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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 30 giugno 2022

Cassazione n. 27134/2022

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e ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 11982/2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma , [OSCURATO:PERSONA] n. 161 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente a gli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Luigi e [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in persona del curatore, [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 16, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresenta to e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura a margine del ricorso; - controricorrente , ricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA], in per sona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma , [OSCURATO:PERSONA] n.161, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Luigi e [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale; - controricorrente al ricorso incidentale – avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, del 09/04/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/06/2022 dal cons.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. – Con il decreto indicato in epigrafe , i l Tribunale di Napoli ha rigettato l’opposizione allo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] S.p.Aproposta da l [OSCURATO:PERSONA] (succeduto a [OSCURATO:PERSONA]) per l’ammissione del credito residuo di euro 142.666,01 derivante dadue contratti di leasing traslativo ( aventi ad oggetto due semirimorchi, per un importo di euro 284.192,40 e d euro 142.096,20, da corrispondere in 66 canoni mensili ) risolti in data anteriore al fallimento, ritenendo applicabile non già l’art. 72 - quater l.fall., bensì l’art. 1526 c.c., in forza del quale la risoluzione del contratto comporta la restituzione dei canoni corrisposti e il riconoscimento di un equo compenso, nella specie non richiesto.

1.1. – Il suddetto decreto è stato impugnato da l [OSCURATO:PERSONA] con ricorso affidato a duemotivi.

2. – [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale affidato ad un unico motivo, cui a sua volta il [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.[OSCURATO:PERSONA]

2.1. – Con il primo motivo , rubricato « violazione e falsa applicazione dell’art.72 quater l.fall. » , si contesta la decisione di ritenere applicabile l’art. 1526 c.c. in caso di risoluzione del contratto di leasing ante fallimento , cui invece andrebbe asseritamente applicato, invia analogica, l’art. 72 quater l.fall.

2.2. –Il secondo mezzo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1526 c.c. in quanto, con l’entrata in vigore dell’art. 72 - quater l.fall., sarebbe venuta meno la dicotomia tra leasingtraslativo e leasing di godimento, dovendosi ormai declinare il contratto di leasing in via unitaria come c ontratto di durata con causa di finanziamento.

3. – I motivi, che in quanto connessi vanno esaminati congiuntamente,sono infondati.

3.1. – Invero, l a decisione impugnata è conforme al l’orientamento delle Sezioni Unite, che, nel comporre un contrasto in sorto tra le sezioni di questa Corte , ha avallato l’originario orientamento – declinato come «diritto vivente di risalente formazione (…) r ibadito anche da pronunce successive a quella portatrice di overruling» (Cass. Sez.

U, 65/1993; Cass. 8687/2015, 2538/2016, 21476/2017, 3945/2018, 11962/2018, 15975/2018, 3965/2019) – affermando i seguenti principi di diritto: i) in tema di leasing traslativo, nel caso in cui, dopo la risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore, intervenga il fallimento di quest'ultimo, il concedente che, in applicazione dell'art. 1526 c.c., intenda far valere il credito risarcitorio derivante da una clausola penale stipulata in suo favore è tenuto a proporre apposita domanda di insinuazione al passivo ex art.93 l.fall., in seno alla quale dovrà indicare la somma ricavata dalla diversa allocazione del bene oggetto del contratto ovvero, in mancanza, allegare una stima attendibile del relativo valore di mercato all'attualità, onde consentire al giudice di apprezzare l'eventuale manifesta eccessività della penale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1526, comma 2, c.c.; ii) in tema di leasing finanziario, la disciplina di cui all'art. 1, commi 136-140, della legge n. 124 del 2017 non ha effetti retroattivi, sì che il comma 138 si applica alla risoluzione i cui presupposti si siano verificati dopo l'entrata in vigore della legge stessa; per i contratti anteriormente risolti resta valida, invece, la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, con conseguente applicazione analogica, a quest'ultima figura, della disciplina dell'art. 1526 c.c., e ciò anche se la risoluzione sia stata seguita dal fallimento dell'utilizzatore, non potendosi applicare analogicamente l'art. 72 quater l.fall. (Cass. Sez.

