriale nella descrizione dei fatti di causa èpoi confermato dalla diretta lettura della motivazione della stessa sentenza di ap- pello, in quanto la corte territoriale dà chiaramente atto (cfr. a pag. 10, ultima parte) che si trattava di un pignoramento «per un debito di natura tributaria maturato in capo a Tekosan», il che non lascia adito a dubbi di sorta. Che il pignoramento esattoriale fosse stato effettuato contro Tekosan S.r.l. è dedotto anche dalla ricorrente ed emerge in effetti, oltre che dalla sentenza impugnata, dalla stessa com- parsa conclusionale in appello del comune. 1.3 Orbene, può prescinder si dal rilievo che la sentenza di primo grado parrebbe viziata da extra petizione, per aver sta- tuito su un motivo di opposizione non proposto con l’originario ricorso al giudice dell’esecuzione, cioè la nullità dell’atto di ces- sione del credito, dal momento che tale questione non ha più alcun rilievo, essendo stata, in secondo grado riconosciuta la Ric. n. 16082/2021–S ez. 3 - U d ienza 11 luglio 20 23 – Sentenza – Pagina 8 di 15 validità della cessione, senza che sul punto sia stata avanzata alcuna censura. Può prescindersi altresì dal rilievoche, anche in secondo grado, risulta dichiarata l’inesistenza totale del diritto di procedere ad esecuzione forzata di LIMAGI S.r.l. nei confronti del comune, sebbene con l’opposizione fosse stata dedotta l’estinzione solo parziale del credito azionato in via esecutiva. R isultano infatti assorbenti, ai fini della decisione del motivo di ricorso in esame, le considerazioni che seguono. Come si è già chiarito, una volta dichiarata dal tribunale la nul- lità della cessione del credito di Tekosan S.r.l. in favore di LI- MAGI S.r.l., ogni altra questione era da ritenersi ed è stata (dal giudice di primo grado) espressamente dichiarata assorbita, in quanto la società creditrice procedente non poteva considerarsi titolare del credito azionato in via esecutiva, neanche in parte. Di conseguenza,l’entità di tale credito , il carattere liberatorio del pagamento effettuato in favore dei dipendenti di Tekosan S.r.l. e la stessa esigibilità del medesimocredito (rimasto, se- condo il giudice di primo grado, nella titolarità) di Tekosan S.r.l.,non avevano in realtà alcun rilievo ai fini della decisione dell’opposizione. Non può, allora, attribuirsi alcun effettivo e concreto rilievo , ai fini della statuizionesull’opposizione e della sua definizione , al l e considerazionisvolte dal tribunale in merito all’ opponibilità alla Tekosan S.r.l.del pagamento effettuato dal comune appaltante in favore dei suoi dipendenti (opponibilità del resto ovvia, in mancanza di valida cessione del credito, anche se la questione, in questi termini,non riguarda affatto la LIMAGI S.r.l. e, quindi, non svolgealcuna incidenza in relazione a ll’opposizione propo- sta contro quest’ultima) e, tanto meno, a quelle sull’esigibilità del residuo credito della stessa Tekosan S.r.l.: se la LIMAGI S.r.l. non si era resa validamente cessionaria del credito e, quindi, non era in alcun modo creditrice del Comune di Lioni, Ric. n. 16082/2021–S ez. 3 - U d ienza 11 luglio 20 23 – Sentenza – Pagina 9 di 15 era la Tekosan S.r.l. la titolare dell’intero credito e non aveva, pertanto, alcuna effettiva utilità, ai finidella decisione della con- troversia (della quale Tekosan S.r.l. non è mai stata parte) , precisarne l’entità e valutare la sua esigibilità (o inesigibilità). È opportuno precisare che, se il tribunale avesse inteso effet- tuare una motivazione ad abundantiam in ordine al diritto di procedere ad esecuzione forzata della LIMAGI S.r.l., con ri- guardo all’esigibilità del credito fatto valere della stessa in exe- cutivisin ragione del pignoramento esattoriale –eventualmente sull’erroneo presupposto che tale pignoramento fosse stato at- tuato contro la stessa LIMAGI S.r.l., errore che peraltro va escluso, per quanto già osservato –e per il caso ipotetico in cui la cessione fosse da ritenersi valida, avrebbe dovuto fare rife- rimento all’intero credito e non al solo credito residuo, e non avrebbe