CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 settembre 2025
Cassazione n. 28511/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.320/2025 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELL’INTERNO, in persona dei legali rappresentanti domiciliati ex lege in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO MESSINA n. 894/2024 depositata il 15/10/2024. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/09/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] A. RUSSO. Udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l’accoglimento del terzo motivo di ricorso, rigetto dei restanti motivi. Uditi gli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] I ricorrenti, cittadini iscritti alle liste elettorali di Comuni ricompresi nel circondario della Corte di Appello di Messina, in data 5 novembre 2018 hanno presentato ricorso avverso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell’Interno evidenziando che la attuale legge elettorale, come modificata dalla l. n. 165 del 3/1/2017 (cd. Rosatellum o Rosatellum -bis) presenta rilevanti criticità costituzionali, quali l’iter legislativo accelerato con cui è stata approvata, le soglie di sbarramento, il voto congiunto e la esenzione dalle firme per alcune liste, che avevano compromesso l’esercizio del diritto di voto nelle (allora) imminenti consultazioni elettorali e hanno chiesto al giudicante di sollevare la questione di legittimità costituzionale, strumentale al giudizio di merito e quindi di accertare: il loro diritto soggettivo di partecipare personalmente, liberamente e direttamente con metodo democratico ed in condizioni di libertà ed eguaglianza alla vita politica dell’Italia nel legittimo esercizio della loro quota di sovranità popolare; che l’applicazione delle disposizioni di cui alla legge n. 165/2017, era stata gravemente lesiva dei loro diritti; che le amministrazioni convenute fossero condannate al risarcimento del danno, ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., da determinare in via equitativa. Il Tribunale ha respinto la domanda sul rilievo che «il diritto soggettivo spettante ai ricorrenti di partecipare personalmente, liberamente e direttamente con metodo democratico ed in condizioni di libertà ed eguaglianza alla vita politica dell’Italia, è quello previsto e garantito dalle disposizioni attualmente vigenti». Gli elettori hanno interposto gravame che la Corte d’appello di Messina ha respinto rilevando: a)l'inammissibilità dei motivi di appello nella parte in cui essi risultavano sforniti di caratteri argomentativi e critici, risolvendosi in una «riproposizione delle argomentazioni difensive già svolte in primo grado, senza veicolare alcuna censura specifica alle ragioni della decisione gravata, emergenti dalla motivazione della sentenza di primo grado»; b) la infondatezza delle censure di apoditticità della sentenza di primo grado in punto di rigetto delle questioni di legittimità costituzionale da essi prospettate, per l'infondatezza dei dubbi avanzati circa la costituzionalità della legge elettorale c.d. Rosatellum; c) la infondatezza della censura secondo la quale il Tribunale non avrebbe dovuto pronunciarsi sulla domanda di danno in quanto assorbente, poiché secondo la Corte sul punto era necessario esprimersi per individuare l'interesse ad agire. In particolare, la Corte d’appello ha condiviso le argomentazioni già rese del giudice di primo grado rilevando che la Corte Costituzionale ha sempre riconosciuto ampia discrezionalità al legislatore in materia elettorale, richiamando quanto affermato dalla Consulta nella sentenza n. 35/2017 i cui principi ha ritenuto riferibili anche alla attuale legge elettorale, in quanto aventi portata generale e quindi applicabili anche al sistema proporzionale e non solo al maggioritario. Avverso la predetta sentenza gli elettori hanno proposto ricorso per cassazione, affidandosi a quattro motivi e riproponendo in questa sede i dubbi di legittimità costituzionale. L’Avvocatura dello Stato, per le amministrazioni resistenti, ha svolto difese con controricorso. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con la quale ha chiesto di accogliersi il terzo motivo del ricorso e di respingersi gli altri. I ricorrenti hanno depositato memoria e alla pubblica udienza dell'11 settembre 2025 hanno discusso la causa. Il Procuratore generale ha concluso come da requisitoria scritta. All’esito dell’udienza pubblica dell’11 settembre 2025 il Collegio si è riservato la decisione. [OSCURATO:PERSONA] si è riconvocato nella medesima composizione in data 22 ottobre 2025. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con il primo motivo del ricorso si lamenta la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., con riferimento all’art. 24, comma 1, della legge 11 marzo 1953, n.87. Con tale motivo i ricorrenti lamentano il vizio motivazionale della sentenza, in quanto la Corte d’appello di Messina nell’affrontare singolarmente tutti i motivi di appello, non sarebbe andata oltre una generica critica alle questioni di legittimità costituzionale sollevate dagli appellanti, limitandosi a precisare che la decisione di prime cure meritava di essere condivisa anche nel merito delle delibazioni sulle predette questioni di legittimità costituzionale. I ricorrenti deducono che il vizio motivazionale nel quale è incorsa la Corte territoriale è determinato dall’avere valutato l’appello proposto, facendo applicazione degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c., senza porre la necessaria attenzione e il dovuto approfondimento delle questioni di legittimità costituzionale sollevate. I ricorrenti, in particolare, ritengono che il Giudice dell'appello non abbia assolto all'onere, imposto dalla legge n. 87/1953, di pronunziarsi circa la non manifesta infondatezza e rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale. 2.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360, comma 1, nn. 3) e 4) c.p.c., con riferimento agli artt. 342, 348 bis e 348 ter c.p.c. I ricorrenti censurano la sentenza impugnata per avere fatto falsa applicazione degli artt. 342, 348-bis e 348- ter c.p.c., in quanto non applicabili ratione temporis al caso di specie, poiché l’atto di appello è stato iscritto a ruolo in data 7 gennaio 2020. Rilevano che l’appello era stato proposto ex art.702 quater c.p.c., il ricorso di primo grado era stato proposto ex art. 702 bis e ss. c.p.c. e la versione applicabile ratione temporis al procedimento di appello de quo dell’art. 348 bis c.p.c. espressamente impediva l’applicabilità della pronuncia di inammissibilità prevista dal primo comma dello stesso articolo nel caso in cui l'appello fosse stato proposto a norma dell'art. 702-quater. 3.-Con il terzo motivo del ricorso si lamenta la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., con riferimento all’art. 112 c.p.c. Con tale motivo viene riproposta la censura, già formulata in appello, in ordine alla circostanza che il Tribunale, pur non sollevando le questioni di legittimità costituzionale evidenziate dalla parte si è comunque pronunziato sulla subordinata domanda risarcitoria. I ricorrenti deducono che la domanda di risarcimento del danno non poteva e doveva essere sottoposta a valutazione nell’attualità, ma solo quando si fosse maturato, nel successivo giudizio di merito, il presupposto che imprescindibilmente la condizionava e che, nella fattispecie, è del tutto mancato. Rilevano che la Corte territoriale non poteva pronunciarsi sulla domanda risarcitoria a prescindere dall’esito del giudizio costituzionale, perché sino a quel momento quella domanda non esisteva e sarebbe venuta ad esistenza solo se e in quanto fosse stata previamente accertata l’illegittimità del comportamento del legislatore. 4.