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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 25 maggio 2022

Cassazione n. 16959/2022

Testo disponibile della fonte

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2032‒2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente – contro MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del MINISTRO pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - controricorrente - avverso il decreto n. 455 del 15 marzo 2021 del Presidente della Commissione tributaria regionale della LOMBARDIA, Sezione staccata di BRESCIA; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e DIRITTO In controversia avente ad oggetto il decreto in epigrafe indicato con cui il Presidente della CTR della Lombardia, sezione F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 2032/2022 staccata di Brescia ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] sezionale 4031/2022Numero di raccolta generale 16959/2022 CANESI avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] ammissione al patrocinio a spese dello Stato in relazione ad un ricorso proposto dinanzi a questa Corte avverso l’ordinanza n. 1135/2020 della medesima CTR, il Canesi notificava ricorso per cassazione al Ministero dell’economia e delle finanze.

Il Ministero si costituisce in giudizio con controricorso notificato all’altra parte a mezzo PEC in data 28/06/2021.

Il ricorso principale - ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. ‒ può essere definito ai sensi dell'art. 369 c.p.c., per improcedibilità.

Ed invero vi è certificazione della cancelleria di questa Corte (effettuato il controllo in data 25/01/2022) secondo cui il ricorso introduttivo di questo grado del processo non è stato depositato, tanto meno nei termini di cui all'art. 369 c.p.c., sicché non vi è dubbio che il ricorso sia da ritenere improcedibile.

La ricorrente, ancorché non abbia depositato il ricorso nella cancelleria della Cassazione, è tenuta al pagamento delle spese processuali in ragione del fatto che il Ministero controricorrente ha apprestato delle difese con controricorso e che al momento in cui gli è stato notificato il ricorso non poteva ragionevolmente prevedere che il ricorrente non l’avrebbe successivamente depositato e che quindi tali difese sarebbero risultate superflue in virtù della necessaria dichiarazione di improcedibilità del ricorso.

Le spese vanno, quindi, liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della causa, delle attività effettivamente espletate e della circostanza che la causa viene definita in rito, ad iniziativa officiosa di questa Corte.

Non essendo stato depositato il ricorso principale, non sussistono i presupposti per l’applicabilità alla parte ricorrente dell'art. 13, comma 1–quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 (Cass., Sez.

U, n. 4315 del 2020; Cass. n. 8728 del 2022; Cass. n. 8890 del 2022, non massimata).

F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 2032/2022 Numero sezionale 4031/2022 P.Q.M.

Numero di raccolta generale 16959/2022Data pubblicazione 25/05/2022 dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese processuali che liquida in euro 2.100,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma in data 13/04/2022 [OSCURATO:PERSONA] NAPOLITANO F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # :

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2032‒2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente – contro MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del MINISTRO pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - controricorrente - avverso il decreto n. 455 del 15 marzo 2021 del Presidente della Commissione tributaria regionale della LOMBARDIA, Sezione staccata di BRESCIA; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e DIRITTO In controversia avente ad oggetto il decreto in epigrafe indicato con cui il Presidente della CTR della Lombardia, sezione F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 2032/2022 staccata di Brescia ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] sezionale 4031/2022Numero di raccolta generale 16959/2022 CANESI avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] ammissione al patrocinio a spese dello Stato in relazione ad un ricorso proposto dinanzi a questa Corte avverso l’ordinanza n. 1135/2020 della medesima CTR, il Canesi notificava ricorso per cassazione al Ministero dell’economia e delle finanze. Il Ministero si costituisce in giudizio con controricorso notificato all’altra parte a mezzo PEC in data 28/06/2021. Il ricorso principale - ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. ‒ può essere definito ai sensi dell'art. 369 c.p.c., per improcedibilità. Ed invero vi è certificazione della cancelleria di questa Corte (effettuato il controllo in data 25/01/2022) secondo cui il ricorso introduttivo di questo grado del processo non è stato depositato, tanto meno nei termini di cui all'art. 369 c.p.c., sicché non vi è dubbio che il ricorso sia da ritenere improcedibile. La ricorrente, ancorché non abbia depositato il ricorso nella cancelleria della Cassazione, è tenuta al pagamento delle spese processuali in ragione del fatto che il Ministero controricorrente ha apprestato delle difese con controricorso e che al momento in cui gli è stato notificato il ricorso non poteva ragionevolmente prevedere che il ricorrente non l’avrebbe successivamente depositato e che quindi tali difese sarebbero risultate superflue in virtù della necessaria dichiarazione di improcedibilità del ricorso. Le spese vanno, quindi, liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della causa, delle attività effettivamente espletate e della circostanza che la causa viene definita in rito, ad iniziativa officiosa di questa Corte. Non essendo stato depositato il ricorso principale, non sussistono i presupposti per l’applicabilità alla parte ricorrente dell'art. 13, comma 1–quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 (Cass., Sez. U, n. 4315 del 2020; Cass. n. 8728 del 2022; Cass. n. 8890 del 2022, non massimata). F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 2032/2022 Numero sezionale 4031/2022 P.Q.M. Numero di raccolta generale 16959/2022Data pubblicazione 25/05/2022 dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese processuali che liquida in euro 2.100,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma in data 13/04/2022 [OSCURATO:PERSONA] NAPOLITANO F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # :
Decreto Cassazione n. 16959/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris