CassazionedecretoSezione 2Decisione del 12 aprile 2023
Cassazione n. 21087/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 33437/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di TRIBUNALE IVREA n. 864/2018 depositata il 08/09/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’omonima impresa di costruzioni, ha chiesto e ottenuto dal Giudice di pace di Ivrea, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ingiunzione di pagamento della somma di € 4.229,79 a titolo di compensi per la ristrutturazione di un tetto. Contro il decreto, il Giovando ha proposto opposizione, con la quale ha chiesto, in via riconvenzionale, il risarcimento del danno per il fermo dei lavori determinato dal fatto che l’appaltatore aveva lasciato nel cantiere la gru, oltre al danno per la non esecuzione dei lavori a regola d’arte, che quantificava in € 13.800,00. Il giudice di pace ha dichiarato la propria incompetenza per valore sulla domanda riconvenzionale, mentre ha trattenuto la causa di opposizione contro il decreto ingiuntivo, definendo poi il giudizio con la revoca dello stesso decreto e la condanna dell’opponente al pagamento della minore somma di € 2.139,70. Il giudice di pace ha riconosciuto che il saldo era inferiore rispetto all’importo ingiunto, in quanto si doveva tenere conto del costo dello smontaggio della gru rimasta nel cantiere. Il Tribunale, adito dall’originario ingiungente Bugno, ha riconosciuto che, secondo contratto, i costidi smontaggio della gru avrebbero dovuto far a carico all’appaltatore; quindi, ha riconosciuto la correttezza della decisione di primo grado, che aveva quantificati tali costi sulla base di un preventivo esibito dal committente, non avendo l’appellante mosso contestazioni al riguardo. Il giudiced’appello, infine, haritenuto essere circostanza irrilevante che, nelle more del giudizio, la gru fosse stata smontata dall’appaltatore, senza oneri per il committente. Ciò che rileva, secondo la sentenza impugnata, è che «l’impresa non abbia detratto da quanto richiesto la somma necessaria per lo smantellamento della gru». Per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, affidato a quattro motivi. L’intimato non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1.-I motivi di ricorso, nel loro insieme censurano la decisione, per avere negato ogni rilevanza allo smontaggio della gru da parte dell’appaltatore, riconoscendo in favore del committente un costo che egli non avevasostenuto. Tale ratio decidendiè così censurata: 1) con il primo motivo per il difetto di motivazione, con conseguente nullità della decisione, per non avere il giudice d’appello esplicitato le ragioni del proprio convincimento; 2) con il secondo motivo, il ricorrente ipotizza che il giudice d’appello abbia considerato la deduzione dell’opponente alla stregua di un’eccezione di inadempimento, censurando quindi la decisione per non avere considerato che l’inadempimento era venuto meno e non era più attuale al momento della decisione, essendo l’eccezione persino contraria a buona fede; 2-bis) con medesimo secondo motivo, il ricorrente ipotizza, in via alternativa, che il Tribunale si sia mosso nella logica della riduzione del prezzo, rimanendo comunque erra ta la decisione anche a volere considerare tali ipotesi alternativa rispetto all’eccezione di inadempimento: infatti, la riduzione del prezzo suppone il completamento delle opere, che nel caso in esame era pacificamente mancato e, in ogni caso, lo smontaggio, in quanto eseguito direttamente dall’appaltatore, aveva comunque ripristinato il credito per il corrispettivo nella misura originaria; 2-ter) sempre con il secondo motivo,il ricorrente ipotizza che la deduzione del costo sia stata riconosciuta dai giudici di merito a titolo di risarcimento del danno; in relazione a tale eventualità si sostiene che la deduzione del costo trovava un ostacolo insormontabile nel sostenimento del medesimo da parte dell’appaltatore, essendo quindi un fatto certo che quel costo non sarebbe mai stato sostenuto dal committente; 3) con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art.100 c.p.c., per non avere il Tribunale rilevato la sopravvenuta carenza di interesse ad agire in capo al committente al fine di vedersi riconosciuto il costo per lo smontaggio della gru; 4) con il quarto motivo il medesimo fatto, consistente nello smontaggio della gru da parte dell’appaltatore, è denunciato quale omesso esame di un fatto decisivo. Il ricorso, in ultimo, delinea le conseguenze auspicate in caso di cassazione con decisione nel merito in ordine alle spese del giudizio d’appello, sottolineando che lo smontaggio della gru era avvenuta prima della sua introduzione. 2.- È prioritario l’esame del secondo motivo, che, nei li miti di seguito indicati, è fondato e idoneo a rendere assorbita ogni altra censura. Fra le varie configurazioni giuridiche prospettate con tale motivo, quella pertinente è quella che riconduce la deduzione, in favore del committente, del costo di smontaggio della gru al risarcimento del danno. Si può dare per acquisito, secondo la ricostruzione in fatto che emerge dalla decisione impugnata: a) che l’appaltatore lasciò il cantiere senza smontare la gru; b) che i costi di smontaggio della gru dovevano far carico, secondo il contratto, all’appaltatore; c) che quest’ultimo, nel corso del giudizio, ha provveduto allo smontaggio, senza oneri per il committente; d ) che la deduzione dal corrispettivo del costo dello smontaggio della gru è stato operato, a beneficio del committente, sulla base di un preventivo. È del pari pacifico che nel presente giudizio , a seguito della separazione delle cause, costituiva oggetto del contendere solamente il diritto all’appaltatore al compenso, con il correlativo diritto del committente di detrarre, a titolo di risarcimento del danno, i costi di smontaggio della gru, non avendo a ciò provveduto l’appaltatore (cfr. Cass. 28568/2021). In questa prospettiva, lo smontaggio della gru, operato dall’appaltatore a sue spese nel corso del giudizio, è equiparabile a un adempimento tardivo. Tale adempimento tardivo, in quanto accettato dal committente, se, da un lato, lasciava certamente persistere il diritto al danno da ritardo (Cass. n. 1629/1998), di cui però non si discuteva nella presente causa, era certamente idoneo, dall’altro, a far venir meno il danno rappresentato dai costi che il committente avrebbe dovuto sostenere per provvedere in prima persona al posto dell’appaltatore. In altre parole, il Tribunale ha accordato, sotto specie di risarcimento del danno, il rimborso di costi che il committente non ha sostenuto e non avrebbe sostenuto neanche in futuro, essendo venuta definitivamente meno la relativa esigenza a seguito del tardivo adempimento. Si ricorda che l'inadempimento o l'inesatto adempimento dell'obbligazione contrattuale, seppure sia di per sé un illecito, obbliga l'inadempiente al risarcimento solo se nella misura in cui in concreto ne sia derivato un danno al patrimonio del creditore (Cass. n. 17964/2014). In questo senso ladecisione impugnata è altresì in contrasto con il principio secondo cui «in tema di risarcimento del danno, la compensazione del pregiudizio arrecato e la restaurazione della situazione patrimoniale del soggetto leso non possono risolversi in un vantaggio, dovendo la determinazione delle conseguenze patrimoniali negative limitarsi alla perdita subita ed al mancato guadagno (Cass. n. 12578/1995; n. 4161/2015). In accoglimento, nei limiti di cui sopra, del secondo motivo, la sentenza va cassata, con rinvio al Tribunale di Ivrea, in diversa composizione, perché riesamini la vicenda, alla luce del principio sopra richiamato. Ad esso si demanda pure la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie, nei limiti di cui sopra, il secondo motivo; dichiara assorbite le altre censure di cui al secondo motivo e quelle di cui ai restanti motivi; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa innanzi al Tribunale di Ivrea, in diversa composizione, anc