CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 febbraio 2025
Cassazione n. 12082/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Premesso che con sentenza del 18/4/2024 la Corte di appello di Bologna confermava la pronuncia emessa 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Modena, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stata giudicata colpevole del delitto di cui all'art. 4, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74. 2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputata, contestando il vizio di motivazione quanto all'eccezione di indeterminatezza del capo di imputazione, con le conseguenti nullità; il capo non specificherebbe il ruolo effettivamente ricoperto dall'imputata, la tipologia degli atti, né il lasso temporale nel quale questi sarebbero stati registrati nei libri contabili, così come non darebbe conto delle giornate e degli orari in cui gli episodi ascritti si sarebbero verificati, con evidente violazione del diritto di difesa. 3. Considerato che il ricorso è inammissibile, perché trascura che il Collegio del gravame - pronunciandosi proprio sulla questione qui riprodotta - ha steso una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile. La sentenza, in particolare, ha evidenziato che già il primo Giudice aveva rigettato l'eccezione richiamata, sul presupposto - innanzitutto - che la carica ricoperta dall'imputata risultava contenuta nel capo di imputazione, in termini sufficientemente chiari per l'esercizio della difesa ("In qualità di legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l."). Quanto, poi, agli elementi passivi fittizi indicati in dichiarazione IVA, seppur non specificati con riferimento alle relative fatture, la sentenza ha sottolineato che questi erano agevolmente ricavabili dagli atti comunque a disposizione della difesa, risultando dalle fatture emesse da "[OSCURATO:PERSONA] s.p.a." (peraltro, gli unici elementi passivi indicati nella dichiarazione medesima). In forza di ciò, il capo di imputazione doveva dunque ritenersi adeguato a consentire l'esercizio della miglior difesa, nella piena conoscenza della condotta in effetti contestata; il differente giudizio contenuto nel ricorso, del resto, è espresso in termini del tutto generici ed apodittici, senza alcun riscontro in atti. 4. Rilevato, pertanto, che la stessa impugnazione deve esser dichiarata inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 14 febbraio 2025 gfisigliere es