CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 32030/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio innanzi al giudice civile competente per valore Ricorso definito ex art. 23 comma 8 D.L. 137/2020.[OSCURATO:PERSONA] 1.La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ricorre per l'annullamento della sentenza del 04/12/2020 della Corte di appello di Messina che, in riforma della sentenza del 24/02/2020 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto impugnata dagli imputati, sigg.ri [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha assolto questi ultimi dai reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 44, lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001 (capo A) e 110 cod. pen., 93, 94 e 95, d.P.R. n. 380 del 2001 (capo B) loro ascritti perché non punibili per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. 1.1.Con unico motivo deduce, ai sensi dell'art. 606, lett. c), cod. proc. pen., l'omessa citazione per l'udienza di trattazione del processo. [OSCURATO:PERSONA] 2.11 ricorso, pur astrattamente fondato, è tuttavia inammissibile per mancanza di interesse. 3.0sserva il Collegio: 3.1.con sentenza del 24/02/2020, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto aveva condannato gli imputati alla pena ritenuta di giustizia per i reati loro ascritti ai capi A e B, ma aveva rigettato la domanda della parte civile ritenendo insussistente un danno risarcibile; 3.2.1a sentenza non è stata impugnata dalla parte civile, né dal pubblico ministero, ma solo dagli imputati; 3.3.in alcun modo, pertanto, la sentenza di primo grado avrebbe potuto essere riformata quanto alle statuizioni civili, posto che il capo relativo al rigetto della domanda di risarcimento del danno era divenuto irrevocabile; 3.4.ne consegue che la parte civile (effettivamente non citata, né avvisata della trattazione dell'appello degli imputati) non aveva (e non ha) alcun interesse a coltivare il rapporto processuale di impugnazione siccome quello instaurato con la domanda di risarcimento del danno si era irrevocabilmente estinto ben prima della decisione impugnata. 4.Vero è che questa Corte, in ossequio al principio di immanenza della parte civile nel processo penale, ha ritenuto abnorme, e pertanto ricorribile per cassazione, l'ordinanza di esclusione della parte civile dal giudizio di secondo grado, a seguito della rilevata tardività dell'appello dalla stessa proposto (Sez. 3, n. 20365 del 02/12/2020, dep. 2021, Rv. 281298 - 01) ed ha altresì affermato che la parte civile non appellante avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, che non abbia rinunciato all'impugnazione né revocato la propria costituzione nei termini previsti dall'art. 82 cod. proc. pen., è legittimata a ricorrere per cassazione avverso la sentenza di appello che abbia confermato l'assoluzione, ma può dedurre soltanto questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del processo o di puro diritto insorte dopo il giudizio di secondo grado in forza di "ius superveniens" o di modificazione della disposizione normativa di riferimento, anche in conseguenza di un intervento demolitorio o additivo della Corte costituzionale (Sez. 3, n. 16492 del 27/11/2020, dep. 2021, Rv. 281779 - 01). 4.1.Nel caso di specie, però, il rapporto processuale "accessorio" introdotto dalla parte civile è stato irrevocabilmente definito dal Giudice di primo grado che, pur condannando gli imputati, ha escluso l'esistenza di un danno risarcibile. 4.2.Vale, per maggiore chiarezza dell'assunto e delle relative conseguenze, riportare uno stralcio testuale della motivazione della sentenza n. 16492 del 2021, cit.: «3.2 (...) costituisce insegnamento maggioritario della Corte di cassazione quello secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione proposto dalla parte civile avverso la sentenza d'appello, se la stessa non abbia impugnato la decisione assolutoria di primo grado, confermata dalla Corte d'appello a seguito di impugnazione proposta dal solo pubblico ministero, in quanto il principio dell'immanenza degli effetti della costituzione di parte civile, di cui all'art. 76 cod. proc. pen., vale nel rispetto di tutti gli altri principi, tra cui quello della tempestività dell'impugnazione, la cui mancanza determina il passaggio in giudicato della sentenza a norma dell'art. 329 cod. proc. ci v. (Sez. 5, n. 315 del 14/11/2017, dep. 2018, Rv. 271926 - 01; Sez. 6, n. 35678 del 07/07/2015, Rv. 265003 - 01; Sez. 6, n. 35513 del 21/05/2013, Rv. 256091 - 01; Sez. 6, n. 49497 del 13/10/2009, Rv. 245477 - 01; Sez. 5, n. 6911 del 08/05/1998, Rv. 211844 - 01). Tale principio si basa sulla considerazione che la parte civile non appellante non può devolvere in cassazione questioni non devolute in appello e sulle quali, di conseguenza, il giudice del gravame non si è espresso (insegnamento assolutamente consolidato; cfr., sul punto, Sez. 2, n, 29707 del 08/03/2017, Rv. 270316 - 01; Sez. 2, n. 13826 del .;!7/02/2017, Rv. 269745 - 01; Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, Rv. 255577 - 01). 3.3 In senso contrario, si è affermato che la parte civile, benché non abbia proposto impugnazione avverso la sentenza assolutoria di primo grado, appellata dal solo P.M., deve ritenersi legittimata a proporre ricorso per cassazione, ai soli effetti civili e ove sussista il concreto interesse (Sez. 4, n. 26643 del 5/04/2009, Rv. 244796 - 01; Sez. 4, n. 11016 del 31/05/1994, Rv. 200388 - 91, secondo cui per il principio dell'immanenza della costituzione di parte civile, fino a quando è in corso il procedimento penale, la parte civile, una volta ammessa, ha diritto di partecipare alle fasi successive alla prima e può ricorrere contro la sentenza di appello anche quando da essa non sia stata impugnata la pronuncia di primo grado o non sia stata proposta impugnazione ammissibile. Ed infatti, se l'azione civile rimane validamente inserita nel processo penale fino alla sentenza irrevocabile, nessuna limitazione difensiva può incontrare il costituito il quale contro le pronunce a lei sfavorevoli di primo o di secondo grado può attivarsi con proprie impugnazioni o affidarsi, in appello ed in cassazione, o solo in appello od ancor solo in cassazione, agli eventuali gravami del P.M., con diritto, comunque, anche nella seconda evenienza, di partecipare e parlare). 3.4 Ritiene il Collegio che il contrasto tra i due orientamenti sia più apparente che reale. 3.5 Il secondo orientamento, infatti, fa leva sul principio di immanenza della costituzione di parte civile (espressamente affermato dall'art. 76, comma 2, cod. proc. pen.) che ha effetto per ogni stato e grado del processo e deve intendersi revocata nei soli casi tassativamente previsti dall'art. 83, commi 1 (revoca espressa) e 2 (revoca tacita), cod. proc. pen. Costituisce declinazione pratica del principio di immanenza il fatto che la sentenza penale di assoluzione ha efficacia di giudicato nel giudizio civile per le restituzioni o il risarcimento del danno promosso dal danneggiato che si sia costituito parte civile e, come nel caso di specie, abbia accettato il rito abbreviato (art. 652 cod. proc. pen.). Secondo l'art. 648 cod. proc. pen. la sentenza è irrevocabile quando contro di essa non è ammessa impugnazione ovvero quando sono spirati i termini per impugnarla ovvero, ancora, quando la Corte di cassazione dichiara inammissibile o rigetta il ricorso presentato avverso di essa. Sono di conseguenze estranee alla peculiarità del processo penale le norme che disciplinano l'acquiescenza alla sentenza nel processo civile (art. 329 cod. proc. civ.) non importabili, né applicabili estensivamente al processo penale. Nel processo penale la parte civile, oltre alla possibilità di revoca della costituzione, può rinunciare all'impugnazione (art. 589, cod. proc. pen.; o non proporre impugnazione affatto) e solo in quel caso non è più legittimata a coltivare l'azione civile nel processo penale. Ma se avverso la sentenza di assoluzione di primo grado propone appello I solo pubblico ministero, non v'è ragione che, in virtù del principio di immanenza, impedisca alla parte civile non appellante di prendere parte al processo di secondo grado, di rassegnare (come nel caso di specie) le proprie conclusioni ed eventualmente ricorrere per cassazione avverso la sentenza confermativa della pronuncia assolutoria. Del resto, nemmeno l'assenza della parte civile nel giudizio di appello può essere interpretata come comportamento equivalente a revoca tacita o presunta, non essendo riconducibile ad alcuna delle specifiche ipotesi previste dall'art. 82, secondo comma, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 2016, Clarke, Rv. 203430 - 01; in senso conforme, più recentemente, Sez. 3 5, n. 24637 del 06/04/2018, Rv. 273338 - 01, secondo cui la parte civile costituita, che non partecipi al giudizio di appello personalmente e non presenti conclusioni scritte ai sensi dell'art. 523 cod. proc. pen., deve ritenersi comunque presente nel processo e le sue conclusioni, pur rassegnate in primo grado, restano valide in ogni stato e grado in virtù del principio di immanenza previsto dall'art. 76 cod. proc. pen.; nello stesso senso, Sez. 6, n. 25012 del 23/05/2013, Rv. 257032 - 01, secondo cui la mancata presentazione delle conclusioni della parte civile nel giudizio di appello non integra gli estremi della revoca tacita della costituzione di parte civile di cui all'art. 82, comma secondo, cod. proc. pen., nel senso che la disposizione di cui all'art. 82 comma secondo, cm. proc. pen. vale solo per il processo di primo grado ove, in mancanza delle conclusioni non si forma il "petitum" sul quale il giudice possa pronunziarsi, mentre invece le conclusioni rassegnate in primo grado restano valide in ogni stato e grado del processo essendo quest'ultima norma applicabile al solo giudizio di primo grado, cfr. Sez. 2, n. 24063 del 20/05/2008, Rv. 240616 - 01; Sez. 5, n. 12959 del 08/02/2006, Rv. 234536 - 01; Sez. 4, n. 11783 del 08/11/1995, Rv. 203535 - 01). La mancata impugnazione della sentenza di primo grado appellata dal pubblico ministero o da altre parti civili non può essere intesa come rinuncia all'impugnazione ben potendo la stessa parte civile non appellante prendere parte al processo di appello e di rassegnarvi le proprie conclusioni. 3.6 Deve essere affermato il principio di diritto che la parte civile che non ha proposto appello avverso la sentenza di assoluzione di primo grado è legittimata a ricorrere per cassazione avverso la sentenza di appello che conferma l'assoluzione se non ha rinunciato all'impugnazione stessa ovvero non ha revocato la costituzione nei termini previsti dall'art. 82 cod. proc. pen.». 4.3.Nel cacisL3 :i., ..gutinato dalla citata sentenza n. 16492 del 2021 (ed in quelli da essa gitail) la mancata impugnazione della parte civile riguardava una sentenza di assoluzione tuttavia impugnata dal pubblico ministero. In questi casi, la coltivazione del rapporto processuale penale da parte dell'organo della pubblica accusa impedisce la formazione del giudicato anche sull'an della pretesa civilistica con la conseguenza che nemmeno il rapporto processuale civilistico in senso stretto può dirsi definitivamente esaurito. Il tratto comune, in questi casi, è costituito dalla mancanza di una pronuncia espressa sul merito dell'azione civile esercitata nel processo penale. 4.4.La peculiarità del caso in esame sta, invece, nel fatto che il primo Giudice, pur avendo condannato gli imputati, ha tuttavia rigettato la domanda della parte civile in considerazione della assenza di danni risarcibili: il Tribunale, cioè, si è espresso in modo chiaro e definitivo sul petitum e sulla fondatezza della pretesa civilistica (definendo il rapporto processuale con essa introdotto) escludendolan oltretutto sulla base non già della insussistenza del fatto (cd. danno evento), quanto del danno risarcibile (cd. danno conseguenza). Ciò imponeva una chiara presa di posizione della parte civile poiché una simile decisione rendeva il rigetto della sua domanda impermeabile al destino processuale degli imputati, con conseguente irrilevanza della sorte di questi ultimi: la ribadita condanna non avrebbe mai potuto ridare vita ad un danno risarcibile irrevocabilmente escluso in prima istanza. 4.5.Di qui la mancanza di interesse a coltivare il rapporto processuale di impugnazione perché un eventuale annullamento con rinvio al giudice competente per valore in grado di appello (come invece richiesto dal PG) non potrebbe mai sortire l'effetto sperato dalla PC di ottenere il risarcimento del danno ormai irrevocabilmente escluso in sede penale. 5.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue l'onere delle spese del procedimento ma non la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in considerazione della astratta fondatezza del ricorso.