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CassazionedecretoSezione U

Cassazione n. 28369/2025

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In particolare era stato addebitato al magistrato di avere, in violazione dell’art. 4 del d.l. n. 44/2021, disposto, con decreto emesso inaudita altera parte nel procedimento cautelare n. 7360/2022, la sospensione del provvedimento adottato dall’Ordine degli Psicologi della Toscana, che vietava all’iscritta di esercitare la professione fino alla sua sottoposizione al trattamento vaccinale, e di avere, poi, confermato il decreto, con ordinanza del 31 ottobre 2022, senza svolgere accertamenti medico-scientifici e sulla base di personali convinzioni inerenti all’inefficacia dei vaccini, al loro carattere sperimentale, alla mancanza di sicurezza degli stessi.

Il capo di incolpazione desumeva la grave ed inescusabile negligenza dall’avere la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]: a) trascurato ed omesso di confrontarsi con le dichiarazioni dell’[OSCURATO:PERSONA] della Sanità, risalenti ad epoca antecedente alle condotte contestate, che avevano ritenuto l’epidemia da Covid–19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e auspicato la scoperta di un vaccino da rendere disponibile in tutti gli Stati, nonché con gli atti adottati dal Consiglio dei Ministri e dal Ministro della Salute; b) omesso di valutare la nota del Presidente dell’[OSCURATO:PERSONA] di Sanità del 19 aprile 2022,che aveva escluso il carattere sperimentale dei vaccini ed aveva richiamato studi scientifici internazionali sulla sicurezza e sull’efficacia degli stessi; c) trascurato ed omesso di confrontarsi con l’ampia letteratura scientifica, reperibile anche sulla rete internet, nonché con gli atti che le autorità istituzionali, nazionali ed europee, preposte al settore avevano adottato, garantendo anche la farmacovigilanza ed il costante monitoraggio sulla sicurezza dei vaccini.

Addebitava, in sintesi, alla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] avere adottato provvedimenti in manifesta violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., motivati da convincimenti personali e valutazioni non riconducibili nell’alveo dei fatti notori e delle nozioni di comune esperienza, compromettendo in tal modo la propria credibilità di magistrato ed il prestigio dell’Ordine giudiziario.

2. [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla condotta contestata ai capi a) e b), provata nella sua materialità dall’istruttoria espletata e, nella sostanza, ammessa dalla stessa incolpata, ha ritenuto integrato il solo illecito disciplinare speciale di cui al capo a), in quanto illecito formale e di pericolo astratto, ed allo stesso ha applicato l’esimente di cui all’art. 3 bis del d.lgs. n. 109/2006, in ragione della scarsa rilevanza del fatto desunta: dal carattere isolato della condotta; dalle ragioni che l’avevano determinata (conciliare l’esigenza del rispetto dell’orario fissato per la celebrazione dell’udienza con quella di prestare assistenza alla madre malata); dalla assenza di pericolo concreto per la salute pubblica, attestata dall’esito negativo del tampone eseguito nella stessa giornata del 13 dicembre 2021.

2.1. Valorizzando le medesime circostanze la sentenza impugnata ha escluso che la condotta potesse essere sussunta anche nell’illecito disciplinare contestato al capo b) e ciò perché la fattispecie tipizzata richiede che il comportamento scorretto nei confronti dei colleghi e dei collaboratori sia abituale o grave e sia idoneo a determinare un danno, non ravvisabile in relazione ai fatti oggetto di incolpazione in quanto [OSCURATO:PERSONA] , non essendo portatrice del virus, non aveva arrecato alcun pregiudizio alla salute altrui.

3. [OSCURATO:PERSONA] ha, invece, ritenuto sussistente e provato l’illecito di cui all’art. 2, comma 1, lett. g) ed ha evidenziato in premessa, richiamando anche giurisprudenza di queste Sezioni Unite in tema di responsabilità civile dello Stato per i danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie, che non può essere invocata l’esenzione di responsabilità, prevista dal comma 2 del citato art. 2, allorquando la decisione non sia frutto di un consapevole processo interpretativo, ma contenga affermazioni sconfinanti nel provvedimento abnorme o nel diritto libero e, pertanto, caratterizzate da negligenza inescusabile.

Ha precisato che in tal caso in sede disciplinare il sindacato si esercita non sul risultato dell’attività intellettiva del magistrato e sul merito del provvedimento, bensì sul modo in cui a quel risultato il magistrato è pervenuto, perché l’esenzione di responsabilità per l’esercizio di attività interpretativa non può riguardare «ogni possibile percorso mentale del giudice», occorrendo, invece, che lo stesso «sia conforme ai protocolli della professione magistratuale e, quindi, leggibile dentro il singolo processo come frutto di una scelta interpretativa autentica, ancorché opinabile».

Ha ritenuto che i provvedimenti adottati dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], contenenti valutazioni sulla inutilità, dannosità e natura sperimentale dei vaccini, fossero frutto di considerazioni arbitrarie e soggettive e si ponessero in contrasto con la disciplina dettata dall’art. 115, comma 2, cod. proc. civ. perché fatto notorio è solo quello acquisito alla conoscenza della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile.

Ha aggiunto che il principio espresso dal brocardo iudex peritus peritorum, invocato dall’odierna ricorrenteper giustificare l’utilizzazione di studi scientifici reperibili sulla rete internet, non consente al giudice di valorizzare conclusioni non acquisite con adeguato grado di certezza alla collettività e, al contrario, contraddette da altri dati utilizzati dalle autorità nazionali ed europee di settore nonché da analisi scientifiche di opposto tenore, conoscibili con le medesime modalità.

Ha richiamato giurisprudenza di questa Corte per evidenziare che il giudice può decidere di non ricorrere all’ausilio tecnico solo qualora disponga di elementi istruttori e di conoscenze proprie sufficienti a dar conto della decisione adottata, non già nei casi in cui la materia controversa richieda il ricorso a consulenza medico-legale, in assenza della quale si realizza una grave carenza nell’accertamento dei fatti.

Conclusivamente la Sezione Disciplinare, valutati i provvedimenti in relazione ai quali l’azione era stata esercitata, ha ritenuto che gli stessi si fondassero su valutazioni personali di questioni tecniche complesse, «in contrasto con la più ampia e autorevole dottrina avallata dalla comunità scientifica, sconfinando nel diritto libero e, in definitiva, nell'arbitrarietà, così ponendosi al di fuori dell'attività interpretativa propria dei protocolli professionali magistratuali e sottratta al sindacato disciplinare».

3.1. Ha, invece, escluso che fossero stati integrati gli illeciti, contestati sempre al capo c), di cui alle lettere l) e ff) del citato art. 2, perché, da un lato, i provvedimenti erano stati motivati, seppure sulla base di argomentazioni frutto di grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile, dall'altro non trasmodavano nella abnormità in senso tecnico, ravvisabile solo a fronte di provvedimenti non inquadrabili in alcun modello legale ed affetti da patologie genetiche o procedimentali tanto gravi da renderli assolutamente anomali ed atipici rispetto alle previsioni normative.

4. Dichiarata, quindi, la responsabilità disciplinare limitatamente all'illecito di cui all’art. 2, comma 1, lett. g) d.lgs. n. 109/2006, il C.S.M. ha ritenuto non applicabile allo stesso l'esimente di cui all’art. 3 bis del citato decreto perché la natura della violazione commessa, il mancato rispetto del principio dispositivo e del contraddittorio, l'inadeguatezza e la parzialità delle argomentazioni utilizzate in entrambi i provvedimenti ed inoltre la delicatezza e la complessità della controversia nonché lo strepitus suscitato, portavano a ritenere minati il prestigio, la credibilità e l'affidamento che ogni cittadino deve poter riporre nella magistratura.

5. Per la cassazione della sentenza la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso sulla base di cinque motivi, illustrati da memoria.

6. L’Ufficio della Procura Generale ha depositato conclusioni scritte, richiamate nel corso della discussione orale, ed ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., la ricorrente denuncia, in relazione alla condanna per l’illecito disciplinare di cui al capo c), la violazione ed erronea applicazione degli artt.115, 116 cod. proc. civ., dell’art. 2697 cod. civ., degli artt. 101 e 111 Cost., dell’art. 2, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 109/2006.

Addebita alla sentenza impugnata di avere contraddittoriamente, da un lato, richiamato il principio secondo cui non è sindacabile in sede disciplinare l’attività interpretativa delle norme giuridiche, dall’altro affermato la responsabilità disciplinare dell’incolpata, che sulla base di quel principio andava esclusa, perché i provvedimenti, asseritamente adottati in violazione di norme di legge e frutto di negligenza grave ed inescusabile, non erano fondati sul notorio e su convinzioni personali.

Richiama i passaggi argomentativi del decreto adottato il 6 luglio 2022 e dell’ordinanza cautelare del 31 ottobre 2022 e sostiene che il riferimento al fatto notorio, contenuto solo a pag. 13 dell’ordinanza, si riferiva unicamente all’incapacità del vaccino di impedire il contagio e costituiva un argomento ad abundantiam perché per il resto i provvedimenti adottati si fondavano su dati forniti dalla stessa ricorrente, non adeguatamente contrastati dall’Ordine convenuto, che, si evidenzia a pag. 20 del provvedimento, non aveva prodotto alcuno studio a sostegno delle proprie difese e si era limitato a richiamare «generiche evidenze scientifiche nazionali e internazionali sull’efficacia e sicurezza dei vaccini».

Invoca al riguardo il principio di non contestazione e sostiene che dello stesso l’ordinanza cautelare aveva fatto corretta applicazione, addebitando, quindi, alla Sezione Disciplinare di non avere considerato che l’osservanza del comma 1 dell’art.115 cod. proc. civ. rendeva insussistente la violazione del comma 2.

Deduce, poi, che erroneamente la sentenza impugnata ha ritenuto fondata su fatti notori la pronuncia resa dal magistrato che utilizza dati scientifici autonomamente appresi, perché il principio iudex peritus peritorumcostituisce una regola di giudizio e non di accertamento del fatto e, in quanto tale, esula dall’ambito di applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.

Sottolinea al riguardo che i rapporti, utilizzati ai fini della decisione perché pubblicati nei siti delle autorità sanitarie istituzionali, erano stati citati anche dal Consiglio della Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana nella ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale del 12 settembre 2022 n. 118, espressamente richiamata nella motivazione dell’ordinanza cautelare.

Afferma che gli studi scientifici indicati nel capo di incolpazione, in quanto condotti da soggetti in conflitto di interessi, non godono di un eguale grado di affidabilità e sono stati in parte contraddetti dalla casa produttrice e dalla stessa AIFA, quant o all’ idoneità del va ccino ad impedire il contagio e alla mancanza di assoluta sicurezza.

Contesta, infine, che le decisioni assunte siano state fondate su considerazioni arbitrarie e soggettive perché, al contrario, le motivazioni dei provvedimenti evidenziano l’avvenuto studio delle questioni giuridiche e tecniche e, inoltre , pervengono alle medesime conclusioni alle quali erano già giunte altre pronunce dei giudici ordinari e amministrativi, citate nell’ordinanza.

2. La seconda critica, formulata ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., denuncia la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, in quanto contrastante, all’evidenza, con il tenore letterale dei provvedimenti, asseritamente assunti in violazione di norme di legge.

La ricorrente richiama stralci dell’ordinanza cautelare e, riprendendo argomenti già sviluppati nel primo motivo, contesta l’affermazione secondo cui la decisione sarebbe stata fondata su considerazioni arbitrarie e soggettive e su una nozione di notorio dissonante rispetto all’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità.

Aggiunge che contraddittoriamente la sentenza impugnata, da un lato, censura l’operato del magistrato per avere utilizzato dati forniti dagli [OSCURATO:PERSONA] e EuroMOMO, acquisiti autonomamente e reperiti attraverso la rete internet, e dall’altro addebita al magistrato di non avere considerato altri dati che potevano essere reperiti utilizzando il medesimo mezzo tecnico.