- Con il quarto motivo del ricorso si lamenta la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., con riferimento agli artt. 91 e 92 c.p.c.. Il motivo riguarda la condanna alle spese, lamentandone il carattere sanzionatorio. Secondo i ricorrenti la Corte d’Appello ha fatto mal governo dell’art. 92 c.p.c., laddove stabilisce che «[…] nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero», poiché non vi è dubbio che le questioni di legittimità costituzionali sollevate rappresentino assolute novità. 5.-I ricorrenti ripropongono in questa sede le questioni di legittimità costituzionale della legge elettorale, già sottoposte ai giudici di merito. 5.-1 - [OSCURATO:PERSONA]’ COSTITUZIONALE Proposta dai ricorrenti in ordine all’iter legislativo della legge n. 165/2017. I ricorrenti deducono la incostituzionalità degli artt. 1, 2, 3, 4 e 6 della L. n. 165/2017, per la violazione dei principi della sovranità popolare, della pari dignità e dei diritti elettorali attivi e passivi dei ricorrenti, come prescritti dagli artt. 48, c. 1 e 2, 51, c. 1, 56, c. 1, Cost. e dall’art 3 del Protocollo CEDU (per come richiamato dall’art. 117, c. 1, Cost.), in conseguenza della violazione della riserva di assemblea, della normalità dell’iter legislativo e del divieto di vincolo di mandato, come rispettivamente prescritti dagli artt. 67, 71, 72, c. 1 e 4, Cost.Osservano che attraverso la fulminea approvazione della legge elettorale, specie al Senato, non è stata rispettata la normalità dell’iter legislativo di cui all’art. 72 Cost., obbligatoria per la legge elettorale, che è invece tracimato nella specialità della questione di fiducia, comprimendo oltre ogni ragionevolezza il dibattito parlamentare, sia in commissione che in aula. Rilevano che attraverso la votazione sulla questione di fiducia, l’iter legislativo del DDL elettorale, che doveva essere ordinario, è divenuto speciale, secondo l’icastica affermazione contenuta nell’ormai famoso [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (che offrono in comunicazione come doc. 18), poi confermato nella seduta del 25/09/1980 (che offrono in comunicazione come doc. 19), e così perdendo tutte le caratteristiche dialettiche che avrebbero dovuto accompagnarlo sino al suo naturale esito. Appare evidente che, così procedendo, si è impedito ai parlamentari di esercitare l’iniziativa legislativa di cui all’art. 71, comma 1, Cost., che non vuol dire soltanto presentare disegni di legge, ma anche intervenire su quelli all’esame, con la possibilità di emendarli. Deducono, in particolare, che avendo sia la Camera sia il Senato esitato la normativa elettorale attraverso otto votazioni su altrettante questioni di fiducia, che hanno fatto decadere tutti gli emendamenti presentati, ne è risultata violata la libertà di mandato dei parlamentari, i quali, piuttosto che valutare in termini legislativi il merito del provvedimento all’esame, sono stati costretti a esprimersi, in termini esclusivamente politici, sul rapporto di fiducia rispetto al Governo, che aveva fatto dipendere la sua permanenza in carica proprio dal voto palese dei parlamentari piuttosto che dai voti, eventualmente anche segreti, attraverso cui avrebbero potuto esprimersi in dissenso rispetto al merito del DDL. 5.2.- [OSCURATO:PERSONA]’ COSTITUZIONALE Relativa alla soglia di sbarramento del 3%, prevista da una serie di norme del DPR 361/1957 (per la Camera) e del D.lgs. 533/1993 (per il Senato), come modificate dalla l. 165/2017 (in particolare artt. 83 e 16 -bis). I ricorrenti deducono la incostituzionalità delle norme del D.P.R. 361/1957 (come modificate dall’art. 1, L. n. 165-2017) e del D. Lgs. 533/1993 (come modificate dall’art. 2, L. 165/2017 per la violazione dei principi della sovranità popolare, della pari dignità e dell’eguale capacità politica ed elettorale, attiva e passiva dei ricorrenti per irragionevolezza della soglia del 3% (soglia sbarramento) per l’accesso a Camera e Senato. Segnatamente censurano: -che la legge 165/2017, con una normativa riferita sia per la Camera (art. 83, comma 1, lettera e, n. 2) sia per il Senato (art. 16-bis, comma 1, lettera e, n. 2), prescriva per le singole liste soglie di