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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 luglio 2022

Cassazione n. 16055/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di CAGLIARIudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza del 23 luglio 2022 il Tribunale di Cagliari, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha disposto la revoca della sanzione sostitutiva dei lavori di pubblica utilità, ed il ripristino della pena originaria di 1 mese e 10 giorni di arresto e 600 euro di ammenda, inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di guida in stato di ebbrezza con la sentenza dello stesso Tribunale del 16 febbraio 2021.

La revoca era disposta perché dalla relazione conclusiva dell'ente presso cui erano stati svolti i lavori (una radio universitaria) risultava che il condannato aveva svolto i lavori da remoto, firmando in modo unilaterale il registro presenze e senza un controllo fisico da parte dell'ente, e senza una specifica autorizzazione alla modifica delle prescrizioni dei lavori ed all'autorizzazione al lavoro da remoto.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con due motivi.

Con il primo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo che dalla ordinanza impugnata non si comprende quali siano le discrepanze cui è stato attribuito rilievo e che in ogni caso non spettava al condannato chiede le modifiche alle prescrizioni del programma, oneri che spettavano all'ente ed all'UEPE.

Con il secondo motivo lamenta violazione di legge in quanto, nel ripristino della pena originaria, non è stata scomputata quantomeno la parte del lavoro svolto.

3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, dr. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per il rigetto del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è fondato.

E' fondato, in particolare, il primo motivo.

Dalla lettura dell'ordinanza impugnata non si comprende, infatti, quali siano le discrepanze rispetto al programma dei lavori di pubblica utilità che hanno determinato la decisione del giudice dell'esecuzione di non tener conto della relazione conclusiva favorevole dell'ente.

La lettura del "progetto individualizzato" concordato in origine tra l'interessato, l'ente e l'U.e.p.e., e depositato in udienza il 8 luglio 2022, prevedeva, infatti, espressamente la possibilità dello svolgimento di attività "anche" da remoto.

Pertanto, non può essere questa la discrepanza tra il lavoro svolto e quello concordato in origine ad aver determinato il ripristino della sanzione originaria.

La lettura del "progetto individualizzato" consente di comprendere anche che effettivamente le attività descritte nel progetto, che erano "gestione archivio" "operatore informatico (anche da remoto)" ed "addetto alle pulizie", sono state svolte soltanto in parte, perché l'attività di social media manager che la relazione conclusiva dell'ente sostiene essere stata svolta dal ricorrente può, al più, rientrare in quella di operatore informatico, ma di certo non nelle altre due.

Ma nel provvedimento impugnato non vi è nessun riferimento alla differenza parziale tra le attività lavorative previste dal progetto individualizzato e quelle effettivamente svolte.

Anzi, il percorso motivazionale del provvedimento sembra concentrarsi non sulla tipologia delle attività svolte, ma sulla questione della mancata possibilità di controllo dell'attività svolta da remoto, che però, come detto, era ricompresa tra le possibilità modalità di svolgimento dei lavori nel programma concordato all'origine.

L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al g.i.p. del Tribunale di Cagliari.

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di CAGLIARIudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 23 luglio 2022 il Tribunale di Cagliari, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha disposto la revoca della sanzione sostitutiva dei lavori di pubblica utilità, ed il ripristino della pena originaria di 1 mese e 10 giorni di arresto e 600 euro di ammenda, inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di guida in stato di ebbrezza con la sentenza dello stesso Tribunale del 16 febbraio 2021. La revoca era disposta perché dalla relazione conclusiva dell'ente presso cui erano stati svolti i lavori (una radio universitaria) risultava che il condannato aveva svolto i lavori da remoto, firmando in modo unilaterale il registro presenze e senza un controllo fisico da parte dell'ente, e senza una specifica autorizzazione alla modifica delle prescrizioni dei lavori ed all'autorizzazione al lavoro da remoto. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con due motivi. Con il primo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo che dalla ordinanza impugnata non si comprende quali siano le discrepanze cui è stato attribuito rilievo e che in ogni caso non spettava al condannato chiede le modifiche alle prescrizioni del programma, oneri che spettavano all'ente ed all'UEPE. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge in quanto, nel ripristino della pena originaria, non è stata scomputata quantomeno la parte del lavoro svolto. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, dr. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. E' fondato, in particolare, il primo motivo. Dalla lettura dell'ordinanza impugnata non si comprende, infatti, quali siano le discrepanze rispetto al programma dei lavori di pubblica utilità che hanno determinato la decisione del giudice dell'esecuzione di non tener conto della relazione conclusiva favorevole dell'ente. La lettura del "progetto individualizzato" concordato in origine tra l'interessato, l'ente e l'U.e.p.e., e depositato in udienza il 8 luglio 2022, prevedeva, infatti, espressamente la possibilità dello svolgimento di attività "anche" da remoto. Pertanto, non può essere questa la discrepanza tra il lavoro svolto e quello concordato in origine ad aver determinato il ripristino della sanzione originaria. La lettura del "progetto individualizzato" consente di comprendere anche che effettivamente le attività descritte nel progetto, che erano "gestione archivio" "operatore informatico (anche da remoto)" ed "addetto alle pulizie", sono state svolte soltanto in parte, perché l'attività di social media manager che la relazione conclusiva dell'ente sostiene essere stata svolta dal ricorrente può, al più, rientrare in quella di operatore informatico, ma di certo non nelle altre due. Ma nel provvedimento impugnato non vi è nessun riferimento alla differenza parziale tra le attività lavorative previste dal progetto individualizzato e quelle effettivamente svolte. Anzi, il percorso motivazionale del provvedimento sembra concentrarsi non sulla tipologia delle attività svolte, ma sulla questione della mancata possibilità di controllo dell'attività svolta da remoto, che però, come detto, era ricompresa tra le possibilità modalità di svolgimento dei lavori nel programma concordato all'origine. L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al g.i.p. del Tribunale di Cagliari. Così deciso in
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