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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 25933/2024

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24543/2018R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12 –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), già [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Prof. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e Prof. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.

Oggetto: tributi – cessazione della materia del contendere N.24543/18 R.G.

Est.

F. D’Aquino [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in virtù di procura speciale a margine del controricorso, elettivamente domiciliata presso il secondo in Roma, Via di [OSCURATO:PERSONA], 9 - c ontroricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, n. 82/07/18, depositata in data 16 gennaio 2018 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 settembre 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino. [OSCURATO:PERSONA] La società contribuente [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:SOCIETA]. ha impugnato un avviso di accertamentoT5B03T200138-2014, relativo al periodo di imposta 2009, con il quale – a seguito di PVC – veniva accertata la partecipazione della società contribuente a una frode carosello relativa alla compravendita di telefoni cellulari, per cuiveniva recuperata IVA per effetto del disconoscimento della detrazione su acquisti (operazioni che vedevano il coinvolgimento anche di società cessionarie filtro comunitarie), oltre all’irrogazione di sanzioni; che la CTP di Venezia ha rigettato il ricorso; che la CTR del Veneto ha accolto l’appello della società contribuente, ritenendo che la società contribuente avesse assolto all’onere della prova contraria di non avere preso consapevolmente partea una frode IVA; che propone ricorso per cassazione l’Ufficio, affidato a tre motivi, cui resiste con controricorso la società contribuente, che nelle more ha assunto nuova denominazione, la quale propone a sua volta ricorso incidentale affidato a un unico motivo; [OSCURATO:PERSONA] Parte ricorrente incidentale ha prodotto memoria in data 19 aprile 2024 con cui ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, per avere le odierne parti N.24543/18 R.G.

Est.

F. D’Aquino processuali, unitamente all’Agenzia delle Entrate Riscossione sottoscritto in data 23 novembre 2023 una transazione fiscale (atto di transazione su crediti tributari ) nell’ambito di un accordo di ristrutturazione dei debitiex artt. 57 e 63 CCII; che è in atti la transazione fiscale allegata all’accordo di ristrutturazione dei debiti depositato dalla società controricorrente e ricorrente incidentale presso il Tribunale di Vicenza, comprensivo del debito controverso per cui è causa, transazione che prevedetra l’altro, in costanza della prosecuzione dell’attività di impresa in regime di continuità indiretta, il pagamento di una somma a saldo e stralcio entro 120 giorni dalla definitività del decreto di omologa; che la transazione fiscale allegata all’accordo di ristrutturazione dei debiti omologato prevede espressamente che «la Società, entro 30 (trenta) giorni dal passaggio in giudicato dell’omologa dell’accordo, richiederà la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere essendo venuto meno l’interesse di entrambe le parti alla prosecuzione del contenzioso»; che l’accordo di ristrutturazione dei debiti è stato omologato con sentenza del Tribunale di Vicenza in data 22 febbraio 2024, passata in cosa giudicata; che deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse delle parti processuali, con compensazione delle spese processuali; P. Q. M. LaCorte dichiara la cessazione della materia del contendere; dichiara integralmente compensate le s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24543/2018R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12 –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), già [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Prof. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e Prof. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. Oggetto: tributi – cessazione della materia del contendere N.24543/18 R.G. Est. F. D’Aquino [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in virtù di procura speciale a margine del controricorso, elettivamente domiciliata presso il secondo in Roma, Via di [OSCURATO:PERSONA], 9 - c ontroricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, n. 82/07/18, depositata in data 16 gennaio 2018 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 settembre 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino. [OSCURATO:PERSONA] La società contribuente [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:SOCIETA]. ha impugnato un avviso di accertamentoT5B03T200138-2014, relativo al periodo di imposta 2009, con il quale – a seguito di PVC – veniva accertata la partecipazione della società contribuente a una frode carosello relativa alla compravendita di telefoni cellulari, per cuiveniva recuperata IVA per effetto del disconoscimento della detrazione su acquisti (operazioni che vedevano il coinvolgimento anche di società cessionarie filtro comunitarie), oltre all’irrogazione di sanzioni; che la CTP di Venezia ha rigettato il ricorso; che la CTR del Veneto ha accolto l’appello della società contribuente, ritenendo che la società contribuente avesse assolto all’onere della prova contraria di non avere preso consapevolmente partea una frode IVA; che propone ricorso per cassazione l’Ufficio, affidato a tre motivi, cui resiste con controricorso la società contribuente, che nelle more ha assunto nuova denominazione, la quale propone a sua volta ricorso incidentale affidato a un unico motivo; [OSCURATO:PERSONA] Parte ricorrente incidentale ha prodotto memoria in data 19 aprile 2024 con cui ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, per avere le odierne parti N.24543/18 R.G. Est. F. D’Aquino processuali, unitamente all’Agenzia delle Entrate Riscossione sottoscritto in data 23 novembre 2023 una transazione fiscale (atto di transazione su crediti tributari ) nell’ambito di un accordo di ristrutturazione dei debitiex artt. 57 e 63 CCII; che è in atti la transazione fiscale allegata all’accordo di ristrutturazione dei debiti depositato dalla società controricorrente e ricorrente incidentale presso il Tribunale di Vicenza, comprensivo del debito controverso per cui è causa, transazione che prevedetra l’altro, in costanza della prosecuzione dell’attività di impresa in regime di continuità indiretta, il pagamento di una somma a saldo e stralcio entro 120 giorni dalla definitività del decreto di omologa; che la transazione fiscale allegata all’accordo di ristrutturazione dei debiti omologato prevede espressamente che «la Società, entro 30 (trenta) giorni dal passaggio in giudicato dell’omologa dell’accordo, richiederà la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere essendo venuto meno l’interesse di entrambe le parti alla prosecuzione del contenzioso»; che l’accordo di ristrutturazione dei debiti è stato omologato con sentenza del Tribunale di Vicenza in data 22 febbraio 2024, passata in cosa giudicata; che deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse delle parti processuali, con compensazione delle spese processuali; P. Q. M. LaCorte dichiara la cessazione della materia del contendere; dichiara integralmente compensate le s
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