accesso nazionali del 3% dei voti validi, prevedendo che se ne possa prescindere quando la lista, pur non conseguendo quella soglia, sia rappresentativa di una minoranza linguistica tutelata che abbia raggiunto nella rispettiva regione la soglia del 20%, ovvero abbia conseguito almeno due eletti in collegi uninominali; -che parallelamente, in presenza di coalizioni di liste, la l. n. 165/2017 prescriva soglie nazionali di accesso del 10% dei voti validi, e ciò sia per la Camera (art. 83, comma 1, lettera e, n. 1) sia per il Senato (art. 16-bis, comma 1, lettera e, n.1), e condizioni ulteriormente l’accesso al fatto che almeno una delle liste collegate abbia conseguito la soglia nazionale del 3%, mentre prevede che se ne possa prescindere solo per le liste rappresentative di minoranze linguistiche tutelate che abbiano raggiunto nella rispettiva regione la soglia del 20% ovvero abbiano conseguito almeno due eletti in collegi uninominali; - che solo per il Senato, sia prevista un’ulteriore deroga alla soglia nazionale del 3% per le liste, sia singole sia collegate, e ciò quando, ancorché non rappresentative di una minoranza linguistica tutelata, abbiano conseguito in una regione almeno il 20% dei voti validi, e con esclusivo effetto per quella determinata regione. Secondo i ricorrenti la circostanza che nel 2017 la Corte costituzionale con la sentenza n. 35 abbia ritenuto non irragionevole la soglia di sbarramento, purché non sia eccessivamente elevata, non può applicarsi al caso in questione perché in quella circostanza la Corte costituzionale si era pronunciata sul sistema elettorale maggioritario, mentre qui si discute del sistema proporzionale ora vigente per le circoscrizioni plurinominali nelle quali si eleggono i due terzi del Parlamento. Deducono che nella legge elettorale censurata, a differenza della precedente, non vi è l’obiettivo di migliorare la governabilità, e che nella sentenza n. 1/2014 la Corte Costituzionale ha affermato che, se è legittimo perseguire l’obiettivo della governabilità, ciò deve avvenire col minore sacrificio possibile della rappresentanza; dal che è agevole dedurre che, se le soglie di accesso non sono finalisticamente poste per agevolare la governabilità, cessano di godere dell’unica motivazione che può giustificarle e diventano per ciò stesso costituzionalmente illegittime, in quanto destinate a sacrificare inutilmente gli altri interessi e valori costituzionalmente protetti, ponendosi in contrasto con gli artt. 1, secondo comma, 3, 48, secondo comma, e 67 Cost.5.3.- [OSCURATO:PERSONA]’ COSTITUZIONALE In relazione alle norme del D.lgs.533/1993 per l’elezione del Senato, come modificate dalla legge 165/2017 riguardanti: a) la “sede regionale” in cui si esauriscono gli effetti del voto, con innalzamento della soglia naturale di accesso alla effettiva assegnazione dei seggi; b) la sua contraddittorietà con la soglia legale nazionale di accesso del 3%; c) la traslazione dei seggi da un territorio a un altro. I ricorrenti deducono la incostituzionalità delle norme del D.lgs. 533/1993 modificate dall’art. 2, L. 165/2017 per la violazione dei principi della sovranità popolare, della pari dignità e dell’eguale capacità politica ed elettorale, attiva e passiva dei ricorrenti, garantita dal voto personale, diretto ed eguale prescritto dagli artt. 1, comma 1, 3, 48, commi 2 e 4, 49, 51, comma 1, 56, comma 1, 58, comma 1, 67, 70 e 94, comma 1, Cost. Evidenziano che la soglia di accesso al Senato è calcolata su base nazionale, mentre poil’assegnazione dei seggi avviene su base regionale senza recupero nazionale; potrebbe quindi accadere che una lista che abbia superato la soglia nazionale del 3%, così conseguendo il diritto di essere rappresentata in Senato, potrebbe non essere in grado di superare le soglie naturali, nelle regioni piccole in ragione delle soglie troppo alte, e nelle regioni più grandi in ragione del numero insufficiente di voti, così contrastando con l’art. 57 Cost. secondo il quale il Senato della Repubblica è eletto a base regionale. 