CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 novembre 2021
Cassazione n. 09590/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo confermava la decisione di primo grado, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato colpevole del delitto di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 (inosservanza delle prescrizioni inerenti la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno) ed era stato condannato alla pena di un anno di reclusione. 2. Avverso tale sentenza ricorre per cessazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia. Nell'unico motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio della motivazione, in relazione al diniego delle attenuanti generiche e alla determinazione del trattamento sanzionatorio. 3. In esito al preliminare esame presidenziale il ricorso è stato rimesso a questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen. 4. Il ricorso è inammissibile. Al riguardo basti rilevare che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826-01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899-01). A tale principio la Corte di merito risulta essersi attenuta, avendo negato il beneficio in relazione ad indici, tanto di natura oggettiva (la negativa rilevanza della plateale condotta inosservante) che soggettiva (la proclività a delinquere, riflessa dai gravi precedenti penali), non illogicamente valutati e poziori rispetto ad ogni altro eventuale contrario elemento. Quanto alla pena, essa si attesta, tenuto conto della recidiva ritenuta in sentenza, in prossimità del minimo edittale e il richiamo ai criteri di cui all'art. 133 cod. pén. era sufficiente ai fini dell'assolvimento dell'obbligo motivazionale (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288-01). 5. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/11/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ---.) D.5:-%"'