Deduce ancora che in entrambi i provvedimenti cautelari si fa riferimento a documenti prodotti dalla parte ricorrente, analizzati dal giudice e ritenuti idonei a fondare la domanda proposta.

Ulteriore profilo di contraddittorietà è ravvisato nell’avere la Sezione Disciplinare, da un lato, riconosciuto che il giudice può omettere di disporre consulenza tecnica d’ufficio e ricorrere alle proprie conoscenze specialistiche nonché a dati e studi scientifici dotati di un adeguato grado di certezza per gli operatori di riferimento, dall’altro ritenuto la responsabilità disciplinare dell’incolpata che a quel principio si era esattamente attenuta.

Deduce ancora la ricorrente che i precedenti di merito richiamati nell’ordinanza e in sede disciplinare riguardavano fattispecie del tutto sovrapponibili a quella oggetto del procedimento cautelare e che, comunque, non può integrare illecito disciplinare la condotta del magistrato che decida di discostarsi da un orientamento giurisprudenziale, seppure maggioritario, e motivi il diverso convincimento con argomentazioni giuridiche.

Addebita, infine, alla Sezione Disciplinare di non avere in alcun modo esaminato la documentazione prodotta in sede disciplinare, a suo dire idonea a confermare sul piano scientifico quanto affermato nei provvedimenti cautelari, e di essere incorsa in tal modo nel vizio di motivazione meramente apparente, configurabile allorquando il giudice penale, in violazione dell’art. 546, comma 1, lett. e), non faccia neppure cenno alle prove contrarie inerenti all’accertamento dei fatti ed alle circostanze contestate nell’imputazione.

3. Il terzo mezzo, ricondotto al vizio di cui all’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., denuncia l’illogicità della motivazione per travisamento delle prove e, dopo avere richiamato argomentazioni già illustrate nei primi due motivi, insiste nel sostenere che la Sezione Disciplinare ha omesso di valutare la documentazione prodotta dalla parte nel procedimento cautelare, valorizzata nelle motivazioni del decreto e dell’ordinanza, nonché quella depositata dall’incolpata ed ha acriticamente ritenuto attendibili gli studi scientifici richiamati nel capo di incolpazione, riferibili a soggetti che, in ragione dei rapporti diretti o indiretti con le imprese produttrici dei vaccini, si trovavano in una situazione di conflitto di interessi, tale da minare l’attendibilità delle conclusioni esposte.

4. Il quarto motivo censura il capo della sentenza impugnata che ha ritenuto integrato l’illecito disciplinare contestato alla lettera a) dell’incolpazione e denuncia la «violazione o erronea applicazione dell’art. 1, comma 1, e 3 bis d.lgs. n. 109/2006, violazione obbligo di disapplicazione per contrasto con fonti unionali, violazione o erronea applicazione dell’art. 9 sexies commi 1 e 3 d.l. n. 52/2021 conv. con l. 87/2021, art. 129 Cost., artt. 1, 3, 21 Carta di Nizza, Reg.

U.E. self executing n. 679/2021 privacy, principi ragionevolezza e proporzionalità di cui agli artt. 7 e 8 CEDU conf. artt. 1,3, 4, 32, 117 e 129 Cost.».

La ricorrente sostiene, in sintesi, che ha errato la Sezione Disciplinare nel ritenere l’illecito di pericolo astratto ed integrata la fattispecie tipizzata anche in ipotesi di accesso effettuato da soggetto non portatore del virus.

Deduce che la norma speciale doveva essere disapplicata perché in contrasto con la disciplina eurounitaria richiamata in rubrica e con il principio di non discriminazione, avendo introdotto «un trattamento sperequato dei vaccinati che accedevano liberamente al luogo di lavoro senza tamponi per nove mesi e gravemente penalizzante per i non vaccinati che invece potevano accedervi solo con tampone ogni 48 ore».

Aggiunge che i controlli del green pass attengono a dati sensibili e, pertanto, l’intera normativa andava disapplicata per violazione del regolamento europeo 679/2006 in tema di privacy.

5. Infine con il quinto motivo è denunciata, ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc.pen., l’omessa, contraddittoria e manifesta illogicità della motivazione e si addebita alla Sezione Disciplinare di avere ritenuto integrato l’illecito, pur avendo accertato la mancanza di offensività della condotta.

Aggiunge la ricorrente che è mancata del tutto la valutazione dei motivi di liceità dell’accesso al Tribunale.

6. In premessa ritengono queste Sezioni Unite opportuno richiamare il proprio orientamento consolidato (cfr. fra le tante Cass.

S.U. 31 luglio 2007 n. 16873; Cass.

S.U. 12 giugno 2017 n. 14550; Cass.

S.U. 4 novembre 2020 n. 24631; Cass.

S.U. 31 maggio 2021 n. 15110; Cass.

S.U. 4 agosto 2021 n. 22302; Cass.

S.U. 21 marzo 2023 n. 8034) secondo cui l'art. 24 del d.lgs. n. 109 del 2006 prevede per il giudizio disciplinare di legittimità un sistema processuale scisso in due distinte fasi: l'instaurazione del giudizio da un lato, la trattazione e la decisione del giudiziostesso da un altro.

Le forme e i termini del ricorso sono disciplinati dalle norme del codice di procedura penale, per snellire la fase introduttiva e garantire la compatibilità dei motivi di impugnazione con la disciplina del procedimento disciplinare di merito, tendenzialmente modellata, nei limiti della compatibilità, su quella del processo penale; le fasi di trattazione e di decisione sono, invece , regolate dall'ordinaria disciplina del codice di procedura civile, coerentemente con l'attribuzione della competenza alle Sezioni Unite civili e con l'oggetto del giudizio, riguardante sanzioni non assimilabili a quelle penali.

Dunque, una volta iscritto il ricorso, trovano applicazione le disposizioni processuali civilistiche, tra le quali, in particolare, gli artt. 372, 377, 378 e 379, cod. proc. civ., riguardanti l'esercizio dei diritti della difesa nello svolgimento del giudizio civile di legittimità.

Dal richiamato principio discende che: - non sono ammissibili «motivi nuovi» di impugnazione della sentenza, essendo pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che le memorie ex art. 378, cod. proc. civ., possono soltanto illustrare e precisare i motivi già proposti con il ricorso ovvero confutare le tesi avversarie, ma non ampliare il contenuto delle originarie argomentazioni né dedurre nuove eccezioni o nuove questioni, derivandone altrimenti la violazione del diritto di difesa della controparte (cfr. ex multis le citate Cass. n. 15110 e n. 22302 del 2021 e la giurisprudenza ivi richiamata in motivazione); - in relazione alla fase introduttiva, governata dal rito penale, è ammessa la produzione dei soli documenti nuovi che l’interessato non sia stato in grado di produrre nei precedenti gradi, ma a condizione che essi non costituiscano nuova prova e non comportino un'attività di apprezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel contesto delle prove già raccolte e valutate dai giudici di merito (Cass. pen. 19 giugno 2019 n. 42052; Cass. pen.7 gennaio 2016 n. 5722); -nella fase di trattazione, invece, trova applicazione l'art. 372 cod. proc. civ., che limita la produzione documentale alla nullità della sentenza impugnata e all'ammissibilità del ricorso e del controricorso, secondo gli indirizzi ermeneutici costanti di questa Corte, richiamati dalla citata Cass.

S.U. n. 22302/2021.

Nella fattispecie, pertanto, è inammissibile la produzione dei documenti depositati dalla ricorrente in date 5 e 6 settembre 2025, così come inammissibili sono le argomentazioni, che si leggono nella memoria ex art.378 cod. proc. civ., inerenti all’omessa motivazione sull’elemento soggettivo che deve sorreggere la condotta, ossia ad un vizio non denunciato con il ricorso.

Analogamente non sfuggono alla sanzione di inammissibilità le eccezioni di tardività dell’azione disciplinare e di asserita incapacità del giudice disciplinare, illustrate nel corso della discussione pubblica, alle quali non fa alcun cenno l’articolato ricorso.

7. I primi tre motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente in ragione della loro connessione logica e giuridica, presentano profili di inammissibilità nella parte in cui, attraverso la denuncia del vizio motivazionale, sollecitano le Sezioni Unite ad esprimere un giudizio sulla attendibilità degli studi scientifici dei quali, secondo il capo di incolpazione, la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe tenuto alcun conto e svolgono considerazioni volte a dimostrare la correttezza, sul piano tecnico, delle affermazioni che si leggono nei provvedimenti cautelari quanto al carattere sperimentale dei vaccini, alla loro inefficacia rispetto alla prevenzione del contagio, alla pericolosità degli stessi perché idonei a determinare, oltre che immediati effetti collaterali, alterazioni del sistema immunitario, con effetti non prevedibili per la vita e la salute dei vaccinati.

Il sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione delle decisioni della Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura è limitato, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e), al controllo della congruità, adeguatezza e logicità della stessa, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. fra le tante Cass.

S.U. 4 novembre 2020 n. 24631; Cass.

S.U. 19 marzo 2019 n. 7691).

Si è precisato che detto sindacato deve mirare a verificare che la stessa a) sia "effettiva" e non meramente apparente, ossia realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", in quanto risulti sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente contraddittoria, ovvero sia esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso per cassazione) in termini tali da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (cfr. fra le tante Cass.

S.U. 14 settembre 2022 n. 27012; Cass. pen. 14 giugno 2022, n. 23236).

Ne discende che l’omessa valutazione delle risultanze istruttorie, contrarie a quelle prese in considerazione dalla decisione gravata, integra il vizio motivazionale solo a condizione che gli elementi trascurati o disattesi dal giudice di merito abbiano un chiaro ed inequivocabile carattere di decisività, nel senso che una loro adeguata valutazione avrebbe dovuto necessariamente condurre ad una decisione più favorevole di quella adottata (cfr. fra le più recenti Cass.

S.U. 9 ottobre 2023 n. 28263 e la giurisprudenza ivi richiamata).

La necessaria decisività difetta all’evidenza nella fattispecie perché l’addebito disciplinare del quale qui si discute, ritenuto sussistente dalla sentenza impugnata, non attiene al merito del giudizio medico-scientifico espresso nei provvedimenti adottati dall’incolpata ma alle modalità di esercizio dell’attività giurisdizionale, e in particolare, come si legge nella pronuncia gravata, nell’essere stato quel giudizio espresso senza la previa acquisizione di consulenza tecnica d’ufficio e valorizzando dati privi di adeguato grado di certezza, sì da risolversi «in una mera scelta personale di un determinato orientamento scientifico senza adeguata motivazione sulle ragioni che inducono a disattendere l’opposto orientamento».

7.1. Premessa, quindi, l’inammissibilità delle censure che tendono a sollecitare un giudizio di queste Sezioni Unite sulla asserita pericolosità e sull’inefficac ia della vaccinazione, va detto che per il resto le critiche mosse alla sentenza impugnata fanno leva, da un lato, sull’insussistenza degli errores in procedendo in relazione ai quali l’incolpazione è stata formulata; dall’altro rimarcano che, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 109/2006 l’attività di interpretazione delle norme di diritto e quella di valutazione del fatto e delle prove non può dare luogo a responsabilità disciplinare del magistrato.

Si tratta di profili che possono essere sindacati entrambi in questa sede , perché attinenti alla interpretazione e corretta applicazione di norme giuridiche e di principi di diritto, mentre è solo il giudizio sulla inescusabilità dell’errore ad essere riservato al giudice disciplinare, quando lo stesso debba essere reso in relazione a circostanze fattuali,implicanti valutazioni di merito.