5.4.- [OSCURATO:PERSONA]’ COSTITUZIONALE Proposta in relazione alle norme della l. n. 165/2017 riguardanti l’obbligatorietà del voto congiunto tra collegi uninominali e plurinominali, con eventuale trascinamento tra candidati, liste e territori diversi ancorché non voluti dall’elettore, in violazione della rappresentanza, anche territoriale, garantita dal voto personale, diretto ed eguale prescritto dagli artt. 3, 48, comma 2, 56, commi 1 e 4, 57, comma 4, e 58, comma 1, Cost.I ricorrenti deducono che questa parte della normativa è la più sgradevole per l’elettore, che ormai, si astiene massicciamente dal voto, obbligato com’è a votare congiuntamente per il candidato nel collegio uninominale e per le liste e i candidati che gli sono collegati nel collegio plurinominale, e viceversa, in termini che contraddicono tutte le prescrizioni costituzionali in materia (contraddizione estrinseca), ma addirittura anche quelle emblematicamente affermate nell’incipit della stessa legge n. 165/2017 (contraddizione intrinseca), il cui art. 1, comma 1, e art. 2, comma 2, affermano icasticamente che “Il voto è diretto ed eguale, libero e segreto”, quando invece il voto è obbligatoriamente congiunto e quindi in assoluto contrasto con quell’iniziale affermazione di principio. Avviene infatti che allorché il voto viene espresso per un candidato nel collegio uninominale, nello stesso momento quello stesso voto, che è l’unico a disposizione dell’elettore, cessa di essere diretto e libero essendo egli costretto a votare, senza poterla scegliere, anche per la relativa lista (o coalizione) plurinominale collegata, così attribuendo “indirettamente e forzatamente” il suo voto anche a candidati che potrebbero non piacergli, oltretutto eleggibili secondo un ordine prestabilito e senza la possibilità di esprimere neppure una qualche preferenza. E la stessa cosa è a dirsi quando l’elettore vota nel collegio plurinominale per una lista che intende liberamente e direttamente scegliere, perché in quello stesso momento non può fare a meno di votare anche per il candidato collegato nel collegio uninominale, che invece potrebbe non gradire, senza che gli sia offerta alcuna possibilità di votare per un diverso candidato uninominale collegato a una diversa lista o a una diversa coalizione nel collegio plurinominale. Quest’inammissibile trascinamento si verifica anche nel rapporto tra le liste coalizzate nel medesimo collegio plurinominale posto che, se una lista consegue la soglia dell’1% ma non quella del 3%, essa non parteciperà alla distribuzione dei seggi, ma vedrà i suoi voti proporzionalmente distribuiti tra le altre liste collegate. Rilevano che tutto ciò è l’esatto contrario del voto “libero” prescritto dall’art. 48, c. 2, Cost. per ogni tipo di elezione, ma anche del voto “diretto” prescritto dall’art. 56, comma 2, Cost. per la Camera, e dall’art. 58, comma 1, per il Senato. Evidenziano che vi è poi la questione dei seggi eccedentari, nel caso in cui una lista plurinominale abbia diritto a ottenere più seggi rispetto al numero dei suoi candidati, con gli eletti che si trasferiscono alla Camera da una circoscrizione all’altra e anche da una regione all’altra, mentre al Senato il trasferimento attualmente opera solo nella circoscrizione regionale. A riprova di ciò evidenziano il caso verificatosi in Sicilia alle elezioni del 2018 per il Senato, in cui il seggio eccedentario che sarebbe spettato in Sicilia al M5S, non è stato assegnato dall’[OSCURATO:PERSONA] per mancanza di candidati eleggibili, è rimasto a lungo scoperto ed è stato poi assegnato dalla Giunta delle Elezioni a una candidata della lista M5S di altra regione (Umbria); i ricorrenti criticano il meccanismo per cui i seggi eccedentari sono trasferiti in Regioni lontane da quelle di voto e di elezione. Osservano che nello scrutinare la legge elettorale cd. Italicum, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 35/2017 