dovuto prendere neanche in considerazione, in quanto irrilevante, il pagamento ai dipendentidi Tekosan S.r.l.. D’altronde, ad intendere questa parte della motivazione della sentenza di primo grado come una ulteriore ragione di ( p re- tesa) fondatezza dell’opposizione contro LIMAGI S.r.l., si trat- terebbedi una questione del tutto estranea ai motivi originari del ricorso in opposizione proposto dal Comune di Lioni (e ad- dirittura si tratterebbe di questione rilevata del tutto di ufficio dal tribunale, perché non risulta che essa fosse stata dedotta dal comune come ragione di opposizione, neanche tardiva- mente nel giudizio di merito): per questo profilo , quindi, la sentenza sarebbeviziata da manifesta extra petizione. In realtà, fermo restando che la parte della motivazione della sentenza di primo gradoin questione, ritenuta invece autonoma e determinante ratio decidendi dalla corte territoriale,risulta in ogni caso superfluasul piano logic o e su quello gi uridico (sia che la si ritenga riferibile alle pretese di LIMAGI S.r.l.,sia che la si ritenga riferibile alle pretese di Tekosan S.r.l.), questa Corte ritiene che essa non debba e non possa intendersi come Ric. n. 16082/2021– S ez. 3 - U d ienza 11 luglio 20 23 – Sentenza – Pagina 10 di 15 una (appunto, del resto inutile) ulteriore argomentazione che il tribunale abbia esposto a sostegno della fondatezza dei motivi di opposizione avanzati dal comune in relazione alle pretese di LIMAGI S.r.l. (che ha ritenuto non avere mai acquistato valida- mente la titolarità del creditooggetto di cessione), quanto piut- tosto un mero rilievo, svolto solo quale obiter dictum,dei motivi per cui neanche la stessa Tekosan S.r.l., nonostante la nullità della cessione, avesse diritto a far valere quel credito. Non trattandosi di una ratio decidendi relativa all’o pposizione all’esecuzione propostadal C omune di Lioni nei confronti della LIMAGI S.r.l., non vi era – contrariamente a quanto ritenuto dalla corte d’appello –alcuna statuizione, sotto tale profilo, ido- nea a passare in giudicato. D’altra parte, la stessa corte d’appello ha fatto espresso e chiaro riferimento ad un pignoramento dell’agente della riscos- sione effettuato contro Tekosan S.r.l. per un debito tributario di quest’ultima (cfr. pag. 10, ultima parte), mentre, come più volte sottolineato, la presenteopposizione ha ad oggetto il cre- dito vantato ed azionato in sede esecutiva nei suoi confronti, da LIMAGI S.r.l., in quanto cessionaria del credito di Tekosan S.r.l. oggetto del decreto ingiuntivo da quest’ultima ottenuto contro il comune. Già solo per tali ragion i , deve ritenersi erronea l’affermazione della corte d’appello secondo la quale, con riguardo al profilo in esame, sarebbe stata omessa l’impugnazione di un capo della pronuncia di primo grado di per sé idoneo a sorreggere la deci- sione del tribunale di accoglimento dell’opposizione , ciò che avrebbe determinato l’irretrattabilità di tale decisione (di acco- glimento integrale dell’opposizione), anche a prescindere da ogni altra questione. 1.4 È , comunque , opportuno altresì sottolineare che LIMAGI S.r.l., nel suo atto di appello, risulta in realtà avere adeguata- mentecolto il difetto logico della parte della decisione di primo Ric. n. 16082/2021– S ez. 3 - U d ienza 11 luglio 20 23 – Sentenza – Pagina 11 di 15 gradodi cui si sta discutendo, in quanto, dopo aver contestato la nullità della cessione dichiarata dal tribunale , ha sostenuto che quest’ultimo, nella parte dellamotivazione successiva al ri- lievo di detta nullità, aveva fatto confusione tra le posizioni di Tekosan S.r.l. e LIMAGI S.r.l.. La Corte d’appello non pare, quindi, neancheavere adeguata- mente colto il senso di tale motivo di gravame laddove ha af- fermato che non era stata impugnata la decisione del tribunale sull’inesigibilità del credito fatto valere in via esecutiva e og- getto della presente opposizione. 