CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 38388/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita' del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA, in difesa di [OSCURATO:PERSONA] il quale dopo aver illustrato i motivi del gravame insiste nell'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Roma ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa il 12/2/2021 dal Tribunale di Roma e con la quale l'imputato, all'esito di giudizio abbreviato, era stato condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed € 4.000,00 di multa, in relazione al reato previsto dall'art.73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309. La Corte territoriale ha osservato che la sentenza di primo grado era stata depositata il 17/2/2020, quindi entro il termine di quindici giorni dalla lettura del dispositivo, conseguendone che l'appello avrebbe dovuto essere proposto entro il termine di quarantacinque giorni; ha quindi rilevato che non risultava dagli atti alcun deposito formale dell'atto di appello ma unicamente una nnail di trasmissione dell'atto di impugnazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA], alcun rilievo assumendo la datazione dell'impugnazione al [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 2. Avverso la predetta sentenza ha presentato ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, articolando un unitario motivo di impugnazione nel quale ha dedotto l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen., con riferimento agli artt. 544, comma 2 e 585, lett.b) e 591, comma 1, lett.c), cod.proc.pen.. Ha dedotto che la Corte territoriale avrebbe erroneamente dichiarato l'inammissibilità dell'appello senza tenere conto della sospensione dei termini processuali conseguente all'art.83 del di. n.18/2020 e dell'art.36, comma 1, del d.l. n.23/2020, con specifico riferimento al periodo compreso tra il 9 marzo 2020 el'11 maggio 2020, con conseguente tempestività dell'impugnazione, ritualmente proposta alla data del 12/5/2020; ha altresì evidenziato, in relazione all'argomentazione contenuta nella sentenza impugnata, che la trasmissione dell'atto di appello era avvenuta alla stessa data del 12/5/2020 a mezzo di posta elettronica certificata, come consentito dalla normativa emergenziale. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. 4. Il ricorso è fondato. Va premesso che, in tema di impugnazioni e allorché sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un error in procedendo la Corte di legittimità è giudice 2 anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all'esame diretto degli atti processuali, che resta, invece, precluso dal riferimento al testo del provvedimento impugnato contenuto nella lett. e) del citato articolo, quando risulti denunziata la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092; conforme, Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017 n. 3346, dep. 2018, F., Rv. 273525). 5. Ciò posto, la sentenza di primo è stata pronunciata il 10/02/2020 e la relativa motivazione è stata depositata entro il quindicesimo giorno successivo, conseguendone che - in base al combinato degli artt. 544, comma 2 e 585, comma 1, lett.b), cod.proc.pen. - il termine di trenta giorni per la proposizione dell'appello decorreva (ai sensi dell'art.585, comma 2, lett.c), cod.proc.pen.), dalla data del 25/02/2020. Ne consegue - in considerazione della sospensione dei termini processuali disposta tra il 9 marzo e 1'11 maggio 2020 per effetto dell'art.83, comma 2, del d.l. 17/03/2020, n.18 e dell'art.36, comma 1, del d.l. 8/04/2020, n.23 - che l'atto di appello, ritualmente depositato in forma cartacea (e non, come indicato nella sentenza impugnata, tramite posta elettronica) alla data del 12/05/2020, risulta essere stato tempestivamente proposto. 6. Per l'effetto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio e deve contestualmente disporsi la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Roma, affinché proceda al giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per il giudizio alla Corte di appello di Roma. Così deciso il 7 settembre