ha affermato che l’articolo 56, quarto comma Cost., ha contenuti precettivi non solo in riferimento al momento antecedente alle elezioni, ma «intende anche impedire che tale ripartizione possa successivamente essere derogata, al momento della assegnazione dei seggi alle diverse liste nelle circoscrizioni, sulla base dei voti conseguiti da ciascuna di esse»; sul punto, quella legge si salvava solo per le «ampie cautele» dispiegate, e che la traslazione, riscontrabile solo in via marginalissima nell’Italicum, risulta invece drasticamente amplificata nella attuale legge elettorale, che rende non solo possibile, ma addirittura probabile, l’effetto flipper tra territori diversi. 5.5. - [OSCURATO:PERSONA]’ COSTITUZIONALE Proposta dai ricorrenti in relazione alle norme della l. n. 165/2017 riguardanti l’esenzione dalle firme di presentazione per alcune liste privilegiate, e l’imposizione di un numero abnorme di presentatori per le altre liste, e tutto ciò in violazione degli artt. 1, commi 1 e 2, 3, 48, comma 2, 49, 51, comma 1, e 58, comma 1, e dell’art. 3 protocollo addizionale CEDU. Secondo i ricorrenti queste disposizioni sono eccessivamente penalizzanti per i nuovi partiti soprattutto in relazione ai tempi strettissimi entro i quali si deve provvedere. Osservano che a differenza di altri paesi europei, in Italia sono necessarie da 1.500 a 2.000 firme per ogni collegio plurinominale, a loro volta autenticate da un pubblico ufficiale o equiparato, con corredo di certificati d’iscrizione nelle liste elettorali, e le firme dovrebbero essere raccolte su liste già formate coi nomi dei candidati, come tali immodificabili, quando invece le liste esonerate possono tranquillamente cambiare i loro candidati anche un attimo prima di depositarle, così introducendo, di fatto, un ulteriore effetto per un verso privilegiante (per gli insider) e per altro verso penalizzante (per gli outsider). 6.- L’Avvocatura dello Stato eccepisce in primo luogo la inammissibilità del ricorso dal momento che i ricorrenti non contestano specificamente la statuizione di inammissibilità resa dalla Corte territoriale per essere l'atto d'appello una mera e pedissequa riproposizione delle tesi propugnate in primo grado. Deduce in ogni caso la infondatezza del ricorso e segnatamente che: a) l'avere posto la questione di fiducia non rappresenta una violazione degli articoli 71 e 72 Cost. e non è atto idoneo a ledere la libertà di voto e la sovranità dei cittadini quanto piuttosto, eventualmente, a incidere sulle attribuzioni costituzionali dei membri del Parlamento; b) la previsione di una soglia di sbarramento è finalizzata a coniugare le esigenze di rappresentatività con quelle di governabilità; c) il trasferimento dei voti è utile a evitare la dispersione del voto e ad incoraggiare i partiti a coalizzarsi e quindi risponde a un principio di ragionevolezza; d) in tema di meccanismi di assegnazione dei seggi il legislatore gode di ampia discrezionalità e l'attribuzione dei seggi in sede regionale è coerente con la previsione dell'articolo 57 Cost.; d) l'obbligatorietà del voto congiunto con reciproco trascinamento tra candidati è una scelta di opportunità, dal momento che tutti i meccanismi elettorali comportano una qualche diseguaglianza del peso di voto in uscita che può ritenersi costituzionalmente illegittima soltanto se sproporzionata o irrazionale e tutelare il diritto di voto non significa necessariamente garantirne la modalità disgiunta; e) il meccanismo di traslazione dei seggi eccedentari ha carattere residuale ed è un fenomeno necessariamente connaturato a un sistema in cui l'assegnazione dei seggi avviene a un livello più alto di quello in cui si presentano i candidati; f) nello stabilire modi e tempi per l'ammissibilità delle nuove liste il legislatore gode di discrezionalità e la nuova disciplina in materia di raccolta di firme prevista per il Senato non è irragionevole perché riduce il numero di firme richieste ai fini della presentazione. 7.- Ciò permesso, si rileva che le questioni di legittimità costituzionale prospettate costituiscono la parte centrale ed essenziale tanto della sentenza impugnata che del ricorso per cassazione. Per quanto infatti la Corte d’appello osservi che il gravame sarebbe «in parte inammissibile (per contrasto con il disposto di cui all’art. 342 C.P.C.) ed in parte infondato nel merito», procede poi alla disamina delle tesi dei ricorrenti e valuta il rilievo delle proposte questioni di costituzionalità, condividendo il giudizio reso sul punto dal primo giudice (in particolare si veda pag. 15 della sentenza impugnata) facendo riferimento alla discrezionalità ampia di cui gode il legislatore nella scelta del sistema elettorale. I ricorrenti ripropongono dunque in questa sede gli stessi dubbi di costituzionalità già avanzati nei gradi di merito, posto che la domanda proposta, di accertare e dichiarare che essi non hanno potuto esercitare il diritto soggettivo di partecipare personalmente, liberamente e direttamente con metodo democratico ed in condizioni di libertà ed eguaglianza alla vita politica dell’Italia nel legittimo esercizio della loro quota di sovranità popolare, in quanto impedito dalla legge elettorale, e di riconoscere e di liquidare il danno, è pregiudizialmente legata all’accoglimento delle questioni di costituzionalità. 7.1.- I richiedenti lamentano infatti di avere subito una lesione al libero esercizio del diritto di voto nelle specifiche consultazioni elettorali successive alla approvazione della legge n. 165/2017, rilevando che nelle consultazioni elettorali del 2018 si sono verificate distorsioni rappresentative (pag. 47 del ricorso) e che ove si analizzassero i dati relativi alle consultazioni del 2023 si giungerebbe al medesimo risultato; rilevano inoltre che la legge elettorale attuale ha l’effetto di scoraggiare pro futuro la partecipazione al voto, per le varie criticità rilevate, il cui effetto è quello di non garantire adeguatamente la rappresentatività e di costringere indirettamente l’elettore ad attribuire il suo voto anche a candidati non da lui prescelti e a liste elettorali il cui programma potrebbe non condividere. Lamentano, in definitiva, una lesione già avvenuta e ne prospettano altre di future, per effetto di una legge elettorale che – secondo la loro prospettazione- ha un impatto negativo importante sul sistema democratico e di ciò sarebbe riprova il sempre più marcato astensionismo, posto che gli elettori, quali sono i ricorrenti, si convincono sempre di più di non potere scegliere direttamente i loro rappresentanti. Si tratta quindi, in ipotesi di fondatezza della tesi dei ricorrenti, di un vulnus al sistema della democrazia rappresentativa che si nutre del principio di responsabilità (accountability) il quale richiede che l'elettore sappia chi elegge con il suo voto e l'eletto sappia a quale elettorato rispondere (politicamente). 8.- Deve qui osservarsi che la questione è ben più complessa della semplice critica alla esistenza di una soglia (o meglio di più soglie) di sbarramento, trattandosi di un complessivo meccanismo, di cui la soglia di sbarramento è solo uno degli elementi caratterizzanti, che produrrebbe l’effetto di pregiudicare la rappresentatività, manipolare il voto dell’elettore e si porrebbe anche in contrasto, per quanto riguarda il Senato, con l’art. 57 Cost. secondo il quale l’elezione del Senato avviene su base regionale, salvi i seggi della circoscrizione Estero. 8.1-L’attuale sistema elettorale è disciplinato dal D.P.R. 30 marzo 1967 n.361 (Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati) e dal D.P.R. 20 dicembre 1993, n. 533 (Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica) entrambi modificati dalla legge 3 novembre 2017 n. 165 e successivamente in parte modificati dalla legge 27 maggio 2019 n. 51. Segnatamente, la legge n. 165/2017 ha innovato il precedente sistema elettorale già inciso dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 1 del 13 gennaio 2014 (che ha dichiarato in parte illegittimi gli artt. 4, 59 e 83 del T.U. per la Camera e gli artt. 14 e 17 del T.U. per il Senato, come configurati dalla legge n. 270 del 21 dicembre 2005) e dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 35 del 9 gennaio 2017 che ha dichiarato la incostituzionalità delle modifiche apportate al T.U. per la Camera da alcune norme della legge elettorale n. 52 del 6 maggio 2015. 