7.2. Così circoscritto il thema decidendum del giudizio di legittimità, occorre rilevare, sempre in premessa, che in relazione al rapporto fra l’ illecit o disciplinaretipizzato all a letter a g) dell’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 109 del 2006 e la clausola di salvaguardia prevista dal comma 2 della norma in commento ( secondo cui «Fermo quanto previsto dal comma 1, lettere g), h), i), l), m), n), o), p), cc) e ff), l'attività di interpretazione di norme di diritto e quella di valutazione del fatto e delle prove non danno luogo a responsabilità disciplinare»), queste Sezioni Unite da tempo hanno enunciato il principio di diritto secondo cui l'insindacabilità in ambito disciplinare dei provvedimenti giurisdizionali e delle interpretazioni adottate esclude sì che la loro semplice inesattezza tecnico-giuridica possa, di per sé sola, configurare l'illecito disciplinare del magistrato, ma non quando essa sia conseguenza di scarso impegno e ponderazione o di approssimazione e limitata diligenza, ovvero sia indice di un comportamento del tutto arbitrario, e rischi perciò di compromettere il prestigio dell'ordine giudiziario (Cass.

S.U. 21 dicembre 2018 n. 33328 con ampi richiami a precedenti conformi).

In tali casi, infatti, l’intervento disciplinare ha per oggetto, non già il risultato dell'attività giurisdizionale, ma il comportamento deontologico deviante posto in essere dal magistrato nell'esercizio della sua funzione, il che impone «una valutazione complessiva della vicenda e dell’atteggiamento in essa tenuto dal magistrato, al fine di verificare se il comportamento sia idoneo, siccome quantomeno dovuto ad inescusabile negligenza, a compromettere sia la considerazione di cui deve godere il singolo magistrato, sia il prestigio dell’ordine giudiziario » (Cass.

S.U. 15 settembre 2023 n. 26662 e negli stessi termini Cass.

S.U. 2 maggio 2019 n. 11586).

Ha evidenziatoal riguardo il Giudice delle leggi che «il magistrato deve essere indipendente da poteri e da interessi estranei alla giurisdizione, ma è soggetto alla legge: alla Costituzione innanzi tutto, che sancisce, ad un tempo, il principio d'indipendenza (artt. 101, 104 e 108) e quello di responsabilità (art. 28), al fine di assicurare che la posizione super partesdel magistrato non sia mai disgiunta dal corretto esercizio della sua alta funzione.» (Corte Cost. 19 gennaio 1989 n. 18).

7.3. La garanzia di indipendenza del giudice, quindi, va coniugata con l’incondizionata soggezione alla legge e, pertanto, non può essere invocata per affermare l’irresponsabilità rispetto ad atti che siano frutto di scelte arbitrarie o di errori evidenti e incontrovertibili, idonei ad integrare la violazione dei doveri di «imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo e equilibrio» imposti al magistrato nell’esercizio delle sue funzioni.

E’ stato efficacemente osservato al riguardo da Cass.

S.U. 17 febbraio 2009 n. 3759 che « se l'inesattezza tecnico - giuridica dei provvedimenti adottati dal giudice non può di per sé costituire illecito disciplinare, tuttavia - nella valutazione, non dell'atto, bensì del comportamento del magistrato stesso - una tale inesattezza può essere idonea a evidenziare scarsa ponderazione, approssimazione, frettolosità o limitata diligenza, il che può essere sindacato nella sede disciplinare in quanto suscettibile di negativo riflesso sul piano del prestigio».

L’ambito della responsabilità disciplinare, dunque,non attrae ogni errore del giudice e dallo stesso è escluso tutto ciò che sia giuridicamente discutibile , ossia le soluzioni date alla questione controversa che risultino quantomeno opinabili, seppure in contrasto con altri orientamenti espressi sul medesimo tema.

Ciò perché, come reso evidente dal tenore letterale della disposizione che individua gli elementi costitutivi dell’illecito, l’errore deve essere grave e idoneo a rivelare ignoranza e negligenza inescusabili, il che implica, oltre all’evidenza e all’incontrovertibilità dell’errore medesimo, che alla soluzione data il magistrato sia pervenuto o senza dare adeguato conto delle ragioni della decisione, o sulla base di argomentazioni del tutto arbitrarie, come tali non idonee ad integrare un’attività interpretativa.

Si comprende, allora, perché, anche per le fattispecie diverse da quella tipizzata alla lettera l) dell’art. 2, comma 1, d.lgs. n. 109/2006, nell’individuazione della linea di demarcazione fra l’ambito della responsabilità disciplinare e quello della insindacabilità delle decisioni giudiziarie, non si possa mai prescindere dalla motivazione del provvedimento, atteso che nemmenosoluzioni discutibili o in contrasto con orientamenti giurisprudenziali già consolidatisi possono dare luogo a responsabilità ove dal provvedimento emerga un percorso argomentativo giuridicamente accettabile, seppure non condivisibile e, in quanto tale, suscettibile di revisione da parte del giudice dell’impugnazione.

Mutuando un concetto già espresso da queste Sezioni Unite, in relazione all’interpretazione dell’analoga clausola di salvaguardia prevista dall’art. 2, comma 2, della legge n. 117 del 1988, si deve ribadire che la presenza di una motivazionese, da un lato, non è condizione sufficiente ad escludere sempre ed in ogni caso la responsabilità, dall’altro è elemento da apprezzare necessariamente ai fini della delimitazione dell’area dell’insindacabilità, nella quale non possono essere attratte solo quelle decisioni che contengano una «violazione evidente, grossolana e macroscopica della norma applicata, ovvero una lettura di essa in contrasto con ogni criterio logico, oppure l'adozione di scelte aberranti nella ricostruzione della volontà del legislatore, o, ancora, la manipolazione assolutamente arbitraria del testo normativo o, infine, lo sconfinamento dell'interpretazione nel diritto libero» ( Cass.

S.U. 3 maggio 2019 n. 11747).

S i tratta, in sintesi, di fattispecie nelle quali la decisione, al di là dell’apparenza formale, finisce per non essere frutto di un processo interpretativo,perché contiene affermazioni ad esso non riconducibili e sconfinanti nel provvedimento abnorme o neldiritto libero.

8. Ritengono le Sezioni Unite che la sentenza impugnatadai richiamati principi si sia discostata nell’affermare la responsabilità disciplinare della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] relazione all’illecito di cui all’art. 2, comma 1, lett. g) del d.lgs. n. 109/2006.

Non vi è dubbio che la decisione adottata di disapplicare l’art. 4 del d.l. n. 44/2021 e di autorizzare l’esercizio della professione di psicologa a prescindere dall’assolvimento dell’obbligo vaccinale, non possa essere ritenuta corretta e conforme a diritto, alla luce degli orientamenti, formatisi in epoca successiva all’adozione dei provvedimenti qui in rilievo, della giurisprudenza costituzionale (Corte Cost. n. 186/2023; Corte Cost. n. 185/2023; Corte Cost. n. 156/2023; Corte Cost. n. 15/2023; Corte Cost. n. 14/2023; cfr. anche, più di recente con riferimento all’attività penitenziaria, Corte Cost. n. 188/2024), di questa Corte (Cass. Sez.

Lav. 8 aprile 2025 n. 9243; Cass. Sez.

Lav. 27 gennaio 2025 n. 1881; Cass. Sez.

Lav. 5 dicembre 2024 n. 31216) e della Corte di Giustizia (Corte UE 12 giugno 2025 in causa C- 219/24 sulla legittimità dell’obbligo vaccinale imposto ai lavoratori).

Nondimeno l’errore commesso non è tale da integrare la contestata responsabilità disciplinare, perché non presenta quei caratteri, di cui sopra si è dato conto,che devono ricorrere affinché l’errore medesimo possa dirsi frutto di ignoranza e di negligenza inescusabilie, in quanto tale, esulante dall’ambito di applicazione della clausola di salvaguardia di cui al comma 2.

8.1. Va detto subito che si è formato giudicato interno sui capi della decisione che hanno mandato assolta la dott. ssa [OSCURATO:PERSONA] dalle incolpazioni di cui alle lettere l) e ff) dell’art. 2, comma 1, d.lgs. n. 109 del 2006 ed escluso che potessero essere qualificati atti abnormi il decreto cautelare emesso inaudita altera parte il 6 luglio 2022 e l’ordinanza del 31 ottobre 2022 , confermativa della sospensione del provvedimento impugnato e dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività sanitaria, pur in difetto di assolvimento dell’obbligo vaccinale.

Parimenti la Sezione disciplinare ha ritenuto che non si fosse in presenza di motivazione assente o meramente apparente , sicché la responsabilità disciplinare è stata affermata unicamente in ragione della violazione, ritenuta inescusabile, degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., per avere l’incolpata falsamente applicato ai fatti di causa una nozione del notorio contrastante con la costante elaborazione giurisprudenziale e richiama to il principio iudex peritus peritorum per giustificare «una mera scelta personale di un determinato orientamento scientifico senza adeguata motivazione sulle ragioni che inducono a disattendere l’opposto orientamento» (pag. 16 della sentenza impugnata).

8.2. Così circoscritto l’ambito del giudiziosulla cui correttezza le Sezioni Unite sono chiamate a pronunciare, ambito che nella materia disciplinare è delineato innanzitutto dal contenuto dell’incolpazione , osserva il Collegio che non è ravvisabile nella condotta tenuta dalla dott.ssaZanda la contestata violazione del comma 2, dell’art. 115 cod. proc. civ., giacché i provvedimentidalla stessa adottati non sono fondati su “fatti notori”, bensì esprimono considerazioni di tipo tecnico e scientifico sull’efficacia e sulla sicurezza dei vaccini , considerazioni che esulano dall’ambito di applicazione del citato art. 115 cod. proc. civ.

Questa Corte da tempo ha rimarcato l’ontologica diversità fra fatto notorio e cognizioni tecniche rilevanti ai fini della decisione ed ha sottolineato che il primo attiene all’accertamento dei fatti storici rilevanti ai fini della decisione i quali, ai sensi dell’art. 115 cod. proc. civ., devono essere provati dalle parti con la sola eccezione di quelli che hanno carattere generale e obiettivo , tanto da essere acquisiti alle conoscenze della collettività con un grado di certezza che li renda indubitabili o incontestabili; le altre riguardano, invece, l’attività valutativache il giudice è chiamato ad effettuare qualora ai fini della soluzione della controversia rilevino nozioni tecniche o scientifiche .

In tal caso, si è detto, il giudice può esercitare il potere discrezionale di disporre consulenza tecnica d’ufficio, per acquisire al processo un parere tecnico ritenuto necessario od opportuno, ma può anche fare ricorso alle conoscenze specialistiche già in suo possesso o che siano frutto di studi e ricerche personali, senza che ciò implichi una violazione del divieto di cui alcitato art.115 cod. proc. civ., che si riferisce solo alla conoscenza privata dei fatti storici, non integranti fatti notori,e non anche al sistema generale delle conoscenze peritali (cfr. fra le tante Cass. 26 giugno 2007 n. 14759; Cass. 21 dicembre 2017 n. 30733; Cass. 16 dicembre 2019 n. 33154; Cass. 13 dicembre 2022 n. 36309).

8.3. Rispetto a queste ultime i principi che rilevano sono quelli, anch’essi affermati da tempo risalente e poi costantemente ribaditi, secondo cui in relazione alla consulenza tecnica d’ufficio il giudice, in quanto peritus peritorum non è tenuto a dare ingresso alla stessa , allorquando dimostri di poter risolvere i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione;inoltre , in quanto garante della correttezza del metodo scientifico, può disattendere le conclusioni alle quali l’ausiliario nominato sia pervenuto (cfr. fra le tante Cass. 13 maggio 2024 n. 13038; Cass. 16 dicembre 2022 n. 37027; Cass. 25 agosto 2023 n. 25281; Cass. 23 marzo 2017 n. 7472; Cass. 7 agosto 2014 n. 17757; Cass. 22 novembre 2010 n.23592).

In entrambi i casi il limite all’esercizio del potere è dato dal corretto assolvimento dell’obbligo motivazionale, dovendo il giudice dare conto delle ragioni poste a fondamento del diniego di ammissione o d ella mancata condivisione della valutazione espressa dal consulente.

8.4. Nella specie l’ordinanza cautelare depositata il 31 ottobre 2022 che, lo si ribadisce, non assume a suo fondamento una nozione errata di fatto notorio, quanto alle conoscenze tecniche e scientifiche, richiamato in premessa il principio di diritto enunciato dalla citata Cass. n. 30733/2017, svolge una serie di considerazioni basate, non su opinioni personali e soggettive, come indicato nel capo di incolpazione, ma su studi scientificiper lo più depositati in giudizio dalla parte privata,richiamati anche in altre decisioni di merito citate nella pronuncia, studi che, si afferma nel provvedimento, non sono stati validamente contrastati dall’Ordine convenuto che «si è limitato a richiamare generiche evidenze scientifiche nazionali ed internazionali sull’efficacia e sulla sicurezza dei vaccini e le opinioni delle autorità sanitarie e istituti comunque riconducibili alla gestione pandemica, senza tuttavia produrre alcuno studio a sostegno di queste generiche difese».

Per quanto possano apparire non condivisibili queste conclusioni e non giustificata l’adesione ad un orientamento scientifico minoritario senza una analitica disamina delle ragioni poste a fondamento di quello di diverso tenore,si è in presenza, ad avviso delle Sezioni Unite, di un errore che rileva sul piano della correttezza tecnica-giuridica della decisione, che avrebbe giustificato l’impugnazione del provvedimento, ma non è tale da integrare responsabilità disciplinare, in presenza di una analitica e dettagliata motivazione, la quale non stravolge il principio iudex peritus peritorum , invocato a suo sostegno, ma piuttosto non ne coglie pienamente le implicazioni quanto alla necessità che il giudice dimostr i la capacità di pervenire autonomamente ad un giudizio corretto su tutte le questioni tecnicherilevanti ai fini della decisione, il che comporta anche la necessità di confrontarsi, come accade in ogni ipotesi di valutazioni tecnic he fra loro contrastanti,con quella alla quale si ritiene di non prestare adesione.

L’errore in tal senso commesso (poiché è indubbio che la dott.ssaZanda non abbia valorizzato in alcun modo i provvedimenti e gli studi scientifici analiticamente elencati nel capo di incolpazione) non può essere sottratto dall’ambito di applicazione della clausola di salvaguardia, perché lo stesso non possiede i caratteri di cui sopra si è dato conto e non è, nei termini contestati, tale da integrare una violazione evidente e macroscopica della regola di giudizio in rilievo né da ri velare scarsa ponderazione, approssimazione, frettolosità della decisione , che, come riconosciuto dalla stessa Sezione disciplinare, è per il resto ampiamente motivata.

8.5. Quanto, poi, alla violazione dell’art. 4 del d.l. n. 44/2021, che ha previsto l’obbligo di vaccinazione per gli esercenti la professione sanitaria, va detto che il procedimento disciplinare non è stato attivatoin relazione all’esercizio non corretto del potere di disapplicazione della normativa interna asseritamente in contrasto con quella convenzionale e unionale, perché l’atto di incolpazione, pur richiamando la legge sopra citata, ha ravvisato l’illecito disciplinare solo nella manifesta errata applicazione degli artt. 115 e 116 del codice di rito.

Va, peraltro, evidenziato che alla disapplicazione l’ordinanza cautelare è pervenuta dopo avere lungamente argomentato sulla violazione degli artt. 1, 3 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea nonché sul potere/dovere del giudicenazionale di risolvere l’antinomia fra diritto interno e diritto unionale, assicurando la prevalenza di quest’ultimo senza necessità di ricorrere al rinvio pregiudiziale o all’incidente di costituzionalità.

Ha ritenuto possibile l’applicazione diretta della Carta di Nizza sul rilievo che i provvedimenti emanati dall’Unione Europea in occasione dell’emergenza pandemica consentissero di attrarre al diritto unionale anche la materia dell’obbligo vaccinale.

Si tratta di conclusioni che, come già anticipato, sono state, in seguito, smentite sia dalla Corte Costituzionale che dalla Corte di Giustizia ma le stesse, per come argomentate,non fuoriescono dall’ambito del giuridicamente opinabile,sicché non vi è ragione per ritenere inapplicabile al caso in esame la più volte citata clausola di salvaguardia, atteso che si è in presenza, anche sotto tale profilo, di un errore tecnico-giuridico che non presenta quei profili di gravità e di inescusabilità richiesti dalla fattispecie di illecito contestata. 9.Il quarto ed il quinto motivo, da trattare unitariamente in ragione della loro connessione logica e giuridica, sono infondati.

L’art. 9 sexies del d.l. 22 aprile 2021 n. 52, nella versione applicabile alla fattispecie ratione temporis, dopo aver previsto, al comma 1, il divieto per i magistrati ordinari di accedere agli uffici giudiziari se non in possesso della certificazione prevista dall’art. 9 dello stesso d.l., al comma 3 aggiunge che “l'accesso dei soggetti di cui al comma 1 del presente articolo agli uffici giudiziari in violazione della disposizione di cui al medesimo comma 1 integra illecito disciplinare ed è sanzionato per i magistrati ordinari ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109…”.

Queste Sezioni Unite, seppure pronunciando in fattispecie non sovrapponibile a quella oggetto di causa, hanno già interpretato la disposizione in rilievo ed hanno affermato che l’illecito disciplinare speciale è integrato dalla sola condotta di accesso all’ufficio, pericolosa perché espone a rischio la salute altrui.

Hanno aggiunto che « l a scelta normativa si muove nell’ambito della responsabilità e della discrezionalità del legislatore di individuare una conseguenza calibrata, in termini di sacrificio dei diritti del magistrato, strettamente funzionale rispetto alla finalità, perseguita dalla disciplina di settore, di riduzione della circolazione del virus.

Al fondo vi è l’idea che la libertà individuale non può andare disgiunta dalla responsabilità collettiva e dalla realizzazione del bene comune, rientrando tra i compiti e gli scopi primari dell’ordinamento nel suo complesso la difesa dei più deboli per ragioni di salute.

All’onere di vaccinarsi si accompagna il dovere di attestarne l’adempimento con una certificazione pubblica che reintroduce nell'esperienza sociale condizioni di, almeno relativa, sicurezza e di tranquillità, allora compromesse dalla diffusione dei contagi.»(Cass.

S.U. 14 novembre 2023 n. 31692).

Corretta è, dunque, la sentenza impugnata nella parte in cui evidenzia che l’illecito è integrato dalla sola condotta tenuta in violazione della norma di legge e non occorre che venga dimostrato un pericolo in concreto per la salute pubblica, perché la pericolosità è stata ritenuta in via generale ed astratta dal legislatore, con la conseguenza che la rilevanza disciplinare del fatto non può essere esclusa dalla mancanza di un effettivo pregiudizio arrecato al bene giuridico tutelato.

9.1. La disposizione non presenta profili di illegittimità costituzionale, alla luce dei principi affermati nelle pronunce del Giudice delle leggi, già richiamate al punto 8, che hanno ritenuto la normativa emergenziale legittima , nella parte in cui ha imposto limitazioni all’esercizio di determinate attività lavorative, perché frutto di un ragionevole bilanciamento fra i diversi diritti, di rilievo costituzionale, che vengono in discussione.

In particolare la giurisprudenza costituzionale ha rimarcato che la disciplina emergenziale ha realizzato il contemperamento fra la dimensione individuale e quella collettiva del diritto alla salute ed ha rappresentato una risposta alla emergenza pandemica, per affrontare la quale era indispensabile assicurare una tempestiva e uniforme attuazione dell’obbligo vaccinale, essendo rimessa alla responsabilità e, quindi, alla discrezionalità del legislatore la scelta su quali fossero le misure maggiormente rispondenti alle finalità perseguite mediante la previsione dell’obbligo vaccinale (Corte cost. n. 185 del 2023, par. 6.)

9.2. Ad analoghe conclusioni è pervenuta la Corte di Giustizia con la recente sentenzadel 12 giugno 2025 in causa c - 219/24 che , oltre a ritenere non in contrasto con il diritto eurounitario la richiesta, da parte del datore di lavoro, della vaccinazione come condizione indispensabile per accedere al luogo di lavoro e rendere la prestazione lavorativa, ha anche precisato, ribad endo , quanto già affermato dalla pronuncia del 13 luglio 2023 in causa c- 765/21, che l’ordinamento unionale non disciplina i casi in cui è consentito allo Stato imporre una vaccinazione e, conseguentemente, non possono essere invocate dai destinatari dell’obbligo le disposizioni della Carta dei diritti fondamentali , che trovano applicazione nei soli casi di attuazione del diritto dell’Unione.

Infondati sono dunque gli argomenti, sviluppati nel quinto motivo, sui quali la ricorrente ha fatto leva per sostenere che la norma speciale dove sse disapplicarsi ad opera del giudice disciplinare, in quanto in contrasto con il principio di non discriminazione e con l’ordinamento eurounitario.

9.3. In relazione a quest’ultimo aspetto occorre ancora evidenziare che rispetto all’illecito disciplinare del quale qui si discute viene in rilievo l’obbligo, concettualmente diverso da quellovaccinale, di munirsi del cosiddetto green pass, ossia delle « certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2» (così la definizione dettata nel comma 1, dell’art. 9 d.l. 52/2021 , ulteriormente specificata nel comma 2).

L’Unione europea, nel fissare, con il regolamento 2021/953 del 14 giugno 2021, « un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID- 19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19», ha espressamente riconosciuto la facoltà degli Stati membri di limitare la libera circolazione per motivi di sanità pubblica, con la specifica finalità di contenere la diffusione del SARS- CoV-2, ed inoltre, nel disciplinare, all’art. 10, la protezione dei dati personali, haconsentito agli ordinamenti nazionali il trattamento dei dati sensibili « per verificare e comprovare lo stato di vaccinazione, il risultato del test o la guarigione del titolare», sicché infondata è la tesi della ricorrente secondo cui la disciplina nazionale violerebbe, sempre ed in ogni caso, il regolamento europeo 679/2006, espressamente richiamato dal citato art. 10 e ritenuto compatibile con la disciplinadella certificazione.

9.4. Né si ravvisa alcun profilo di contraddittorietà della sentenza impugnata per avere, da un lato, ritenuto integrato l’illecito, dall’altro applicato alla incolpata l’esimente di cui all’art. 3 bis del d.lgs. n. 109/2006.

La Sezione disciplinare, infatti, non si è discostata dai principi di diritto enunciati fra le tante da Cass.

S.U. n.21368 del 19 luglio 2023 e Cass.

S.U. n. 24048 del 7 agosto 2023, secondo cui la vicenda può essere ritenuta di scarsa rilevanza se, pur in presenza di tutti gli elementi richiesti dalla fattispecie legale tipica, il suo contenuto di disvalore non risulti di apprezzabile consistenza, sulla base di un accertamento che, prendendo in esame tutti i profili del fatto dal punto di vista oggettivo o soggettivo, ne escluda la concreta offensività.

Le circostanze sulle quali anche in questa sede fa leva la ricorrente (motivi dell’accesso ed assenza di pericolosità concreta della condotta , in ragione dell’esito negativo del tampone eseguito nella medesima giornata) non sono idonee a far escludere la sussistenza dell’illecito, come si è detto integrato dalla sola condotta tenuta in violazione della norma speciale, e, pertanto, correttamente sono state valorizzate dal giudice disciplinare ai soli fini dell’applicazione dell’art. 3 bis del d.lgs. n. 109/2006.

10. In via conclusiva meritano accoglimento, nei limiti sopra evidenziati, i soli primi tre motivi di ricorso, mentre vanno rigettati il quarto eil quinto motivo.

La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con l’assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] anche dalla incolpazione di cui al capo c).

11. L’accoglimento solo parziale del ricorso giustifica la compensazione delle spese del giudizio tra la ricorrente e il Ministero della Giustizia , rimasto intimato.

Non occorre invece provvedere al regolamento delle spese nei rapporti con il Procuratore generale, che ovviamente non può essere destina

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
za». In particolare era stato addebitato al magistrato di avere, in violazione dell’art. 4 del d.l. n. 44/2021, disposto, con decreto emesso inaudita altera parte nel procedimento cautelare n. 7360/2022, la sospensione del provvedimento adottato dall’Ordine degli Psicologi della Toscana, che vietava all’iscritta di esercitare la professione fino alla sua sottoposizione al trattamento vaccinale, e di avere, poi, confermato il decreto, con ordinanza del 31 ottobre 2022, senza svolgere accertamenti medico-scientifici e sulla base di personali convinzioni inerenti all’inefficacia dei vaccini, al loro carattere sperimentale, alla mancanza di sicurezza degli stessi. Il capo di incolpazione desumeva la grave ed inescusabile negligenza dall’avere la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]: a) trascurato ed omesso di confrontarsi con le dichiarazioni dell’[OSCURATO:PERSONA] della Sanità, risalenti ad epoca antecedente alle condotte contestate, che avevano ritenuto l’epidemia da Covid–19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e auspicato la scoperta di un vaccino da rendere disponibile in tutti gli Stati, nonché con gli atti adottati dal Consiglio dei Ministri e dal Ministro della Salute; b) omesso di valutare la nota del Presidente dell’[OSCURATO:PERSONA] di Sanità del 19 aprile 2022,che aveva escluso il carattere sperimentale dei vaccini ed aveva richiamato studi scientifici internazionali sulla sicurezza e sull’efficacia degli stessi; c) trascurato ed omesso di confrontarsi con l’ampia letteratura scientifica, reperibile anche sulla rete internet, nonché con gli atti che le autorità istituzionali, nazionali ed europee, preposte al settore avevano adottato, garantendo anche la farmacovigilanza ed il costante monitoraggio sulla sicurezza dei vaccini. Addebitava, in sintesi, alla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] avere adottato provvedimenti in manifesta violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., motivati da convincimenti personali e valutazioni non riconducibili nell’alveo dei fatti notori e delle nozioni di comune esperienza, compromettendo in tal modo la propria credibilità di magistrato ed il prestigio dell’Ordine giudiziario. 2. [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla condotta contestata ai capi a) e b), provata nella sua materialità dall’istruttoria espletata e, nella sostanza, ammessa dalla stessa incolpata, ha ritenuto integrato il solo illecito disciplinare speciale di cui al capo a), in quanto illecito formale e di pericolo astratto, ed allo stesso ha applicato l’esimente di cui all’art. 3 bis del d.lgs. n. 109/2006, in ragione della scarsa rilevanza del fatto desunta: dal carattere isolato della condotta; dalle ragioni che l’avevano determinata (conciliare l’esigenza del rispetto dell’orario fissato per la celebrazione dell’udienza con quella di prestare assistenza alla madre malata); dalla assenza di pericolo concreto per la salute pubblica, attestata dall’esito negativo del tampone eseguito nella stessa giornata del 13 dicembre 2021. 2.1. Valorizzando le medesime circostanze la sentenza impugnata ha escluso che la condotta potesse essere sussunta anche nell’illecito disciplinare contestato al capo b) e ciò perché la fattispecie tipizzata richiede che il comportamento scorretto nei confronti dei colleghi e dei collaboratori sia abituale o grave e sia idoneo a determinare un danno, non ravvisabile in relazione ai fatti oggetto di incolpazione in quanto [OSCURATO:PERSONA] , non essendo portatrice del virus, non aveva arrecato alcun pregiudizio alla salute altrui. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha, invece, ritenuto sussistente e provato l’illecito di cui all’art. 2, comma 1, lett. g) ed ha evidenziato in premessa, richiamando anche giurisprudenza di queste Sezioni Unite in tema di responsabilità civile dello Stato per i danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie, che non può essere invocata l’esenzione di responsabilità, prevista dal comma 2 del citato art. 2, allorquando la decisione non sia frutto di un consapevole processo interpretativo, ma contenga affermazioni sconfinanti nel provvedimento abnorme o nel diritto libero e, pertanto, caratterizzate da negligenza inescusabile. Ha precisato che in tal caso in sede disciplinare il sindacato si esercita non sul risultato dell’attività intellettiva del magistrato e sul merito del provvedimento, bensì sul modo in cui a quel risultato il magistrato è pervenuto, perché l’esenzione di responsabilità per l’esercizio di attività interpretativa non può riguardare «ogni possibile percorso mentale del giudice», occorrendo, invece, che lo stesso «sia conforme ai protocolli della professione magistratuale e, quindi, leggibile dentro il singolo processo come frutto di una scelta interpretativa autentica, ancorché opinabile». Ha ritenuto che i provvedimenti adottati dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], contenenti valutazioni sulla inutilità, dannosità e natura sperimentale dei vaccini, fossero frutto di considerazioni arbitrarie e soggettive e si ponessero in contrasto con la disciplina dettata dall’art. 115, comma 2, cod. proc. civ. perché fatto notorio è solo quello acquisito alla conoscenza della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile. Ha aggiunto che il principio espresso dal brocardo iudex peritus peritorum, invocato dall’odierna ricorrenteper giustificare l’utilizzazione di studi scientifici reperibili sulla rete internet, non consente al giudice di valorizzare conclusioni non acquisite con adeguato grado di certezza alla collettività e, al contrario, contraddette da altri dati utilizzati dalle autorità nazionali ed europee di settore nonché da analisi scientifiche di opposto tenore, conoscibili con le medesime modalità. Ha richiamato giurisprudenza di questa Corte per evidenziare che il giudice può decidere di non ricorrere all’ausilio tecnico solo qualora disponga di elementi istruttori e di conoscenze proprie sufficienti a dar conto della decisione adottata, non già nei casi in cui la materia controversa richieda il ricorso a consulenza medico-legale, in assenza della quale si realizza una grave carenza nell’accertamento dei fatti. Conclusivamente la Sezione Disciplinare, valutati i provvedimenti in relazione ai quali l’azione era stata esercitata, ha ritenuto che gli stessi si fondassero su valutazioni personali di questioni tecniche complesse, «in contrasto con la più ampia e autorevole dottrina avallata dalla comunità scientifica, sconfinando nel diritto libero e, in definitiva, nell'arbitrarietà, così ponendosi al di fuori dell'attività interpretativa propria dei protocolli professionali magistratuali e sottratta al sindacato disciplinare». 3.1. Ha, invece, escluso che fossero stati integrati gli illeciti, contestati sempre al capo c), di cui alle lettere l) e ff) del citato art. 2, perché, da un lato, i provvedimenti erano stati motivati, seppure sulla base di argomentazioni frutto di grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile, dall'altro non trasmodavano nella abnormità in senso tecnico, ravvisabile solo a fronte di provvedimenti non inquadrabili in alcun modello legale ed affetti da patologie genetiche o procedimentali tanto gravi da renderli assolutamente anomali ed atipici rispetto alle previsioni normative. 4. Dichiarata, quindi, la responsabilità disciplinare limitatamente all'illecito di cui all’art. 2, comma 1, lett. g) d.lgs. n. 109/2006, il C.S.M. ha ritenuto non applicabile allo stesso l'esimente di cui all’art. 3 bis del citato decreto perché la natura della violazione commessa, il mancato rispetto del principio dispositivo e del contraddittorio, l'inadeguatezza e la parzialità delle argomentazioni utilizzate in entrambi i provvedimenti ed inoltre la delicatezza e la complessità della controversia nonché lo strepitus suscitato, portavano a ritenere minati il prestigio, la credibilità e l'affidamento che ogni cittadino deve poter riporre nella magistratura. 5. Per la cassazione della sentenza la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso sulla base di cinque motivi, illustrati da memoria. 6. L’Ufficio della Procura Generale ha depositato conclusioni scritte, richiamate nel corso della discussione orale, ed ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., la ricorrente denuncia, in relazione alla condanna per l’illecito disciplinare di cui al capo c), la violazione ed erronea applicazione degli artt.115, 116 cod. proc. civ., dell’art. 2697 cod. civ., degli artt. 101 e 111 Cost., dell’art. 2, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 109/2006. Addebita alla sentenza impugnata di avere contraddittoriamente, da un lato, richiamato il principio secondo cui non è sindacabile in sede disciplinare l’attività interpretativa delle norme giuridiche, dall’altro affermato la responsabilità disciplinare dell’incolpata, che sulla base di quel principio andava esclusa, perché i provvedimenti, asseritamente adottati in violazione di norme di legge e frutto di negligenza grave ed inescusabile, non erano fondati sul notorio e su convinzioni personali. Richiama i passaggi argomentativi del decreto adottato il 6 luglio 2022 e dell’ordinanza cautelare del 31 ottobre 2022 e sostiene che il riferimento al fatto notorio, contenuto solo a pag. 13 dell’ordinanza, si riferiva unicamente all’incapacità del vaccino di impedire il contagio e costituiva un argomento ad abundantiam perché per il resto i provvedimenti adottati si fondavano su dati forniti dalla stessa ricorrente, non adeguatamente contrastati dall’Ordine convenuto, che, si evidenzia a pag. 20 del provvedimento, non aveva prodotto alcuno studio a sostegno delle proprie difese e si era limitato a richiamare «generiche evidenze scientifiche nazionali e internazionali sull’efficacia e sicurezza dei vaccini». Invoca al riguardo il principio di non contestazione e sostiene che dello stesso l’ordinanza cautelare aveva fatto corretta applicazione, addebitando, quindi, alla Sezione Disciplinare di non avere considerato che l’osservanza del comma 1 dell’art.115 cod. proc. civ. rendeva insussistente la violazione del comma 2. Deduce, poi, che erroneamente la sentenza impugnata ha ritenuto fondata su fatti notori la pronuncia resa dal magistrato che utilizza dati scientifici autonomamente appresi, perché il principio iudex peritus peritorumcostituisce una regola di giudizio e non di accertamento del fatto e, in quanto tale, esula dall’ambito di applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. Sottolinea al riguardo che i rapporti, utilizzati ai fini della decisione perché pubblicati nei siti delle autorità sanitarie istituzionali, erano stati citati anche dal Consiglio della Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana nella ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale del 12 settembre 2022 n. 118, espressamente richiamata nella motivazione dell’ordinanza cautelare. Afferma che gli studi scientifici indicati nel capo di incolpazione, in quanto condotti da soggetti in conflitto di interessi, non godono di un eguale grado di affidabilità e sono stati in parte contraddetti dalla casa produttrice e dalla stessa AIFA, quant o all’ idoneità del va ccino ad impedire il contagio e alla mancanza di assoluta sicurezza. Contesta, infine, che le decisioni assunte siano state fondate su considerazioni arbitrarie e soggettive perché, al contrario, le motivazioni dei provvedimenti evidenziano l’avvenuto studio delle questioni giuridiche e tecniche e, inoltre , pervengono alle medesime conclusioni alle quali erano già giunte altre pronunce dei giudici ordinari e amministrativi, citate nell’ordinanza. 2. La seconda critica, formulata ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., denuncia la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, in quanto contrastante, all’evidenza, con il tenore letterale dei provvedimenti, asseritamente assunti in violazione di norme di legge. La ricorrente richiama stralci dell’ordinanza cautelare e, riprendendo argomenti già sviluppati nel primo motivo, contesta l’affermazione secondo cui la decisione sarebbe stata fondata su considerazioni arbitrarie e soggettive e su una nozione di notorio dissonante rispetto all’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità. Aggiunge che contraddittoriamente la sentenza impugnata, da un lato, censura l’operato del magistrato per avere utilizzato dati forniti dagli [OSCURATO:PERSONA] e EuroMOMO, acquisiti autonomamente e reperiti attraverso la rete internet, e dall’altro addebita al magistrato di non avere considerato altri dati che potevano essere reperiti utilizzando il medesimo mezzo tecnico. Deduce ancora che in entrambi i provvedimenti cautelari si fa riferimento a documenti prodotti dalla parte ricorrente, analizzati dal giudice e ritenuti idonei a fondare la domanda proposta. Ulteriore profilo di contraddittorietà è ravvisato nell’avere la Sezione Disciplinare, da un lato, riconosciuto che il giudice può omettere di disporre consulenza tecnica d’ufficio e ricorrere alle proprie conoscenze specialistiche nonché a dati e studi scientifici dotati di un adeguato grado di certezza per gli operatori di riferimento, dall’altro ritenuto la responsabilità disciplinare dell’incolpata che a quel principio si era esattamente attenuta. Deduce ancora la ricorrente che i precedenti di merito richiamati nell’ordinanza e in sede disciplinare riguardavano fattispecie del tutto sovrapponibili a quella oggetto del procedimento cautelare e che, comunque, non può integrare illecito disciplinare la condotta del magistrato che decida di discostarsi da un orientamento giurisprudenziale, seppure maggioritario, e motivi il diverso convincimento con argomentazioni giuridiche. Addebita, infine, alla Sezione Disciplinare di non avere in alcun modo esaminato la documentazione prodotta in sede disciplinare, a suo dire idonea a confermare sul piano scientifico quanto affermato nei provvedimenti cautelari, e di essere incorsa in tal modo nel vizio di motivazione meramente apparente, configurabile allorquando il giudice penale, in violazione dell’art. 546, comma 1, lett. e), non faccia neppure cenno alle prove contrarie inerenti all’accertamento dei fatti ed alle circostanze contestate nell’imputazione. 3. Il terzo mezzo, ricondotto al vizio di cui all’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., denuncia l’illogicità della motivazione per travisamento delle prove e, dopo avere richiamato argomentazioni già illustrate nei primi due motivi, insiste nel sostenere che la Sezione Disciplinare ha omesso di valutare la documentazione prodotta dalla parte nel procedimento cautelare, valorizzata nelle motivazioni del decreto e dell’ordinanza, nonché quella depositata dall’incolpata ed ha acriticamente ritenuto attendibili gli studi scientifici richiamati nel capo di incolpazione, riferibili a soggetti che, in ragione dei rapporti diretti o indiretti con le imprese produttrici dei vaccini, si trovavano in una situazione di conflitto di interessi, tale da minare l’attendibilità delle conclusioni esposte. 4. Il quarto motivo censura il capo della sentenza impugnata che ha ritenuto integrato l’illecito disciplinare contestato alla lettera a) dell’incolpazione e denuncia la «violazione o erronea applicazione dell’art. 1, comma 1, e 3 bis d.lgs. n. 109/2006, violazione obbligo di disapplicazione per contrasto con fonti unionali, violazione o erronea applicazione dell’art. 9 sexies commi 1 e 3 d.l. n. 52/2021 conv. con l. 87/2021, art. 129 Cost., artt. 1, 3, 21 Carta di Nizza, Reg. U.E. self executing n. 679/2021 privacy, principi ragionevolezza e proporzionalità di cui agli artt. 7 e 8 CEDU conf. artt. 1,3, 4, 32, 117 e 129 Cost.». La ricorrente sostiene, in sintesi, che ha errato la Sezione Disciplinare nel ritenere l’illecito di pericolo astratto ed integrata la fattispecie tipizzata anche in ipotesi di accesso effettuato da soggetto non portatore del virus. Deduce che la norma speciale doveva essere disapplicata perché in contrasto con la disciplina eurounitaria richiamata in rubrica e con il principio di non discriminazione, avendo introdotto «un trattamento sperequato dei vaccinati che accedevano liberamente al luogo di lavoro senza tamponi per nove mesi e gravemente penalizzante per i non vaccinati che invece potevano accedervi solo con tampone ogni 48 ore». Aggiunge che i controlli del green pass attengono a dati sensibili e, pertanto, l’intera normativa andava disapplicata per violazione del regolamento europeo 679/2006 in tema di privacy. 5. Infine con il quinto motivo è denunciata, ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc.pen., l’omessa, contraddittoria e manifesta illogicità della motivazione e si addebita alla Sezione Disciplinare di avere ritenuto integrato l’illecito, pur avendo accertato la mancanza di offensività della condotta. Aggiunge la ricorrente che è mancata del tutto la valutazione dei motivi di liceità dell’accesso al Tribunale. 6. In premessa ritengono queste Sezioni Unite opportuno richiamare il proprio orientamento consolidato (cfr. fra le tante Cass. S.U. 31 luglio 2007 n. 16873; Cass. S.U. 12 giugno 2017 n. 14550; Cass. S.U. 4 novembre 2020 n. 24631; Cass. S.U. 31 maggio 2021 n. 15110; Cass. S.U. 4 agosto 2021 n. 22302; Cass. S.U. 21 marzo 2023 n. 8034) secondo cui l'art. 24 del d.lgs. n. 109 del 2006 prevede per il giudizio disciplinare di legittimità un sistema processuale scisso in due distinte fasi: l'instaurazione del giudizio da un lato, la trattazione e la decisione del giudiziostesso da un altro. Le forme e i termini del ricorso sono disciplinati dalle norme del codice di procedura penale, per snellire la fase introduttiva e garantire la compatibilità dei motivi di impugnazione con la disciplina del procedimento disciplinare di merito, tendenzialmente modellata, nei limiti della compatibilità, su quella del processo penale; le fasi di trattazione e di decisione sono, invece , regolate dall'ordinaria disciplina del codice di procedura civile, coerentemente con l'attribuzione della competenza alle Sezioni Unite civili e con l'oggetto del giudizio, riguardante sanzioni non assimilabili a quelle penali. Dunque, una volta iscritto il ricorso, trovano applicazione le disposizioni processuali civilistiche, tra le quali, in particolare, gli artt. 372, 377, 378 e 379, cod. proc. civ., riguardanti l'esercizio dei diritti della difesa nello svolgimento del giudizio civile di legittimità. Dal richiamato principio discende che: - non sono ammissibili «motivi nuovi» di impugnazione della sentenza, essendo pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che le memorie ex art. 378, cod. proc. civ., possono soltanto illustrare e precisare i motivi già proposti con il ricorso ovvero confutare le tesi avversarie, ma non ampliare il contenuto delle originarie argomentazioni né dedurre nuove eccezioni o nuove questioni, derivandone altrimenti la violazione del diritto di difesa della controparte (cfr. ex multis le citate Cass. n. 15110 e n. 22302 del 2021 e la giurisprudenza ivi richiamata in motivazione); - in relazione alla fase introduttiva, governata dal rito penale, è ammessa la produzione dei soli documenti nuovi che l’interessato non sia stato in grado di produrre nei precedenti gradi, ma a condizione che essi non costituiscano nuova prova e non comportino un'attività di apprezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel contesto delle prove già raccolte e valutate dai giudici di merito (Cass. pen. 19 giugno 2019 n. 42052; Cass. pen.7 gennaio 2016 n. 5722); -nella fase di trattazione, invece, trova applicazione l'art. 372 cod. proc. civ., che limita la produzione documentale alla nullità della sentenza impugnata e all'ammissibilità del ricorso e del controricorso, secondo gli indirizzi ermeneutici costanti di questa Corte, richiamati dalla citata Cass. S.U. n. 22302/2021. Nella fattispecie, pertanto, è inammissibile la produzione dei documenti depositati dalla ricorrente in date 5 e 6 settembre 2025, così come inammissibili sono le argomentazioni, che si leggono nella memoria ex art.378 cod. proc. civ., inerenti all’omessa motivazione sull’elemento soggettivo che deve sorreggere la condotta, ossia ad un vizio non denunciato con il ricorso. Analogamente non sfuggono alla sanzione di inammissibilità le eccezioni di tardività dell’azione disciplinare e di asserita incapacità del giudice disciplinare, illustrate nel corso della discussione pubblica, alle quali non fa alcun cenno l’articolato ricorso. 7. I primi tre motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente in ragione della loro connessione logica e giuridica, presentano profili di inammissibilità nella parte in cui, attraverso la denuncia del vizio motivazionale, sollecitano le Sezioni Unite ad esprimere un giudizio sulla attendibilità degli studi scientifici dei quali, secondo il capo di incolpazione, la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe tenuto alcun conto e svolgono considerazioni volte a dimostrare la correttezza, sul piano tecnico, delle affermazioni che si leggono nei provvedimenti cautelari quanto al carattere sperimentale dei vaccini, alla loro inefficacia rispetto alla prevenzione del contagio, alla pericolosità degli stessi perché idonei a determinare, oltre che immediati effetti collaterali, alterazioni del sistema immunitario, con effetti non prevedibili per la vita e la salute dei vaccinati. Il sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione delle decisioni della Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura è limitato, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e), al controllo della congruità, adeguatezza e logicità della stessa, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. fra le tante Cass. S.U. 4 novembre 2020 n. 24631; Cass. S.U. 19 marzo 2019 n. 7691). Si è precisato che detto sindacato deve mirare a verificare che la stessa a) sia "effettiva" e non meramente apparente, ossia realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", in quanto risulti sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente contraddittoria, ovvero sia esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso per cassazione) in termini tali da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (cfr. fra le tante Cass. S.U. 14 settembre 2022 n. 27012; Cass. pen. 14 giugno 2022, n. 23236). Ne discende che l’omessa valutazione delle risultanze istruttorie, contrarie a quelle prese in considerazione dalla decisione gravata, integra il vizio motivazionale solo a condizione che gli elementi trascurati o disattesi dal giudice di merito abbiano un chiaro ed inequivocabile carattere di decisività, nel senso che una loro adeguata valutazione avrebbe dovuto necessariamente condurre ad una decisione più favorevole di quella adottata (cfr. fra le più recenti Cass. S.U. 9 ottobre 2023 n. 28263 e la giurisprudenza ivi richiamata). La necessaria decisività difetta all’evidenza nella fattispecie perché l’addebito disciplinare del quale qui si discute, ritenuto sussistente dalla sentenza impugnata, non attiene al merito del giudizio medico-scientifico espresso nei provvedimenti adottati dall’incolpata ma alle modalità di esercizio dell’attività giurisdizionale, e in particolare, come si legge nella pronuncia gravata, nell’essere stato quel giudizio espresso senza la previa acquisizione di consulenza tecnica d’ufficio e valorizzando dati privi di adeguato grado di certezza, sì da risolversi «in una mera scelta personale di un determinato orientamento scientifico senza adeguata motivazione sulle ragioni che inducono a disattendere l’opposto orientamento». 7.1. Premessa, quindi, l’inammissibilità delle censure che tendono a sollecitare un giudizio di queste Sezioni Unite sulla asserita pericolosità e sull’inefficac ia della vaccinazione, va detto che per il resto le critiche mosse alla sentenza impugnata fanno leva, da un lato, sull’insussistenza degli errores in procedendo in relazione ai quali l’incolpazione è stata formulata; dall’altro rimarcano che, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 109/2006 l’attività di interpretazione delle norme di diritto e quella di valutazione del fatto e delle prove non può dare luogo a responsabilità disciplinare del magistrato. Si tratta di profili che possono essere sindacati entrambi in questa sede , perché attinenti alla interpretazione e corretta applicazione di norme giuridiche e di principi di diritto, mentre è solo il giudizio sulla inescusabilità dell’errore ad essere riservato al giudice disciplinare, quando lo stesso debba essere reso in relazione a circostanze fattuali,implicanti valutazioni di merito. 7.2. Così circoscritto il thema decidendum del giudizio di legittimità, occorre rilevare, sempre in premessa, che in relazione al rapporto fra l’ illecit o disciplinaretipizzato all a letter a g) dell’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 109 del 2006 e la clausola di salvaguardia prevista dal comma 2 della norma in commento ( secondo cui «Fermo quanto previsto dal comma 1, lettere g), h), i), l), m), n), o), p), cc) e ff), l'attività di interpretazione di norme di diritto e quella di valutazione del fatto e delle prove non danno luogo a responsabilità disciplinare»), queste Sezioni Unite da tempo hanno enunciato il principio di diritto secondo cui l'insindacabilità in ambito disciplinare dei provvedimenti giurisdizionali e delle interpretazioni adottate esclude sì che la loro semplice inesattezza tecnico-giuridica possa, di per sé sola, configurare l'illecito disciplinare del magistrato, ma non quando essa sia conseguenza di scarso impegno e ponderazione o di approssimazione e limitata diligenza, ovvero sia indice di un comportamento del tutto arbitrario, e rischi perciò di compromettere il prestigio dell'ordine giudiziario (Cass. S.U. 21 dicembre 2018 n. 33328 con ampi richiami a precedenti conformi). In tali casi, infatti, l’intervento disciplinare ha per oggetto, non già il risultato dell'attività giurisdizionale, ma il comportamento deontologico deviante posto in essere dal magistrato nell'esercizio della sua funzione, il che impone «una valutazione complessiva della vicenda e dell’atteggiamento in essa tenuto dal magistrato, al fine di verificare se il comportamento sia idoneo, siccome quantomeno dovuto ad inescusabile negligenza, a compromettere sia la considerazione di cui deve godere il singolo magistrato, sia il prestigio dell’ordine giudiziario » (Cass. S.U. 15 settembre 2023 n. 26662 e negli stessi termini Cass. S.U. 2 maggio 2019 n. 11586). Ha evidenziatoal riguardo il Giudice delle leggi che «il magistrato deve essere indipendente da poteri e da interessi estranei alla giurisdizione, ma è soggetto alla legge: alla Costituzione innanzi tutto, che sancisce, ad un tempo, il principio d'indipendenza (artt. 101, 104 e 108) e quello di responsabilità (art. 28), al fine di assicurare che la posizione super partesdel magistrato non sia mai disgiunta dal corretto esercizio della sua alta funzione.» (Corte Cost. 19 gennaio 1989 n. 18). 7.3. La garanzia di indipendenza del giudice, quindi, va coniugata con l’incondizionata soggezione alla legge e, pertanto, non può essere invocata per affermare l’irresponsabilità rispetto ad atti che siano frutto di scelte arbitrarie o di errori evidenti e incontrovertibili, idonei ad integrare la violazione dei doveri di «imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo e equilibrio» imposti al magistrato nell’esercizio delle sue funzioni. E’ stato efficacemente osservato al riguardo da Cass. S.U. 17 febbraio 2009 n. 3759 che « se l'inesattezza tecnico - giuridica dei provvedimenti adottati dal giudice non può di per sé costituire illecito disciplinare, tuttavia - nella valutazione, non dell'atto, bensì del comportamento del magistrato stesso - una tale inesattezza può essere idonea a evidenziare scarsa ponderazione, approssimazione, frettolosità o limitata diligenza, il che può essere sindacato nella sede disciplinare in quanto suscettibile di negativo riflesso sul piano del prestigio». L’ambito della responsabilità disciplinare, dunque,non attrae ogni errore del giudice e dallo stesso è escluso tutto ciò che sia giuridicamente discutibile , ossia le soluzioni date alla questione controversa che risultino quantomeno opinabili, seppure in contrasto con altri orientamenti espressi sul medesimo tema. Ciò perché, come reso evidente dal tenore letterale della disposizione che individua gli elementi costitutivi dell’illecito, l’errore deve essere grave e idoneo a rivelare ignoranza e negligenza inescusabili, il che implica, oltre all’evidenza e all’incontrovertibilità dell’errore medesimo, che alla soluzione data il magistrato sia pervenuto o senza dare adeguato conto delle ragioni della decisione, o sulla base di argomentazioni del tutto arbitrarie, come tali non idonee ad integrare un’attività interpretativa. Si comprende, allora, perché, anche per le fattispecie diverse da quella tipizzata alla lettera l) dell’art. 2, comma 1, d.lgs. n. 109/2006, nell’individuazione della linea di demarcazione fra l’ambito della responsabilità disciplinare e quello della insindacabilità delle decisioni giudiziarie, non si possa mai prescindere dalla motivazione del provvedimento, atteso che nemmenosoluzioni discutibili o in contrasto con orientamenti giurisprudenziali già consolidatisi possono dare luogo a responsabilità ove dal provvedimento emerga un percorso argomentativo giuridicamente accettabile, seppure non condivisibile e, in quanto tale, suscettibile di revisione da parte del giudice dell’impugnazione. Mutuando un concetto già espresso da queste Sezioni Unite, in relazione all’interpretazione dell’analoga clausola di salvaguardia prevista dall’art. 2, comma 2, della legge n. 117 del 1988, si deve ribadire che la presenza di una motivazionese, da un lato, non è condizione sufficiente ad escludere sempre ed in ogni caso la responsabilità, dall’altro è elemento da apprezzare necessariamente ai fini della delimitazione dell’area dell’insindacabilità, nella quale non possono essere attratte solo quelle decisioni che contengano una «violazione evidente, grossolana e macroscopica della norma applicata, ovvero una lettura di essa in contrasto con ogni criterio logico, oppure l'adozione di scelte aberranti nella ricostruzione della volontà del legislatore, o, ancora, la manipolazione assolutamente arbitraria del testo normativo o, infine, lo sconfinamento dell'interpretazione nel diritto libero» ( Cass. S.U. 3 maggio 2019 n. 11747). S i tratta, in sintesi, di fattispecie nelle quali la decisione, al di là dell’apparenza formale, finisce per non essere frutto di un processo interpretativo,perché contiene affermazioni ad esso non riconducibili e sconfinanti nel provvedimento abnorme o neldiritto libero. 8. Ritengono le Sezioni Unite che la sentenza impugnatadai richiamati principi si sia discostata nell’affermare la responsabilità disciplinare della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] relazione all’illecito di cui all’art. 2, comma 1, lett. g) del d.lgs. n. 109/2006. Non vi è dubbio che la decisione adottata di disapplicare l’art. 4 del d.l. n. 44/2021 e di autorizzare l’esercizio della professione di psicologa a prescindere dall’assolvimento dell’obbligo vaccinale, non possa essere ritenuta corretta e conforme a diritto, alla luce degli orientamenti, formatisi in epoca successiva all’adozione dei provvedimenti qui in rilievo, della giurisprudenza costituzionale (Corte Cost. n. 186/2023; Corte Cost. n. 185/2023; Corte Cost. n. 156/2023; Corte Cost. n. 15/2023; Corte Cost. n. 14/2023; cfr. anche, più di recente con riferimento all’attività penitenziaria, Corte Cost. n. 188/2024), di questa Corte (Cass. Sez. Lav. 8 aprile 2025 n. 9243; Cass. Sez. Lav. 27 gennaio 2025 n. 1881; Cass. Sez. Lav. 5 dicembre 2024 n. 31216) e della Corte di Giustizia (Corte UE 12 giugno 2025 in causa C- 219/24 sulla legittimità dell’obbligo vaccinale imposto ai lavoratori). Nondimeno l’errore commesso non è tale da integrare la contestata responsabilità disciplinare, perché non presenta quei caratteri, di cui sopra si è dato conto,che devono ricorrere affinché l’errore medesimo possa dirsi frutto di ignoranza e di negligenza inescusabilie, in quanto tale, esulante dall’ambito di applicazione della clausola di salvaguardia di cui al comma 2. 8.1. Va detto subito che si è formato giudicato interno sui capi della decisione che hanno mandato assolta la dott. ssa [OSCURATO:PERSONA] dalle incolpazioni di cui alle lettere l) e ff) dell’art. 2, comma 1, d.lgs. n. 109 del 2006 ed escluso che potessero essere qualificati atti abnormi il decreto cautelare emesso inaudita altera parte il 6 luglio 2022 e l’ordinanza del 31 ottobre 2022 , confermativa della sospensione del provvedimento impugnato e dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività sanitaria, pur in difetto di assolvimento dell’obbligo vaccinale. Parimenti la Sezione disciplinare ha ritenuto che non si fosse in presenza di motivazione assente o meramente apparente , sicché la responsabilità disciplinare è stata affermata unicamente in ragione della violazione, ritenuta inescusabile, degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., per avere l’incolpata falsamente applicato ai fatti di causa una nozione del notorio contrastante con la costante elaborazione giurisprudenziale e richiama to il principio iudex peritus peritorum per giustificare «una mera scelta personale di un determinato orientamento scientifico senza adeguata motivazione sulle ragioni che inducono a disattendere l’opposto orientamento» (pag. 16 della sentenza impugnata). 8.2. Così circoscritto l’ambito del giudiziosulla cui correttezza le Sezioni Unite sono chiamate a pronunciare, ambito che nella materia disciplinare è delineato innanzitutto dal contenuto dell’incolpazione , osserva il Collegio che non è ravvisabile nella condotta tenuta dalla dott.ssaZanda la contestata violazione del comma 2, dell’art. 115 cod. proc. civ., giacché i provvedimentidalla stessa adottati non sono fondati su “fatti notori”, bensì esprimono considerazioni di tipo tecnico e scientifico sull’efficacia e sulla sicurezza dei vaccini , considerazioni che esulano dall’ambito di applicazione del citato art. 115 cod. proc. civ. Questa Corte da tempo ha rimarcato l’ontologica diversità fra fatto notorio e cognizioni tecniche rilevanti ai fini della decisione ed ha sottolineato che il primo attiene all’accertamento dei fatti storici rilevanti ai fini della decisione i quali, ai sensi dell’art. 115 cod. proc. civ., devono essere provati dalle parti con la sola eccezione di quelli che hanno carattere generale e obiettivo , tanto da essere acquisiti alle conoscenze della collettività con un grado di certezza che li renda indubitabili o incontestabili; le altre riguardano, invece, l’attività valutativache il giudice è chiamato ad effettuare qualora ai fini della soluzione della controversia rilevino nozioni tecniche o scientifiche . In tal caso, si è detto, il giudice può esercitare il potere discrezionale di disporre consulenza tecnica d’ufficio, per acquisire al processo un parere tecnico ritenuto necessario od opportuno, ma può anche fare ricorso alle conoscenze specialistiche già in suo possesso o che siano frutto di studi e ricerche personali, senza che ciò implichi una violazione del divieto di cui alcitato art.115 cod. proc. civ., che si riferisce solo alla conoscenza privata dei fatti storici, non integranti fatti notori,e non anche al sistema generale delle conoscenze peritali (cfr. fra le tante Cass. 26 giugno 2007 n. 14759; Cass. 21 dicembre 2017 n. 30733; Cass. 16 dicembre 2019 n. 33154; Cass. 13 dicembre 2022 n. 36309). 8.3. Rispetto a queste ultime i principi che rilevano sono quelli, anch’essi affermati da tempo risalente e poi costantemente ribaditi, secondo cui in relazione alla consulenza tecnica d’ufficio il giudice, in quanto peritus peritorum non è tenuto a dare ingresso alla stessa , allorquando dimostri di poter risolvere i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione;inoltre , in quanto garante della correttezza del metodo scientifico, può disattendere le conclusioni alle quali l’ausiliario nominato sia pervenuto (cfr. fra le tante Cass. 13 maggio 2024 n. 13038; Cass. 16 dicembre 2022 n. 37027; Cass. 25 agosto 2023 n. 25281; Cass. 23 marzo 2017 n. 7472; Cass. 7 agosto 2014 n. 17757; Cass. 22 novembre 2010 n.23592). In entrambi i casi il limite all’esercizio del potere è dato dal corretto assolvimento dell’obbligo motivazionale, dovendo il giudice dare conto delle ragioni poste a fondamento del diniego di ammissione o d ella mancata condivisione della valutazione espressa dal consulente. 8.4. Nella specie l’ordinanza cautelare depositata il 31 ottobre 2022 che, lo si ribadisce, non assume a suo fondamento una nozione errata di fatto notorio, quanto alle conoscenze tecniche e scientifiche, richiamato in premessa il principio di diritto enunciato dalla citata Cass. n. 30733/2017, svolge una serie di considerazioni basate, non su opinioni personali e soggettive, come indicato nel capo di incolpazione, ma su studi scientificiper lo più depositati in giudizio dalla parte privata,richiamati anche in altre decisioni di merito citate nella pronuncia, studi che, si afferma nel provvedimento, non sono stati validamente contrastati dall’Ordine convenuto che «si è limitato a richiamare generiche evidenze scientifiche nazionali ed internazionali sull’efficacia e sulla sicurezza dei vaccini e le opinioni delle autorità sanitarie e istituti comunque riconducibili alla gestione pandemica, senza tuttavia produrre alcuno studio a sostegno di queste generiche difese». Per quanto possano apparire non condivisibili queste conclusioni e non giustificata l’adesione ad un orientamento scientifico minoritario senza una analitica disamina delle ragioni poste a fondamento di quello di diverso tenore,si è in presenza, ad avviso delle Sezioni Unite, di un errore che rileva sul piano della correttezza tecnica-giuridica della decisione, che avrebbe giustificato l’impugnazione del provvedimento, ma non è tale da integrare responsabilità disciplinare, in presenza di una analitica e dettagliata motivazione, la quale non stravolge il principio iudex peritus peritorum , invocato a suo sostegno, ma piuttosto non ne coglie pienamente le implicazioni quanto alla necessità che il giudice dimostr i la capacità di pervenire autonomamente ad un giudizio corretto su tutte le questioni tecnicherilevanti ai fini della decisione, il che comporta anche la necessità di confrontarsi, come accade in ogni ipotesi di valutazioni tecnic he fra loro contrastanti,con quella alla quale si ritiene di non prestare adesione. L’errore in tal senso commesso (poiché è indubbio che la dott.ssaZanda non abbia valorizzato in alcun modo i provvedimenti e gli studi scientifici analiticamente elencati nel capo di incolpazione) non può essere sottratto dall’ambito di applicazione della clausola di salvaguardia, perché lo stesso non possiede i caratteri di cui sopra si è dato conto e non è, nei termini contestati, tale da integrare una violazione evidente e macroscopica della regola di giudizio in rilievo né da ri velare scarsa ponderazione, approssimazione, frettolosità della decisione , che, come riconosciuto dalla stessa Sezione disciplinare, è per il resto ampiamente motivata. 8.5. Quanto, poi, alla violazione dell’art. 4 del d.l. n. 44/2021, che ha previsto l’obbligo di vaccinazione per gli esercenti la professione sanitaria, va detto che il procedimento disciplinare non è stato attivatoin relazione all’esercizio non corretto del potere di disapplicazione della normativa interna asseritamente in contrasto con quella convenzionale e unionale, perché l’atto di incolpazione, pur richiamando la legge sopra citata, ha ravvisato l’illecito disciplinare solo nella manifesta errata applicazione degli artt. 115 e 116 del codice di rito. Va, peraltro, evidenziato che alla disapplicazione l’ordinanza cautelare è pervenuta dopo avere lungamente argomentato sulla violazione degli artt. 1, 3 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea nonché sul potere/dovere del giudicenazionale di risolvere l’antinomia fra diritto interno e diritto unionale, assicurando la prevalenza di quest’ultimo senza necessità di ricorrere al rinvio pregiudiziale o all’incidente di costituzionalità. Ha ritenuto possibile l’applicazione diretta della Carta di Nizza sul rilievo che i provvedimenti emanati dall’Unione Europea in occasione dell’emergenza pandemica consentissero di attrarre al diritto unionale anche la materia dell’obbligo vaccinale. Si tratta di conclusioni che, come già anticipato, sono state, in seguito, smentite sia dalla Corte Costituzionale che dalla Corte di Giustizia ma le stesse, per come argomentate,non fuoriescono dall’ambito del giuridicamente opinabile,sicché non vi è ragione per ritenere inapplicabile al caso in esame la più volte citata clausola di salvaguardia, atteso che si è in presenza, anche sotto tale profilo, di un errore tecnico-giuridico che non presenta quei profili di gravità e di inescusabilità richiesti dalla fattispecie di illecito contestata. 9.Il quarto ed il quinto motivo, da trattare unitariamente in ragione della loro connessione logica e giuridica, sono infondati. L’art. 9 sexies del d.l. 22 aprile 2021 n. 52, nella versione applicabile alla fattispecie ratione temporis, dopo aver previsto, al comma 1, il divieto per i magistrati ordinari di accedere agli uffici giudiziari se non in possesso della certificazione prevista dall’art. 9 dello stesso d.l., al comma 3 aggiunge che “l'accesso dei soggetti di cui al comma 1 del presente articolo agli uffici giudiziari in violazione della disposizione di cui al medesimo comma 1 integra illecito disciplinare ed è sanzionato per i magistrati ordinari ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109…”. Queste Sezioni Unite, seppure pronunciando in fattispecie non sovrapponibile a quella oggetto di causa, hanno già interpretato la disposizione in rilievo ed hanno affermato che l’illecito disciplinare speciale è integrato dalla sola condotta di accesso all’ufficio, pericolosa perché espone a rischio la salute altrui. Hanno aggiunto che « l a scelta normativa si muove nell’ambito della responsabilità e della discrezionalità del legislatore di individuare una conseguenza calibrata, in termini di sacrificio dei diritti del magistrato, strettamente funzionale rispetto alla finalità, perseguita dalla disciplina di settore, di riduzione della circolazione del virus. Al fondo vi è l’idea che la libertà individuale non può andare disgiunta dalla responsabilità collettiva e dalla realizzazione del bene comune, rientrando tra i compiti e gli scopi primari dell’ordinamento nel suo complesso la difesa dei più deboli per ragioni di salute. All’onere di vaccinarsi si accompagna il dovere di attestarne l’adempimento con una certificazione pubblica che reintroduce nell'esperienza sociale condizioni di, almeno relativa, sicurezza e di tranquillità, allora compromesse dalla diffusione dei contagi.»(Cass. S.U. 14 novembre 2023 n. 31692). Corretta è, dunque, la sentenza impugnata nella parte in cui evidenzia che l’illecito è integrato dalla sola condotta tenuta in violazione della norma di legge e non occorre che venga dimostrato un pericolo in concreto per la salute pubblica, perché la pericolosità è stata ritenuta in via generale ed astratta dal legislatore, con la conseguenza che la rilevanza disciplinare del fatto non può essere esclusa dalla mancanza di un effettivo pregiudizio arrecato al bene giuridico tutelato. 9.1. La disposizione non presenta profili di illegittimità costituzionale, alla luce dei principi affermati nelle pronunce del Giudice delle leggi, già richiamate al punto 8, che hanno ritenuto la normativa emergenziale legittima , nella parte in cui ha imposto limitazioni all’esercizio di determinate attività lavorative, perché frutto di un ragionevole bilanciamento fra i diversi diritti, di rilievo costituzionale, che vengono in discussione. In particolare la giurisprudenza costituzionale ha rimarcato che la disciplina emergenziale ha realizzato il contemperamento fra la dimensione individuale e quella collettiva del diritto alla salute ed ha rappresentato una risposta alla emergenza pandemica, per affrontare la quale era indispensabile assicurare una tempestiva e uniforme attuazione dell’obbligo vaccinale, essendo rimessa alla responsabilità e, quindi, alla discrezionalità del legislatore la scelta su quali fossero le misure maggiormente rispondenti alle finalità perseguite mediante la previsione dell’obbligo vaccinale (Corte cost. n. 185 del 2023, par. 6.) 9.2. Ad analoghe conclusioni è pervenuta la Corte di Giustizia con la recente sentenzadel 12 giugno 2025 in causa c - 219/24 che , oltre a ritenere non in contrasto con il diritto eurounitario la richiesta, da parte del datore di lavoro, della vaccinazione come condizione indispensabile per accedere al luogo di lavoro e rendere la prestazione lavorativa, ha anche precisato, ribad endo , quanto già affermato dalla pronuncia del 13 luglio 2023 in causa c- 765/21, che l’ordinamento unionale non disciplina i casi in cui è consentito allo Stato imporre una vaccinazione e, conseguentemente, non possono essere invocate dai destinatari dell’obbligo le disposizioni della Carta dei diritti fondamentali , che trovano applicazione nei soli casi di attuazione del diritto dell’Unione. Infondati sono dunque gli argomenti, sviluppati nel quinto motivo, sui quali la ricorrente ha fatto leva per sostenere che la norma speciale dove sse disapplicarsi ad opera del giudice disciplinare, in quanto in contrasto con il principio di non discriminazione e con l’ordinamento eurounitario. 9.3. In relazione a quest’ultimo aspetto occorre ancora evidenziare che rispetto all’illecito disciplinare del quale qui si discute viene in rilievo l’obbligo, concettualmente diverso da quellovaccinale, di munirsi del cosiddetto green pass, ossia delle « certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2» (così la definizione dettata nel comma 1, dell’art. 9 d.l. 52/2021 , ulteriormente specificata nel comma 2). L’Unione europea, nel fissare, con il regolamento 2021/953 del 14 giugno 2021, « un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID- 19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19», ha espressamente riconosciuto la facoltà degli Stati membri di limitare la libera circolazione per motivi di sanità pubblica, con la specifica finalità di contenere la diffusione del SARS- CoV-2, ed inoltre, nel disciplinare, all’art. 10, la protezione dei dati personali, haconsentito agli ordinamenti nazionali il trattamento dei dati sensibili « per verificare e comprovare lo stato di vaccinazione, il risultato del test o la guarigione del titolare», sicché infondata è la tesi della ricorrente secondo cui la disciplina nazionale violerebbe, sempre ed in ogni caso, il regolamento europeo 679/2006, espressamente richiamato dal citato art. 10 e ritenuto compatibile con la disciplinadella certificazione. 9.4. Né si ravvisa alcun profilo di contraddittorietà della sentenza impugnata per avere, da un lato, ritenuto integrato l’illecito, dall’altro applicato alla incolpata l’esimente di cui all’art. 3 bis del d.lgs. n. 109/2006. La Sezione disciplinare, infatti, non si è discostata dai principi di diritto enunciati fra le tante da Cass. S.U. n.21368 del 19 luglio 2023 e Cass. S.U. n. 24048 del 7 agosto 2023, secondo cui la vicenda può essere ritenuta di scarsa rilevanza se, pur in presenza di tutti gli elementi richiesti dalla fattispecie legale tipica, il suo contenuto di disvalore non risulti di apprezzabile consistenza, sulla base di un accertamento che, prendendo in esame tutti i profili del fatto dal punto di vista oggettivo o soggettivo, ne escluda la concreta offensività. Le circostanze sulle quali anche in questa sede fa leva la ricorrente (motivi dell’accesso ed assenza di pericolosità concreta della condotta , in ragione dell’esito negativo del tampone eseguito nella medesima giornata) non sono idonee a far escludere la sussistenza dell’illecito, come si è detto integrato dalla sola condotta tenuta in violazione della norma speciale, e, pertanto, correttamente sono state valorizzate dal giudice disciplinare ai soli fini dell’applicazione dell’art. 3 bis del d.lgs. n. 109/2006. 10. In via conclusiva meritano accoglimento, nei limiti sopra evidenziati, i soli primi tre motivi di ricorso, mentre vanno rigettati il quarto eil quinto motivo. La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con l’assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] anche dalla incolpazione di cui al capo c). 11. L’accoglimento solo parziale del ricorso giustifica la compensazione delle spese del giudizio tra la ricorrente e il Ministero della Giustizia , rimasto intimato. Non occorre invece provvedere al regolamento delle spese nei rapporti con il Procuratore generale, che ovviamente non può essere destina
Decreto Cassazione n. 28369/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris