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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 28309/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di L'Aquila, in sede di riesame, ha respinto l'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA] e confermato il sequestro preventivo del bar "[OSCURATO:PERSONA] III", in relazione ad indagini per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90, emesso sul presupposto che la libera disponibilità dell'esercizio commerciale in oggetto comporterebbe il concreto e attuale pericolo di prosecuzione dell'attività illecita di spaccio di sostanze stupefacenti.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore della Cioccariello, in qualità di socia della [OSCURATO:SOCIETA]., lamentando quanto segue.

I) Errores in iudicando e vizio di motivazione, per assenza di alcuna minima relazione tra le condotte delittuose contestate agli indagati e la lecita attività commerciale del bar.

Dalle indagini è solo emerso che, in alcuni casi, il luogo del bar in questione è stato adottato quale punto di incontro di alcuni degli indagati.

Il Tribunale ha illogicamente ritenuto che la Cioccariello, soggetto estraneo ai reati in contestazione, non avrebbe dedotto né provato in alcun modo la propria posizione di terzo di buona fede estraneo ai fatti: la stessa non aveva bisogno di provare alcunché, nella sua qualità di legale rappresentante della società titolare dell'esercizio commerciale in questione, condotto in locazione a seguito di contratto stipulato con il locatore [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale ha erroneamente ritenuto che il bar fosse nella disponibilità dell'indagato [OSCURATO:PERSONA].

Difetta il vincolo di pertinenzialità del bene con gli specifici reati in contestazione.

II) Errores in iudicando e vizio di motivazione, con riferimento alla sussistenza del periculum in mora, non essendo mai stato rinvenuto stupefacente all'interno del bar.

III) Errores in iudicando e assenza di motivazione, in ordine ai requisiti della adeguatezza e proporzionalità della misura, trattandosi di sequestro riguardante un bene di proprietà di terzi estranei al processo.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. '?

2. Va premesso che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per il vizio di violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argonnentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.

U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692).

3. Così delimitato il controllo riservato al giudice di legittimità dall'art. 325 cod. proc. pen., si deve osservare che le censure articolate dalla ricorrente si limitano ad evidenziare asseriti vizi logico-motivazionali che non sono deducibili in sede di legittimità avverso un provvedimento attinente ad una misura cautelare reale.

In effetti, l'ordinanza impugnata si è limitata a ravvisare l'inconsistenza delle censure addotte in sede di riesame, risultando contestato dall'interessata solo il fumus dei reati ed invocata l'inesistenza di una effettiva sproporzione, aspetti non rilevanti ai fini del dissequestro in favore del terzo: infatti, secondo il costante orientamento della Corte regolatrice, in tema di sequestro preventivo, il terzo che affermi di avere diritto alla restituzione del bene oggetto di sequestro, può dedurre, in sede di merito e di legittimità, unicamente la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene e l'inesistenza di un proprio contributo al reato attribuito all'indagato, senza potere contestare l'esistenza dei presupposti della misura cautelare (cfr. Sez. 3, n. 36347 del 11/07/2019, Rv. 276700 - 01).

4. Ne deriva come il primo motivo dedotto sia generico ed in fatto, non spettando alla Corte di cassazione stabilire l'effettiva proprietà del bar ovvero la strumentalità dello stesso rispetto al reato, aspetti che neanche risultano contestati nell'istanza di riesame e che sono stati comunque adeguatamente trattati nell'ordinanza impugnata, secondo considerazioni che non è il caso qui di ripetere.

5. Per quanto attiene al requisito del periculum, la motivazione offerta dal Tribunale non è certamente mancante o apodittica, stante il riscontrato rinvenimento nel bar di un bilancino di precisione e di un taser, arma collegata ad uno dei principali indagati del procedimento, tale Mici, in quanto trovata anche nell'abitazione del medesimo.6.

Per quanto attiene, infine, alla proporzionalità del vincolo reale, la censura proposta appare inconsistente e manifestamente infondata, posto che l'affermata appartenenza dell'esercizio commerciale a soggetti non direttamente coinvolti nell'indagine non fa venire meno l'esigenza, sottesa al sequestro, di prevenire la prosecuzione dell'attività illecita di spaccio di sostanze stupefacenti ivi commessa, pericolo che il Tribunale ha ritenuto, allo stato, fronteggiabile solo adottando la misura cautelare reale in disamina, secondo una ponderata e non arbitraria valutazione di merito, come tale insindacabile nella presente sede di legittimità.

7. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro trem

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di L'Aquila, in sede di riesame, ha respinto l'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA] e confermato il sequestro preventivo del bar "[OSCURATO:PERSONA] III", in relazione ad indagini per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90, emesso sul presupposto che la libera disponibilità dell'esercizio commerciale in oggetto comporterebbe il concreto e attuale pericolo di prosecuzione dell'attività illecita di spaccio di sostanze stupefacenti. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore della Cioccariello, in qualità di socia della [OSCURATO:SOCIETA]., lamentando quanto segue. I) Errores in iudicando e vizio di motivazione, per assenza di alcuna minima relazione tra le condotte delittuose contestate agli indagati e la lecita attività commerciale del bar. Dalle indagini è solo emerso che, in alcuni casi, il luogo del bar in questione è stato adottato quale punto di incontro di alcuni degli indagati. Il Tribunale ha illogicamente ritenuto che la Cioccariello, soggetto estraneo ai reati in contestazione, non avrebbe dedotto né provato in alcun modo la propria posizione di terzo di buona fede estraneo ai fatti: la stessa non aveva bisogno di provare alcunché, nella sua qualità di legale rappresentante della società titolare dell'esercizio commerciale in questione, condotto in locazione a seguito di contratto stipulato con il locatore [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale ha erroneamente ritenuto che il bar fosse nella disponibilità dell'indagato [OSCURATO:PERSONA]. Difetta il vincolo di pertinenzialità del bene con gli specifici reati in contestazione. II) Errores in iudicando e vizio di motivazione, con riferimento alla sussistenza del periculum in mora, non essendo mai stato rinvenuto stupefacente all'interno del bar. III) Errores in iudicando e assenza di motivazione, in ordine ai requisiti della adeguatezza e proporzionalità della misura, trattandosi di sequestro riguardante un bene di proprietà di terzi estranei al processo. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. '? 2. Va premesso che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per il vizio di violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argonnentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692). 3. Così delimitato il controllo riservato al giudice di legittimità dall'art. 325 cod. proc. pen., si deve osservare che le censure articolate dalla ricorrente si limitano ad evidenziare asseriti vizi logico-motivazionali che non sono deducibili in sede di legittimità avverso un provvedimento attinente ad una misura cautelare reale. In effetti, l'ordinanza impugnata si è limitata a ravvisare l'inconsistenza delle censure addotte in sede di riesame, risultando contestato dall'interessata solo il fumus dei reati ed invocata l'inesistenza di una effettiva sproporzione, aspetti non rilevanti ai fini del dissequestro in favore del terzo: infatti, secondo il costante orientamento della Corte regolatrice, in tema di sequestro preventivo, il terzo che affermi di avere diritto alla restituzione del bene oggetto di sequestro, può dedurre, in sede di merito e di legittimità, unicamente la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene e l'inesistenza di un proprio contributo al reato attribuito all'indagato, senza potere contestare l'esistenza dei presupposti della misura cautelare (cfr. Sez. 3, n. 36347 del 11/07/2019, Rv. 276700 - 01). 4. Ne deriva come il primo motivo dedotto sia generico ed in fatto, non spettando alla Corte di cassazione stabilire l'effettiva proprietà del bar ovvero la strumentalità dello stesso rispetto al reato, aspetti che neanche risultano contestati nell'istanza di riesame e che sono stati comunque adeguatamente trattati nell'ordinanza impugnata, secondo considerazioni che non è il caso qui di ripetere. 5. Per quanto attiene al requisito del periculum, la motivazione offerta dal Tribunale non è certamente mancante o apodittica, stante il riscontrato rinvenimento nel bar di un bilancino di precisione e di un taser, arma collegata ad uno dei principali indagati del procedimento, tale Mici, in quanto trovata anche nell'abitazione del medesimo.6. Per quanto attiene, infine, alla proporzionalità del vincolo reale, la censura proposta appare inconsistente e manifestamente infondata, posto che l'affermata appartenenza dell'esercizio commerciale a soggetti non direttamente coinvolti nell'indagine non fa venire meno l'esigenza, sottesa al sequestro, di prevenire la prosecuzione dell'attività illecita di spaccio di sostanze stupefacenti ivi commessa, pericolo che il Tribunale ha ritenuto, allo stato, fronteggiabile solo adottando la misura cautelare reale in disamina, secondo una ponderata e non arbitraria valutazione di merito, come tale insindacabile nella presente sede di legittimità. 7. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro trem
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