8.2.-La legge n. 165/2017 prevede, in sintesi, che i tre ottavi dei seggi parlamentari sia assegnato con un sistema maggioritario a turno unico in altrettanti collegi uninominali: in ciascun collegio è eletto il candidato più votato, ogni elettore può esprimere una sola scelta. Il rimanente dei seggi è ripartito proporzionalmente tra le coalizioni e le singole liste che abbiano superato le previste soglie di sbarramento nazionali; la ripartizione dei seggi è effettuata a livello nazionale per la Camera e a livello regionale per il Senato. Ogni lista presenta un proprio programma, dichiara un proprio capo politico e, eventualmente, l'apparentamento con una o più liste al fine di creare coalizioni. Sono previste diverse soglie di sbarramento per essere ammessi a partecipare alla ripartizione dei seggi e segnatamente: 3% dei voti ottenuti a livello nazionale, valida per le liste singole; 20% dei voti ottenuti a livello regionale, valida, alternativamente e solo al Senato, per le liste singole; 20% dei voti ottenuti a livello regionale, o elezione di due candidati nei collegi uninominali, valida, alternativamente, per le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute presentate esclusivamente nelle regioni a statuto speciale in cui sia prevista una particolare tutela di tali minoranze; 10% dei voti ottenuti a livello nazionale, valida per le coalizioni, purché comprendano almeno una lista che abbia superato una delle altre tre soglie previste. Una particolarità di questo sistema è quello delle cd. liste corte: i prevede che i candidati nei collegi plurinominali proporzionali siano indicati in liste corte (tra i 2 e i 4 nominativi) in modo da essere singolarmente riconoscibili dall'elettore. Non è prevista l'espressione di voti di preferenza, cosicché nei collegi plurinominali, determinato il numero degli eletti che spettano a ciascuna lista, i candidati vengono eletti secondo l'ordine fissato al momento della presentazione della lista. La scheda elettorale è unica per la quota maggioritaria e proporzionale e non è ammesso, pena l'annullamento della scheda, il voto disgiunto. 9.- In questo contesto, la distorsione dei principi di democratica partecipazione e rappresentatività sarebbe l’effetto combinato della previsione di soglie di sbarramento in un sistema misto, ma prevalentemente proporzionale, soglie determinate su base nazionale sia per Camera che per Senato, cui si aggiunge il trasferimento dei voti dalle liste che non superano la soglia del 3% (ma abbiano almeno raggiunto l’1%) alle liste coalizzate, ma non unite dallo stesso programma elettorale e dallo stesso leader comune, unitamente all’obbligatorietà del voto congiunto tra collegi uninominali e plurinominali e la previsione di oneri gravosi per la presentazione della nuove liste (numero di firme, tempi ristretti). La distorsione si sarebbe peraltro consumata anche «a monte» per le modalità di approvazione della legge elettorale, poiché ponendo la questione di fiducia il governo avrebbe esautorato il Parlamento dalle sue prerogative e violato l’art.72 Cost. 9.1.- Si tratta quindi non già della analisi dei profili di incostituzionalità di una singola norma, ma del complessivo meccanismo che emerge dalla legge elettorale. La complessità e ampiezza della questione rendono pertanto opportuna la richiesta di una relazione all’Ufficio del Massimario illustrativa della attuale legge elettorale, che dia conto di tutta la giurisprudenza costituzionale in materia e dei principi in essa contenuti in tema di ragionevolezza e p