U, 2061/2021; v. anche Cass. Sez.

U, 2142/2021 ; con f. , in punto di applicazione analogica dell’art. 1526 c.c. in caso di leasing traslativo risolto ante fallimento, Cass. 26531/2021 e 10249/2022).

4. –Anche il motivo di ricorso incidentale è infondato.

4.1. – Con esso, il Fallimento controricorrente lamenta la «violazione dell’art. 11, D.M. 140/2012 in tema di parametri per la determinazione del compenso per l’attività giudiziale civile», con riguardo alla liquidazione delle spese di lite in euro 4.500,00 per compensi, poiché, in appl icazione dell ’art. 4 , comma 1, d.m. 55/2014 (trattandosi di causa di primo grado definita in aprile 2015), la somma de i valori medi di tutte le fasi (di studio, introduttiva, istruttoria, decisoria) - senza il possibile aumento fino all’80% o la diminuzione fino al 50% - avrebbe comportato un compenso di euro 13.430,00.

4.2. – Orbene, seguendo gli stessi calcoli prospettati dal ricorrente incidentale, si rileva che sommando i valori medi delle varie fasi ed escludendo la fase istruttoria (che non risulta essere stata svolta), il compenso liquidabile di euro 8.030,00 avrebbe potuto essere ridotto sino al 50%, con un risultato di euro 4,015,00, inferiore a quello in concreto liquidato.

5. – Seguono il rigetto de l ricorso principale e di quello incidentale, con compensazione delle spese. 6.– Sussistono i presupposti processuali per il cd. r addoppio del contributo unificato a carico sia del ricorrente principale che del ricorrente incidentale, se dovuto (Cass. Sez.

U, 20867/2020 e 4315/2020).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso principalee il ricorso incidentale.

Dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228/2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale e per quello incidentalea norma del comma 1-bis dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 11982/2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma , [OSCURATO:PERSONA] n. 161 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente a gli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Luigi e [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in persona del curatore, [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 16, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresenta to e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura a margine del ricorso; - controricorrente , ricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA], in per sona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma , [OSCURATO:PERSONA] n.161, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Luigi e [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale; - controricorrente al ricorso incidentale – avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, del 09/04/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/06/2022 dal cons.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. – Con il decreto indicato in epigrafe , i l Tribunale di Napoli ha rigettato l’opposizione allo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] S.p.Aproposta da l [OSCURATO:PERSONA] (succeduto a [OSCURATO:PERSONA]) per l’ammissione del credito residuo di euro 142.666,01 derivante dadue contratti di leasing traslativo ( aventi ad oggetto due semirimorchi, per un importo di euro 284.192,40 e d euro 142.096,20, da corrispondere in 66 canoni mensili ) risolti in data anteriore al fallimento, ritenendo applicabile non già l’art. 72 - quater l.fall., bensì l’art. 1526 c.c., in forza del quale la risoluzione del contratto comporta la restituzione dei canoni corrisposti e il riconoscimento di un equo compenso, nella specie non richiesto. 1.1. – Il suddetto decreto è stato impugnato da l [OSCURATO:PERSONA] con ricorso affidato a duemotivi. 2. – [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale affidato ad un unico motivo, cui a sua volta il [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.[OSCURATO:PERSONA] 2.1. – Con il primo motivo , rubricato « violazione e falsa applicazione dell’art.72 quater l.fall. » , si contesta la decisione di ritenere applicabile l’art. 1526 c.c. in caso di risoluzione del contratto di leasing ante fallimento , cui invece andrebbe asseritamente applicato, invia analogica, l’art. 72 quater l.fall. 2.2. –Il secondo mezzo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1526 c.c. in quanto, con l’entrata in vigore dell’art. 72 - quater l.fall., sarebbe venuta meno la dicotomia tra leasingtraslativo e leasing di godimento, dovendosi ormai declinare il contratto di leasing in via unitaria come c ontratto di durata con causa di finanziamento. 3. – I motivi, che in quanto connessi vanno esaminati congiuntamente,sono infondati. 3.1. – Invero, l a decisione impugnata è conforme al l’orientamento delle Sezioni Unite, che, nel comporre un contrasto in sorto tra le sezioni di questa Corte , ha avallato l’originario orientamento – declinato come «diritto vivente di risalente formazione (…) r ibadito anche da pronunce successive a quella portatrice di overruling» (Cass. Sez. U, 65/1993; Cass. 8687/2015, 2538/2016, 21476/2017, 3945/2018, 11962/2018, 15975/2018, 3965/2019) – affermando i seguenti principi di diritto: i) in tema di leasing traslativo, nel caso in cui, dopo la risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore, intervenga il fallimento di quest'ultimo, il concedente che, in applicazione dell'art. 1526 c.c., intenda far valere il credito risarcitorio derivante da una clausola penale stipulata in suo favore è tenuto a proporre apposita domanda di insinuazione al passivo ex art.93 l.fall., in seno alla quale dovrà indicare la somma ricavata dalla diversa allocazione del bene oggetto del contratto ovvero, in mancanza, allegare una stima attendibile del relativo valore di mercato all'attualità, onde consentire al giudice di apprezzare l'eventuale manifesta eccessività della penale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1526, comma 2, c.c.; ii) in tema di leasing finanziario, la disciplina di cui all'art. 1, commi 136-140, della legge n. 124 del 2017 non ha effetti retroattivi, sì che il comma 138 si applica alla risoluzione i cui presupposti si siano verificati dopo l'entrata in vigore della legge stessa; per i contratti anteriormente risolti resta valida, invece, la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, con conseguente applicazione analogica, a quest'ultima figura, della disciplina dell'art. 1526 c.c., e ciò anche se la risoluzione sia stata seguita dal fallimento dell'utilizzatore, non potendosi applicare analogicamente l'art. 72 quater l.fall. (Cass. Sez. U, 2061/2021; v. anche Cass. Sez. U, 2142/2021 ; con f. , in punto di applicazione analogica dell’art. 1526 c.c. in caso di leasing traslativo risolto ante fallimento, Cass. 26531/2021 e 10249/2022). 4. –Anche il motivo di ricorso incidentale è infondato. 4.1. – Con esso, il Fallimento controricorrente lamenta la «violazione dell’art. 11, D.M. 140/2012 in tema di parametri per la determinazione del compenso per l’attività giudiziale civile», con riguardo alla liquidazione delle spese di lite in euro 4.500,00 per compensi, poiché, in appl icazione dell ’art. 4 , comma 1, d.m. 55/2014 (trattandosi di causa di primo grado definita in aprile 2015), la somma de i valori medi di tutte le fasi (di studio, introduttiva, istruttoria, decisoria) - senza il possibile aumento fino all’80% o la diminuzione fino al 50% - avrebbe comportato un compenso di euro 13.430,00. 4.2. – Orbene, seguendo gli stessi calcoli prospettati dal ricorrente incidentale, si rileva che sommando i valori medi delle varie fasi ed escludendo la fase istruttoria (che non risulta essere stata svolta), il compenso liquidabile di euro 8.030,00 avrebbe potuto essere ridotto sino al 50%, con un risultato di euro 4,015,00, inferiore a quello in concreto liquidato. 5. – Seguono il rigetto de l ricorso principale e di quello incidentale, con compensazione delle spese. 6.– Sussistono i presupposti processuali per il cd. r addoppio del contributo unificato a carico sia del ricorrente principale che del ricorrente incidentale, se dovuto (Cass. Sez. U, 20867/2020 e 4315/2020). P.Q.M. Rigetta il ricorso principalee il ricorso incidentale. Dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228/2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale e per quello incidentalea norma del comma 1-bis dell
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