1.5Sulla base di quanto sin qui esposto , deve ritenersi che: -la questione dell’inesigibilità del credito avente ad oggetto il corrispettivo dell’appalto dovuto dal Comune di Lioniin virtù del pignoramento dell’agente della riscossione operato contro Tekosan S.r.l., nell’ottica del giudice di primo grado, costituisce una conseguenza della nullità della cessionealla LI.MA.GI. S.r.l. di talecredito, cioè deriva dall’assunto che titolare dello stesso sarebberimasta Tekosan S.r.l. e , conseguentemente, l a rela- tiva obbligazionein parte si sarebbe estint a in virtù del paga- mento ai suoi dipendenti e per il residuo sarebbediventata ine- sigibile a causa del successivo pignoramento esattoriale; tutto ciò viene deve ritenersi affermato dal tribunale al solo scopo di chiarireche neanche la Tekosan S.r.l. avrebbe avuto diritto di agire contro il comune,benché fosse superfluo, ai fini della de- cisione della controversia (come lo sarebbe stato, del resto, an- che se avesse inteso riferirsi alla posizione di LIMAGI S.r.l., es- sendo questa assorbita dalla nullità della cessione), non quale ulteriore ratio decidendi di per sé idonea a sostenere la deci- sione di accoglimento dell’opposizioneall’esecuzione; -la LIMAGI S.r.l., di fronte ad una siffatta statuizione , oggetti- vamente di non agevoleinquadramento nel suo effettivo senso logico, ha comunque colto,nell’atto di appello, il punto di con- traddittorietà della stessa, dovuto al fatto che il tribunale, dopo Ric. n. 16082/2021– S ez. 3 - U d ienza 11 luglio 20 23 – Sentenza – Pagina 12 di 15 aver dichiarato nulla la cessione (statuizione questa specifica- mente censurata) e assorbita ogni altra questione, aveva, nel resto della pronuncia(in ogni caso superflua, come già visto) in qualche modo “confuso” LIMAGI S.r.l. con Tekosan S.r.l. nel pronunciarsi su entità e esigibilità del credito rimasto nella tito- larità di quest’ultima. 1.6 D eve pertanto, in conclusione, ritenersi err onea la deci- sione della corte d’appello, in relazione al profilo censurato con il motivo di ricorso per cassazione in esame: a) sia nella parte in cui afferma che la decisione di primo grado sul punto dell’esigibilità del credito azionato non era stata im- pugnata, avendo, al contrario, LIMAGI S.r.l. non solo impu- gnato la statuizione sulla nullità della cessione di credito, che era il presupposto logico dell’ulteriore rilievo (per quanto estra- neo all’oggetto della causa) operato dal tribunale sull’inesigibi- lità del credito di Tekosan S.r.l. in virtù del pignoramento dell’agente della riscossione contro quest’ultima, ma anche, fondatamente, contestatoche, nell’ulteriore sviluppo della mo- tivazione del tribunale, quest’ultimo aveva confuso le posizioni di Tekosan S.r.l. e di LIMAGI S.r.l. (come in effetti è ragione- volmente da ritenersi sia accaduto); b) sia nella parte in cui afferma che tale questione sarebbe as- sorbente, con riguardo all’esito dell’opposizione; in proposito, anche a voler prescindere dal fatto che si tratta di un motivo di opposizione mai proposto dall’opponente e, quindi, inammissi- bilmente preso in esame dalla corte d’appello, di certo la que- stione non può affatto considerarsi assorbente, perché, una volta accertato che il creditore del Comune di Lioni era la LI- MAGI S.r.l., in quanto la cessione del credito in suo favore era valida ed opponibile al debitore ceduto, il pignoramento contro Tekosan S.r.l. e i debiti fiscali di quest’ultima non potrebbero avere alcun rilievo ai fini dell’esigibilità del credito di LIMAGI S.r.l.. Ric. n. 16082/2021– S ez. 3 - U d ienza 11 luglio 20 23 – Sentenza – Pagina 13 di 15 2.Con il primo motivo del ricorso si denunzia « A rt. 360 n. 3 cpc. Violazione e falsa applicazione di norme di diritto: artt.1248 e 1264 c.c.circa la opponibilità del credito alla cessionaria Limagi in quanto sorto successivamente alla cessione ed alla notifica». Con il secondo motivosi denunzia «Art. 360 n. 3 cpc. Violazione e falsa applicazione di norme di diritto: artt. 2909 c.c., 647 e 324 cpcin ordine al mancato riconoscimento del giudicato so- stanziale e formale del decreto ingiuntivo non opposto e dichia- rato esecutivo in capo alla cedente Tekosan nonché artt. 1676 c.c.in ordine alla previa conoscenza da parte del Comune e 615 cpcper a ver consentito la proposizione di eccezioni di merito all’interno del processo di esecuzione». La società ricorrente deduce(con il primo motivo) che il paga- mento ai dipendenti di Tekosan S.r.l. non potrebbe ritenersili- beratorio per il comune debitore in quanto avvenuto dopo la notifica dell’atto di cessione in proprio favore del credito di cui all’appalto.Aggiunge (con il secondo motivo) che, comunque, l’eventuale insussistenza o inesigibilità di detto credito avrebbe dovuto essere fatta valere in sede di opposizione a decreto in- giuntivo. Il primo ed il secondo motivo sono logicamente e giuridica- mente connessi e possono, quindi, essere esaminati congiunta- mente. Essi sonofondati, per quanto di ragione. La decisione impugnata non è, infatti,conforme al principio di diritto, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, per cui «il committente che paga, ai sensi dell’art. 1676 c.c., i dipen- denti dell’appaltatore, fino alla concorrenza del credito di que- sti, dopo che gli è stata comunicata la relativa cessione ad un terzo, non è liberato dalla sua obbligazione» ( Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1510 del 02/02/2001 , Rv. 543618 – 01 ; Sez. 3, Ric. n. 16082/2021– S ez. 3 - U d ienza 11 luglio 20 23 – Sentenza – Pagina 14 di 15 Sentenza n. 11074 del 15/07/2003, Rv. 565106 – 01 ; Sez. L, Sentenza n. 15359del 09/08/2004, Rv. 576485 – 01 ). Nella specie,è pacifico che l a cessione del credito di Tekosan S.r.l. in favore del LIMAGI S.r.l. era stata notificata al comune ceduto in data 7 dicembre 2011, prima della richiesta di paga- mento dei dipendenti di TekosanS.r.l., avvenuta solo in data 21 gennaio 2012. Ne consegue che il pagamento effettuato ai dipendenti non poteva essere considerato liberatorio nei con- fronti di LIMAGI S.r.l., contrariamente a quanto affermato dalla corte d’appello. Tale rilievo determina l’assorbimento delle ulteriori questioni poste con il secondo motivo del ricorso, in quanto la sicura op- ponibilità al comune della cessione del credito dell’appaltatore e, di conseguenza, l’esclusione del carattere liberatorio del pa- gamento effettuato ai dipendenti di quest’ultimo dopo la noti- fica della cessione, rende superfluo stabilire se la questione dell’esigibilità del pagamento del corrispettivo dell’appalto, in ragione della richiesta dei suddetti dipendenti, avrebbe even- tualmente dovuto essere posta in sede di opposizione al decreto ingiuntivo. Poiché comunque la corte d’appelloha, del tutto correttamente, ritenuto che una mera comunicazione della [OSCURATO:PERSONA]- ciale del Lavoro in ordine all’omesso versamento delle retribu- zioni non può considerarsi equivalente alla “azione diretta” dei dipendenti ai sensi dell’art. 1676 c.c., che richiede una espressa richiesta di pagamento da parte dei dipendenti stessi epoiché ha, quindi, stabilito chela richiesta di pagamento dei dipendenti all’appaltatore aisensi dell’art. 1676 c.c. era avvenuta solo in data 23 gennaio 2012, da una parte deve ritenersi corretta la conclusione che la relativa eccezione non poteva essere avan- zata dal comune in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, essendo tale decreto già anteriormente divenuto inoppugna- bile; ma, dall’altra parte, tale accertamento determina Ric. n. 16082/2021– S ez. 3 - U d ienza 11 luglio 20 23 – Sentenza – Pagina 15 di 15 inevitabilmente la conseguenza che la richiesta di pagamento rivolta dai dipendenti dell’appaltatore al committente, ai sensi dell’art. 1676 c.c., era intervenuta dopo la notificazione della cessionedel credito avente ad oggetto il corrispettivo dell’ap- paltoe, quindi , il pagamento ai dipendenti non poteva in alcun modo ritenersi liberatorio nei confronti della cessionariaLIMAGI S.r.l.. La decisione impugnata va pertanto cassata anche in relazione a tale profilo e la fattispecie dovrà essere rivalutata in sede di rinvio, sulla base dei principi di diritto sopra
Sentenza Cassazione n. 23745/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris